Reato di lesioni personali gravissime aggravate a carico di colui che abbia consapevolmente trasmesso il virus Hiv

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 26 novembre 2019, n. 48014

Massima estrapolata:

Mentre correttamente è ravvisabile il reato di lesioni personali gravissime aggravate a carico di colui che abbia consapevolmente trasmesso il virus Hiv tramite rapporti sessuali non protetti a numerose donne, altrettanto correttamente è escluso, in tale condotta, il reato di epidemia, perché l’evento tipico dell’epidemia si connota per la diffusività incontrollabile all’interno di un numero rilevante e indeterminato di soggetti in un arco temporale limitato: ciò che deve escludersi nella condotta di chi abbia contagiato un numero di persone, per quanto cospicuo (circa 37), certo non ingente, e questo abbia fatto in un arco di tempo molto ampio (circa 9 anni).

Sentenza 26 novembre 2019, n. 48014

Data udienza 30 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

Dott. CASA Filippo – Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA;
dalla parte civile (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
dalla parte civile (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
dalla parte civile (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
nel procedimento a carico di quest’ultimo inoltre:
(OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS), IN PROPRIO E Q.ESERC. RESP. GEN. SUL MIN. (OMISSIS);
(OMISSIS) IN PROPRIO E QUALE ESERC. LA RESP. GEN. SUL MIN. (OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
ASSOCIAZIONE “(OMISSIS)” N. P. LEG. RAPP.TE P.T. (OMISSIS);
ASSOCIAZIONE ” (OMISSIS)” N. P. DEL RAPP.TE LEGALE P.T. (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/12/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANTALUCIA GIUSEPPE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FIMIANI PASQUALE che ha concluso chiedendo;
Il P.G. conclude chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata di cui ai capi 2-3-7-18-30-e 55 e il rigetto nel resto.
udito il difensore:
1) L’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA in difesa di (OMISSIS) IN PROPRIO E Q.ESERC. RESP. GEN. SUL MIN. (OMISSIS) e (OMISSIS) IN PRORPIO E QUALE ESERC. LA RESP. GEN. SUL MIN. (OMISSIS) conclude come da memoria chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso dell’imputato (OMISSIS) e l’accoglimento del ricorso del P.G. Deposita in udienza conclusioni e nota spese.
2) L’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA in difesa di ASSOCIAZIONE “(OMISSIS)” N. P. LEG. RAPP.TE P.T. (OMISSIS) si riporta come da conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese e l’ammissione al gratuito patrocinio.
3) L’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA in difesa di ASSOCIAZIONE ” (OMISSIS)” N. P. DEL RAPP.TE LEGALE P.T. conclude chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso del ricorrente (OMISSIS), in subordine il rigetto e l’accoglimento del ricorso del P.G.. Deposita conclusioni e nota spese.
4) L’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA in difesa (OMISSIS) conclude chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso del ricorrente (OMISSIS) e l’accoglimento del ricorso del P.G..
5) L’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA in difesa di (OMISSIS) e (OMISSIS) anche in qualita’ di sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA in difesa di (OMISSIS) si associa alle conclusioni del ricorso del P.G. chiedendone l’accoglimento e il rigetto del ricorso dell’imputato (OMISSIS) e deposita in udienza conclusioni e nota spese.
6) L’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA in difesa di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) anche per (OMISSIS), nomina depositata all’odierna udienza conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso del P.G. e delle parti civili ricorrenti e inammissibilita’ del ricorso dell’imputato (OMISSIS). Deposita conclusioni e nota spese.
7) L’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA in difesa di (OMISSIS) conclude chiedendo l’accoglimento del proprio ricorso e il rigetto del ricorso del P.G..

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di assise di appello di Roma ha riformato la sentenza con cui la locale Corte di assise ha condannato alla pena di anni 24 di reclusione (OMISSIS) per una lunga serie di episodi di lesioni personali aggravate, in specie gravissime, e specificamente per aver trasmesso consapevolmente il virus HIV, tramite rapporti sessuali non protetti, a numerose donne, nonche’ per il delitto di falso materiale, commesso con l’invio ad una delle persone offese, L. M., di un falso certificato attestante la sua sieronegativita’, fatti tutti commessi in (OMISSIS).
La riforma e’ consistita nell’assoluzione da alcuni degli episodi di lesioni personali aggravate, per non aver commesso il fatto, e specificamente dalle imputazioni di cui: al capo 3), riguardante il contagio di E. V.; al capo 18), relativo al contagio di F. G.; al capo 30), relativo al contagio di A. N.; al capo 55), concernente il contagio di V. S., compagno di G. G., che ha contratto il virus HIV, e quindi la malattia, in forza dei rapporti sessuali avuti con F. G., a sua volta contagiata dall’imputato.
In ragione di queste assoluzioni la pena e’ stata rideterminata in anni 22 di reclusione.
2. La Corte di assise di appello ha inoltre rigettato l’appello del pubblico ministero per la parte in cui la Corte di assise ha pronunciato assoluzione per il delitto di epidemia, contestato al capo 8), per aver cagionato un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni nella piena consapevolezza di essere affetto dal virus HIV e che tale virus potesse essere trasmesso alle persone con le quali intratteneva rapporti sessuali non protetti e a quelle con cui queste ultime avrebbero poi avuto rapporti sessuali.
2. Il processo ha avuto inizio dalla denuncia-querela di L. M. del 17 novembre 2014. Saputo che l’imputato, con cui aveva avuto una relazione con rapporti sessuali non protetti, era affetto dal virus HIV, L. M. si sottopose al test, risultando sieropositiva. Informato dei risultati dell’esame, l’imputato le disse di essere sieronegativo, inviandole, a conferma, la foto di un certificato rilasciato dall’ospedale (OMISSIS) in cui si leggeva che era “non reattivo all’HI 1 e 2”.
2.1. Svolte le indagini ed appreso che l’imputato era in cura presso l’Istituto nazionale per le malattie infettive “(OMISSIS)” almeno dal 2006, perche’ sieropositivo, fu individuato un primo nucleo di giovani donne, in numero di sei, che avevano avuto rapporti sessuali non protetti con lo stesso e che erano affetti da HIV. Si e’ cosi’ appurato che il ceppo virale dalle quali costoro erano state contagiate era il medesimo di quello di cui e’ affetto l’imputato, a conferma dell’unicita’ dell’infezione.
Successivamente l’indagine fu estesa ad un numero rilevante di persone censite dai data-base di unita’ ospedaliere della Regione Lazio, le quali presentavano una distanza genica inferiore al 2% rispetto al ceppo virale identificato.
Sono cosi’ state individuate altre 31 persone portatrici del medesimo virus che si sono aggiunte al primo nucleo di 6 donne, per un totale di 37 persone contagiate. Di queste, le 28 donne hanno avuto rapporti sessuali non protetti direttamente con l’imputato, gli 8 uomini hanno avuto rapporti sessuali non protetti con donne che a loro volta si erano unite all’imputato, mentre il bambino, A. S. T. N., e’ nato sieropositivo da una donna che aveva avuto rapporti con l’imputato.
3. Stabilito che piu’ persone, che hanno avuto rapporti sessuali non protetti, sono affette dal medesimo virus HIV, l’indagine ha consentito di accertare, in forza del fenomeno della sieroconversione, che M. R., alla quale fa riferimento il capo 2) della rubrica, contrasse il virus all’incirca nel mese di febbraio 2007, qualche mese prima dell’accertamento del contagio, fatto il 17 maggio 2007, nel periodo in cui intratteneva una relazione con l’imputato, che aveva scoperto di essere sieropositivo nell’agosto 2006.
4. In tre casi e’ stata accertata l’esistenza di una infezione primaria, ossia di un quadro infettivo che non puo’ dirsi di piena e completa sieroconversione, ma che indica comunque una datazione molto recente del contagio. Cio’ vale per la posizione di E. V., che e’ pur connotata da una bassissima distanza genetica rispetto all’imputato, con la quale ebbe rapporti sessuali non protetti. Il suo contagio non potette avvenire prima del luglio 2014, quando non frequentava piu’ l’imputato da due anni.
Le stesse considerazioni valgono per F. G., che scopri’ di essere sieropositiva nel luglio 2015, dopo che il compagno, V. S., con cui aveva iniziato una relazione nel 2014, era stato ricoverato in ospedale.
Il contagio di F. G. e’ avvenuto allora qualche mese prima dell’accertato contagio, e quindi al massimo al maggio 2015, quando il rapporto con l’imputato era cessato da almeno cinque anni.
Lo stesso vale per A. N., che ha scoperto di essere sieropositiva nel 2016, specificamente il 27 febbraio, si’ che il contagio puo’ essere datato a dicembre 2015, qualche mese prima dell’accertamento del contagio. Ma in quel periodo il rapporto con l’imputato, che gia’ si trovava ristretto in carcere, era cessato da anni.
Per questi episodi, pertanto, la Corte di assise di appello ha pronunciato assoluzione.
5. In tutti gli altri casi sono emersi elementi inequivoci, pur non versandosi in ipotesi di sieroconversione o di infezione primaria, che escludono la riconducibilita’ del contagio a fonte diversa dall’imputato. In tal senso militano alcuni dati:
– l’appartenenza al medesimo cluster nomofiletico (identita’ di virus);
– minima distanza filogenetica tra l’imputato e le persone contagiate;
– il fatto che l’imputato risulta esser stato contagiato in data anteriore a tutti gli accertamenti compiuti dalle persone offese;
– l’assenza di contatti potenzialmente suscettibili di determinare il contagio con altri soggetti inserii nel cluster. In buona sostanza, tutte le vittime che ebbero contatti diretti con l’imputato, o che li ebbero con partners dell’imputato, non hanno avuto rapporti a rischio fra loro, sicche’ puo’ dirsi che l’imputato e’ l’elemento unificante di tutte le sequenze virali analizzate.
6. La Corte di assise di appello ha confermato la statuizione assolutoria in ordine all’imputazione di epidemia. Quanto commesso dall’imputato non integra il reato, che e’ a forma vincolata e nella cui descrizione normativa non e’ ricompreso il contagio umano, ossia il contagio che prevede comunque l’intervento della mano umana. Affinche’ possa configurarsi il reato occorre che l’autore abbia il possesso fisico di germi patogeni e che si renda responsabile non si singole condotte di trasmissione di agenti patogeni ma dello spargimento di detti germi in un’azione finalizzata a colpire, nel modo piu’ rapido e incontrollabile, una pluralita’ indeterminata di soggetti
7. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso sia il procuratore generale presso la Corte di appello di Roma che le parti civili V. S., F. G. e E. V., che, infine, l’imputato.
8. Il difensore e procuratore speciale di V. S. e F. G. ha dedotto difetto di motivazione in relazione all’assoluzione per i capi 18) e 55). La Corte di assise di appello ha disatteso i numerosi e significativi elementi probatori che pure ha utilizzato per l’affermazione di responsabilita’ in relazione ad altri episodi di contagio. Ha travisato quanto dichiarato dalla consulente tecnica, Dott.ssa (OMISSIS), che non ha mai messo in discussione l’evidenza della prova del contagio, e non ha confutato l’impianto probatorio posto a fondamento della condanna di primo grado.
La Corte di assise di appello, mettendo in discussione la prova del contagio solo in ragione della mancanza di prova del momento della sieroconversione, si e’ posta in evidente contrasto con quanto affermato dalla sentenza di primo grado.
9. Il difensore e procuratore speciale di E. V. ha dedotto difetto di motivazione in relazione all’assoluzione per il capo 3). La Corte di assise di appello ha travisato le dichiarazioni della consulente, Dott.ssa (OMISSIS), ritenendo che E. V. fosse incompatibile con la direzionalita’ del contagio in relazione al criterio della sieroconversione; ha trascurato di considerare che la consulente ha chiarito inequivocabilmente che E. V. non rientrava in uno dei casi di sieroconversione. La Corte di assise di appello ha invece affermato che E. V. e’ uno di quei casi di contagio definiti come sieroconversione/infezione primaria, la cui definizione e’ incompatibile con le date di frequentazione con l’imputato.
10. Il procuratore generale presso la Corte di appello di Roma ha articolato piu’ motivi.
10.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione. In punto di assoluzione dall’imputazione di epidemia, la Corte di assise di appello ha omesso di considerare le conclusioni del consulente tecnico, Dott.ssa (OMISSIS), che ha definito la vicenda in esame come cluster epidemico, ossia un’aggregazione di casi collegati tra loro in un’area o in un periodo, e quindi come epidemia. Non ha cosi’ spiegato le ragioni per le quali si e’ discostata dalle conclusioni della consulente tecnica.
10.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per erronea applicazione della disposizione di cui all’articolo 438 c.p., e ha cosi’ errato nel ritenere che. il contagio plurimo mediante rapporti sessuali non protetti, che interessi un numero considerevole di persane, non si sostanzi nella diffusione di germi patogeni nei termini indicati dalla norma incriminatrice.
10.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione. L’abrogazione della fattispecie di cui all’articolo 554 c.p., di contagio di sifilide e blenorragia, non comporta, come affermato in sentenza, che non possa ravvisarsi la responsabilita’ dell’imputato per il delitto di epidemia; al contrario, quell’abrogazione puo’ essere spiegata in ragione della affermata riconducibilita’ delle condotte, prima in quella fattispecie rientranti, alla nozione penalistica di epidemia. E’ dunque illogico ritenere che la condanna per il delitto di epidemia realizzerebbe una inaccettabile estensione analogica della norma incriminatrice.
La consulente Dott.ssa (OMISSIS) ha spiegato che non v’e’ sostanziale distinzione tra le nozioni di cluster epidemico ed epidemia e che questa si configura quando ci sono piu’ di cinque soggetti infettati. e’ allora illogica la conclusione a cui e’ giunta la Corte di assise di appello postulando, in maniera arbitraria e troppo sintetica, che non vi sia coincidenza tra la nozione medica e quella giuridica di epidemia.
La sentenza e’ contraddittoria anche in punto di assoluzione per i capi di cui ai nn. 3), 18), 30) e 55), per travisamento di quanto dichiarato dal consulente Dott.ssa (OMISSIS), che non ha mai messo in discussione l’evidenza della prova del contagio delle vittime. Nel processo non v’e’ prova dell’esistenza di altri ceppi, di altre contaminazioni, all’infuori del virus propagato dall’imputato.
11. Il difensore dell’imputato ha articolato piu’ motivi.
11.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione. La Corte di assise di appello avrebbe dovuto considerare il dato emerso nell’istruttoria dibattimentale, ossia che la carica virale dell’imputato, la cd. viremia, era molto bassa nel periodo dal 2006 al 2015, ragione per la quale non necessitava di trattamento farmacologico. Un livello di viremia molto basso, pressoche’ vicino allo zero, riduce al minimo la probabilita’ di contagio, seppure in astratto sia fondato l’assunto che anche un solo rapporto sessuale non protetto puo’ procurare il contagio.
La Corte di assise di appello non ha poi tenuto conto che l’essersi sottoposto al test HIV, nell’agosto 2006, e’ rivelatore di una condizione incompatibile con la volonta’ di diffondere il virus; ha poi errato nell’assumere quale dato di prova la presenza del nome dell’imputato nel data base dell’ospedale (OMISSIS), ove vengono raccolti i dati relativi ai test HIV effettuati nell’intero territorio regionale in un determinato arco temporale, perche’ il data base non da’ certezza sul reale numero di portatori del virus nella regione e non consente di escludere che vi siano altri soggetti, oltre all’imputato, anch’essi portatori del virus.
Altro vizio rilevante e’ costituito dall’omessa acquisizione dei certificati medici di sieronegativita’, per ciascuna delle parti civili, anteriormente alla loro frequentazione, e dall’omessa prova dei rapporti sessuali intrattenuti con l’imputato da costoro, in mancanza della quale non e’ possibile affermare che il contagio sia da collegare all’imputato.
In piu’, e’ stato disatteso il criterio della direzionalita’ del contagio, che e’ l’unico strumento scientifico per risalire da un contagio ad un altro, dato che i contagi delle parti civili sono stati attribuiti all’imputato a prescindere da tale criterio.
11.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di affermazione del contagio della sig.ra M. R. Il contagio di M. R. avvenne non prima del mese di febbraio 2007, ossia non oltre due/tre mesi prima della scoperta da parte di M. R. della sua sieropositivita’, scoperta fatta il 17 maggio 2007. A quel tempo l’imputato, pur essendo sieropositivo, non aveva assunto alcuna terapia antiretrovirale e, pertanto, non puo’ essere responsabile del contagio, dato che, in forza degli esami a cui M. R. si sottopose nel 2009 presso l'(OMISSIS), e’ stato accertato che il quadro genotipico presente nella stessa e’ ampiamente compatibile con l’acquisizione del virus da un soggetto sottoposto a trattamento antiretrovirale. Manca dunque la prova della direzionalita’ del contagio dall’imputato a M. R. e la Corte di assise di appello ha mal valutato quanto da M. R. dichiarato, ossia che intrattenne rapporti sessuali promiscui con altre persone nel periodo in cui frequentava l’imputato.
Cio’ rileva anche come prova dell’assenza del dolo, diretto o eventuale, anche in ragione del fatto che fu l’imputato a informare M. R. che era risultato sieropositivo. E cio’ nonostante, ella continuo’ ad avere rapporti sessuali con l’imputato, elemento di fatto rilevante ai fini della valutazione della personalita’ dello stesso.
La sentenza e’ altresi’ viziata dall’omessa assunzione di prove decisive, per la mancata acquisizione dei certificati medici attestanti lo stato di sieronegativita’ di M. R. anteriormente alla frequentazione con l’imputato e per la mancata assunzione delle testimonianze dei partners di M. R. circa la loro presunta sieronegativita’.
11.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione. In relazione alle altre persone offese costituite parti civili e’ stata ritenuta provata la direzionalita’ del contagio sulla base di un complesso di meri indizi e non dei dati oggettivi della sieroconversione e dell’infezione primaria, invece utilizzati per la posizione delle persone offese degli episodi per i quali e’ intervenuta assoluzione e di M. R., di cui prima si e’ detto.
Gli indizi sono stati: pretesi rapporti sessuali non protetti di tutte le parti con l’imputato; l’appartenenza allo stesso ceppo virale; la breve distanza genetica nelle sequenze del virus albergato nell’imputato e nelle persone offese. Essi sono stati utilizzati nonostante l’assenza di prova riguardo la loro condizione di sieronegativita’ nel periodo in cui iniziarono a frequentare l’imputato e l’assenza delle testimonianze dei partners delle parti civili, con i quali le medesime hanno ammesso di aver consumato rapporti sessuali anche in contemporanea con l’imputato. Per questo aspetto, la sentenza e’ affetta anche dal vizio di omessa assunzione di prove decisive.
La Corte di assise di appello ha trascurato di considerare che l’appartenenza allo stesso ceppo virale dell’imputato, peraltro comune nella maggior parte dei soggetti sieropositivi e delle parti civili, nulla ha a che vedere con la prova della direzionalita’ del contagio. Non si e’ poi avveduta di incorrere in contraddizione perche’, a parita’ di distanza filogenetica tra il virus albergato nell’imputato e quello presente in alcune persone offese, E. V., M. R., M. C. e F. S., ha pronunciato assoluzione per l’imputazione relativa alla posizione di E. V. e ha condannato per le restanti.
Quanto infine alla parte civile A. S. T. N., la Corte di assise di appello non ha considerato che il bimbo non sarebbe stato contagiato qualora la madre, E. S. N. A., si fosse sottoposta al test HIV, che le era stato prescritto in occasione di un suo ricovero al pronto soccorso del Policlinico Gemelli di Roma.
Con riguardo, infine, al delitto di falso, si rileva che non e’ mai stato acquisito l’originale del certificato medico falsificato, necessario per effettuare una comparazione con quello inviato alla parte civile L. M..
11.4. Con il quarto motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e all’entita’ dei risarcimenti alle parti civili, specificamene delle provvisionali accordate. La determinazione della pena e’ stata operata su una valutazione della personalita’ dell’imputato scolta in modo preconcetto e unilaterale. Le gravi illogicita’ in punto di affermazione di responsabilita’ riverberano sul trattamento sanzionatorio.
12. Successivamente il difensore di L. A. T. E. e di E. S. N. A., in proprio e quali esercenti la responsabilita’ genitoriale sul minore A. S. T. N. ha proposto memoria con cui ha argomentato circa l’inammissibilita’, per genericita’, mancanza di autosufficienza e manifesta infondatezza, del ricorso dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dei plurimi ricorsi proposti si prendono anzitutto in esame quelli delle parti civili F. G., V. S. e E. V. e del pubblico ministero. I primi meritano pieno accoglimento e quello del pubblico ministero solo parziale, specificamente per il tema che ha in comune con i ricorsi delle parti civili, per le ragioni che ora si espongono.
2. La sentenza impugnata ha ritenuto, sulla base della distinzione tra infezione primaria e sieroconversione, che nei casi relativi a E. V. e a F. G., e al di lei compagno V. S., sia stata riscontrata una infezione primaria e che, in forza dell’assunto per il quale, ove si abbia una infezione primaria il contagio deve essere avvenuto circa due-tre mesi prima, ha escluso che tali soggetti siano stati contagiati dall’imputato, atteso che i rapporti sessuali non protetti, che le due donne avevano avuto, risalivano a molto tempo prima.
Da qui la conclusione che ne’ E. V. ne’ F. G. furono contagiate dall’imputato e, per conseguenza, nemmeno V. S., compagno di F. G., essendo stato accertato, esclusi rapporti diretti con l’imputato, che non contagio’ lui F. G. (fl. 16-18).
3. Si osserva di contro che, ferma la distinzione tra sieroconversione e infezione primaria, il ragionamento svolto dai giudici di appello rivela aspetti di contraddittorieta’ con i dati di prova costituiti dalle dichiarazioni di specificazione e chiarimento rese dal consulente tecnico del pubblico ministero in sede di rinnovazione istruttoria e cio’ nei termini di un vero e proprio travisamento, nella misura in cui esse sono state utilizzate per l’affermazione di un fatto espressamente smentito dalla consulente tecnica, ossia la certa datazione del contagio.
3.1. La sentenza di primo grado, in riguardo alle posizioni appena richiamate – cui e’ da aggiungersi, per identita’ degli aspetti qui rilevanti, la posizione di A. N., che, unitamente alle altre, forma oggetto specifico delle doglianze del ricorso del Procuratore generale -, ha affermato che, secondo le deduzioni tecnico-scientifiche della consulente del pubblico ministero, Dott.ssa (OMISSIS), v’e’ prova della direzionalita’ del contagio, potendosi affermare che esso e’ attribuibile all’imputato (fl. 73).
Queste persone offese, infatti, si erano recate presso l'(OMISSIS) mentre era in atto la sieroconversione “e dunque l’infezione era stata acquisita non piu’ di due mesi precedenti all’osservazione” (fl. 73).
In particolare E.V. fu sottoposta ad esami clinici nel 2014, F. G. nel 2015 e A. N. nel 2016, tutte quindi ben dopo che l’imputato aveva contratto, e da anni, l’infezione, ed avendo in comune con questi “l’appartenenza ad un unico comune cluster monofiletico del virus HIV” (fl. 73).
A tal proposito la consulente del p.m. ebbe a dire nel corso del giudizio di primo grado, secondo quanto e’ attestato in sentenza, che si tratto’, per E.V., F. G. e A. N., di diagnosi di infezione primaria, ossia del quadro patologico che si manifesta nella prima fase dell’infezione da HIV, quella acuta, durante la quale il sistema immunitario tenta di arginare la proliferazione del virus determinando l’emersione di una sintomatologia aspecifica e assimilabile a quella che si riscontra nei casi di influenza.
3.2. Nel giudizio di appello la stessa consulente e’ stata risentita, previa rinnovazione istruttoria, ed ha reso nuove dichiarazioni proprio in riferimento a dette posizioni: ha allora precisato che non furono casi di sieroconversione, intendendosi con tale termine il periodo durante il quale il sistema immunitario della persona contagiata inizia a sviluppare anticorpi anti-HIV.
Affinche’ possa parlarsi di sieroconversione e’ necessario disporre di un termine di raffronto precedente al momento in cui si riscontra l’esistenza del virus, costituito dai risultati di un test negativo (fl. 15 della sentenza impugnata). Solo in tal modo l’infezione e’ databile con certezza e puo’ affermarsi che il quadro patologico per il quale si e’ richiesto l’intervento medico con conseguente accertamento dell’infezione sia riconducibile alla infezione primaria, primo stadio della infezione dall’avvenuto contagio e da esso temporalmente distante tra i due e i tre mesi.
La conclusione e’ allora che, quando dette persone offese si presentarono presso l'(OMISSIS), non fu possibile collocare il loro stato di infezione nel periodo di sieroconversione; a specifica domanda, la consulente ha espressamente negato che, sulla base di quel tipo di quadro clinico, si possa individuare la data del contagio (v. verbale delle dichiarazioni rese alla Corte di assise di appello il 22 novembre 2018, fl. 12).
3.3. Le dichiarazioni rese dalla consulente in sede di appello sono contrarie all’affermazione che, in forza di quel quadro clinico, si potesse datare il contagio a circa due/tre mesi prima, e hanno cosi’ rettificato quanto dalla stessa affermato nel corso del giudizio di primo grado, posto che, se non puo’ parlarsi di periodo di sieroconversione, non si vede come quello stato patologico possa essere qualificato infezione primaria.
Il tema merita pertanto di essere approfondito in un nuovo necessario giudizio di merito.
4. La sentenza impugnata, per le ragioni prima espresse, va annullata limitatamente all’assoluzione dell’imputato per i capi 3, 18, 30 e 55, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma.
5. Il ricorso del procuratore generale deve essere rigettato nel resto, ossia nella parte in cui censura la sentenza impugnata per aver rigettato l’appello in punto di qualificazione dei fatti addebitati secondo la fattispecie criminosa di epidemia.
5.1. Il giudice di primo grado ha escluso la configurabilita’ del reato rilevando che la nozione di cluster epidemico, ossia di un’aggregazione di casi di infezione collegati tra loro in una determinata area geografica e in un determinato periodo e che ben descrive il fenomeno causato dalle condotte di contagio dell’imputato, non equivale alla nozione di epidemia, a cui inerisce strutturalmente il profilo della consistenza del dato quantitativo, del numero particolarmente elevato di soggetti infettati. Nel caso in esame si ha un cluster epidemico e non una epidemia nel senso fatto proprio anche dalla legge penale, perche’ il fenomeno e’ apparso quantitativamente circoscritto.
5.2. Il giudice di appello ha confermato la decisione ma ha sviluppato argomenti diversi, seppure non incompatibili.
Ha concentrato l’esame piu’ che sull’evento, l’esistenza o meno di una epidemia quale conseguenza della condotta del soggetto agente, sull’asserito difetto del percorso causale tipico, non potendo il contagio umano, ossia quello che si realizza mediante il contatto fisico con le vittime, attraverso il rapporto sessuale, essere ricondotto alla nozione normativa di diffusione, che presuppone la separazione della materia contagiosa, ossia dei germi patogeni, dal vettore e che non copre i casi di trasmissione di detti germi mediante una sequenza di condotte di contatto sessuale.
La condotta di diffusione a cui guarda il Legislatore penale e’ soltanto quella di spargimento dei germi “in un’azione finalizzata a colpire, nel modo piu’ rapido e incontrollabile, una pluralita’ indeterminata di soggetti” (fl. 37).
6. La diversita’ dei due percorsi interpretativi e’ a ben vedere piu’ apparente che reale. Va anzitutto affermato che la norma incriminatrice non seleziona le condotte diffusive rilevanti e richiede, con espressione quanto mai ampia, che il soggetto agente procuri un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni, senza individuare in che modo debba avvenire questa diffusione; occorre, pero’, al contempo – e cio’ e’ evidente – che sia una diffusione capace di causare un’epidemia.
Non persuade allora l’assunto dei giudici di appello che non possa parlarsi di diffusione rilevante per la fattispecie di epidemia se non vi sia un possesso di germi patogeni in capo all’autore segnato da separazione fisica tra l’oggetto, quel che viene diffuso, e il soggetto, ossia chi diffonde.
La norma non impone questa relazione di alterita’ e non esclude che una diffusione possa aversi pur quando l’agente sia esso stesso il vettore dei germi patogeni.
6.1. L’argomento tratto dalla esistenza, un tempo, di fattispecie criminose ben distinte dall’epidemia e connotate appunto da condotte diffusive per contagio umano e’ fortemente suggestivo e non risolutivo. La previsione delle condotte di procurato contagio di sifilide e blenoraggia, di cui all’abrogato articolo 554 c.p., non implicava che nella nozione di diffusione di germi patogeni, di cui all’articolo 438 c.p., non potessero – e quindi ancora oggi non possano – rientrare le diffusioni per contagio con il compimento di atti di contatto con la vittima.
La relazione tra le due nozioni poteva essere descritta in termini di specialita’ per specificazione, nel senso che il “compiere su taluno atti tali da procurargli il pericolo di contagio…” era una delle modalita’ in cui si puo’ concretizzare la condotta ampia e non meglio altrimenti definita di diffusione di germi patogeni.
Il tratto di maggiore distinzione tra le due fattispecie era piuttosto affidato alla relazione di eterogeneita’ tra i due eventi, da un lato l’epidemia, dall’altro il contagio di taluno.
6.2. Vero e’, pero’, che la modalita’ per contagio con contatto fisico, per rapporto sessuale, tra soggetto agente e vittima esprime una assai maggiore difficolta’ ad innescare il decorso causale di tipo epidemico, alla luce del preciso significato penalistico di epidemia.
Se, da un lato, non si puo’ elevare ad affermazione di principio generale inderogabile che nella nozione di diffusione non rientrino le forme di contagio per contatto fisico tra agente e vittima, non potendosi escludere che vi siano o vi possano essere, attraverso questa modalita’, contagi rapidi di un numero potenzialmente piu’ elevato di persone, anche eventualmente attraverso forme di diffusione organizzata in manifestazione criminose di tipo concorsuale; dall’altro, si conviene sul fatto che, con queste specifiche modalita’, il contagio – almeno di regola- non possa porsi come antecedente causale del fenomeno epidemico, se questo viene definito come una malattia contagiosa con spiccata tendenza a diffondersi si’ da interessare, nel medesimo tempo e nello stesso luogo, un numero rilevante di persone, una moltitudine di soggetti, recando con se’, in ragione della capacita’ di ulteriore espansione e agevole propagazione del contagio, un pericolo di infezione per una porzione ancora piu’ vasta di popolazione.
6.3. Quel che difetta nel caso in esame e’ proprio l’evento tipico dell’epidemia, che si connota, come hanno precisato le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, per diffusivita’ incontrollabile all’interno di un numero rilevante di soggetti e quindi per una malattia contagiosa dal rapido sviluppo ed autonomo entro un numero indeterminato di soggetti e per una durata cronologicamente limitata – Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008, Rv. 600899-92 -. L’imputato contagio’ un numero di persone, per quanto cospicuo, certo non ingente e cio’ fece in un tempo molto ampio, in un arco di ben nove anni: entrambi gli aspetti rendono il fatto estraneo alla descrizione tipizzante appena prima illustrata.
L’ampiezza del dato temporale in cui si e’ verificato il contagio, in uno col fatto che un altrettanto cospicuo numero di donne, che pure ebbero rapporti sessuali non protetti con l’imputato, non furono infettate, militano nel senso della carenza, nella vicenda in esame, della connotazione fondamentale del fenomeno epidemico, che giova a qualificare la fattispecie in termini di reato di pericolo concreto per l’incolumita’ pubblica, ossia la facile trasmissibilita’ della malattia ad una cerchia ancora piu’ ampia di persone.
7. Per la parte in cui contesta la pronuncia assolutoria dall’imputazione di epidemia il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma va pertanto rigettato.
8. Non merita accoglimento, infine, il ricorso dell’imputato.
9. Con il primo motivo l’imputato, non contestando la validita’ in astratto della legge scientifica secondo cui anche un solo rapporto sessuale non protetto puo’ determinare il contagio della malattia, ha opposto che nella concreta vicenda quella regola non possa spiegare il fenomeno del contagio e attestare il legame causale con le sue condotte, in ragione del fatto, risultante dagli atti, che dall’anno 2006 all’anno 2015 la sua carica virale, la cd. viremia, fu molto bassa, si’ da non necessitare di trattamento farmacologico, e con conseguente riduzione al minimo, “praticamente allo zero”, della probabilita’ di contagio (fl. 8 del ricorso).
Quest’ultimo asserto scientifico, e cioe’ che la sieropositivita’ con bassa carica virale non possa far ritenere la sussistenza del contagio, non e’ stato meglio specificato e non trova adeguato fondamento nei dati tratti dall’istruttoria, si’ come illustrati nelle due sentenze di condanna.
9.1. La sentenza impugnata ha riassunto alcuni dati probatori sul punto significativi.
Ha ripreso le dichiarazioni della testimone Dott.ssa (OMISSIS), medico infettivologo presso l'(OMISSIS) che aveva avuto in cura l’imputato gia’ dal 2008, la quale ha dichiarato che gli forni’ le indicazioni necessarie sulle corrette abitudini da tenere per la salvaguardia della salute sua e altrui, affrontando il tema della possibile trasmissione dell’infezione mediante rapporti sessuali non protetti (fl. 4).
Ha evidenziato che il testimone Dott. (OMISSIS) E., medico specialista in medicina interna e in statistica presso l'(OMISSIS), ha riferito che nel 2006, data a cui risale il contagio dell’imputato, a cui lui diede le raccomandazioni che al tempo erano normalmente destinate ai pazienti con HIV, non “aveva preso avvio la prassi di prevenzione con la terapia antiretrovirale per tutelare anche terzi, e, quindi, le linee guida del tempo non prevedevano la somministrazione della terapia a tutti i pazienti affetti da HIV” (fl. 5), con la conseguenza che le informazioni che lui rese all’imputato ebbero ad oggetto anche “i rischi di trasmissione della malattia a terzi” (fl. 5), e cio’ indipendentemente dal fatto che la sua carica virale fosse al tempo modesta.
Ha infine preso in esame le dichiarazioni del consulente tecnico della difesa, Dott. (OMISSIS), primario del Reparto di malattie infettive dell’Ospedale (OMISSIS), per evidenziare che questi ha precisato che la terapia antiretrovirale e’ in grado di azzerare la carica virale e che dal momento in cui questo effetto si verifica vi e’ anche l’incapacita’ di trasmissione della malattia (fl. 8).
9.2. La sentenza impugnata ha riassunto i dati di prova in piena conformita’ a quanto fatto dalla sentenza di primo grado. Questa, con maggiore puntualita’, ha illustrato gli stessi elementi probatori; ha riportato le dichiarazioni della testimone Dott.ssa (OMISSIS), per attestare che furono fornite all’imputato sin da subito e in piu’ occasioni, indicazioni sulle “abitudini da tenere per la propria salute e quella degli altri”, e che certamente fu affrontato “l’argomento della possibile trasmissione dell’infezione ad altri in rapporti sessuali non protetti” (fl. 62 della sentenza di primo grado), con l’importante ulteriore precisazione scientifica che la terapia antiretrovirale, diretta al controllo della replicazione virale, riduce il valore della carica virale e percio’ “attenua il rischio del contagio” (fl. 64 della sentenza di primo grado).
La stessa sentenza ha ricordato le dichiarazioni del consulente tecnico della difesa, Dott. (OMISSIS), secondo cui l’imputato, dal momento in cui inizio’ la terapia antiretrovirale, e quindi solo dal 2015, divenne “zero negativo” dal punto di vista della viremia, con conseguente incapacita’ di trasmissione della malattia (fl. 77).
9.3. Da questi dati probatori, si’ come illustrati dalle due sentenze di merito, si trae l’inconsistenza dell’assunto difensivo, ossia che la sua carica virale, per gli anni che vanno dal 2006 al 2015, fosse d’impedimento al contagio altrui, perche’ quel che risulta e’ che la carica virale fu azzerata soltanto dopo la sottoposizione a terapia antiretrovirale e questa fu iniziata soltanto nel 2015, sulla base di protocolli terapeutici di allora che non prevedevano che la terapia antiretrovirale fosse prescritta “per beneficio individuale della persona sieropositiva”, che doveva dunque avere determinati criteri di gravita’ dell’infezione, e non per la protezione dei terzi che con la persona sieropositiva fossero entrati in contatto (fl. 63 della sentenza di primo grado).
Non risulta pertanto – e sul punto il ricorso non si confronta con la necessaria specificita’ di rilievi critici – che una carica virale bassa ma non annullata impedisca la trasmissione a terzi del virus.
10. Non ha poi pregio il rilievo di ricorso che l’essersi sottoposto al test HIV e’ comportamento incompatibile con la volonta’ di diffusione del virus. Si osserva a tal proposito che, proprio perche’ con la sottoposizione al test e con i conseguenti consulti medici ebbe piena consapevolezza della sua malattia e del rischio di contagio per pratiche sessuali non conformi a determinate indicazioni che compiutamente gli furono fornite -, l’imputato agi’ con dolo seppure, come affermato dalle sentenze di merito, nella forma del dolo eventuale.
11. In piu’ punti il ricorso ha contestato la ricostruzione del nesso causale, la cd. direzionalita’ del contagio, denunciando anche in tale prospettiva critica l’omessa assunzione di prove decisive, quali i certificati medici di sieronegativita’ delle persone offese relativamente al periodo anteriore alla frequentazione e ai rapporti sessuali con l’imputato.
11.1. La sentenza impugnata ha adeguatamente e logicamente motivato, dando corretta spiegazione delle ragioni per le quali puo’ essere affermato che fu l’imputato a trasmettere la malattia alle numerose persone offese risultate sieropositive.
Il tema di prova e’ stato compiutamente definito: occorreva stabilire, una volta appurata l’esistenza dei plurimi rapporti sessuali non protetti tra l’imputato e le persone offese tutte infettate dal medesimo virus appartenente all’imputato, da chi fosse provenuto il contagio.
La certezza scientifica della direzionalita’ del contagio si ha nei casi in cui si puo’ assistere alla sieroconversione, disponendo per uno stesso soggetto di un primo test da cui e’ stata attestata la sieronegativita’ e di un successivo risultato di sieropositivita’, in tal modo potendo collocarsi l’infezione, e quindi il contagio, nello spazio intermedio tra i due momenti di accertamento.
Questa modalita’ di verifica del contagio e della sua provenienza non puo’ pero’ replicarsi per ogni persona, perche’ non puo’ pretendersi, al fine dell’affermazione del rapporto di causalita’, che si disponga di un primo certificato di sieronegativita’. Il controllo per un’eventuale infezione da HIV non e’ generalizzato e solitamente chi si sottopone al controllo e’ spinto da sospetti di infezione tratti da particolari condizioni patologiche dello stato di salute. E’ allora assai piu’ frequente che il primo test sia proprio quello rivelatore della sieropositivita’, perche’ l’assenza di segnali clinici o di sospetti di altra natura non hanno fatto sorgere in precedenza il bisogno di sottoporsi ad accertamenti di laboratorio.
11.2. Cio’ pero’ non preclude la possibilita’ di addivenire all’affermazione del nesso causale tra il comportamento di un soggetto contagiante e la persona contagiata, se si dispone di altri indici che legittimano una conclusione in termini di alta probabilita’ logica. Con questa affermazione non si accredita una nozione debole di causalita’ e non si incentiva l’allentamento nel rigore ricostruttivo dell’elemento essenziale del fatto criminoso; con essa piuttosto si valorizza l’autorevole osservazione sulla natura “preminentemente induttiva dell’accertamento in giudizio” e ci si muove nella consapevolezza che la pretesa di una spiegazione causale “di tipo deterministico e nomologico-deduttivo, secondo criteri di utopistica certezza assoluta,… finirebbe col frustrare gli scopi preventivo-repressi del diritto e del processo penale in settori nevralgici per la tutela di beni primari” – Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138-9.
Come gia’ e’ stato precisato nella giurisprudenza di legittimita’, “l’accertamento del nesso di causalita’ non e’ legato al solo coefficiente di probabilita’ statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilita’ logica. Ne deriva che anche coefficienti medio – bassi di probabilita’ cosiddetta frequentista per tipi di evento, rivelati dalla legge statistica – sostenuti da verifiche attente e puntuali sia della fondatezza scientifica che della specifica applicabilita’ alla fattispecie concreta – se corroborati dal positivo riscontro probatorio, condotto secondo le cadenze tipiche della piu’ aggiornata criteriologia medico-legale, circa la sicura non incidenza, nel caso concreto, di altri fattori interagenti in via alternativa, possono essere utilizzati ai fini del riconoscimento giudiziale del necessario nesso di condizionamento. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato l’affermazione di responsabilita’, in ordine al reato di lesioni gravissime, dell’imputato, il quale, consapevole di essere affetto da virus HIV, aveva omesso di riferirlo alla convivente, ritenendo accertato il nesso di causalita’ sulla scorta di un dato statisticamente significativo indicato in valori prossimi al 50%, corroborato da ulteriori elementi legati sia alla frequenza dei rapporti sessuali tra le parti, sia ad elementi idonei ad escludere l’esistenza di fattori alternativi)” – Sez. 5, n. 8351 del 25/10/2012, dep. 2013, C., Rv. 255213.
11.3. La Corte di assise di appello ha poi opportunamente evidenziato l’alta probabilita’ che il ceppo virale che accomuna imputato e persone offese si sviluppo’ e diffuse proprio a far data dal 2006, ossia da quando si ha certezza dell’infezione in capo all’imputato, aggiungendo come, anche in ragione della giovane eta’ di molte delle persone offese e dei tempi in cui queste ebbero rapporti con l’imputato, si possa ragionevolmente escludere che l’imputato abbia incontrato persone che, a loro volta, erano state infettate da altri e proprio del medesimo virus riscontrato nell’imputato (fl. 19).
In tal modo e’ stato correttamente esclusa la sussistenza di diversi ed alternativi decorsi causali e si e’ quindi posta la premessa per la valorizzazione induttiva di altri elementi capaci di accreditare l’ipotesi ricostruttiva.
Coerentemente la sentenza impugnata ha allora valorizzato alcuni indici la cui convergenza conduce all’affermazione della direzionalita’ del contagio. Come gia’ ricordato in premessa, essi sono costituiti; dal dato dell’appartenenza dei virus riscontrati nell’imputato e nelle persone offese al medesimo cluster nomofiletico, con certezza quindi dell’identita’ del virus; dalla minima distanza filogenetica fra l’imputato e le persone contagiate; dalla prova che l’imputato fu contagiato prima degli accertamenti condotti sulle persone offese; dall’assenza di altri contatti delle persone offese con altri soggetti del medesimo cluster, potenzialmente capaci di determinare il contagio, e quindi dalla prova che tutte le persone offese ebbero rapporti sessuali non protetti con l’imputato o con partners dell’imputato e non tra loro, si’ da far individuare nell’imputato il soggetto unificante di tutte le sequenze virali sottoposte ad esame. E sempre in una prospettiva di ricostruzione per inferenza induttiva del nesso causale si e’ opportunamente precisato che l’appartenenza al medesimo cluster nomofiletico sta ad indicare un preciso elemento di identificazione, fondato su una distanza genetica irrisoria tra la sequenza dell’imputato e quella delle persone offese contagiate (fl. 19).
12. Per quanto concerne il contagio della persona offesa M. R., il ricorso reitera doglianze senza confrontarsi, con la necessaria puntualita’, con la risposta ad esse data dalla Corte di assise di appello.
12.1. Come affermato nella sentenza impugnata e’ questo l’unico caso in cui e’ stato apprezzato il fenomeno della sieroconversione e si e’ potuto conseguentemente datare con precisione il contagio, specificamente con accertamenti fatti il 17 maggio 2007 e quindi con la logica deduzione che esso avvenne nel mese di febbraio 2007, cio’ sull’assunto che nei casi di accertata sieroconversione il contagio non puo’ che risalire a due/tre mesi prima. Nel periodo di datazione del contagio la persona offesa M. R. aveva rapporti sessuali non protetti con l’imputato e quindi la direzionalita’ del contagio risulta dimostrato.
Ne’ puo’ valere in contrario il rilievo che, siccome i rapporti tra persona offesa e imputato risalivano al 2006, allora il contagio collocato temporalmente nel febbraio 2001-non puo’ essere attribuito all’imputato, per l’ovvia ragione che non e’ per nulla sostenibile che il contagio dovesse verificarsi, quasi per necessita’ scientifica, al primo rapporto sessuale non protetto.
12.2. La Corte di assise di appello ha poi escluso, con motivazione logica e coerente, la sussistenza di alternativi decorsi causali, affermando che la persona offesa ha dichiarato, con contributo informativo pienamente credibile, di non aver avuto in quel periodo rapporti sessuali non protetti con altri soggetti. Ha sul punto escluso che questa ebbe, nello stesso periodo in cui aveva una relazione con l’imputato, “rapporti sentimentali con altre persone”, cosi’ chiaramente affermando, al di la’ dell’aggettivazione in astratto ambivalente, l’inesistenza non soltanto di rapporti sentimentali meramente spirituali ma anche di relazioni sentimentali modulate sul rapporto fisico e quindi di natura sessuale (fl. 16).
12.3. Il fatto poi che dall’esame effettuato il 28 ottobre 2009 fu riscontrato nella persona offesa un quadro genotipico ampiamente compatibile con acquisizione di ceppo resistente da paziente in trattamento con farmaci antivirali, quando invece e’ stato appurato che l’imputato inizio’ la terapia antiretrovirale soltanto nel 2015, e’ stato correttamente valutato in termini di sostanziale irrilevanza per l’essere un dato temporalmente successivo a quello di datazione del contagio.
Non e’ poi significativo che l’imputato informo’ la persona offesa della sua sieropositivita’ e che cio’ nonostante continuarono ad avere rapporti sessuali orali, dato che la prosecuzione di rapporti sessuali non protetti nella consapevolezza in capo alla persona offesa della pericolosita’ della pratica non incide sulla definizione dell’elemento soggettivo in capo all’imputato al momento in cui avvenne il contagio.
13. Sul contagio del figlio di E. S. N. A., che non effettuo’ il test dell’HIV durante il periodo di gravidanza per poi dare alla luce il figlio affetto da sieropositivita’, la Corte di assise di appello ha correttamente argomentato, dopo aver spiegato come sia provato, in termini di certezza, il nesso di derivazione causale del contagio. Ha infatti logicamente osservato che, ove E. S. N. A. fosse stata avvertita dall’imputato del suo stato di sieropositivita’, avrebbe potuto effettuare le analisi cliniche durante lo stato di gravidanza, con lo stesso scrupolo con cui “effettuo’ tutte le analisi che le furono prescritte dia medici, che non prescrissero il test HIV”. Non puo’ allora dirsi, contrariamente a quanto affermato in ricorso, che E. S. N. A. concorse, con fatto doloso o anche soltanto con fatto colposo, alla causazione della malattia del figlio.
14. Circa poi la contestazione del delitto di falso, relativo al certificato medico falsamente attestante la sieronegativita’ dell’imputato, che questi mostro’ alla persona offesa L. M., la Corte di assise di appello ha precisato che il certificato non e’ stato rinvenuto nella forma cartacea ma che e’ stata acquisita la sua riproduzione, per come esibita dalla persona offesa (fl. 21). Dalla sentenza di primo grado si ricava con maggiore precisione e puntualita’ quanto dichiarato a tal proposito dalla persona offesa, la quale chiari’ che l’imputato gli aveva inviato, tramite smartphone, una fotografia del certificato, per accreditare quanto prima le aveva assicurato, ossia il non essere sieropositivo (fl. 42 della sentenza di primo grado).
Si puo’ allora affermare che l’imputato, per poter fotografare il certificato, dovette necessariamente formarlo e la fotografia inviata mediante smartphone servi’ soltanto per documentare l’esistenza dell’atto che rimase in suo possesso.
La trasmissione della fotografia presuppone la condotta di contraffazione del documento in modo tale da formare un atto che appaia come originale e che possa essere come tale riprodotto con fotografia.
I giudici di merito hanno fatto quindi corretta applicazione della norma incriminatrice, dato che la vicenda cosi’ ricostruita resta estranea all’ambito applicativo del principio di diritto secondo cui “la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsita’ materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto correttamente esclusa la configurabilita’ del reato in un caso di esibizione di una fotocopia di un’autorizzazione edilizia inesistente, riconoscibile come tale, priva di attestazione di autenticita’ e dei requisiti formali e sostanziali idonei a farla apparire come atto originale)” – Sez. U, n. 35814 del 28/3/2019, Marcis, Rv. 276285.
15. Il quarto motivo e’ manifestamente infondato. La Corte di assise di appello ha correttamente motivato la decisione di non riconoscere le attenuanti generiche sia per la gravita’ dei fatti che per l’assenza di significativi segni di resipiscenza ed ha compiutamente ed adeguatamente argomentato circa l’adeguatezza della misura della pena inflitta, in ragione della gravita’ dei fatti e della personalita’ dell’autore. Vale allora il principio secondo cui “deve ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorche’ siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’articolo 133 c.p.” – Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey e altri, Rv. 258410.
In ordine infine alla doglianza sull’entita’ dei risarcimenti alle parti civili, specificamente sull’ammontare delle provvisionali, si rileva la non proponibilita’ in questa sede della doglianza, sulla base del principio per cui “non e’ impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata” -Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486.
16. Per quanto sino ad ora detto, il ricorso dell’imputato deve essere rigettato con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali. Al rigetto segue la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che sono liquidate come da dispositivo.
In conseguenza dell’annullamento con rinvio per quanto attiene all’assoluzione dai capi 3, 18 e 55, la decisione delle spese sostenute dalle parti civili V. S., F. G. e E. V. e’ demandata al giudice del rinvio all’esito di quel giudizio.
16.1. Per le parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, Associazione (OMISSIS) e (OMISSIS), la liquidazione delle spese, ferma la condanna generica ora pronunciata, e’- rimessa alla Corte di assise di appello di Roma secondo quanto statuito dalle Sezioni unite alla udienza del 26 settembre 2019, con decisione non ancora depositata, in base alla quale, come si trae dalla notizia di decisione, “nel giudizio di legittimita’ spetta alla Corte di cassazione provvedere, ai sensi dell’articolo 541 c.p.p., alla condanna generica dell’imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; spetta al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l’emissione del decreto di pagamento ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 82 e 83”.
17. Il rigetto del ricorso dell’imputato relativamente alla condanna per i capi di imputazione ascritti, fatta eccezione per i capi 3, 18, 30 e 55 per i quali si dispone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, comporta, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 624 c.p.p., che per i capi non attinti dall’annullamento la sentenza di condanna acquista autorita’ di cosa giudicata. La sentenza, relativamente a tali capi estranei all’annullamento, ha determinato la pena irrogata, che e’ pari ad anni ventidue di reclusione, applicata computando la pena di anni otto di reclusione per il reato piu’ grave di cui al di cui al capo 53 e di sei mesi di reclusione, quale aumento ex articolo 81 c.p., per ogni capo ulteriore posto in continuazione criminosa. Detta pena e’ pertanto irrevocabile ed eseguibile.

P.Q.M.

In accoglimento dei ricorsi delle parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), e in parziale accoglimento del ricorso del P.G., annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi 3, 18, 30 e 55, e rinvia per nuovo giudizio su tali capi ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma.
Rigetta nel resto il ricorso del P.G.
Rigetta il ricorso dell’imputato che condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, Associazione (OMISSIS) e (OMISSIS), la cui liquidazione rimette alla Corte di assise di appello competente; nonche’ alla rifusione delle spese sostenute nel grado: dalle parti civili (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Riserva all’esito del giudizio di rinvio la decisione sulle spese sostenute dalle parti civili (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Visto l’articolo 624 c.p.p., dichiara irrevocabile la condanna per i restanti capi ed eseguibile la pena per essi irrogata di anni 22 di reclusione.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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