Il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 5 dicembre 2019, n. 8341

La massima estrapolata:

E’ illegittimo il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, non preceduto dalla comunicazione dell’art. 10 bis, L. 241/1990, considerato che tale disposizione si applica a tutti i procedimenti ad iniziativa di parte, ad eccezione di quelli espressamente esclusi.

Sentenza 5 dicembre 2019, n. 8341

Data udienza 21 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3243 del 2019, proposto da
El. Ag., rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Gu., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
Questura di Brescia, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 141 del 13 febbraio 2019, resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sez. I, resa tra le parti, concernente il diniego di rilascio del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2019 il Cons. Stefania Santoleri e udito per la parte appellata l’Avvocato dello Stato St. Vi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, il ricorrente, cittadino albanese, ha impugnato il decreto del Questore di Brescia del 21 settembre 2018 con il quale è stata dichiarata inammissibile la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato: la Questura ha, infatti, rilevato che il cittadino straniero era entrato in Italia senza visto di ingresso e che – dalla disamina della banca dati – non risultava alcun nulla osta al lavoro per il suo nominativo.
Ha anche rilevato che analoga istanza – diretta ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari – era stata dichiarata inammissibile dalla stessa Questura, con provvedimento del 28 febbraio 2018.
Il cittadino albanese ha dedotto, in punto di fatto, di risiedere in Italia con la propria famiglia dal 2012, di essere entrato nel territorio nazionale con idoneo titolo di ingresso, di aver ottenuto il permesso di soggiorno per cure mediche, di disporre di un lavoro e di un’abitazione nella quale risiede con la propria famiglia (moglie e tre figli minori).
Ha anche aggiunto che tutti i suoi familiari più stretti risiedono in Italia (genitori, fratelli, suoceri, cognati, nipoti).
A sostegno della propria impugnativa ha, quindi, dedotto la violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90, rilevando che la Questura avrebbe omesso di inviargli il preavviso di rigetto, ritenendo inammissibile la sua istanza in considerazione della pregressa decisione adottata dalla stessa Questura sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Con decreto del 28 febbraio 2018, infatti, tale istanza è stata dichiarata inammissibile.
A questo proposito ha rappresentato che tale provvedimento gli è stato notificato unitamente a quello oggetto del ricorso di primo grado e che, quindi, prima della ricezione della notifica, egli non ne aveva avuto conoscenza; ha poi aggiunto che entrambi di decreti sono stati emessi in assenza del preavviso di rigetto.
Ha anche dedotto di essere incensurato e di disporre dei requisiti reddituali e alloggiativi.
2. – Con la sentenza impugnata il TAR ha respinto il ricorso.
3. – Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto appello chiedendone la riforma, previa sospensione dell’esecutività .
4. – L’Amministrazione appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
4.1 – Con ordinanza n. 2612/2019 l’istanza cautelare è stata accolta, avendo riscontrato la Sezione la violazione delle garanzie procedimentali recate dall’art. 10 bis della L. n. 241/90.
5. – All’udienza pubblica del 21 novembre 2019 l’appello è stato trattenuto in decisione.
6. – L’appello è fondato e va, dunque, accolto.
Ritiene il Collegio di dover confermare la propria ordinanza cautelare.
Secondo la giurisprudenza della Sezione (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. Terza, 26/6/2019 n. 4413); è illegittimo il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, non preceduto dalla comunicazione dell’art. 10 bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, considerato che tale disposizione si applica a tutti i procedimenti ad iniziativa di parte, ad eccezione di quelli espressamente esclusi (tra i quali non rientra quello in questione) al fine di consentire il contraddittorio tra privato e Amministrazione prima dell’adozione di un provvedimento negativo ed allo scopo, quindi, di far interloquire il privato sulle ragioni ritenute dall’Amministrazione ostative all’accoglimento dell’istanza.
Nel caso di specie il precedente provvedimento del 28 febbraio 2018, con il quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, richiamato a sostegno del provvedimento impugnato, non è stato comunicato al ricorrente e, quindi, non può costituire elemento dal quale dedurre l’inutilità dell’apporto procedimentale da parte dell’interessato.
Inoltre, l’appellante ha dichiarato di essere entrato in Italia in modo regolare e di aver ottenuto il permesso di soggiorno ad altro titolo, di avere un regolare lavoro e di risiedere in Italia con la sua famiglia da molti anni: dinanzi a tali elementi di fatto, e alle connesse ricadute della declaratoria di inammissibilità dell’istanza diretta ad ottenere il permesso di soggiorno sulla condizione del cittadino straniero e della sua famiglia, ritiene il Collegio che la Questura non avrebbe potuto esimersi dal rispettare le garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo.
7. – L’appello va quindi accolto, e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata va accolto il ricorso di primo grado e va quindi annullato il provvedimento con esso impugnato.
8. – Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
Condanna l’Amministrazione appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *