Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 9 gennaio 2019, n. 711.

La massima estrapolata:

Ai fini della configurabilità (in capo all’imputato) dell’esimente della legittima difesa occorrere che la situazione di pericolo non sia stata volontariamente determinata da chi la invoca, poiche’, sebbene tale requisito non sia espressamente inserito nella formulazione dell’articolo 52 c.p., lo stesso e’ insito nel concetto di ingiustizia ed attualita’ dell’offesa da cui si e’ costretti a difendersi

Sentenza 9 gennaio 2019, n. 711

Data udienza 30 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde – Presidente

Dott. FILIPPINI Stefano – rel. Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere

Dott. PACILLI Giuseppina A. R – Consigliere

Dott. MONACO Marco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/10/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. STEFANO FILIPPINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa COCOMELLO ASSUNTA, che ha concluso chiedendo per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 13/10/2017, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal. TRIBUNALE di PALERMO, in data 10/12/2015, nei confronti di (OMISSIS) in relazione ai reati di tentata estorsione e di lesioni personali ai danni di (OMISSIS); secondo la concorde ricostruzione dei fatti contenuta nella doppia conforme pronuncia di condanna, l’imputato, parcheggiatore abusivo, ha tentato di estorcere denaro al (OMISSIS), che si rifiutava di corrisponderlo, causando altresi’ lesioni alla gamba della persona offesa per ottenere il pagamento.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riapertura dell’istruttoria in appello, mediante nuova assunzione della deposizione della teste (OMISSIS), introdotta dalla difesa, incombente reso necessario dalla non corretta interpretazione del relativo dichiarato da parte del primo giudice (esito determinato dal mutamento della persona fisica del giudicante di primo grado, per essere stata pronunciata sentenza da persona diversa da quella che aveva assunto la prova) e dalla pessima qualita’ della trascrizione della relativa fonoregistrazione d’udienza. In particolare, sarebbe stata travisata la frase della teste nella quale si e’ ammessa la presenza di una richiesta di pagamento dell’imputato, senza cogliere che essa non si riferiva alle prestazioni di parcheggiatore abusivo, ma alla “fruizione di un’area di parcheggio privato appunto a pagamento nei pressi dell’asserito locus commissi delicti in (OMISSIS)…”; inoltre e’ stato ignorato quanto detto dalla teste a proposito della colluttazione occorsa tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS) e, in particolare, che le violenze sono state avviate da quest’ultimo sferrando un calcio all’inguine del primo. Illegittima e’ dunque la condanna per estorsione, che neppure considera la differenza comunque esistente tra una semplice richiesta di pagamento e la pretesa di pagamento accompagnata da violenza o minaccia.
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata rinnovazione istruttoria di cui al punto che precede anche con riferimento alla condanna per il reato di lesioni, al diniego della scriminante della legittima difesa e alla riqualificazione del fatto ex articolo 55 c.p. in appello; inoltre, illogica e’ l’interpretazione riservata alla certificazione medica, valorizzata quale riscontro per la tesi accusatoria mentre trattasi di diagnosi del tutto aspecifica (contusione).
3. Il ricorso e’ inammissibile perche’ incentrato su motivi manifestamente infondati che possono essere trattati congiuntamente.
3.1. Secondo la condivisa giurisprudenza del supremo consesso di questa Corte (S.U. n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266820), la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, e’ un istituto di carattere eccezionale al quale puo’ farsi ricorso esclusivamente allorche’ il giudice ritenga, nella sua discrezionalita’, di non poter decidere allo stato degli atti.
Si consideri, inoltre, che la decisione assunta in merito da parte del giudice d’appello puo’ essere censurata con il ricorso per cassazione solo laddove si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicita’, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (si veda, tra le tante, Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Rv. 273577; massime precedenti conformi: n. 1256 del 2014 rv. 258236, n. 1400 del 2015 rv. 261799, n. 48630 del 2015 rv. 265323).
Premessa dunque la piena legittimita’, in astratto, della decisione d’appello circa il diniego di rinnovazione istruttoria, ne deriva che nessuna violazione di legge si e’ consumata, atteso che il giudicante ha esercitato un potere riconosciutogli dall’ordinamento. La problematica attiene, quindi, alla adeguatezza della motivazione esibita nella specie. Sotto tale profilo la sentenza appare del tutto priva delle illogicita’ lamentate, dal momento che il rigetto della richiesta di nuova audizione della teste (OMISSIS) e’ stato argomentato con la genericita’ – dell’istanza medesima – (non essendo state indicate puntualmente le specifiche circostanze da apprendere o approfondire), con l’adeguatezza della ricostruzione degli eventi comunque emergente dalla pluralita’ delle altre (giudicate schiaccianti) risultanze accusatorie (persona offesa, teste (OMISSIS) e militari operanti) e con la scarsa attendibilita’ e utilita’ della stessa deposizione (OMISSIS) la quale, come rilevato anche dal primo giudice, ha offerto una ricostruzione degli eventi dopo aver premesso, all’inizio dell’escussione, di non essere stata in grado di osservarli bene perche’ si trovava all’interno della propria auto. Argomenti che, all’evidenza, rappresentano una spiegazione adeguata rispetto alla decisione assunta (specialmente sotto il profilo della non decisivita’ dell’incombente), che pongono la stessa al riparo da censure in sede di legittimita’.
3.2. Cio’ posto, devesi anche rilevare che le conclusioni circa la responsabilita’ del ricorrente risultano adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede, non essendo il controllo di legittimita’ diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Nel caso in esame, il giudice di merito ha ineccepibilmente osservato, come accennato, che la prova della responsabilita’ dell’imputato si desumeva dalle concordi deposizioni di persona offesa e teste (OMISSIS), ulteriormente riscontrate dalla certificazione medica e da quanto direttamente osservato dai militari sopraggiunti sul luogo del fatto quando questo non era ancora definitivamente concluso.
3.3. Del tutto adeguata, infine, appare la motivazione offerta a confutazione degli argomenti difensivi in tema di legittima difesa e di eccesso colposo al riguardo, avendo i giudici del merito evidenziato come, anche ammettendo l’esistenza di una reazione violenta della vittima alle richieste estorsive, ai fini della configurabilita’ (in capo all’imputato) dell’esimente della legittima difesa occorrerebbe che la situazione di pericolo non fosse stata volontariamente determinata da chi la invoca, poiche’, sebbene tale requisito non sia espressamente inserito nella formulazione dell’articolo 52 c.p., lo stesso e’ insito nel concetto di ingiustizia ed attualita’ dell’offesa da cui si e’ costretti a difendersi (Sez. 1, n. 6931 del 02/04/1992, Rv. 190588).
4. Alla inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di Euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.

Avv. Renato D’Isa

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