L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori esercitata dal curatore fallimentare

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 febbraio 2023| n. 3552.

L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori esercitata dal curatore fallimentare

L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell’art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti; pertanto, in ragione dell’onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull’amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Ordinanza|6 febbraio 2023| n. 3552. L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori esercitata dal curatore fallimentare

Data udienza 1 dicembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Fallimento – Società sportiva – Azione di responsabilità nei confronti del sindaco ex art. 146 legge fallimentare – Termine prescrizionale quinquennale, Decorrenza dal momento in cui i creditori sociali sono stati in grado di avere percezione dell’insufficienza dello stato patrimoniale della società

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. ZULIANI Andrea – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23155/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), sito in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio, sito in (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio, sito in (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
(OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), sito in (OMISSIS);
– controricorrente, ricorrente in via incidentale –
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in (OMISSIS);
– controricorrente –
(OMISSIS);
– intimato –
(OMISSIS);
– intimato –
(OMISSIS);
– intimato –
(OMISSIS);
– intimato –
(OMISSIS);
– intimato –
(OMISSIS);
– intimato –
(OMISSIS);
– intimato –
Fallimento della (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 841/2018, depositata il 12 giugno 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 dicembre 2022 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori esercitata dal curatore fallimentare

RILEVATO

CHE:
– (OMISSIS) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, depositata il 12 giugno 2018, nella parte in cui ha respinto il suo appello per l’annullamento della sentenza del locale Tribunale che la aveva condannata, quale sindaco effettivo della (OMISSIS) s.p.a. (carica tenuta dal 22 aprile 2004 al 6 dicembre 2005), al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 370.753,00, in favore del Fallimento di tale societa’ ex articolo 146 L. Fall.;
– la sentenza impugnata da’ atto che il giudice di primo grado aveva ritenuto fondata l’azione di responsabilita’ esercitata dalla curatela fallimentare nei confronti degli amministratori e dei sindaci della societa’ in bonis per il danno scaturente “dall’ingente debito cumulato nei confronti dell’erario per effetto di dissennate ed incontrollate scelte gestionali, dalle ingiustificate anticipazioni di spese in favore del presidente (OMISSIS), dall’indebita apprensione, da parte di quest’ultimo, delle somme allocate su un conto costituito per lo svolgimento dell’attivita’ dilettantistica e di compensi superiori a quelli dovuti per la carica rivestita nonche’ dagli acquisti dei calciatori (OMISSIS) e (OMISSIS) e degli immobili in (OMISSIS)”;
– il ricorso e’ affidato a due motivi;
– si costituiscono con unico controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) – il primo, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato (dal 28 novembre 1997 al 6 dicembre 2005) e, il secondo, amministratore delegato (dal 4 marzo 1996 al 6 maggio 1999), componente del consiglio di amministrazione (dall’11 aprile 2001 al 17 aprile 2003) e vicepresidente (dal 18 aprile 2003 al 6 dicembre 2005) – aderendo alle doglianze formulate dalla ricorrente (OMISSIS) e spiegando ricorso incidentale, affidato a tre motivi, avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei loro confronti al risarcimento dei danni, quantificati, rispettivamente, in Euro 6.372.168,00 e 2.869.198,00;

 

L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori esercitata dal curatore fallimentare

– distinti ricorsi incidentali, affidati rispettivamente a sei e quattro motivi, sono proposti da (OMISSIS), gia’ componente del consiglio di amministrazione (dal 30 novembre 1994 l’11 aprile 2001), condannato dalla Corte di appello, in parziale accoglimento del suo gravame, al risarcimento dei danni quantificati in Euro 31.324,000, e da (OMISSIS), gia’ vice presidente del consiglio di amministrazione (dall’11 aprile 2001 al 18 aprile 2003), condannato dal Tribunale, con la statuizione confermata sede di appello, al risarcimento dei danni quantificati in Euro 1.566.445,00;
– avverso il ricorso proposto da (OMISSIS) resiste con controricorso (OMISSIS) relativamente alla statuizione del giudice di appello che ha respinto la domanda di regresso proposta (anche) nei suoi confronti dal medesimo (OMISSIS);
– (OMISSIS) e (OMISSIS) depositano memoria ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:
– occorre preliminarmente dare atto che, in ragione del principio dell’unita’ dell’impugnazione, i ricorsi proposti avverso la medesima sentenza vanno riuniti e quelli proposti in epoca successiva a quello di (OMISSIS) vanno qualificati quali ricorsi incidentali (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 25 giugno 2002, n. 9232);
– cio’ posto, con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 146 L.F. e articoli 2394 e 2949 c.c., per aver la sentenza impugnata disatteso l’eccezione di prescrizione benche’ l’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti fosse oggettivamente percepibile dalle risultanze del bilancio sociale gia’ nel 2001 e ritenuto che avesse osservato la condotta omissiva contestale dalla curatela senza considerare che nel periodo in cui aveva ricoperto la carica di sindaco erano state poste in essere atti (convocazione di due assemblee straordinarie e richieste al Presidente (OMISSIS) in ordine alle somme indebitamente incassate) che avevano condotto a un forte ridimensionamento del debito tributario e previdenziale;
– con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 164 c.p.c., n. 4, per aver la Corte di appello disatteso l’eccezione di nullita’ dell’atto di citazione per indeterminatezza, benche’ mancasse il riferimento dei diversi fatti illeciti contestati ai singoli esponenti convenuti in giudizio;
– con il primo motivo del loro ricorso incidentale (OMISSIS) e (OMISSIS) censurano la sentenza impugnata per violazione falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., articolo 146 L.F. e articoli 1218, 2043, 2393, 2394 e 2697 c.c., nella parte in cui: ha escluso che la consulenza tecnica d’ufficio avesse avuto l’effetto di sollevare la curatela fallimentare dall’onere di provare i fatti costitutivi della domanda; ha omesso di verificare la sussistenza dei presupposti della domanda e, in particolare, il nesso di causalita’; ha omesso di indicare quali fossero i doveri non assolti dai convenuti e quali condotte avessero arrecato pregiudizio al patrimonio sociale; ha del tutto obliterato le prove e le deduzioni fornite dai convenuti e non ha tenuto conto della natura peculiare delle societa’ sportive; ha deciso senza prendere in esame tutti gli elementi di prova acquisiti; ha ritenuto rilevante, quale voce di danno, la circostanza relativa alle sanzioni e interessi tributari applicati alla societa’ per le violazioni fiscali benche’ l’organo amministrativo avesse sempre posto particolare attenzione alla problematica e che, quanto agli interessi, essi conseguivano al ricorso a una dilazione di pagamento che aveva provocato un maggiore indebitamento bancario; ha riconosciuto, quale seconda voce di danno, l’importo delle somme indebitamente erogate ad (OMISSIS), benche’ la relativa quantificazione fosse stata effettuata in assenza di qualsivoglia attivita’ di accertamento in ordine all’esistenza di prelievi e alla loro natura indebita; ha riscontrato una terza voce di danno, rappresentata da indebiti compensi erogati ad (OMISSIS), in assenza della prova in ordine alla data dell’incasso dei relativi importi, se anteriore o successiva alla Delib. consiglio di amministrazione 10 ottobre 2005 che ne aveva disposto il pagamento; ha erroneamente ritenuto inefficaci i contratti sottoscritti tra la societa’ e la (OMISSIS) in ordine al tesseramento dei calciatori (OMISSIS) e (OMISSIS); ha erroneamente escluso l’utilita’ degli immobili acquistati in San Giuseppe Vesuviano;

 

L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori esercitata dal curatore fallimentare

– con il secondo motivo lamentano la violazione falsa applicazione degli articoli 115, 152 e 195 c.p.c. e articolo 345 c.p.c., comma 3, e articolo 111 Cost., per aver la Corte di appello ritenuto inammissibile la consulenza tecnica di parte in quanto depositata oltre il termine fissato dal giudice di primo grado;
– con la medesima doglianza lamenta, altresi’, la lesione del contraddittorio nel subprocedimento peritale, che avrebbe prontamente denunciato, e la dichiarata inammissibilita’ della produzione documentale prodotta in sede di appello (parere pro veritate dell’avv. (OMISSIS));
– con il terzo motivo si dolgono della violazione e falsa applicazione degli articoli 61, 194 e 195 c.p.c. e articolo 198 c.p.c., comma 1, e articolo 90 disp. att. c.p.c., comma 2 nella parte in cui ha ritenuto legittima l’acquisizione di fonti di prova da parte dei consulenti tecnici d’ufficio, individuata in una pluralita’ di verbali del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, per violazione del principio per cui la consulenza tecnica non puo’ supplire carenze probatorie imputabili alle parti;
– con il primo motivo del suo ricorso incidentale (OMISSIS) denuncia la violazione dell’articolo 2909 c.c., per aver la sentenza impugnata disatteso il giudicato rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Salerno n. 976 del 24 aprile 2010, che aveva deciso sulla domanda proposta dalla curatela fallimentare nei suoi confronti avente a oggetto la condanna alla restituzione di somme mutuate e al risarcimento dei danni commisurati alle passivita’ accertate in sede di verifica dello stato passivo;
– con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 146 L. Fall., articoli 2393, 2394 e 2967 c.c. e articolo 115 c.p.c., per aver la Corte di appello accertato la sua responsabilita’ pur in assenza di qualsiasi allegazione e prova da parte della curatela di comportamenti dal medesimo posti in essere che possano aver dato origine ai danni riconosciuti;
– evidenzia, sul punto, di essersi dimesso dalla carica il 10 aprile 2001 e che a tale data la societa’ era ancora in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
– rileva, altresi’, la contraddittorieta’ della motivazione nella parte in cui ha escluso la responsabilita’ di (OMISSIS), ex presidente del Collegio sindacale, dimessosi anch’esso il 10 aprile 2001, sul fondamento della insussistenza, a tale data, di un dissesto finanziario o, comunque, di una crisi di liquidita’;

 

L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori esercitata dal curatore fallimentare

– con il terzo motivo si duole della violazione dell’articolo 2697 c.c. e articolo 115 c.p.c., per aver la sentenza impugnata confermato la decisione di accoglimento della domanda della curatela pur in assenza della prova degli elementi costitutivi della fattispecie invocata (in particolare, violazione dei doveri gravanti sugli esponenti, nesso di causalita’, entita’ del danno);
– con il quarto motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato che l’esposizione debitoria della societa’ nei confronti per debiti fiscali e previdenziali era riconducibile (anche) alla condotta colpevolmente inadempiente posta in essere dal ricorrente incidentale, benche’ fosse stato accertato che il mancato versamento di imposte e ritenute maturate in epoca antecedente alle sue dimissioni era dipeso dalle decisioni degli amministratori successivi di impegnare notevoli risorse finanziarie in operazioni di diversa natura e nessuna utilita’;
– con il quinto motivo censura la sentenza della Corte territoriale per omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nonche’ per violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione al mancato riscontro delle contestazioni alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, formulate in primo grado e reiterate con l’appello incidentale; – con l’ultimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. e articoli 115, 194 e 195 c.p.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto legittima la decisione del giudice di primo grado di disporre una consulenza tecnica d’ufficio dal carattere esplorativo, in quanto volta all’acquisizione di risultanze istruttorie, nella specie documenti nella esclusiva disponibilita’ della parte attrice; – con il primo motivo del suo ricorso incidentale (OMISSIS) deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2393, 2394 e 2949 c.c., nonche’ l’omesso esame di fatti decisivi e controversi del giudizio, nella parte in cui la sentenza impugnata ha disatteso l’eccezione di prescrizione, senza considerare che, come reso evidente dall’esame dei bilanci, sin dal 2002 la societa’ aveva conosciuto un progressivo aumento della debitoria previdenziale e tributaria tale da incidere sul patrimonio sociale e che l’evoluzione della dinamica reddituale per l’anno 2001 aveva evidenziato una gestione caratteristica in perdita;
– con il secondo motivo si duole della violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1223 e 2394 c.c., per aver la Corte di appello omesso di considerare che la principale posta economica della quale e’ stato ritenuto responsabile, rappresentata dal mancato pagamento di imposte e relativi interessi e sanzioni, era conseguenza del mancato rispetto delle scadenze di versamento delle rate di condono aventi data successiva alle sue dimissioni dalla carica;
– con il terzo motivo censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1223, 2392 e 2394 c.c. e articolo 112 c.p.c., nella parte in cui lo ha ritenuto responsabile per la destinazione di risorse per l’acquisto degli immobili siti in (OMISSIS), omettendo di indicare quale obbligo legale o statutario fosse stato violato, di considerare che tale acquisto era stato preceduto dall’acquisizione di una perizia tecnica che aveva evidenziato una stima del 30% superiore rispetto a quello di acquisto e che non poteva attribuirsi rilevanza al valore dei beni accertati in sede fallimentare in quanto la valutazione degli stessi doveva effettuarsi con riferimento alla data del loro acquisto;
– con l’ultimo motivo lamenta la violazione degli articoli 1299, 2055 e 2394 c.c., per aver la Corte di appello respinto l’azione di regresso esercitata nei confronti dei coobbligati solidali sul fondamento della natura parziaria dell’obbligazione;
– il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili;
– si osserva che, con riferimento all’ipotesi, ricorrente nel caso in esame, di esercizio da parte del curatore del fallimento, a norma dell’articolo 146 L. Fall., dell’azione contemplata dall’articolo 2394 c.c., il relativo termine prescrizionale, di durata quinquennale, decorre dal momento in cui i creditori sociali sono stati in grado di avere percezione dell’insufficienza dello stato patrimoniale della societa’ (cfr. Cass. 23 luglio 2020, n. 15839; Cass. 14 dicembre 2015, n. 25178; Cass. 4 dicembre 2015, n. 24715);

 

L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori esercitata dal curatore fallimentare

– in ragione dell’onerosita’ della suddetta prova a carico del curatore, avente a oggetto l’oggettiva percepibilita’ dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i crediti sociali, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando all’amministratore convenuto nel giudizio (che eccepisca la prescrizione dell’azione di responsabilita’) dare la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza e percepibilita’ dello stato di incapienza patrimoniale (cfr., oltre alla menzionata Cass. n. 24715/15, Cass. 12 giugno 2014, n. 13378);
– l’individuazione di tale momento – cui puo’ pervenirsi attraverso la valorizzazione di “fatti sintomatici di assoluta evidenza” (cosi’, Cass. 8 aprile 2009, n. 8516) – e’ riservata alla valutazione del giudice di merito che e’ insindacabile in sede di legittimita’, se non nei limiti di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
– orbene, la Corte di appello ha dato atto che il Tribunale aveva individuato il momento della conoscibilita’ dell’insufficienza dello stato patrimoniale sociale nella dichiarazione di fallimento, intervenuta il 19 luglio 2006, evidenziando che non sussistevano elementi idonei ad anticipare il momento dell’oggettiva percepibilita’ di una siffatta situazione;
– ha, quindi, condiviso la valutazione del giudice di prime cure, precisando, sul punto, la non concludenza dei verbali del collegio sindacale, in quanto atti interni, e le risultanze dei bilanci sociali relativi alle gestioni degli anni 2001 e 2002, entrambe concluse con avanzi di gestione;
– ha, altresi’, rilevato che un’eventuale retrodatazione della data di percezione dello stato di insufficienza patrimoniale non avrebbe potuto farsi risalire a un’epoca antecedente la pubblicazione del bilancio relativo all’anno 2003 per cui la domanda proposta il 28 aprile 2008 risulterebbe idonea a interrompere l’eccepito termine prescrizionale;
– da quanto riferito emerge, dunque, che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione delle norme di diritto che disciplinano la prescrizione nelle azioni di responsabilita’ sociale;
– quanto al vizio motivazionale prospettato dal ricorrente incidentale (OMISSIS), il suo esame e’ precluso dall’operativita’ della causa di inammissibilita’ per cd. “doppia conforme” di cui all’articolo 348 ter c.p.c., u.c., la quale ricorre non solo quando la decisione di secondo grado e’ interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando, come nel caso in esame, le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa e il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione gia’ assunta dal primo giudice (cosi’, Cass. 9 marzo 2022, n. 7724);
– il secondo motivo del ricorso principale e’ inammissibile;
– se e’ vero che la deduzione di un error in procedendo non richiede la espressa menzione della ricorrenza dell’ipotesi di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 il motivo deve fare inequivocabilmente riferimento alla nullita’ della decisione derivante dalla relativa omissione, per cui va dichiarato inammissibile quando, come nel caso in esame, si limiti a sostenere che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (cfr. Cass., Se. Un., 24 luglio 2013, n. 17931);
– il primo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) e (OMISSIS) e’ inammissibile, in quanto critica la sentenza impugnata, affidandosi a una tecnica espositiva prolissa, sotto una pluralita’ di profili non chiaramente percepibili e non connessi tra loro, oltre a non essere sviluppati in modo sufficientemente autonomo, interessando indistintamente diversi e autonomi snodi argomentativi della decisione; – la mancata chiara rappresentazione delle questioni giuridiche prospettate non consente una sicura intelligibilita’ delle censure mosse alla sentenza gravata, cosi’ violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’articolo 366 c.p.c. e ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (articolo 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (articolo 111 Cost., comma 2, e articolo 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (cfr. Cass., Sez. Un., 30 novembre 2021, n. 37552; vedi, anche, Cass., Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9100);
– in ogni caso, la doglianza si risolve, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, in un’inammissibile sollecitazione alla rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., sul punto, Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); – il secondo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) e (OMISSIS) e’ inammissibile;

 

L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori esercitata dal curatore fallimentare

– in tema di consulenza tecnica d’ufficio, nei procedimenti in cui – quale quello in esame – non si applica, ratione temporis, il novellato articolo 195 c.p.c. e il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex articolo 175 c.p.c., abbia concesso alle parti un termine per il deposito di osservazioni alla consulenza tecnica d’ufficio, tale termine ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell’ausiliare, con la conseguenza che la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullita’ relative al suo procedimento nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello (cfr. Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2022, n. 5624);
– non puo’, dunque, condividersi l’affermazione del giudice di appello secondo cui era precluso al giudice di primo grado esaminare e valorizzare il contenuto della relazione peritale e i rilievi ivi articolati alla consulenza tecnica d’ufficio in quanto depositata tardivamente rispetto al termine assegnato dal giudice medesimo;
– tuttavia, la parte non deduce di aver chiesto al giudice di appello la valutazione dei fatti interessati dalla consulenza tecnica d’ufficio anche alla luce dei rilievi dalla stessa formulati e, comunque, non indica in modo sufficientemente puntuali quali sarebbero gli errori di cui sarebbe affetta la predetta consulenza, non permettendo a questa Corte di apprezzare la concludenza della doglianza e la rilevanza in concreto della censura, altrimenti puramente astratta;
– il terzo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) e (OMISSIS) e l’ultimo motivo del ricorso incidentale (OMISSIS) possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili;
– in materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, puo’ acquisire, anche prescindendo dall’attivita’ di allegazione delle parti – non applicandosi alle attivita’ del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che e’ onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio (cfr. Cass., Sez. Un., 1 febbraio 2022, n. 3086);
– la Corte di appello, dopo aver ricordato il principio per cui la consulenza tecnica d’ufficio puo’ avere anche carattere “percipiente”, ha rilevato che quella espletata ha avuto unicamente la funzione di “coadiuvare il giudice di primo grado nella valutazione di fatti ed elementi gia’ ritualmente dedotti e documentati… e di quantificare, sempre sulla base del compendio probatorio fornito dall’attore, i danni cagionati…”;
– ha, inoltre, escluso che “gli ulteriori documenti introdotti nel processo rispetto a quelli depositati dalla parte onerata sono stati determinanti nel consentire l’accertamento dei fatti posti dall’attore a fondamento della domanda”, avendo unicamente consentito ai consulenti di “evadere con ricchezza di dettagli i quesiti posti dal Tribunale e hanno riguardato aspetti prettamente tecnici della relazione peritale”;
– i ricorrenti incidentali (OMISSIS) e (OMISSIS) contestano che i verbali del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e dell’assemblea dei soci, acquisiti dai consulenti tecnici, possano essere considerati, cosi’ come ritenuto dalla Corte di appello, documenti relativi a fatti meramente accessori, ma l’assunto, posto a fondamento della loro doglianza, si rivela, ad un esame del contenuto di tali documenti – cosi’ come riprodotti nel motivo -, non veritiero, in quanto non offrono la dimostrazione dei fatti costitutivi allegati dalla curatela;

 

L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori esercitata dal curatore fallimentare

– ne’, d’altra parte, tali ricorrenti incidentali deducono che le risultanze di tali documenti siano state poste, in via esclusiva, a fondamento delle accertate condotte illecite o del danno lamentato;
– deve aggiungersi, inoltre, quanto agli ulteriori profili di doglianza sollevati dal ricorrente incidentale (OMISSIS), in primo luogo, che la consulenza tecnica d’ufficio e’ mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilita’ delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale, per cui non e’ ammissibile la censura che contesta la decisione in ordine all’ammissione di tale mezzo di prova;
– in secondo luogo, la dedotta violazione del diritto di difesa non solo e’ priva di alcuna sufficiente illustrazione, ma non si confronta con la decisione di appello la quale ha riferito che il giudice di primo grado aveva concesso alle parti un termine per depositare note difensive successivamente al deposito della consulenza tecnica d’ufficio e, dunque, per poter esercitare in pienezza e immediatezza il loro diritto di difesa;
– il primo motivo del ricorso incidentale (OMISSIS) e’ inammissibile per difetto di specificita’, in quanto la mancata riproduzione della sentenza costituente il giudicato esterno eccepito non consente di poter valutare la correttezza della decisione della Corte territoriale che, sul punto, ha escluso la fondatezza dell’eccezione in ragione della diversita’ delle causae petendi oggetto dei due giudizi;
– il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale (OMISSIS) sono, del pari, inammissibili, in quanto si risolvono in una critica della valutazione degli elementi probatori effettuata dal giudice di merito che non e’ ammissibile in questa sede;
– il quarto motivo del ricorso incidentale (OMISSIS) e’ inammissibile, poiche’, ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c., u.c., la sentenza di appello che, come nel caso in esame, risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado non e’ censurabile con il mezzo di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
– il quinto motivo del ricorso incidentale (OMISSIS) e’ infondato nella parte in cui deduce il vizio di omessa pronuncia sul motivo di appello con cui, richiamando le critiche formulate alla consulenza tecnica d’ufficio recepita dal giudice di prime cure, aveva contestato la decisione di questi in ordine asserita mancata graduazione della responsabilita’ degli esponenti convenuti e alla quantificazione dei danni imputabili alla sua condotta, in quanto la sentenza di appello si pronuncia al riguardo, circoscrivendo la sua responsabilita’ alle condotte poste in essere in epoca antecedente al 10 aprile 2001, data delle sue dimissioni (cfr. pagg. 46-47);
– inammissibile e’, invece, la doglianza in relazione al profilo dell’omesso esame di fatti decisivi e controversi, stante la preclusione derivante dall’operativita’ dell’articolo 348 ter c.p.c., u.c.;
– il secondo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) e’, in parte infondato, e, in parte, inammissibile;
– nella parte in cui deduce che il mancato assolvimento degli obblighi derivanti dalla domanda di condono per l’estinzione del debito erariale costituisce un evento interruttivo del nesso eziologico tra il comportamento dal medesimo tenuto e il danno subito dalla societa’, la doglianza e’ priva di pregio;
– infatti, si ha interruzione del rapporto di causalita’ tra fatto del danneggiante ed evento dannoso per effetto del comportamento sopravvenuto di altro soggetto, quando il fatto di costui si ponga, ai sensi dell’articolo 41 c.p., comma 2, come unica ed esclusiva causa dell’evento di danno, si’ da privare dell’efficienza causale e rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell’autore dell’illecito, ma non quando, essendo ancora in atto ed in fase di sviluppo il processo produttivo del danno avviato dal fatto illecito dell’agente, nella situazione di potenzialita’ dannosa da questi determinata si inserisca una condotta di altro soggetto che sia preordinata proprio al fine di fronteggiare e, se possibile, di neutralizzare le conseguenze di quell’illecito (cfr. Cass. 19 luglio 2018, n. 19180);
– nel caso in esame, il mancato perfezionamento del condono, per effetto dell’omesso versamento della somma dovuta da tale procedimento, imputabile all’organo gestorio di cui non faceva piu’ parte il (OMISSIS), non risulta da solo sufficiente a provocare l’evento, in quanto non riconducibile a una serie causale autonoma rispetto a quella gia’ in atto;
– inammissibile e’, poi, la doglianza nella parte in cui lamenta che, nella quantificazione del danno, imputa (anche) al ricorrente le conseguenze economiche derivanti dal mancato perfezionamento del condono, in quanto muove da un’erronea lettura della sentenza impugnata, che ha espressamente circoscritto la responsabilita’ del (OMISSIS) “al risarcimento dei soli danni riconducibili al periodo temporale in cui ha ricoperto la carica sociale… escludendo ogni addebito per le passivita’ degli anni 2004 e 2005 e, dunque, per quelle derivanti dal mancato pagamento delle rate del condono fiscale” (pagg. 48-49);
– il terzo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) e’ infondato;
– la Corte di appello ha rilevato che le contestate operazioni immobiliari (acquisto di un complesso edilizio a destinazione turistico-sportiva e di un contiguo appezzamento di terreno), lungi dal generare nuovi ricavi, si manifestarono dannose e controproducenti, comportando un notevole depauperamento finanziario delle casse sociali e contribuendo al tracollo aziendale;

 

L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori esercitata dal curatore fallimentare

– ha evidenziato che le risorse investite in tali operazioni – le quali richiedevano, inoltre, il sostentamento di altri costi per costruzione e ristrutturazione – avrebbero dovuto essere destinate all’estinzione dell’ingente esposizione debitoria gia’ esistente verso l’erario, gli enti previdenziali e i fornitori, anche in ragione del mancato valore aggiunto apportato dagli acquisti immobiliari alla gestione operativa ed economico-finanziaria;
– ha, dunque, considerato le riferite iniziative gestionali “irrazionali e imprudenti”, sottolineando, altresi’, gli “esorbitanti” prezzi di acquisto, non coerenti con il valore di stima accertato in sede fallimentare e, comunque, con quello dell’epoca;
– cio’ posto, si osserva che l’insindacabilita’ del merito delle scelte di gestione dell’amministratore (cd. business judgement rule), invocata dal ricorrente, trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi sia ex ante, secondo i parametri della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze, alla luce dell’articolo 2392 c.c., sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere (cfr. Cass. 22 giugno 2017, n. 15470; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3409; Cass. 28 aprile 1997, n. 3652);
– orbene, a fronte di una valutazione di irragionevolezza e imprudenza dell’iniziativa economica, fondata non solo sull’esito controproducente della stessa, quanto sulla inidoneita’ a incidere positivamente sulla gestione operativa ed economico-finanziaria della societa’, la parte si limita ad allegare che l’acquisto era stato preceduto dall’acquisizione di una perizia sul valore degli immobili, da cui era emerso che il prezzo convenuto era inferiore rispetto a quello stimato;
– nulla, tuttavia, e’ dedotto in ordine al contenuto del progetto imprenditoriale al cui interno tale operazione si inseriva o, comunque, alle ragioni per cui tale investimento immobiliare avrebbe determinato un miglioramento della gia’ critica situazione finanziaria della societa’, non consentendo, in tal modo, di poter sindacare la valutazione della Corte di appello che e’ stata di irrazionalita’ e imprudenza dell’iniziativa; – il quarto motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) e’ inammissibile;
– tale doglianza e’ formulata richiamando il principio generale di solidarieta’ tra coobbligati di cui all’articolo 2055 c.c., comma 1, che effettivamente – come condivisibilmente affermato dalla parte – trova applicazione alla responsabilita’ degli amministratori di una societa’ di capitali ex articolo 146, L. Fall., anche nel caso in cui l’evento dannoso sia collegato da nesso eziologico a piu’ condotte distinte, ciascuna delle quali abbia concorso a determinarlo, restando irrilevante, nel rapporto con il danneggiato, la diversa valenza causale (cfr. Cass. 8 luglio 2009, n. 16050; Cass. 25 maggio 2005, n. 11018); – tuttavia, nel caso in esame il giudice di merito ha frazionando il complessivo importo risarcitorio fra tutti i responsabili, quantificando i relativi importi in ragione del periodo temporale in cui ciascuno di essi aveva ricoperto la carica sociale nel sodalizio imprenditoriale finito in dissesto e dell’incidenza causale del loro contributo alla produzione del danno, cosi’ dando luogo a tante obbligazioni parziarie quanti sono i soggetti ritenuti responsabili;
– se puo’ convenirsi con la parte che il disconoscimento della natura solidale dell’obbligazione risarcitoria e’ in apparenza non coerente con il richiamato principio, deve, al contempo, osservarsi che la medesima parte non ha interesse a dolersene, in quanto tale principio e’ preordinato alla tutela del danneggiato, e, anzi, trae vantaggio dal cd. frazionamento dell’obbligazione solidale in un’obbligazione parziaria conseguente alla ripartizione dell’importo risarcitorio tra tutti i responsabili secondo le rispettive quote di responsabilita’, poiche’ in tal modo la sua responsabilita’ viene circoscritta nei limiti dell’importo corrispondente al suo contributo causale al fatto illecito e alla gravita’ della sua colpa, non rimanendo esposto alla ben piu’ onerosa potenziale richiesta del creditore di pagamento dell’intero importo risarcitorio a questi riconosciuto;
– in conclusione, per le suesposte considerazioni, il ricorso principale va dichiarato inammissibile e quelli incidentali inammissibili;
– le spese processuali relative al ricorso incidentale proposto da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) seguono secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre nulla va disposto con riferimento alle spese relative ai ricorsi proposti nei confronti del Fallimento della Salernitana s.p.a., in assenza di attivita’ difensiva da parte di quest’ultima.

 

L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori esercitata dal curatore fallimentare

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta quelli incidentali; condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore degli avv. (OMISSIS), procuratori dichiaratisi antistatarii, delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 12.000,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *