L’assicurazione per conto di chi spetta

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 gennaio 2023| n. 1839.

L’assicurazione per conto di chi spetta

Nell’assicurazione per conto di chi spetta, la previsione dell’art. 1891, comma 2, cod. civ., secondo la quale il contraente può far valere in nome proprio i diritti dell’assicurato con l’espresso consenso di questi (e quindi può anche richiedere l’indennizzo, con effetti interruttivi della prescrizione), configura un’ipotesi di sostituzione, la quale trova titolo in uno specifico mandato che, quanto all’incasso, può avere ad oggetto sia crediti già sorti che crediti eventuali e futuri, ma non una rinuncia, per la cui validità ed efficacia sarebbero necessarie l’esistenza del diritto e la consapevolezza di tale esistenza

Ordinanza|20 gennaio 2023| n. 1839. L’assicurazione per conto di chi spetta

Data udienza 7 dicembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Appalto – Assicurazione – Art. 1891 cc – Contraente – Denuncia scritta – Esercizio del diritto in via giudiziale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2062/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, societa’ incorporante di (OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2334/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

L’assicurazione per conto di chi spetta

OSSERVA

1. La vicenda qui al vaglio puo’ riassumersi in breve nei termini seguenti:
– il Tribunale, con ordinanza ex articolo 702 bis c.p.c., condanno’ la s.r.l. (OMISSIS) in liquidazione, quale impresa costruttrice-venditrice, a corrispondere a (OMISSIS), la somma di Euro 74.906,40 e al, al contempo, dichiaro’ prescritta la domanda rivolta nei confronti della s.p.a. (OMISSIS), la quale copriva il rischio per conto altrui (stipulante la (OMISSIS));
– la Corte d’appello di Milano rigetto’ l’impugnazione avanzata dalla (OMISSIS).
La Corte di merito rigetto’ l’impugnazione evidenziando che l’unico soggetto legittimato a far valere i diritti derivanti dal contratto d’assicurazione era l’assicurata, cioe’ la (OMISSIS), e non il contraente, cioe’ la (OMISSIS); con la conseguenza che l’eccezione di prescrizione biennale sollevata dall’assicurazione doveva reputarsi fondata.
La circostanza che l’articolo 22 della polizza stabiliva che i sinistri dovevano essere denunciati per iscritto dal contraente o dall’assicurato, rendeva legittima la chiamata in causa da parte di (OMISSIS), nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, della Compagnia d’assicurazione, ma non costituiva fonte interruttiva del decorso della prescrizione in favore della (OMISSIS), la quale avrebbe dovuto esercitare il proprio diritto nel termine di legge nei confronti dell’assicurazione, essendo pacificamente in possesso della polizza. Cio’ a mente dell’articolo 1891 c.c., il quale, al comma 2, dispone che: “I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non puo’ farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo”.
Inoltre, l’effettiva conoscenza dell’esistenza ed entita’ dei danni e delle cause di essi per la (OMISSIS) risaliva al novembre 2011 (note tecniche redatte dal proprio tecnico di fiducia), o, al piu’ tardi, al gennaio 2012 (sollecito d’intervento all’impresa individuale di (OMISSIS)) e di conseguenza l’inerzia dell’appellante si era protratta fino al momento della proposizione del ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., e alla sua notifica (9/3/2015).
2. (OMISSIS) ricorre avverso la pronuncia d’appello sulla base di due motivi. La s.p.a. (OMISSIS) resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
3. La ricorrente con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1891 c.c. e articolo 2952 c.c., comma 2, anche in relazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, sotto duplice profilo.
a) La Corte d’appello aveva errato a non valorizzare la chiamata in causa della compagnia d’assicurazione nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, operata dalla (OMISSIS), dovendosi intendere precluso al contraente il solo fatto di agire per incassare la prestazione da parte dell’assicurazione e non gia’ denunciare il sinistro tramite accertamento tecnico preventivo, anche nell’interesse dell’assicurato beneficiario.
b) L’articolo 22 della polizza disponeva che tutti i sinistri dovevano essere denunciati dal contraente o dall’assicurato e, di conseguenza, la chiamata in causa dell’assicurazione da parte della (OMISSIS) non poteva che giovare anche all’assicurata.
4. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2952 c.c., n. 4, anche in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, affermando l’esercizio tempestivo della domanda entro il biennio dalla conoscenza del danno.
5. Il primo motivo merita di essere accolto nei termini di cui appresso.
Si e’ chiarito che nell’assicurazione per conto di chi spetta, la previsione dell’articolo 1891 c.c., comma 2, secondo la quale il contraente puo’ far valere in nome proprio i diritti dell’assicurato con l’espresso consenso di questi (e quindi puo’ anche richiedere l’indennizzo, con effetti interruttivi della prescrizione), configura un’ipotesi di sostituzione, la quale trova titolo in uno specifico mandato che, quanto all’incasso, puo’ avere ad oggetto sia crediti gia’ sorti che crediti eventuali e futuri, ma non una rinuncia, per la cui validita’ ed efficacia sarebbero necessarie l’esistenza del diritto e la consapevolezza di tale esistenza (Sez. 3, n. 4656, 02/03/2006, Rv. 588097).
La Corte d’appello non si e’ intrattenuta sulle eventuali inferenze che discendono dal principio sopra riportato, in relazione alla circostanza che la (OMISSIS), chiamata in giudizio dalla (OMISSIS), abbia, a sua volta, chiamato in causa l’assicurazione. Se, cioe’, con una simile condotta possa reputarsi che la contraente (OMISSIS) abbia inteso fare valere anche i diritti dell’assicurato, proprio ai sensi dell’articolo 1891 c.c..
Ne’, a tal fine, la sentenza si e’ misurata con l’articolo 22 delle condizioni generali del contratto di assicurazione, il quale prevedendo che “tutti i sinistri devono essere denunciati per iscritto dal contraente o dall’assicurato”, assegna al contraente, nella sostanza, l’esercizio di un diritto che e’ dell’assicurato, che puo’ esercitarsi anche per via giudiziale (nella specie, in seno al procedimento per accertamento tecnico preventivo).
Poiche’ su un tale snodo decisivo la sentenza di merito non ha svolto apprezzamento interpretativo di sorta, alla luce delle complessive inferenze processuali, accolto il motivo per le esposte ragioni, la causa deve essere rinviata per nuovo vaglio di merito, che tenga conto dei principi sopra esposti.
6. Il secondo motivo resta assorbito (in senso proprio) dall’accoglimento del primo.
7. Il Giudice del rinvio regolera’ anche le spese del giudizio di legittimita’.

L’assicurazione per conto di chi spetta

 

P.Q.M.

accoglie, per quanto in motivazione, il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa, in relazione all’accolto motivo, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimita’.

 

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