L’accertamento di reati sessuali

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|11 maggio 2021| n. 18147.

L’accertamento di reati sessuali.

Nell’ambito dell’accertamento di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l’accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall’esterno, all’una o all’altra tesi.

Sentenza|11 maggio 2021| n. 18147. L’accertamento di reati sessuali

Data udienza 10 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: L’accertamento di reati sessuali – Reati sessuali – Reato ex art. 609 octies, c.p. – Sentenza di condanna doppia conforme – Fondamento – Testimonianza della persona offesa – Presunzione di veridicità e attendibilità – Violenza sessuale di gruppo – Condizioni di inferiorità psichica o fisica

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/03/2020 della Corte d’appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Stefano Corbetta;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Manuali Valentina, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi;
uditi i difensori, avv. (OMISSIS), per (OMISSIS) e (OMISSIS) e avv. (OMISSIS), per (OMISSIS), che hanno concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

L’accertamento di reati sessuali

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Catania confermava la decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Catania all’esito del giudizio abbreviato e appellata dagli imputati, la quale aveva condannato (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) alla pena ritenuta di giustizia per il delitto previsto dall’articolo 609-octies c.p. come descritto nel capo di imputazione.
2. Avverso l’indicata sentenza, gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia, propongono ricorso per cassazione.
3. Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS) con un unico atto, per il tramite del comune difensore di fiducia, e’ affidato a tre motivi.
3.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione in relazione al dissenso della persona offesa indotto dal suo stato di ubriachezza. La Corte territoriale, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe erroneamente ritenuto che il consenso della vittima fosse ab origine viziato dallo stato di ubriachezza, senza considerare la partecipazione attiva e l’atteggiamento accondiscendente della ragazza alla consumazione degli atti sessuali, come emergerebbe dalle riprese video, in atti.
Aggiungono, inoltre, i ricorrenti: 1) che il consumo di alcool non puo’ considerarsi eccessivo, trattandosi di una ventiseienne sana, di robusta costituzione ed adusa al bere; 2) che la ragazza fu vista barcollare fuori dalla discoteca non perche’ ubriaca, ma perche’ scalza; 3) che la ragazza, uscita dalla discoteca, licenzio’ il suo accompagnatore e, per libera scelta, abbraccio’ e bacio’ il (OMISSIS); 5) che sono state ignorate le dichiarazioni rese da (OMISSIS), la persona che soccorse la ragazza, la quale appariva lucida e consapevole di aver compiuto atti sessuali consensuali, ma disperata per essere stata abbandonata ingiustificatamente. Di conseguenza, stante il consenso della persona offesa, il reato non sarebbe sussistente.
3.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e) in relazione all’articolo 609-bis c.p. Ad avviso dei ricorrenti, la condizione di inferiorita’ non puo’ essere presunta, ne’ desunta esclusivamente dalla condizione patologica in cui si trova la persona, dovendo essere accertata su basi scientifiche; nel caso di specie, sarebbe evidente che la ragazza sia stata consenziente agli atti sessuali sin dall’inizio, da quando abbraccio’ e bacio’ il (OMISSIS) all’uscita della discoteca e sino alla conclusione della vicenda.

 

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3.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) in relazione all’articolo 62-bis c.p., avendo la Corte d’appello negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante l’incensuratezza dei ricorrenti, la loro dedizione al lavoro, il comportamento processuale collaborativo.
4. Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) si fonda su tre motivi.
3.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e) in relazione all’articolo 609-octies c.p. Dopo avere dato conto dell’elaborazione giurisprudenziale in relazione alla valutazione di attendibilita’ della dichiarazioni rese dalla persona offesa e ricostruito gli accadimenti secondo il narrato della ragazza, il ricorrente censura la motivazione, laddove, in occasione del controllo, da parte della polizia stradale, dell’autovettura con a bordo gli imputati e la persona offesa, ha spiegato la mancata reazione di costei con la presunta incapacita’ in cui versava, senza considerare che si tratta di una giovane solita a frequentare le discoteche e che mai si sarebbe potuta ridurre in uno stato in incoscienza ingerendo tre campari, e non essendo il tasso alcolemico riscontrato, pari a 1,7 g/l, tale da determinare uno stato di incoscienza. Aggiunge il ricorrente che la natura consensuale degli atti sessuali emergerebbe dal video girato da uno dei coimputati, da cui si evince come la ragazza ne’ gridi, ne’ invochi aiuto, ma partecipi attivamente. Oltre a cio’, la narrazione della persona offesa, per verso, sarebbe illogica, laddove si e’ appurato che la ragazza, dopo essere stata soccorsa da un automobilista, riferisce i fatti con lucidita’, il che sarebbe in contraddizione con il suo ritenuto stato di incapacita’, e, per altro verso, sarebbe smentita dalle emergenze del referto medico, che attesta l’assenza di segni di colluttazione e di lacerazioni a livello vaginale. Dal compendio istruttorio, quindi, emergerebbe come tra la persona offesa e i tre imputati vi siano stati rapporti sessuali consenzienti, e che la giovane donna non si trovasse in uno stato di incapacita’, considerando che la medesima non era un soggetto astemio, e che la denuncia si spiega con il fatto che i tre, dopo il fatto, si rifiutarono di accompagnare a casa la ragazza, abbandonandola sulla strada.

 

L’accertamento di reati sessuali

4.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e) in relazione all’articolo 609-bis c.p., comma 2, n. 1. Lamenta il ricorrente che sia stata ritenuta sussistente la circostanza aggravante in esame esclusivamente sulla base del tasso alcoolemico accertato sulla persona offesa, senza considerare: a) che fu la ragazza che decise liberamente di farsi accompagnare dal (OMISSIS), rifiutando l’invito del precedente accompagnatore; b) che la ragazza non richiese aiuto all’atto del controllo da parte degli agenti della polizia stradale; c) che le immagini del video restituiscono la visione di una persona coinvolta nell’atto sessuale.
4.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) in relazione all’articolo 62-bis c.p., avendo la Corte d’appello erroneamente escluso l’applicazione delle circostanze in esame, omettendo di valutare, oltre l’incensuratezza, l’apporto fornito dal ricorrente nel rinvenimento del cellulare e della borsa dalla vittima.
5. Nel termine di legge, il difensore di (OMISSIS) ha depositato “motivi nuovi”, con cui lamenta l’illogicita’ della motivazione. Nel riprendere le argomentazioni dedotte con il primo motivo, il ricorrente censura la valutazione di attendibilita’ della persona offesa, rimasta priva di elementi di riscontro, e non emergendo dagli atti la prova circa la propria condizione di ubriachezza, tale da porla in uno stato di incapacita’; a tal proposito, la motivazione sarebbe contraddittoria laddove, per un verso, si afferma che la persona offesa non era in grado di esprimere un consenso, stante la condizione in cui versava, e, dall’altra, e’ stata ritenuta attendibile, senza valutare, appunto, tale condizione di incapacita’.

 

L’accertamento di reati sessuali

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili, perche’ reiterano censure, peraltro largamente fattuali, che sono state rigettate dalla Corte d’appello con motivazione esente da errori di diritto e da illogicita’ manifeste, e con la quale i ricorrenti omettono di misurarsi criticamente.
2. I primi due motivi dedotti da tutti ricorrenti, compreso il motivo nuovo nell’interesse di (OMISSIS), esaminabili congiuntamente essendo connessi, sono manifestamente infondati.
3. In premessa vale osservare che si e’ in presenza di una “doppia conforme” statuizione di responsabilita’, il che limita i poteri di rinnovata valutazione della Corte di legittimita’, nel senso che, ai limiti conseguenti all’impossibilita’ per la Cassazione di procedere ad una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perche’ e’ estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori, si aggiunge l’ulteriore limite in forza del quale neppure potrebbe evocarsi il tema del “travisamento della prova”, a meno che il giudice di merito – ma non e’ questo il caso, alla luce dei motivi di ricorso – abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale.
3. Va poi ricordato che il controllo del giudice di legittimita’ sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando dunque esclusa la possibilita’ di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilita’ delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 dell’11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Il controllo di legittimita’ sulla motivazione e’ percio’ limitato alla verifica della rispondenza dell’atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorieta’ della motivazione o di illogicita’ evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv, 251760).

 

L’accertamento di reati sessuali

Alla Corte di cassazione, di conseguenza, e’ preclusa la possibilita’ non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).
4. Occorre richiamare, inoltre, il costante insegnamento di questa Suprema Corte secondo il quale, in linea generale, la testimonianza della persona offesa, perche’ possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, non necessita di altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilita’ (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214) ma, anzi, al pari di qualsiasi altra testimonianza, e’ sorretta da una presunzione di veridicita’ secondo la quale il giudice, pur essendo tenuto a valutarne criticamente il contenuto, verificandone l’attendibilita’, non puo’ assumere come base del proprio convincimento l’ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere, in assenza dei quali egli deve presumere che il dichiarante, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza (cosi’, da ultimo, Sez. 4, n. 6777 del 24/01/2013, Grassidonio, Rv. 255104; cfr. anche Sez. 6, n. 7180 del 12/12/2003, Mellini, Rv. 228013 e Sez. 4, n. 35984 del 10/10/2006, Montefusco, Rv. 234830).
5. Con riguardo ai reati sessuali, tale valutazione risente anche della particolare dinamica delle condotte il cui accertamento, spesso, deve essere svolto senza l’apporto conoscitivo di testimoni diretti diversi dalla stessa vittima. In questi casi, dunque, la deposizione della persona offesa puo’ essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilita’ soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa, dato, che in tale contesto processuale, il piu’ delle volte l’accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti della vicenda, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilita’, dall’esterno, all’una o all’altra tesi (Sez. 4, n. 30422 del 21/06/2005, Rv. 232018; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251661).

 

L’accertamento di reati sessuali

6. Nel caso in esame, la motivazione appare immune da vizi logici e giuridici, avendo la Corte d’appello ribadito la valutazione di piena attendibilita’ del narrato della persona offesa con un percorso argomentativo adeguato e rispettoso dei principi dinanzi indicati.
Premesso che non e’ in discussione il fatto storico, essendo pacifico che tutti e tre gli imputati consumarono atti sessuali con la persona offesa all’interno dell’autovettura del (OMISSIS) – cio’ che fu anche oggetto di riprese video con il cellulare da parte del (OMISSIS) (filmato acquisito in atti) -, il punto controverso riguarda, il consenso o meno a tali atti da parte della ragazza.
Orbene, i giudici di merito, con doppia valutazione pienamente convergente, hanno ritenuto del tutto assente il consenso della persona offesa, per l’evidente ragione che costei, versando in stato di ebbrezza, non era in grado di esprimerlo, come si desume non solo dalle dichiarazioni rese sia dalla persona offesa stessa, sia dal teste (OMISSIS), che accompagno’ la ragazza in discoteca – il quale ha affermato che, all’uscita dal locale, questa non si reggeva in piedi da sola -i sia dal teste (OMISSIS), il quale trovo’ per strada la persona offesa, alle ore 5.50, in lacrime, impaurita e in stato di choc, sia dagli stessi imputati – avendo riferito il (OMISSIS) e il (OMISSIS) che “lei era brilla” e il (OMISSIS) che era “squilibrata (…) non ci stava tanto con la testa” -, ma da un dato obiettivo inoppugnabile, ossia il tasso alcoolemico accertato nella vittima, pari a gr. 1,7 g/l: addirittura maggiore della soglia piu’ elevata prevista dall’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c) per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, pari a 1,5 g/l, e considerando che, come sottolineato dalla Corte territoriale, quando la giovane si sottopose al test, erano gia’ trascorse quattro ore dall’ultima consumazione all’interno della discoteca, sicche’ l’effetto prodotto dell’assunzione di sostanze alcoliche era in parte scemato.
Come evidenziato dai giudici di merito, la circostanza che il (OMISSIS), rintracciato dopo i fatti, presentasse graffi al volto corrobora il narrato della persona offesa, la quale ha riferito di aver cercato di opporre resistenza, ma di essere stata sopraffatta dal numero di persone che stavano abusando di lei, essendo solo riuscita a colpire con un paio di schiaffi il ragazzo piu’ basso di statura, identificato proprio nel (OMISSIS); oltre a cio’, i giudici di merito hanno parimenti evidenziato che la carta di identita’ della vittima e il di lei telefono cellulare furono rinvenuti, rispettivamente, addosso al (OMISSIS) e a casa del (OMISSIS).
7. Sulla scorta di tali risultanze, la Corte territoriale ha ritenuto che la vittima versasse in uno stato di ubriachezza, tale da rendere viziato un eventuale consenso, come risulta confermato dalle riprese dell’indicato video e visionate dai giudici di merito, da cui emerge che – a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti – la donna aveva lo sguardo assente e teneva un atteggiamento inerte: elementi chiaramente indicativi dell’obnubilamento della coscienza, di cui evidentemente approfittarono gli imputati, che, come accertato dalla Corte territoriale, pienamente consapevoli di quello stato, abusarono della ragazza, ridotta a mero strumento su cui dare libero sfogo ai propri istinti sessuali.

 

L’accertamento di reati sessuali

La Corte territoriale, inoltre, con apprezzamento di fatto logicamente motivato, ha ritenuto irrilevante la circostanza che la ragazza non abbia chiesto aiuto al momento in cui l’autovettura fu fermata dagli agenti di polizia, proprio perche’, trovandosi in quello stato, nemmeno si era resa conto del controllo, sicche’ non era in grado di manifestare alcuna reazione, prova ne e’ che furono gli imputati a prendere dalla borsetta della persona offesa la sua carta di identita’, la quale fu poi trovata nella disponibilita’ del (OMISSIS).
8. I giudici di merito hanno percio’ fatto corretta applicazione del principio, ripetutamente affermato da questa Corte di legittimita’, secondo cui, in tema di violenza sessuale di gruppo, rientrano tra le condizioni di “inferiorita’ psichica o fisica”, previste dall’articolo 609-bis c.p., comma 2, n. 1, anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l’abbia provocata, puo’ essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell’agente (Sez. 3, n. 16046 del 13/02/2018, dep. 11/04/2018, S., Rv. 273056; Sez. 3, n. 45589 del 11/01/2017, dep. 04/10/2017, p.m. in c. B, Rv. 271017; in senso conforme, con riferimento al delitto di cui all’articolo 609-bis c.p., tra le piu’ recenti Sez. 3, n. 8981 del 05/12/2019, dep. 05/03/2020, H., Rv. 278401; Sez. 3, n. 39800 del 21/06/2016, dep. 26/09/2016, C., Rv. 267757).
9. La Corte territoriale, inoltre, con una motivazione del tutto adeguata ed immeritevole di censura, tanto piu’ nei generici caratteri proposti, ha fatto buon governo del principio, pacifico e qui da ribadire, secondo cui, in tema di violenza sessuale, per la sussistenza del reato di cui all’articolo 609-bis c.p., comma 2, n. 1, e’ necessario accertare che: 1) la condizione di inferiorita’ sussista al momento del fatto; 2) il consenso dell’atto sia viziato da tale condizione; 3) il vizio sia riscontrato caso per caso e non presunto, ne’ desunto esclusivamente dalla condizione patologica in cui si trovi la persona, quando non sia tale da escludere radicalmente, in base ad un accertamento, se necessario, fondato su basi scientifiche, la capacita’ stessa di autodeterminarsi; 4) il consenso sia frutto dell’induzione; 5) l’induzione, a sua volta, sia stata posta in essere al fine di sfruttare la (e approfittare della) condizione di inferiorita’ per carpire un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato; 6) l’induzione e la sua natura abusiva non si identifichino con l’atto sessuale, ma lo precedano (Sez. 3, n. 52835 del 19/6/2018, P, Rv. 274417): tutti elementi che, come anticipato, i giudici di merito hanno appurato nel caso concreto.
10. A fronte di tale apparato argomentativo, aderente alle emergenze processuali e immune da profili di illogicita’ manifesta, i ricorrenti confezionano motivi fattuali, tesi a una rilettura alternativa, e percio’ non consentita, dei fatti, rispetto a quella argomentatamente e logicamente data dai giudici di merito.

 

L’accertamento di reati sessuali

11. Il terzo motivo, comune a tutti i ricorrenti, e’ parimenti manifestamente infondato.
11.1. Per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimita’, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione e’ insindacabile in sede di legittimita’, purche’ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’articolo 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 – dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 – dep. 29/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 – dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899).
Si e’ precisato, inoltre, che la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimita’ dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante e’ soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 -dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460). Invero, il riconoscimento delle attenuanti generiche non puo’ risolversi in un indiscriminato potere, da parte del giudice, di mitigazione della pena, a cui corrisponde un preteso “diritto” dell’imputato di vedersi riconosciute dette attenuanti sempre e comunque, ma deve fondarsi sulla sussistenza di precisi elementi fattuali, che, sebbene non espressamente considerati dal legislatore, possano giustificare, nel singolo caso concreto, il contenimento della pena.

 

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11.2. Nella vicenda in esame, la Corte territoriale, facendo buon governo dei principi ora richiamati, non solo non ha ravvisato alcun elemento tale da giustificare un contenimento della pena, ma ha individuato, come elemento ostativo, la concreta gravita’ dei fatti e la condotta tenuta dagli imputati dopo gli abusi sessuali, avendo costoro deliberatamente abbandonato sulla strada la vittima, deprivata della borsetta e del cellulare, nonche’ la totale assenza di qualsiasi segno di resipiscenza o di revisione critica.
Si tratta di una valutazione di fatto logicamente motivata, che sfugge al sindacato di legittimita’.
12. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 Euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

 

L’accertamento di reati sessuali

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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