Inosservanza dell’obbligo di istruzione di minori

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|11 maggio 2021| n. 18144.

In tema di inosservanza dell’obbligo di istruzione di minori, il reato di cui all’art. 731 cod. pen. ha natura plurioffensiva, atteso che tutela non soltanto l’interesse pubblico dello Stato all’ottemperanza all’obbligo scolastico, ma anche il diritto soggettivo del minore a ricevere un’adeguata istruzione, diritto costituzionalmente garantito dall’art. 30, comma 1, Cost. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non illegale la pena irrogata dal giudice di pace, più elevata rispetto al massimo edittale, essendo due i minori per i quali – nella specie – era stato violato l’obbligo di frequentazione della scuola primaria, trovando conseguentemente applicazione l’art. 81 cod. pen.).

Sentenza|11 maggio 2021| n. 18144. Inosservanza dell’obbligo di istruzione di minori

Data udienza 18 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione – Art. 731 cp – Natura plurioffensiva del reato – Condanna – Pena – Determinazione – Pena elevata rispetto al minimo edittale – Ragioni: art. 81 cp – Pluralità delle persone offese – Legalità della pena

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI SALERNO;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/02/2020 del GIUDICE DI PACE di MERCATO SAN SEVERINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LUCA SEMERARO;
Lette le conclusioni del PG Dott. MANUALI VALENTINA;
Il PG chiede di annullare l’impugnata sentenza senza rinvio con la rideterminazione della pena in 30 Euro di ammenda.
Lette le conclusioni della difesa;
Il difensore chiede di annullare senza rinvio la sentenza impugnata del Giudice di Pace di Mercato San Severino del 10 febbraio 2020, rideterminando la pena nella misura massima prevista dall’articolo 731 c.p. e cioe’ in Euro 30,00 di ammenda;
Ricorso trattato ai sensi Decreto Legge n. 137 del 2020, ex articolo 83, comma 8.

RITENUTO IN FATTO

1. Il procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10 febbraio 2020 con la quale il giudice di pace di Mercato San Severino ha condannato (OMISSIS) e (OMISSIS) alla pena di 40 Euro di ammenda per il reato ex articolo 731 c.p., pena illegale perche’ superiore al massimo edittale di 30 Euro di ammenda.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso per cassazione e’ manifestamente infondato.
Per quanto la pena inflitta non rechi una specifica motivazione – sul punto la sentenza non e’ stata impugnata dai ricorrenti – dal capo di imputazione risulta che due sono i minori per i quali vi e’ stata la violazione dell’obbligo di frequentazione della scuola dell’obbligo, della prima e della quarta classe della scuola primaria.
La pena piu’ elevata rispetto al minimo edittale trova quindi una sua giustificazione nell’articolo 81 c.p. per la pluralita’ delle persone offese dal reato e non e’ pertanto illegale.
Il reato di cui all’articolo 731 c.p., inosservanza dell’obbligo di istruzione di minori, ha natura plurioffensiva, atteso che tutela non soltanto l’interesse pubblico dello Stato all’ottemperanza all’obbligo scolastico, ma anche il diritto soggettivo del minore a ricevere una adeguata istruzione, diritto costituzionalmente garantito dall’articolo 30 Cost, comma 1 (Sez. 3, n. 13977 del 25/02/2004, Halilovic, Rv. 228620 – 01).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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