Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 giugno 2022| n. 18974.
La titolarità della posizione soggettiva attiva o passiva
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest’ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d’ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Nel caso di specie, relativo ad una azione risarcitoria intentata dalla controricorrente nei confronti di una amministrazione comunale per danni arrecati ad un locale seminterrato causati da infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla soprastante sede stradale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso di quest’ultima, ha cassato con rinvio la decisione gravata per avere il giudice d’appello ritenuto tardiva l’eccezione di abusività del manufatto (in quanto ricavato dalla roccia sottostante la strada pubblica, e dunque da sottosuolo demaniale) sollevata in prime cure dalla ricorrente, che, afferendo alla denunziata carenza di legittimazione attorea dominicale per demanialità del terreno su cui insisteva il bene sotteso alla pretesa, doveva ritenersi mera difesa, e, quindi, in quanto tale, sempre sollevabile nonché rilevabile anche officiosamente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 16 febbraio 2016, n. 2951).
Ordinanza|13 giugno 2022| n. 18974. La titolarità della posizione soggettiva attiva o passiva
Data udienza 13 aprile 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Responsabilità da cose in custodia – Infiltrazioni d’acqua provenienti dalla sovrastante strada comunale – Accertamento della titolarità del rapporto controverso – Difetto di legittimazione processuale – Pretesa tardività della produzione della concessione edilizia – Accoglimento –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22035/2019 proposto da:
Comune Cercemaggiore, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 256/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il 24/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/04/2022 da Dott. PORRECA PAOLO.
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
(OMISSIS) conveniva in giudizio il Comune di Cercemaggiore chiedendo il risarcimento dei danni subiti a un locale seminterrato indicati come causati da infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla soprastante strada comunale, che si erano manifestati a seguito di lavori di pavimentazione con lastre di pietra;
il Giudice di Pace, davanti al quale si costituiva tardivamente resistendo il Comune, accoglieva la domanda con pronuncia confermata dal Tribunale secondo cui, in particolare, l’eccezione di parziale abusivita’ del cespite, con specifico riferimento al locale cantina, era tale in senso stretto, sicche’ era stata tardivamente sollevata dall’ente locale in prime cure, senza neppure provare l’allegazione stessa, a fronte invece dell’opposta risultanza emergente dalla concessione edilizia prodotta dalla parte attrice, la cui domanda era poi risultata fondata nel residuo merito poiche’ dalla consulenza tecnica d’ufficio, disposta dal primo giudice, era risultata la derivazione dei danni dalla errata posa in opera del manto stradale, in occasione dei lavori fatti eseguire dal proprietario pubblico della via;
avverso questa sentenza ricorre per cassazione il Comune di Cercemaggiore formulando tre motivi;
resiste con controricorso (OMISSIS);
Ritenuto che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 166, 167, 115, 113 c.p.c., articoli 822, 823, 824, 840, 2697 c.c., L. n. 2248 del 1865, articolo 22, poiche’ il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l’eccezione di abusivita’ del manufatto, in quanto ricavato dalla roccia sottostante la strada pubblica, e dunque da sottosuolo demaniale, afferiva alla legittimazione attiva, e come tale era mera difesa sempre sollevabile e rilevabile anche officiosamente;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 345, 112, 113, 115 c.p.c., poiche’ il Tribunale avrebbe errato mancando di esaminare e pronunciare sull’eccezione di tardivita’ sollevata dal deducente in ordine alla produzione della concessione edilizia effettuata dalla parte originariamente attrice solo in secondo grado;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 111 Cost., comma 6, articolo 161 c.p.c., articolo 132 c.p.c., n. 4, articolo 112 c.p.c., articolo 118 disp. att. c.p.c., poiche’ il Tribunale avrebbe errato mancando di scrutinare le deduzioni svolte dal deducente sia sull’applicabilita’, in subordine, degli articoli 1125, 1126 c.c., con carico delle spese per almeno la meta’ in capo alla proprietaria istante, sia in ordine al contenuto della relazione peritale, quanto alla derivazione dei pretesi danni dal trasudamento naturale della roccia, e all’errato sopralluogo non eseguito dal consulente giudiziale in periodo di pioggia con conseguente inattendibilita’ delle conclusioni raggiunte;
Rilevato che:
il primo motivo di ricorso e’ fondato, con assorbimento logico degli altri;
deve darsi seguito all’orientamento di questa Corte per cui la titolarita’ della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, e’ un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicche’ spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicche’, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest’ultimo, della titolarita’ del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiche’, al contempo, la carenza di titolarita’, attiva o passiva, del rapporto controverso e’ rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass., Sez. U., 16/02/2016, n. 2951 e succ. conf.);
ne consegue, nell’ipotesi, che la difesa dell’ente locale in ordine alla carenza di legittimazione attorea dominicale per demanialita’ del terreno su cui si e’ allegato insistere il bene sotteso alla pretesa, non poteva essere ritenuta tardiva;
ne deriva, ulteriormente, che il Tribunale dovra’ pronunciarsi sull’eccezione in parola scrutinando anche quella inerente alla pretesa tardivita’ della produzione della concessione edilizia, cosi’ come valutando la sua eventuale rilevanza;
spese al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Campobasso perche’, in diversa composizione, si pronunci anche sulle spese di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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