La sussistenza della legittimazione processuale

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|14 giugno 2021| n. 16744.

Per la sussistenza della legittimazione processuale, che costituisce condizione per la trattazione della causa fra i giusti soggetti del rapporto, è sufficiente l’attribuzione che l’attore faccia al convenuto della titolarità dell’obbligo controverso, indipendentemente dalla fondatezza della domanda.

Sentenza|14 giugno 2021| n. 16744. La sussistenza della legittimazione processuale

Data udienza 2 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Occupazione “sine titulo” – Terreno – Risarcimento del danno – Sussistenza della legittimazione processuale – Reiterazione di censure già scrutinate nel giudizio di merito – Rigetto – La sussistenza della legittimazione processuale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 5856/2018 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) e (OMISSIS) S.R.L., elettivamente domiciliati in ROMA, presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2262/2016 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata in data 11/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/02/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

La sussistenza della legittimazione processuale

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 11/1/2017, la Corte d’Appello di Bologna, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, accertata l’occupazione senza titolo, da parte della (OMISSIS) s.r.l., di un terreno (area nuda) di proprieta’ di (OMISSIS) e di (OMISSIS) (quali eredi di (OMISSIS)), ha disposto, tra le altre statuizioni, la condanna della (OMISSIS) s.r.l. al rilascio di detto terreno in favore dei proprietari.
2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come il terreno in esame fosse stato originariamente concesso in locazione, da (OMISSIS), alla (OMISSIS) a r.l., affinche’ quest’ultima vi realizzasse un traliccio di sostegno di antenne-radio, oltre a un capannone per il ricovero dei materiali occorrenti al funzionamento dei propri impianti.
3. A sua volta, (OMISSIS) a r.l. aveva concesso, ad altre societa’ titolari di emittenti radiofoniche (tra cui la (OMISSIS) s.r.l.), la possibilita’ di utilizzare, dietro compenso, il traliccio di sostegno per la collocazione anche delle proprie antenne.
4. Al fine di definire transattivamente la lite insorta tra le parti dell’originario contratto di locazione del terreno (nella cui “gestione” era medio tempore subentrata la societa’ (OMISSIS) s.n.c.), (OMISSIS) a r.l. aveva ceduto, alla (OMISSIS), i propri impianti (traliccio e capannone), con l’impegno di mantenere il godimento del terreno e dei medesimi impianti, senza corrispettivo, sino al 30/6/2008.
5. Cio’ posto, secondo la prospettazione della corte territoriale, una volta venuto meno il titolo locativo a fondamento della detenzione di (OMISSIS) a r.l., (OMISSIS) e (OMISSIS) (in proprio e nella qualita’ di legali rappresentanti della (OMISSIS) s.n.c.) legittimamente avevano rivendicato, nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., la restituzione del terreno, non potendo quest’ultima societa’ vantare alcun titolo a fondamento della relativa persistente occupazione, attesa l’immediata diretta dipendenza, del titolo dalla stessa acquisito per la collocazione delle proprie antenne sul traliccio, dalla persistente efficacia del contratto di locazione del terreno sottostante.
6. Avverso la sentenza d’appello, la (OMISSIS) s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi di impugnazione, illustrati da successiva memoria.
7. (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. (gia’ (OMISSIS) s.n.c.) resistono con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria.
8. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, instando per il rigetto del ricorso.

 

La sussistenza della legittimazione processuale

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la societa’ ricorrente censura la sentenza impugnata per falsa applicazione degli articoli 99 e 112 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo giudicato su un oggetto del giudizio mai precedentemente posto in discussione tra le parti, ossia sul rilascio del terreno di proprieta’ dei fratelli (OMISSIS), la’ dove la controversia doveva ritenersi limitata all’accertamento della sola effettiva occupazione sine titulo, da parte della (OMISSIS) s.r.l., di una parte del traliccio realizzato su detto terreno, quale bene del tutto diverso da quest’ultimo.
2. Il motivo e’ infondato.
3. Osserva il Collegio come la corte territoriale abbia puntualmente provveduto a indicare in modo espresso (riportando pedissequamente il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio e delle successive conclusioni: cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) i contenuti della domanda originariamente proposta dagli attori, evidenziando come la stessa fosse stata immediatamente riferita all’invocato rilascio, da parte della (OMISSIS) s.r.l., del terreno da quest’ultima illegittimamente occupato, con la conseguente insussistenza (riscontrabile per tabulas) di alcuna pronuncia della corte territoriale in contrasto con i contenuti della domanda proposta.
4. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 100 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente giudicato sul tema della legittimazione ad agire nel presente giudizio, non potendo ritenersi che i proprietari del terreno asseritamente occupato dalla (OMISSIS) s.r.l. ne fossero provvisti, disponendone viceversa la sola societa’ proprietaria del traliccio parzialmente occupato dalla societa’ convenuta.
5. Il motivo e’ infondato.
6. Osserva il Collegio come la titolarita’ della legittimazione attiva o passiva in relazione a una determinata controversia sia destinata ad essere individuata in relazione alle specifiche deduzioni contenute nell’originaria domanda proposta dall’attore/ricorrente. Sul punto, e’ appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale per la sussistenza della legittimazione processuale, che costituisce condizione per la trattazione della causa fra i giusti soggetti del rapporto, e’ sufficiente l’attribuzione che l’attore faccia al convenuto della titolarita’ dell’obbligo controverso, indipendentemente dalla fondatezza della domanda (Sez. 3, Sentenza n. 11981 del 26/11/1998, Rv. 521120 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 377 del 13/01/1995, Rv. 489678 – 01).
7. Nel caso di specie, del tutto correttamente la corte territoriale ha riconosciuto la legittimazione ad agire in capo ai proprietari del terreno locato, avendo questi ultimi direttamente rivendicato il rilascio di tale terreno nei confronti della societa’ indicata come occupante sine titulo.
8. Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 936 e 1593 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente deciso in merito al regime proprietario dei manufatti installati sul terreno locato, avendo – sia pure implicitamente, ma erroneamente – affermato che la proprieta’ di tali manufatti, nel corso del rapporto di locazione del terreno, spettasse ai locatori di quest’ultimo.
9. Con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 1593 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto (sia pure implicitamente) che, alla cessazione del rapporto di locazione del terreno, la proprieta’ dei manufatti si fosse trasferita in capo ai locatori, in contrasto con gli elementi istruttori complessivamente acquisiti al giudizio in ordine all’effettiva volonta’ negoziale delle parti.
10. Con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale omesso di tener conto, ai fini del giudizio, della decisiva circostanza consistita nell’avvenuta cessione, dei manufatti realizzati sul terreno concesso in locazione, dalla (OMISSIS) a r.l. alla (OMISSIS) s.n.c., con la conseguente conferma dell’effettiva proprieta’ di detti manufatti in capo alla societa’ conduttrice del terreno.
11. Tutti e tre i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono inammissibili.
12. Osserva il Collegio come il ricorrente abbia prospettato i vizi in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta.
13. Sul punto, varra’ richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione e’ rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo e’ regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione e’ erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale puo’ considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali e’ esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa e’ errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneita’ al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullita’, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, e’ espressamente sanzionata con l’inammissibilita’ ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 4 (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 – 01).
14. Nella specie, la corte territoriale ha accolto la domanda degli originari attori sul presupposto che la concessione in godimento della postazione-radio in favore della (OMISSIS) s.r.l. (da parte di (OMISSIS) a r.l.) avesse determinato, in capo a quest’ultima, il godimento di un bene economicamente e giuridicamente complesso, integrato, non solo dallo spazio del traliccio utilizzato per la collocazione delle antenne e del capannone per il ricovero della strumentazione necessaria al funzionamento dei propri impianti, bensi’ anche dal terreno sottostante tali manufatti: beni (il terreno e i manufatti), la cui differente considerazione, sul piano giuridico (a fronte del relativo collegamento funzionale sul piano economico), discendeva dalla circostanza che la relativa appartenenza risalisse a due diversi proprietari con la conseguenza che, inevitabilmente, venuta legittimamente meno, in capo a (OMISSIS) s.r.l. (che aveva concesso in godimento, a (OMISSIS) s.r.l., la postazione-radio per le antenne e lo spazio di ricovero per la strumentazione tecnica nel capannone), la disponibilita’ del terreno sottostante a tali manufatti, dovette conseguentemente venir meno anche il titolo di detenzione di (OMISSIS) s.r.l., attesa l’immediata e diretta dipendenza del proprio diritto al godimento (anche) del terreno, da quello, di natura personale, di (OMISSIS) s.r.l..
15. Rispetto a tale (corretta) ricostruzione, conseguentemente, del tutto coerentemente il giudice a quo ha ritenuto irrilevante l’accertamento della situazione proprietaria degli impianti realizzati sul terreno (che, peraltro, la corte territoriale non ha mai, ne’ esplicitamente, ne’ implicitamente, riconosciuto in capo ai proprietari del terreno), dovendo unicamente giudicarsi dell’esistenza, in capo ai proprietari del terreno, di un titolo (riferito al terreno, quale elemento economico-giuridico integrativo del bene “postazione-radio” concesso in godimento a (OMISSIS) s.r.l.) idoneo a sostenere la rivendicazione del relativo rilascio nei confronti di un soggetto (la (OMISSIS) s.r.l.) ormai priva di alcun titolo di godimento opponibile nei confronti dei proprietari.
16. Cio’ posto, le odierne doglianze della societa’ ricorrente, nel riproporre la questione del regime proprietario dei manufatti installati sul terreno locato, dimostrano di non essersi punto confrontate con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilita’ di dette censure per le specifiche ragioni in precedenza indicate.
17. Con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 1594 c.c., articolo 1595 c.c., comma 3, articoli 1599 e 1602 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale ritenuto erroneamente irrilevante la questione concernente il carattere derivato (o meno) della concessione dello spazio sul traliccio in favore della (OMISSIS) s.r.l., rispetto al contratto di locazione del terreno, finendo per applicare in modo erroneo le norme sul contratto di sublocazione, non avvedendosi della piena opponibilita’ del contratto di locazione della postazione-radio concluso tra la (OMISSIS) a r.l. e la (OMISSIS) s.r.l. nei confronti dei nuovi proprietari dei manufatti collocati sul traliccio, sulla base della disciplina richiamata che riconosce l’opponibilita’, al nuovo proprietario del bene locato, della locazione precedentemente stipulata.
18. Il motivo deve ritenersi inammissibile sulla base delle medesime considerazioni esposte in corrispondenza dei precedenti motivi terzo, quarto e quinto; segnatamente nella parte in cui si evidenzia la corretta configurazione, operata dalla corte d’appello, della complessita’ economico-giuridica del bene concesso in godimento da (OMISSIS) a r.l. a (OMISSIS) s.r.l., di per se’ comprensivo anche del terreno di proprieta’ degli originari attori, nella misura funzionalmente connessa alla necessaria installazione operativa degli impianti per la trasmissione-radio.
19. E’ appena il caso di rilevare, peraltro, come i giudici d’appello non abbiano affatto considerato irrilevante la questione relativa alla natura “derivata” del titolo personale di godimento di (OMISSIS) s.r.l. (avendone piuttosto sottolineato la decisiva incidenza), essendosi detti giudici unicamente limitati ad affermare l’irrilevanza della sola questione terminologica circa la natura di contratto “di locazione” o “di sublocazione” della concessione in godimento dei manufatti (cfr. pag. 6, rigo 2 della sentenza impugnata), ponendo l’accento sull’inevitabile dipendenza della situazione soggettiva vantata da (OMISSIS) s.r.l. dalla persistente efficacia del titolo giustificativo del godimento del terreno originariamente concesso a (OMISSIS) a r.l..
20. Sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della societa’ ricorrente al rimborso, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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