Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25146.
La massima estrapolata:
La responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; ad integrare la responsabilita’ e’ necessario (e sufficiente) che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell’esercizio del suo potere sul bene, giacche’ il profilo della condotta del custode e’ – come detto – del tutto estraneo al paradigma della responsabilita’ delineata dall’articolo 2051 c.c.; ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l’esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non e’ stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato; si tratta, dunque, di un’ipotesi di responsabilita’ oggettiva con possibilita’ di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25146
Data udienza 5 giugno 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18820/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 827/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 08/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. Nel 2005, (OMISSIS) conveniva in giudizio il Comune di Palermo, per sentirlo condannare, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., o, in subordine, dell’articolo 2043 c.c., al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza di una caduta dal proprio motociclo causata dalla presenza di una buca sul manto stradale non segnalata e di modeste dimensioni, quindi non prevedibile. L’Amministrazione si costituiva contestando il merito delle domande attoree, chiedendo fosse chiamata in causa la (OMISSIS) S.P.A. – Azienda Municipale addetta alla manutenzione delle strade. Quest’ultima si costituiva insistendo sul rigetto delle domande. Con ordinanza, il Tribunale di Palermo disponeva la separazione della causa proposta contro il Comune da quella proposta da quest’ultimo contro la (OMISSIS) S.P.A., che veniva interrotta, essendo stata la societa’ ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. Con sentenza 3388/2010, il Tribunale di Palermo accertava la responsabilita’ solidale del Comune di Palermo e dell’ (OMISSIS) S.P.A., ma condannava soltanto l’Ente comunale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati dal (OMISSIS). In ultimo, dichiarava improcedibile la domanda di rivalsa proposta dal Comune di Palermo nei confronti dell’ (OMISSIS) S.P.A..
2. Parte soccombente proponeva appello avverso la sentenza di prime cure. Si costituiva (OMISSIS), che chiedeva il rigetto del gravame. Si costituiva la (OMISSIS) S.P.A., che eccepiva preliminarmente l’improcedibilita’ della domanda nei suoi confronti, ai sensi della L. Fall., articoli 92 e segg.. Con sentenza 827/2017, la Corte d’Appello di Palermo accoglieva parzialmente l’impugnazione, ritenendo anzitutto infondata la censura con la quale l’appellante lamentava l’erronea applicazione dell’articolo 2051 c.c., posto che quest’ultima delinea una forma di responsabilita’ oggettiva, che impone al custode la prova liberatoria del caso fortuito, anche quando la manutenzione del manto stradale sia affidato a terzi. La Corte rigettava anche il motivo d’appello con cui si eccepiva la mancata dimostrazione del nesso eziologico tra la presenza della buca sul manto stradale e la caduta del danneggiato, ritenendolo, invece, adeguatamente dimostrato con la prova per testi. Invece, veniva accolta la censura con la quale l’appellante lamentava che il Tribunale non avesse considerato la velocita’ tenuta dal (OMISSIS), non adeguata allo stato dei luoghi, secondo quanto risultante dalla relazione della Polizia Municipale. In tal senso, la condotta del danneggiato veniva reputata idonea a configurare un concorso colposo nella misura del 50%. Trovava altresi’ fondamento il quarto motivo di impugnazione, con il quale si censurava la sentenza del Tribunale nella parte in cui riteneva improcedibile la domanda di rivalsa del Comune nei confronti dell’ (OMISSIS) S.P.A., condannandosi dunque quest’ultima a tenere indenne l’amministrazione una volta terminata la procedura di amministrazione straordinaria, stante il principio secondo il quale il fallimento del debitore, intervenuto nel corso del giudizio, non ne preclude la prosecuzione nelle forme ordinarie. Inoltre, ad avviso della Corte, il fondamento della manleva sarebbe risieduto nella delibera resa dal Comune di Palermo, con la quale veniva affidata all’ (OMISSIS) S.P.A. la vigilanza sulle vie della citta’.
3. Avverso tale pronuncia (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo.
3.1. Il Comune di Palermo resiste con controricorso.
4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c. e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilita’ del ricorso.
CONSIDERATO
che:
5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.
5.1. Con l’unico motivo di impugnazione, parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1227 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, eccependo la manifesta illogicita’ della determinazione della percentuale del danno per concorso di colpa del danneggiato, in assenza di sicuri elementi di giudizio.
La censura e’ inammissibile.
La valutazione delle prove e’ attivita’ istituzionalmente riservata al giudice di merito e non e’ sindacabile in sede di legittimita’, se non sotto il profilo della coerenza logica della motivazione, correndosi diversamente il rischio di configurare il ricorso per cassazione quale terzo grado di giudizio, contrariamente alla funzione assegnatagli dall’Ordinamento. Ne deriva l’impossibilita’ per la Corte di procedere ad una nuova valutazione dei fatti di causa, nonche’ di porre a fondamento della propria decisione risultanze probatorie differenti da quelle specificamente addotte dal Giudice di merito a fondamento dell’iter motivazionale. (Cass., sez. L., 4766/2006; Cass., SEZ. L., 9234/2006).
Ma in ogni caso il ricorrente non coglie la ratio decidendi perche’ il giudice del merito ha escluso il nesso causale. Con riferimento alla responsabilita’ per danni da cose in custodia, questa Sezione ha di recente puntualizzato i principi via via affermati dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo i quali: “la responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. n. 15761/2016); ad integrare la responsabilita’ e’ necessario (e sufficiente) che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell’esercizio del suo potere sul bene, giacche’ il profilo della condotta del custode e’ – come detto – del tutto estraneo al paradigma della responsabilita’ delineata dall’articolo 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011); ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l’esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non e’ stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato; si tratta, dunque, di un’ipotesi di responsabilita’ oggettiva (per tutte, Cass. n. 12027/2017) con possibilita’ di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno” (cfr. ord. 2478/2018).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, non risulta accertato il nesso causale tra bene soggetto a custodia ed evento dannoso che si sarebbe verificato per la velocita’ eccessiva del ricorrente.
6. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.