La responsabilità del custode ed il fatto del terzo nella produzione dell’evento

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 marzo 2024| n. 7789.

La responsabilità del custode ed il fatto del terzo nella produzione dell’evento

La responsabilità del custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall’accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo l’effettivo ruolo del terzo nella produzione dell’evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell’interruzione del nesso eziologico, qualora persista l’incertezza sull’individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell’accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la responsabilità, ex art. 2051 c.c., di una società, quale proprietaria e custode di un cancello, il cui crollo aveva provocato un infortunio, in quanto la parte ricorrente non aveva provato che il crollo fosse stato causato dal fatto del terzo o da un evento imprevedibile o eccezionale e, pur essendo rimasta ignota la causa remota di detto crollo, risultava provata la derivazione del danno dalla res).

 

Ordinanza|22 marzo 2024| n. 7789. La responsabilità del custode ed il fatto del terzo nella produzione dell’evento

Data udienza 13 marzo 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilita’ civile – Cose in custodia – Incendio – Presunzione di colpa – Prova liberatoria caso fortuito – Fatto del terzo – Prova – Contenuto – Fatto del terzo rimasto ignoto – Effetti – Causa ignota – Conseguenza – Responsabilità del custode – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. GIANNITI Pasquale – Rel.

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere

Dott. ROSSI Salvatore – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12151/2021 R.G. proposto da: (…) Srl, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato PA. MA., presso il cui indirizzo di posta elettronica certificato è domiciliata per legge

-ricorrente principale-

contro

CA., nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato DI. FR. AN., presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;

-controricorrente al ricorso principale-ricorrente incidentale-

INAIL, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dagli avvocati CR. LE. e RO. AN., presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge;

-controricorrente ad entrambi i ricorsi-

(…) Spa, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato BE. RO., presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;

-controricorrente al ricorso incidentale-

BA., (…) Spa, (…) Spa

-intimate-

avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 314/2021 depositata il 17/03/2021;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.

La responsabilità del custode ed il fatto del terzo nella produzione dell’evento

FATTI DI CAUSA

1. In data 27 ottobre 2010 Pi.Gi., dipendente manutentore della società (…), che aveva ricevuto dalla società Ca. la gestione in appalto di un impianto di differenziazione e recupero rifiuti, subiva un infortunio, mentre era intento a lavorare all’interno del capannone di proprietà della società Ca., a causa del cedimento di entrambe le cerniere di un cancello in acciaio, che rovinava addosso al lavoratore, procurandogli gravi lesioni personali.

L’Inail: provvedeva ad erogare a favore del lavoratore infortunato le prestazioni di legge, che quantificava in complessivi euro 103.797,95 (per inabilità temporanea assoluta di giorni 214 e rendita per invalidità permanente del 22%), successivamente aggiornate (al 30 agosto 2015) in euro 119.911,10; ma, in via di surroga, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona la società Ca. a r.l. al fine di sentirla condannare al rimborso delle prestazioni erogate in favore del Pi.Gi.(dipendente manutentore della ditta (…)

Srl, appaltatrice della gestione dell’impianto), quale proprietaria e custode del cancello ex artt. 2043, 2051 e 2053 c.c.

La società Ca. si costituiva in giudizio; e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda sulla base dell’assunto che l’evento dannoso fosse derivato da un’omissione estranea alla sua sfera di controllo, avendo avuto impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, in quanto il cancello era stato montato appena una settimana prima ed il cedimento dei supporti in ghisa era attribuibile esclusivamente alla loro improvvisa esplosione, sicché non vi era stato alcun avvertimento dell’esistenza del vizio, che avrebbe potuto, nel caso di mancata riparazione, far emergere una responsabilità per omissione del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., mentre il richiamo all’art. 2053 c.c. era da ritenersi improprio poiché il cancello chiudeva una recinzione e non poteva essere considerato quale elemento o manufatto facente parte di una costruzione. In ogni caso, la società attorea chiedeva autorizzare la chiamata in causa, a titolo di manleva, della ditta (…) Srl in liquidazione, installatrice del cancello, e della propria compagnia assicuratrice (…) Spa

Autorizzatane la chiamata in causa, si costituiva la (…), la quale contestava la responsabilità della propria assicurata atteso che all’esito delle indagini preliminari non era stato possibile stabilire le cause che avevano determinato l’implosione dei cardini, per cui l’evento era ascrivibile al caso fortuito; in via subordinata, eccepiva l’inoperatività della polizza assicurativa.

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Si costituiva, altresì, la (…) Srl in liquidazione, che: deduceva di aver consegnato alla Ca. una serie di cancelli, ordinati nel settembre 2010 e montati verso la metà del successivo mese di ottobre, della stessa tipologia e stesso materiale (supporto in ghisa) di quelli già installati nel medesimo impianto alcuni anni prima, sicché l’infortunio in questione non era da ascrivere alla propria responsabilità, come peraltro confermato dall’esito del procedimento penale promosso nei confronti del suo legale rappresentante, conclusosi con provvedimento di archiviazione; ed insisteva per l’attribuzione della responsabilità alla proprietaria del capannone nel quale si trovava il cancello, stante il suo inadempimento all’obbligo di custodia o, comunque, alla società fornitrice dei supporti in ghisa, la Ba. (…) Srl, che chiamava in causa.

La società Ba., costituitasi a sua volta, contestava che i (…) forniti alla (…) Srl fossero quelli inseriti nel cancello poi crollato, e comunque eccepiva la decadenza dal diritto alla garanzia; esponeva di non svolgere attività produttiva, bensì commerciale, e di aver acquistato i supporti in questione dalla (…) Spa, che, a sua volta, chiedeva di chiamare in causa al fine di essere manlevata da ogni responsabilità in ipotesi di difetto di fabbricazione dei prodotti compravenduti, insieme alla compagnia assicuratrice (…) Spa.

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Anche la (…) Spa si costituiva, eccependo la decadenza e prescrizione del diritto alla garanzia ai sensi dell’art. 1495 c.c.; in via cautelativa chiamava in causa, a titolo di manleva, la compagnia (…) assicurazione Spa

La (…), costituitasi a sua volta, eccepiva l’estinzione del diritto all’indennizzo assicurativo per decorrenza del termine prescrizionale, l’inoperatività della polizza e, nel merito, contestava la carenza di vizi o difetti.

Il Tribunale di Ancona – istruita la causa mediante acquisizione di produzioni documentali ed assunzione di prove orali – rigettava la domanda, ritenendo che, stante l’impossibilità di individuare le cause che avevano determinato l’evento dannoso, era configurabile nella specie <>, <>.

2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello principale l’Inail, che ne deduceva l’erroneità per aver identificato il caso fortuito nell’impossibilità di individuare le cause dannose; l’istituto sosteneva la responsabilità della società convenuta, in qualità di proprietaria e custode del cancello, per colpa presunta, come previsto dagli articoli 2051 e 2053 c.c. e concludeva chiedendo che la medesima fosse condannata al pagamento dell’importo di € 119.911,10 ovvero di quella somma maggiore o minore risultante di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali dall’evento al saldo, insieme ed in solido con la chiamata in garanzia (…) Spa, soltanto alla quale chiedeva di estendere la domanda.

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3. Avverso la sentenza del giudice di primo grado la (…) proponeva: appello incidentale relativamente al capo della pronuncia impugnata che aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite, malgrado la totale soccombenza dell’Inai!, nonché appello incidentale condizionato all’accoglimento, totale o parziale, dell’appello principale e delle domande di rivalsa e di garanzia proposte dalla Ca. nei confronti della (…) in liquidazione e della (…).

Nella contumacia delle società (…) e Ba. (…), si costituivano le altre parti appellate, riportandosi, nella sostanza, alle argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio.

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 314/2021: dichiarata la contumacia delle società (…) e Ba. (…), accertava la responsabilità della società Ca. nella sua qualità di proprietaria e custode del bene che aveva provocato l’infortunio, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, la condannava a rimborsare all’Inail il costo aggiornato dell’infortunio; inoltre, in accoglimento della domanda di garanzia formulata dalla predetta società nei confronti dell’installatrice del cancello, (…) Srl, condannava quest’ultima a manlevare la Ca. da quanto era costretta a pagare all’Inail.

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4. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto impugnazione la (…) Srl, che ha articolato due motivi.

Hanno resistito con distinti controricorsi: a) la società Ca., che si è opposta all’accoglimento di entrambi i motivi del ricorso principale ed ha proposto ricorso incidentale; nonché b) l’Inail, che si è opposta all’accoglimento del secondo motivo.

Al ricorso incidentale della società Ca., che a sua volta ha articolato due motivi, hanno resistito: a) la compagnia (…), che si è opposta all’accoglimento del secondo motivo; b) l’Inail, che si è opposta all’accoglimento del primo motivo.

Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, ma il Difensore della società (…), ricorrente principale, ha depositato memoria, con la quale, oltre ad insistere nell’accoglimento dei propri motivi di ricorso, ha anche dichiarato di aderire al primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla società Ca.. Memoria è stata depositata anche dal Difensore della compagnia assicuratrice a sostegno delle conclusioni rassegnate in sede di controricorso.

Il collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La società (…) Srl articola in ricorso due motivi.

1.1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c., <>, nella parte in cui la corte territoriale, affermando la sua responsabilità rispetto all’evento dannoso (il crollo del cancello) che aveva procurato lesioni al Pi.Gi., avrebbe violato il giudicato formale ed il principio di immodificabilità della sentenza di primo grado, non oggetto di appello incidentale da parte della società Ca..

Sostiene che il giudice di primo grado, pur ritenendo assorbita dalla reiezione della domanda principale anche la domanda di garanzia e di manleva contrattuale proposta dalla Ca. contro di essa, aveva espressamente escluso la sua responsabilità nella causazione dell’evento lesivo.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., <> nella parte in cui (pp. 17-19, cioè nella stessa parte oggetto di censura del primo motivo) la Corte di appello, in totale autonomia, senza che alcuna delle parti lo avesse chiesto o evidenziato, ha sottoposto al proprio vaglio la documentazione già analizzata dal Giudice di prime cure, pervenendo ad un apprezzamento diametralmente opposto a quello cui il medesimo era pervenuto.

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Più in particolare, la ricorrente lamenta che, “non essendo stata sottoposta all’esame del giudice della Corte di appello di Ancona, la statuizione con cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto di non poter determinare, evidentemente neppure alla stregua del principio del più probabile che non, la causa del cedimento dei cardini in ghisa e, quindi, del cancello, che aveva investito il Pi.Gi., la Corte dorica NON poteva addivenire alla decisione oggi impugnata se non violando l’art. 112 c.p.c. ed incorrendo nel vizio di ultrapetizione” (pag. 18 del ricorso).

2. Anche il ricorso incidentale della società Ca. è affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente incidentale denuncia la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui (pp. 13-17) la corte territoriale ha affermato che resterebbe a carico del custode anche l’ipotesi del c.d. fatto ignoto, mentre, nel caso di specie, si sarebbe verificata un’ipotesi di fatto imputabile al terzo (rimasto ignoto), che aveva costituito una causa interruttiva del nesso causale tra la res e l’evento dannoso.

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia <>.

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto la non operatività della polizza assicurativa, da essa stipulata con la propria compagnia assicuratrice, sulla base dell’art. 1, lett. A, delle Condizioni Generali di Polizza.

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Secondo la ricorrente, la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che dall’evento lesivo subito dal Pi.Gi.non era derivata ad essa società assicurata una responsabilità da reato colposo, perseguibile d’ufficio e giudizialmente accertato.

3. Il ricorso incidentale della società Ca. va trattato per primo per motivi di ordine logico e non può essere accolto.

3.1. In particolare, il primo motivo non è fondato.

A) Occorre premettere che questa Corte, con ordinanza 01/02/2018, n. 2482 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018) ha avuto modo di precisare che:

«In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227,

comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele (…)lmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro».

Tale principio di diritto – successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) – è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152/23) che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass., ord. 20/07/2023, n. 21675, Rv. 668745-01) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole.

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A tanto deve aggiungersi che la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro – come nella specie – da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (tra cui l’apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti: Cass. 16502/17).

Orbene, dando corretta applicazione ai suddetti principi la corte territoriale – dopo aver ribadito che il Pi.Gi.si era visto crollare addosso il cancello di notevoli dimensioni (avente un peso di circa 300 kg ed una lunghezza di quasi 3 metri) mentre stava svolgendo nei pressi la propria attività lavorativa; e che l’immobile, ove è avvenuto l’evento, risultava essere di proprietà della società Ca., <> -ha ritenuto (p. 15) che la relativa responsabilità fosse a carico della società Ca., che, quale proprietaria, sul bene poteva esercitare attività di controllo non senza aggiungere che: <>.

B) Ciò posto, la società ricorrente censura la sentenza, come sopra rilevato, nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che resterebbe a carico del custode anche l’ipotesi del c.d. fatto ignoto, mentre, nel caso di specie, a dire della società ricorrente, si sarebbe verificata un’ipotesi di fatto imputabile al terzo (rimasto ignoto), che aveva costituito una causa interruttiva del nesso causale tra la res e l’evento dannoso.

Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, ciò che è rimasto ignoto non è l’individuazione del terzo, cui sarebbe imputabile il fatto; ma è l’individuazione della causa remota del danno, essendo tuttavia provata la sua derivazione dalla res di cui la Ca. era custode, quale proprietaria dello stabilimento in cui essa si trovava.

Orbene, se è vero che la responsabilità del custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall’accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (Cass. n. 20359/2005; n. 10556/1998), è anche vero che, nel caso di specie, la società proprietaria del cancello non ha fornito la prova che il crollo fosse stato causato dal fatto del terzo o da un evento imprevedibile od eccezionale, considerato che, per ottenere l’esonero dalla responsabilità al custode, è richiesta la prova che il fatto del terzo o quello naturale abbiano i requisiti dell’autonomia, dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità, dell’inevitabilità, quindi, dell’idoneità a produrre l’evento, escludendo fattori causali concorrenti (Cass. n. 20359 e n. 1655/2005; n. 2062/2004).

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D’altronde, Cass. n. 25029/2008, nell’affermare (sulla scia di Cass. n. 21244 e n. 3651/2006) il principio di diritto richiamato nella sentenza impugnata (p. 15) – dopo aver premesso che <> ha significativamente aggiunto: <<L’individuazione precisa del terzo non costituisce elemento essenziale per la prova dell’interruzione del nesso eziologico, nel caso in cui sia, comunque, certo l’effettivo ruolo del terzo stesso nella produzione dell’evento. Qualora, invece, (come nel caso di specie ndr) persista l’incertezza sull’individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell’accadimento, difettando in concreto la prova Daèfucaso fortuito>>.

Occorre aggiungere che la corte territoriale ha ritenuto (p. 17) che, quand’anche si fosse riusciti ad accertare la causa del crollo del cancello, ciò non poteva comunque valere a liberare da responsabilità la società proprietaria, la quale avrebbe dovuto vigilare affinché la cosa non causasse danni a terzi, <> (cfr. p. 16 della sentenza di appello).

Tanto costituisce una corretta estrinsecazione descrittiva del contenuto della responsabilità oggettiva per danni da cosa in custodia, che prescinde totalmente, com’è noto e per la oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, da qualunque colpa o condotta del custode.

3.2. Il secondo motivo è inammissibile per un duplice profilo.

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In primo luogo, il motivo di ricorso è stato proposto come vizio di «omesso esame circa un fatto decisivo», in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma tale (…) (nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, applicabile ratione temporis), riferisce l’omesso esame ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico (Cass. Sez. U, 8053/2014, Cass. 24035/2018). Affinché una simile censura sia rituale deve quindi trattarsi di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Con la conseguenza, tra l’altro, che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, tale vizio, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 27415/2018, 7472/2017); rimane peraltro estranea dall’ambito del vizio in questione qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si sia formato in esito all’esame del materiale istruttorio (Cass. 20553/2021). Nel caso di specie, come detto, la società ricorrente non ha indicato specificamente indicato alcun fatto storico, avente le caratteristiche sopra indicate, del quale sia stato omesso l’esame da parte del giudice di merito.

Inoltre, il motivo è inammissibile, in quanto la sua illustrazione si fonda sulla polizza stipulata tra la Ca. e la compagnia assicurativa, ma, in violazione dell’indicazione specifica prescritta dall’art. 366 n. 6 c.p.c., parte ricorrente non indica – né nella sommaria esposizione dei fatti (p. 5) e neppure nella illustrazione del motivo (p. 18 ss) – se e in che termini ha sottoposto la questione alla corte territoriale.

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4. Non fondati sono i due motivi del ricorso principale, che qui si trattano congiuntamente in quanto connessi.

Invero, contrariamente a quanto sostiene la società ricorrente, la società Ca., pur non dispiegando alcun appello incidentale, ha legittimamente riproposto la domanda di garanzia ex art. 346 c.p.c. (in base al quale, come è noto, si intendono rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello) e la corte territoriale non è incorsa nei vizi denunciati, in quanto il giudice di primo grado aveva escluso ogni responsabilità ex art. 2051 in capo alla società Ca. e, conseguentemente, nulla aveva statuito in ordine alla responsabilità della società (…) (che era stata chiamata in causa in via di manleva, e, quindi, in una posizione dipendente da quella della Ca.).

In altri termini, da un lato, non vi era a carico della società Ca. alcun onere di impugnazione incidentale della sentenza del giudice di primo grado relativamente ad una domanda che era stata integralmente assorbita dalla statuizione inerente l’assenza di sua responsabilità oggettiva; dall’altro, la corte territoriale, per effetto della riforma della sentenza di primo grado, avendo ritenuto la responsabilità della società Ca., ha legittimamente preso in esame la domanda di manleva, che era stata formulata in via subordinata dalla società Ca. sia in primo che in secondo grado (sulla base delle risultanze documentali emergenti dagli accertamenti ispettivi effettuati dall'(…), secondo quanto si rileva dagli atti legittimamente esaminabili da questa Corte) e che era rimasta assorbita nella sentenza del giudice di primo grado.

In definitiva, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, nella specie non è ravvisabile alcuna violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in quanto detto principio implica il divieto di attribuire alla parte un bene non richiesto (o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda), ma non vieta affatto che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti.

La responsabilità del custode ed il fatto del terzo nella produzione dell’evento

Tanto è avvenuto nel caso di specie, nel quale la società Ca. all’atto di costituirsi nel giudizio di appello ha specificatamente riproposto la domanda di manleva nei confronti della società (…), all’uopo chiamata in causa sin dal primo grado di giudizio.

3. Al rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale consegue per entrambe le parti la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315), nonché la condanna della ricorrente principale al pagamento delle spese processuali sostenute dall’Istituto e la condanna della ricorrente incidentale al pagamento delle spese processuali sostenute dall’istituto e dalla compagnia assicurativa. Le spese processuali tra le due ricorrenti vanno invece integralmente compensate, atteso il rigetto di entrambi i ricorsi.

Inoltre, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione della presente ordinanza, delle generalità e degli altri dati identificativi della persona infortunata ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso principale e condanna la società (…) Srl al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti dell’Inail, spese che liquida in euro 5800 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;

– rigetta il ricorso incidentale e condanna la società Ca. alla rifusione delle spese del presente giudizio nei confronti dell’Inail e della (…) Spa, spese che liquida, quanto al primo, in euro 5800 per compensi e, quanto alla seconda, in euro 7500 per compensi, oltre, per ciascuna delle suddette parti resistenti, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;

– compensa integralmente le spese del presente giudizio tra la società (…) e la società Ca..

Dispone che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omessi generalità ed altri dati identificativi della persona infortunata.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente principale e di parte ricorrente

incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a (…) del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2024, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2024.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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