La regola generale sulla ripartizione dell’onere della prova è applicabile indipendentemente dalla natura dell’azione esperita

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 aprile 2024| n. 9706.

La regola generale sulla ripartizione dell’onere della prova è applicabile indipendentemente dalla natura dell’azione esperita

La regola generale sulla ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell’azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di accertamento negativo, reputando non significativa la radicale contestazione da parte dell’attrice delle allegazioni della presunta creditrice, nonostante la documentazione da questa prodotta non fosse idonea a provare né il titolo contrattuale della pretesa né l’adempimento della prestazione).

 

Ordinanza|10 aprile 2024| n. 9706. La regola generale sulla ripartizione dell’onere della prova è applicabile indipendentemente dalla natura dell’azione esperita

Data udienza 3 aprile 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Prova civile – Onere della prova – In genere ripartizione degli oneri probatori – Natura dell’azione esperita – Rilevanza – Esclusione – Azione di accertamento negativo del credito – Conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa creditoria – A carico del creditore – Sussistenza – Fattispecie.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere – Rel.

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30516/2020 R.G. proposto da:

Si., nella persona del rappresentante legale in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati Co.Ro. e Ca.Ri. , presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;

-ricorrente-

contro

Mo.Al., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa.Gi., presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;

– contro ricorrente –

avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 1631/2020, depositata il 01/07/2020;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI.

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FATTI DI CAUSA

1. Spazio Verde di Mo.Al. interveniva nell’esecuzione immobiliare n. 356 del 2016 r.g.e. del Tribunale di Como, sulla base della fattura n. 2/2017, emessa per un importo di euro 594.796,00 nei confronti della Si. sa (di seguito, rispettivamente, per brevità Spazio Verde e Sintis), in relazione ad una serie di attività di ricerca, studio e valutazione di fattibilità, progetto di ristrutturazione immobiliare, coordinamento rilievi, scelta di materiali e soluzioni architettoniche, coordinamento di attività di cantiere, trasferte e trasferimenti, pagamenti tasse locali, manutenzione immobili.

2. La società Sintis adiva il Tribunale di Como ex art. 702 c.p.c. chiedendo l’accertamento negativo della sussistenza del credito, portato dalla suddetta fattura, escludendo che la Spazio Verde avesse svolto a suo favore l’attività ivi indicata, poiché quella si esauriva in un documento di formazione unilaterale, financo sprovvisto di estratto autentico notarile e comunque privo di rilevanza probatoria.

3. Nella contumacia della convenuta, il Tribunale di Como, in accoglimento della domanda attorea, accertava che la società Sintis non era debitrice nei confronti di Mo.Al., titolare dell’impresa, della somma indicata nella suddetta fattura, condannando quest’ultimo alla rifusione delle spese processuali. Rilevava il giudice di primo grado che, secondo quanto disposto dall’art. 2697 c.c. (come interpretato da Cass n. 16917/2012; n. 26158/2014), l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, mentre nel caso di specie la convenuta non si era costituita e non aveva offerto la prova dell’esistenza della fonte della obbligazione (il contratto stipulato con la società Sintis) e dell’esecuzione dell’attività indicate nella fattura. Sul presupposto che la fattura fosse stata emessa per una operazione inesistente il giudice di primo grado riteneva doverosa la trasmissione di copia della ordinanza alla locale Procura della Repubblica.

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4. A seguito di appello dell’impresa Spazio Verde, cui seguiva appello incidentale della società Sintis (in relazione alla statuizione sull’ammontare delle spese), la corte territoriale – respinta la richiesta di remissione in istruttoria per l’espletamento di prove orali, ma acquisita la documentazione prodotta dalla ditta appellante – ribadiva, richiamando altri precedenti di questa Corte (Cass. n. 12700/2007, n. 22862/2010), che l’onere della prova del credito, anche in caso di azione di accertamento negativo, grava su colui che pretende il diritto contestato e tuttavia, alla luce della documentazione prodotta da parte appellante, riteneva non fondata la domanda di accertamento negativo della Sintis: donde la riforma della sentenza di primo grado ed il rigetto della domanda attorea.

5. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso la Sintis.

Ha resistito con controricorso la ditta individuale Spazio Verde.

Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, ma il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria a sostegno del ricorso.

Il Collegio si è riservato il deposito della motivazione della decisione nei successivi sessanta giorni.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La società Si. – dopo aver premesso che la corte territoriale ha ritenuto provato lo svolgimento dell’attività del resistente, senza spiegare da quale elemento aveva ricavato che il Mo.Al. avesse svolto le attività menzionate nella fattura azionata per gli importi ivi indicati e neppure quale elemento dimostrasse gli interventi di ristrutturazione eseguiti, nonché ha ritenuto indispensabili i mezzi di prova offerti dal Resistente, travisandoli, e non ha esaminato un fatto decisivo e cioè la mancata produzione della documentazione attestante l’incarico conferito e gli importi concordati – articola in ricorso cinque motivi.

1.1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia “nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e comunque al di sotto del c.d. “minimo costituzionale”, in violazione dell’art. 132 c.p.c., 111 Cost., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.” nella parte in cui la corte territoriale non ha spiegato sulla base di quali risultanze processuali abbia ritenuto provato il conferimento dell’incarico per la gestione e la ristrutturazione delle ville e dei loro giardini.

Osserva che la documentazione prodotta dalla controparte in appello consiste in procure ad acquistare e in rogiti, cioè in documenti che nulla dicono, se non in ordine al conferimento del suddetto incarico, comunque all’entità del corrispettivo previsto per il suo espletamento (ed anzi menzionano un incarico a titolo gratuito) e soprattutto all’effettivo espletamento delle relative attività; che, oltre tutto, detti documenti fanno esclusivo riferimento ad immobili siti in Italia (per cui nulla da essi si evince in ordine alla presunta attività svolta per un immobile in Combleux), ma non si riferiscono alla villa di P; il documento 8, che avrebbe dovuto dimostrare gli interventi di ristrutturazione sulla villa di P, non è mai stato prodotto dalla controparte, che pur ad esso fa riferimento; dai documenti prodotti non risulta nulla circa la fornitura di piante che sarebbero state consegnate per il tramite di A.

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1.2. Con il secondo motivo, strettamente connesso a quello che precede, la società ricorrente denuncia: “omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.” nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di esaminare: a) la fonte dell’obbligazione, ossia il contratto sulla base del quale il Mo.Al. aveva richiesto il compenso, b) l’adempimento di tale obbligazione, viste le contestazioni, contenute nella formulazione della domanda di accertamento negativo, svolta da essa ricorrente; c) la conformità dei corrispettivi indicati in fattura e la loro determinazione ad opera delle parti.

1.3. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia: “violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 702 quater c.p.c. sulla indispensabilità della prova” nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto indispensabili, in relazione all’art. 702 quater c.p.c., i documenti prodotti in secondo grado dalla Spazio Verde del Mo.Al..

Osserva che in giudizio sono stati prodotti due procure notarili ad acquistare (docc. 4 e 6), con incarico da svolgersi a titolo gratuito, due rogiti di acquisto (docc. 5 e 7 prodotti da Spazio Verde con l’atto di citazione in appello) e delle note pro forma che, anche alla luce delle sue contestazioni, non dimostrano affatto né il conferimento di incarico per lo svolgimento di tali attività, né la prova sull’effettivo svolgimento delle stesse, né, tanto meno, la presunta pattuizione sui relativi compensi, attività e compensi che, allo stato, sono indimostrati.

1.4. Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia: “violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. per cosiddetto “travisamento della prova”” nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che il conferimento dell’incarico per la gestione e ristrutturazione delle ville di P., P e C (Francia), nonché il relativo compenso, fossero provati da due procure notarili per l’acquisto rispettivamente della villa di P. e P, ove l’incarico venne conferito a titolo gratuito, nonché dai rogiti di acquisto delle relative ville e da un documento, in particolare il numero 8), mai prodotto agli atti.

1.5. Con il quinto motivo, proposto in via subordinata, la società ricorrente denuncia: “Violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c. in relazione alla prova del contratto per la gestione e ristrutturazione della villa e dei suoi giardini e quindi in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”

Premette di aver promosso azione a seguito dell’iniziativa del sig. Mo.Al. che, tramite la fattura 2/17, aveva provato ad intervenire in una procedura esecutiva, sulla base di un documento di formazione unilaterale, quale è la fattura, neanche provvisto di estratto autentico notarile.

Osserva che la fattura, essendo atto a contenuto partecipativo, non ha valore probatorio con la conseguenza che da sola non può fornire la prova dell’avvenuta conclusione del contratto sotteso ad essa.

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Si duole che la corte territoriale ha errato nel ritenere provata: a) l’attività di gestione e di ristrutturazione, nonché l’entità del corrispettivo pattuito e l’attività relativa ad un immobile in Francia, sulla base dei docc. 4-5-6-7, relativi alla sola attività di acquisto delle ville di P e di P; b) l’attività di gestione, ristrutturazione e sistemazione dei giardini asseritamente svolta dal Mo.Al. richiamando un documento, precisamente il numero 8, mai prodotto da parte resistente.

2. I primi quattro motivi, tra loro connessi, sono fondati nei termini di seguito indicati.

2.1. Occorre premettere che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio – affermato ad es. in materia di rapporto di lavoro (Cass. n. 22862/2010 e n. 16917/2012), di polizza fideiussoria (Cass. n. 26158/2014) e di contratto di somministrazione (Cass. n. 19154/2018; 297/2020; n. 15771/2022; 28984/2023) – per cui, in tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.

Invero, anche nel caso di azione di accertamento negativo, le regole di distribuzione dell’onere della prova, di cui ai due commi dell’art. 2967 c.c., si fondano sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul diritto oggetto del giudizio e sull’interesse delle parti.

In tal senso depone:

a) lo stesso tenore letterale dell’art. 2697 c.c. (“Chi vuol far valere un diritto in giudizio …”), che adotta come inderogabile punto di partenza che si agisca pur sempre per far valere un diritto (nel caso di accertamento negativo, a non subire le conseguenze giuridiche dell’altrui pretesa) e non per negare un diritto altrui;

b) la necessità di non aggravare ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un’azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali della controparte: non di rado colui che agisce in via di accertamento negativo lo fa perché praticamente costretto dalla minaccia di attuazione, o anche da concreti atti di esercizio, del diritto vantato dalla controparte;

c) il rilievo che – al fine di escludere eventuali azioni di accertamento negativo che siano meramente vessatorie, emulative o comunque prive di oggettiva giustificazione – deve valere (non la regola sull’onere della prova, ma) la necessità d’un interesse ad agire concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile (previsto dall’art. 100 c.p.c.) quale condizione dell’azione.

D’altra parte, ove nelle azioni di accertamento negativo, si volesse dar rilievo alla posizione processuale delle parti:

a) nell’ambito del medesimo processo e di un’unica questione di fatto, entrambe le parti potrebbero essere paradossalmente gravate del medesimo onus probandi nei casi in cui le posizioni processuali delle parti sono reciproche (come nel caso in cui alla domanda principale di accertamento negativo d’un dato diritto segua, in riconvenzionale, la richiesta di condannare l’attore ad eseguire la prestazione oggetto del rapporto dall’attore negato ovvero nel caso in cui due domande meramente dichiarative – una negativa, l’altra positiva – siano pressoché contestualmente esperite in via principale in separate sedi, con conseguente riunione dei giudizi o, se del caso, dichiarazione di litispendenza;

b) il soggetto passivo del rapporto sarebbe gravato dall’onere di provare fatti negativi: vero è che la prova di tali fatti è astrattamente possibile (mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo: Cass. n. 14854/2013, n. 384/2007; n. 23229/2004 e n. 5427/2002), ma è altrettanto vero che in concreto non sempre è agevole;

c) svanirebbero i criteri elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza ai fini della distinzione tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, e, in particolare, quello secondo il quale è maggiormente ragionevole gravare dell’onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare.

La regola generale sulla ripartizione dell’onere della prova è applicabile indipendentemente dalla natura dell’azione esperita

Per le ragioni che precedono, va qui ribadito che i principi generali sull’onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla natura dell’azione esperita, con la conseguenza che, in caso di azione di accertamento negativo del credito, sono a carico del creditore le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa creditoria.

2.2. Orbene, di tali principi entrambi i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione nel caso di specie, nel quale la società Sintis, nel costituirsi nel giudizio di appello, ribadendo la tesi sostenuta nel giudizio di primo grado, aveva dedotto:

a) di non aver conferito alcun incarico al Mo.Al. per la gestione e la ristrutturazione delle ville e dei loro giardini;

b) che il Mo.Al. non aveva provato né l’esistenza del contratto e neppure l’esecuzione delle attività indicate nella fattura azionata;

c) di non aver mai ricevuto le fatture pro forma 1/20081 1/2010 e 1/2011, che erano confluite nella fattura n. 2/2017, che il Mo.Al. aveva illecitamente emesso e nel quale si faceva riferimento anche ad un immobile sito in Francia.

2.3. La corte territoriale, nella impugnata sentenza – dopo aver dato atto dell’avvenuta rituale acquisizione degli elementi documentali introdotti in appello dalla Spazio Verde con la sua costituzione (procura speciale per l’acquisto di villa di P e relativo atto di vendita, procura speciale per l’acquisto della villa di P e vendita di detta villa e del box) – ha ritenuto che – a fronte di detti elementi documentali – le difese della società Sintis apparivano “del tutto generiche e dilatorie, limitandosi a meri postulati” e, sulla base di detti elementi documentali, ha ritenuto non fondata (ed ha pertanto rigettato) la domanda di accertamento negativo svolta dalla Sintis e, quindi, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, ha ritenuto che la società Sintis era debitrice verso la Spazio Verde della somma indicata nella fattura n. 2 del 12 giugno 2017.

Se nonché – dato atto che la contestazione di detta ratio decidendi da parte della odierna ricorrente si desume dagli argomenti complessivamente esposti a sostegno dei motivi e che nel corpo del ricorso si rinviene una descrizione dei documenti, di volta in volta considerati, da reputarsi idonea ai fini della illustrazione delle censure – la corte territoriale:

a) non ha spiegato le ragioni per le quali dai documenti nn. 4 – 7 prodotti dalla Spazio Verde (contratti e procure, per l’appunto, il cui contenuto viene trascritto in ricorso, relativi esclusivamente alla villa di P ed alla villa di P), il cui contenuto viene ripercorso in ricorso, ha desunto la prova della contestata attività di gestione e ristrutturazione delle suddette ville di P e di P;

b) ha ritenuto provati gli interventi di ristrutturazione sulla villa di P sulla base del documento 8, che non risulta essere mai stato prodotto;

c) ha accolto la domanda anche relativamente all’immobile in Francia ed in ordine alla fornitura di piante, che sarebbero state consegnate per il tramite di A, in difetto di qualsivoglia documentazione;

d) non ha indicato su quale elemento ha fondato il proprio convincimento circa l’avvenuta pattuizione di un compenso di euro 4.500,00 mensili dal momento che la documentazione, da cui ha tratto il convincimento circa lo svolgimento di attività di consulenza, consistevano due procure notarili ad acquistare con incarico da svolgersi a titolo gratuito;

e) ha incongruamente reputato non significativa la piena e completa contestazione, da parte dell’originaria attrice in accertamento negativo, delle allegazioni della presunta creditrice, che restava onerata della compiuta prova dei fatti costitutivi della sua pretesa: così illegittimamente ribaltando sul preteso debitore un onere di specifica deduzione e prova di circostanze a lui invece estranee.

D’altronde, il fatto che la documentazione prodotta (note pro forma, procure e rogiti) fosse non idonea a dimostrare il concreto svolgimento della successiva attività di gestione e ristrutturazione delle ville (nonché di sistemazione dei giardini, anche in relazione all’immobile sito in Francia), non deve essere sfuggito alla difesa della Spazio Verde che aveva per l’appunto richiesto di provare tramite testimoni la suddetta attività.

Infine – contrariamente a quanto afferma la corte territoriale, senza spiegarlo – i documenti prodotti in secondo grado dalla Spazio Verde (due procure notarili ad acquistare, con incarico da svolgersi a titolo gratuito, nonché due rogiti di acquisto e quattro note pro forma) non erano (e non sono) affatto indispensabili.

Occorre qui ribadire che prove indispensabili sono quelle idonee ad eliminare ogni possibile incertezza in ordine alla ricostruzione dei fatti, risultando perciò decisive per il giudizio, tali cioè da determinare la decisione del giudice di merito in un senso o in un altro.

Nulla di tutto questo nel caso di specie, nel quale la documentazione prodotta (oltretutto, soltanto in grado di appello) non era neppure direttamente rilevante ai fini della decisione proprio perché di per sé non provava (e non prova) affatto: né il conferimento dell’incarico a svolgere le attività in contestazione; né l’effettivo svolgimento dell’attività in contestazione e, meno che meno, la presunta pattuizione sui relativi compensi ed il relativo specifico contenuto.

Tanto assorbe ogni ulteriore questione sulla configurabilità o meno del dedotto travisamento della prova, la quale avrebbe dovuto impostarsi alla stregua della recentissima Cass. Sez. U. 5792/24.

3. Il quinto motivo è assorbito dall’accoglimento dei primi quattro: ciò che preclude quindi il rilievo della sua inammissibilità, sia perché involge una violazione degli artt. 115-116 c.p.c. al di fuori dei criteri fissati da questa Corte (come puntualizzati, tra le altre, da Cass. Sez. U. 16598/16), sia perché la supposizione come esistente di un documento invece non presente in atti integra un errore da far valere esclusivamente ai sensi del n. 4 dell’art. 395 c.p.c.

4. In definitiva, per le ragioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte e la causa rinviata alla stessa corte territoriale in diversa composizione, che darà applicazione ai principi di diritto sopra richiamati, beninteso previa valutazione della proponibilità, in pendenza di procedura esecutiva e dinanzi al carattere chiuso ed esclusivo del sistema di rimedi ad esso interni, di un’autonoma azione di contestazione del credito (questione sempre rilevabile di ufficio, a meno di un esplicito contrario giudicato interno, invece qui mancante), che ha formato oggetto di intervento nella procedura medesima.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

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P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione i primi quattro motivi di ricorso e, per l’effetto, assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione personale.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2024.

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