La proposizione della querela di falso

Corte di Cassazione, civile,
Ordinanza|13 luglio 2021| n. 19943.

La proposizione della querela di falso.

La formulazione dell’articolo 221, comma 2, cod. proc. civ., secondo cui la proposizione della querela di falso deve contenere a pena di nullità l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità addotte a sostegno dell’istanza “de qua”, indica in modo univoco che il giudice, avanti al quale è stata proposta la querela, è tenuto a compiere un accertamento preliminare volto ad accertare la sussistenza o meno dei presupposti che giustificano l’introduzione del giudizio di falso (Nel caso di specie, relativo ad una querela di falso presentata a fronte della sottoscrizione di moduli bancari prestampati, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata, avendo la corte territoriale correttamente ritenuto non utilizzabili le prove testimoniali richieste dal ricorrente in quanto sprovviste di apposita e “specifica capitolazione” in conformità al disposto di cui all’articolo 244 cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 23 giugno 2010, n. 15169).

Ordinanza|13 luglio 2021| n. 19943. La proposizione della querela di falso

Data udienza 17 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Querela di falso – Mezzi di prova – Art. 221 cpc – Indicazione degli elementi e delle prove poste a sostegno dell’istanza – Accertamento preliminare per la verifica della sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 12671/2016 proposto da:
(OMISSIS), in proprio, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se’ medesimo unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 58/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 18/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/02/2021 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- Nel maggio 2011, (OMISSIS) ha convenuto avanti al Tribunale di Venezia la s.p.a. (OMISSIS) (come allora diversamente denominata), presentando querela di falsa con riferimento a una serie di scritture private. Ha assunto, al riguardo, di avere sottoscritto dei moduli prestampati concordando con il preposto alla filiale della banca di (OMISSIS) una data compilazione degli stessi. Nei fatti, tuttavia, i moduli erano stati riempiti in modo difforme dai patti presi.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la querela, con sentenza del giugno 2013, osservando che, in thesi, l’abusivo riempimento era avvenuto contra pacta – “ipotesi in cui la giurisprudenza di legittimita’ escludeva la sussistenza dei presupposti per la proposizione della querela di falso” – e che, d’altra parte, nella querela concretamente proposta “mancava l’indicazione delle prove della falsita’”.
2.- (OMISSIS) ha proposto appello avanti alla Corte di Venezia. Che lo ha respinto, con sentenza depositata in data 18 gennaio 2016 confermando la decisione presa dal giudice del primo grado.
3.- La sentenza ha rilevato, in particolare, che la prospettazione compiuta dall’attore conduceva direttamente al risultato che l’invocato riempimento abusivo delle scritture era da catalogare come contra pacta: a fronte delle oggettive risultanze degli atti del primo grado a nulla potevano valere le contrarie dichiarazioni rese nell’atto di citazione in appello.
“Nella specie” – si e’ puntualizzato -, l'”assunto e’ che i fogli siano stai riempiti dalla banca in contrasto con gli accordi presi e, dunque, contra pacta”.
4.- Con distinto rilievo, la Corte territoriale ha poi osservato che la norma dell’articolo 221 c.p.c., comma 2, richiede che la querela di falso debba indicare, a pena di nullita’, le prove della falsita’ in tal modo dedotta.
“Invece (OMISSIS)” – ha rilevato il provvedimento – “si e’ limitato a chiedere l’ammissione di prove per testi indicate in narrativa a conferma delle dichiarazioni gia’ rese avanti al Tribunale di Vicenza” per altra controversia con la medesima banca, “senza il rispetto della specifica capitolazione prevista dall’articolo 244 c.p.c.”; d’altra parte, “i capitoli di prova formulati in modo specifico, invece, sono inconferenti ai fini della querela di falso”.
5.- Condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado in applicazione del principio della soccombenza, la Corte di Venezia lo ha altresi’ condannato al pagamento di una somma ulteriore, equitativamente determinata ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, ravvisando nel comportamento tenuto dell’appellante gli estremi del c.d. abuso del diritto di impugnazione.
6.- Avverso questa decisione (OMISSIS) ricorre per cassazione, formulando tre motivi.
La s.p.a. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

7.1.- Il primo motivo assume la violazione degli articoli 24 e 111 Cost. e articolo 221 c.p.c.. Per contestare la correttezza della valutazione dei giudici del merito, secondo cui nel giudizio sarebbe stato prospettato un abusivo riempimento contra pacta.
“Gli atti utilizzati dalla banca sono tutti absque pactis” – si assume “dato che ne’ il ricorrente, ne’ il signor (OMISSIS), ne’ il signor (OMISSIS) hanno mai restituito autonomamente la copia inviata dalla banca”. Del resto, si aggiunge, “trattasi di illeciti penalmente rilevanti e documentalmente comprovati”.
7.2.- Il secondo motivo lamenta la violazione della norma dell’articolo 221 c.p.c., comma 2.
“L’attore, odierno ricorrente, ha allegato” – si sostiene – “a fondamento della richiesta di declaratoria della falsita’ dei contratti di fideiussione in esame, non solo le testimonianze scritte rese in altro giudizio, fra l’altro trascritte nella querela di falso stessa, ma altresi’ dichiarazioni di soggetti identificati e ulteriori richieste di assunzione di prova testimoniale; indicazioni di prova, queste, tutte volte all’accertamento delle falsita’ denunciate”.
7.3.- Il terzo motivo rileva l’errata applicazione dell’articolo 96 c.p.c.. Rileva in proposito il ricorrente che, nella specie, “non si tratta di una azione temeraria, ma di una legittima difesa del ricorrente a fronte degli illeciti subiti che, errando, non ha proceduto tempestivamente anche in sede penale”.
8.- Venendo a esaminare i contenuti articolati dal ricorso, si deve osservare che – nel confermare la decisione assunta del giudice del primo grado e la motivazione svolta da questi – la pronuncia della Corte di Appello ha fatto riferimento a due distinti ordini di rilievi, tra loro indipendenti, assumendo ciascuno di essi come in se’ stesso decisivo: l’uno, afferente alla distinzione tra riempimento contra pacta e riempimento absque pactis; l’altro, inerente invece alla norma dell’articolo 221 c.p.c., comma 2. In termini corrispondenti, il primo e il secondo motivo del ricorso vengono a censurare, in modo consecutivo e separato, le rationes decidendi cosi’ distintamente svolte.
Cio’ posto, il Collegio ritiene opportuno muovere la trattazione dal secondo dei motivi proposti. Questo in ragione del fatto che tale scelta risponde, a un esame complessivo delle tematiche che vengono in analisi, al principio della c.d. “ragione piu’ liquida” (su cui v., tra gli interventi piu’ recenti, Cass., 9 gennaio 2019, n. 363; Cass., 18 aprile 2019, n. 10839; Cass. 26 novembre 2019, n. 30745).
9.- Il secondo motivo di ricorso non e’ fondato.
Secondo quanto ha puntualizzato la decisione di Cass. Sezioni Unite, 23 giugno 2010, n. 15169, la formulazione dell’articolo 221 c.p.c., comma 2, secondo cui la proposizione della querela deve contenere a pena di nullita’ l’indicazione degli elementi e delle prove della falsita’ addotte a sostegno dell’istanza de qua, indica in modo univoco che il giudice, avanti al quale e’ stata proposta la querela, “e’ tenuto a compiere un accertamento preliminare volto ad accertare la sussistenza o meno dei presupposti che giustificano l’introduzione del giudizio di falso”. Cosi’ stando le cose, dunque, “risulta evidente il dovere del giudice della delibazione degli elementi tutti di cui all’articolo 221 c.p.c., comma 2”.
La Corte di Appello di Venezia non ha fatto altro, in definitiva, che dare esecuzione all’indicazione cosi’ formulata dalle Sezioni Unite.
10.- Nel merito della decisione assunta (nei termini specificamente riferiti sopra, nel n. 4) sulla base di queste premesse, nessun rimprovero puo’ muoversi alla Corte territoriale, la’ dove questa ha ritenuto non utilizzabili le prove testimoniali richieste perche’ sprovviste di apposita e “specifica capitolazione”: che’ tale decisione si manifesta senz’altro conforme al disposto della norma dell’articolo 244 c.p.c..
Quanto poi alle testimonianze, provviste di capitolazione, ma giudicate come “inconferenti” dalla Corte territoriale, si tratta di una valutazione propriamente discrezionale del giudice del merito, che per se’ esula dal sindacato di questa Corte. E’ opportuno notare, inoltre, che il motivo di ricorso non introduce elementi atti a mettere in qualche modo in dubbio la ragionevolezza delle rilevazioni compiute dalla sentenza impugnata.
11.- Il mancato accoglimento del secondo motivo di ricorso importa assorbimento del primo.
12.- Il terzo motivo di ricorso non puo’ essere accolto.
Lo stesso, infatti, non si viene a confrontare con la ratio decidendi della pronuncia. Questa, infatti, si fonda sulla ravvisata sussistenza – nella fattispecie concreta – di un’ipotesi di abuso del diritto di impugnazione (cfr. sopra, n. 5), laddove il ricorrente non va oltre la mera allegazione di avere subito degli “illeciti” (cfr. n. 7.3.).
13.- In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 (di cui Euro 200,00, per esborsi), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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