Controinteressato e soggetto titolare di un diritto di natura reale

Consiglio di Stato, Sentenza|28 giugno 2021| n. 4873.

Controinteressato e soggetto titolare di un diritto di natura reale.

Ai titolari di un diritto di veduta che, in tesi, la sopraelevazione eseguita dal vicino andrebbe a pregiudicare in caso di rilascio di un titolo edilizio, assumono la qualità di controinteressato in senso stretto.

Sentenza|28 giugno 2021| n. 4873. Controinteressato e soggetto titolare di un diritto di natura reale

Data udienza 11 maggio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Interventi edilizi – Sopraelevazione – Permesso di costruire – Processo amministrativo – Controinteressato – Soggetto titolare di un diritto di natura reale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4788 del 2015, proposto dalla società Ma. S.a.s. di Ge. Gi. & C°, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ma. Co., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fr. Cr. in Roma, via (…);
contro
il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
dei signori Ra. Lo. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Fr. Fo., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Da. Ov. Sc. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro, sez. I, 25 novembre 2014, n. 1994, che ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 547/2012 R.G. proposto per l’annullamento:
a) del provvedimento 6 marzo 2012, prot. n. 1749/1, notificato il 12 marzo 2012, con il quale il Responsabile dell’Area tecnica del Comune di (omissis) ha respinto la domanda presentata il giorno 11 novembre 2011, al prot. n. 3812, dalla Ma. S.a.s. per il rilascio di permesso di costruire per realizzare una sopraelevazione ad uso turistico ricettivo del fabbricato situato a (omissis), in via (omissis) e distinto al catasto al foglio (omissis) mappale (omissis);
b) della nota 17 gennaio 2012 prot. n. 5452/2 di comunicazione dei motivi ostativi;
e per la condanna:
dell’amministrazione intimata al rilascio del permesso;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei signori Ra. Lo. ed altri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 11 maggio 2021 il Cons. Francesco Gambato Spisani e dato atto che nessuno per le parti è presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società appellante gestisce un bar che si trova a (omissis), in via (omissis), all’interno di un fabbricato distinto al catasto al foglio (omissis) mappale (omissis), di proprietà della signora Ma. Ri. Ia., estranea a questo processo. Il fabbricato in questione si presenta come una costruzione ad un solo piano, con il tetto piano a lastrico solare, e per quanto interessa ai fini di causa, confina a sud, ovvero sul lato destro per chi lo osservi guardando la porta del bar aperta sulla via (omissis), confina con un fabbricato a tre piani fuori terra, di proprietà dei signori Ra. Lo. ed altri.
Quest’ultimo fabbricato è costruito in aderenza al bar, ma essendo più alto supera il tetto a terrazza di quest’ultimo; sulla parte del muro perimetrale, prospiciente il tetto a terrazza stesso, presenta poi complessivamente sei aperture, con infisso e vetri, tre aperte sull’appartamento di proprietà Mo., che è al primo piano ed ha pavimento a livello del tetto a terrazza, e tre aperte sull’appartamento di proprietà Lo., una mansarda sovrastante il primo (cfr. doc. 1 in primo grado della parte appellante, atto di proprietà Ia.; doc. 2 in primo grado dell’appellante, relazione tecnica, in particolare a p. 2 e 4 del documento complessivo e nella tav. 3 di progetto; doc. 5 in primo grado dell’appellante, relazione di parte sullo stato dei luoghi, in particolare le fotografie allegato 2).
2. Sul lastrico solare sovrastante il bar di cui si è detto, la società ha acquistato dalla proprietaria Ia. un diritto di superficie della durata di quindici anni, per realizzare una sopraelevazione per attività turistico ricettiva, come da scrittura privata 20 ottobre 2011 – che peraltro non consta trascritta, né registrata (doc. 1 in primo grado dell’appellante).
3. Di conseguenza, la società ha presentato al Comune la domanda 11 novembre 2011, prot. n. 3812, per ottenere il permesso di costruire necessario. Dagli allegati alla domanda, si ricava che l’intervento in questione consiste in un piano aggiuntivo, la cui pianta coincide con quella dell’attuale lastrico solare; questo piano aggiuntivo, coperto da un tetto a doppia falda, è poi previsto in aderenza al fabbricato Lo.- Mo.- Ol., in modo da coprire le tre aperture più in basso di cui si è detto (doc. 2 in primo grado ell’appellante, cit., in particolare la tavola 6, ove vi è il rendering del progetto).
4. Con l’atto 6 marzo 2012 indicato in epigrafe, il Comune ha respinto l’istanza.
4.1 In motivazione, il Comune ha dato atto che l’intervento prevede una sopraelevazione “in aderenza ad altro fabbricato sulla cui facciata sono poste delle finestre”. Ciò posto, l’Amministrazione evidenzia che esso “ripropone la realizzazione delle medesime opere per le quali” il TAR Calabria, Sede di Catanzaro, con la sentenza sez. II, 4 ottobre 2007, n. 1496, “ha annullato il permesso di costruire n. 8 del 3 marzo 2005, precisando che la sopraelevazione, se pure di un solo piano rispetto al precedente progetto, coinvolge allo stesso modo la facciata sulla quale sono poste le finestre e l’affaccio della proprietà in aderenza”.
4.2 Il provvedimento rileva poi che l’intervento comporta un aumento di volume, pari a 687,65 mc, per il quale non risultano reperiti i necessari standard a parcheggio richiesti ai sensi della l. 24 marzo 1989, n. 122, ed ai sensi dell’art. 41 sexies della l. 17 agosto 1942 n. 1150, da essa introdotto.
5. Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società contro questo diniego; in proposito, la sentenza ha ritenuto che i proprietari confinanti Lo.- Mo.- Ol. rivestissero nel giudizio la qualità di controinteressati in senso proprio, che il ricorso non fosse stato loro notificato, come sarebbe stato necessario, e che alla notifica non si potesse equiparare il loro intervento in causa; la sentenza aggiunge comunque che il ricorso si sarebbe comunque dovuto respingere, perché la qualità di finestre delle aperture in questione sarebbe stata accertata fra le parti con efficacia di giudicato con la sentenza TAR per la Calabria, Sede di Catanzaro, 1496/2007.
6. Contro questa sentenza, la società ha proposto impugnazione, con appello che contiene tre motivi, come segue:
– con il primo di essi, deduce violazione dell’art. 41 c.p.a. nel senso che i pretesi controinteressati non sarebbero tali in senso stretto, perché non individuabili in base all’atto impugnato;
– con il secondo motivo, deduce eccesso di potere per falso presupposto e sostiene che le aperture di cui si tratta sarebbero semplici luci, e che i vicini non avrebbero, in sintesi, alcun diritto di mantenerle;
– con il terzo motivo, deduce infine la violazione dell’art. 41 sexies della l. 1150/1942 e sostiene che la norma si applicherebbe solo alle nuove costruzioni, mentre la sopraelevazione di cui si tratta non sarebbe tale.
7. Il Comune non si è costituito.
8. Hanno resistito gli intimati, con atto 17 luglio 2015, in cui chiedono che l’appello sia dichiarato inammissibile e comunque respinto. Sul primo punto, osservano che la sentenza, come si è detto, contiene anche una motivazione sul merito: i motivi di appello relativi sarebbero inammissibili perché riproposti senza la necessaria critica di tale motivazione. Nel merito, essi difendono la motivazione della sentenza di primo grado e sottolineano che la natura di vedute e non di luci delle aperture in questione sarebbe accertata con efficacia di giudicato dalla sentenza 1496/07.
9. All’udienza del giorno 11 maggio 2021, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.
10. L’appello è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito precisate.
11. E’ infondato il primo motivo, che nega la ritenuta natura di controinteressati in senso stretto dei vicini, e quindi la necessità di notificare loro il ricorso di primo grado.
11.1 Per costante giurisprudenza, che come tale non richiede puntuali citazioni, i controinteressati sono titolari di una situazione giuridica che sarebbe pregiudicata dall’annullamento dell’atto impugnato, e che quindi hanno interesse contrario a quello del ricorrente, ovvero interesse a mantenerlo in esistenza; sono poi controinteressati in senso stretto, e vanno quindi evocati in giudizio, non solo i controinteressati esplicitamente individuati nell’atto impugnato, ma anche quelli che in base ad esso si possano agevolmente individuare.
11.2 Ciò posto, la giurisprudenza – in tal senso, C.d.S. sez. V, 29 maggio 2007, n. 2742- ha riconosciuto la qualità di controinteressato in senso stretto al soggetto titolare di un diritto di natura reale che verrebbe pregiudicato, se al vicino fosse rilasciato un dato titolo edilizio.
Una situazione di questo tipo si verifica nel caso presente, in cui i consorti Lo.- Mo.- Ol. sono titolari di un diritto di veduta che, in tesi, la sopraelevazione eseguita dal vicino andrebbe a pregiudicare. Che si tratti di soggetti agevolmente individuabili sulla base dell’atto impugnato è poi evidente, dato che la situazione dei luoghi risulta dalla relativa pratica edilizia.
12. È poi infondato il terzo motivo di appello, dato che gli standard a parcheggio sono necessari anche per un intervento di sopraelevazione, che è nuova costruzione e incrementa il carico urbanistico: per un caso ana, si veda C.d.S., sez. V, 2 marzo 1999, n. 216, che li richiede anche per un sottotetto reso abitabile.
13. L’infondatezza del terzo motivo di appello rende improcedibile il secondo, rivolto contro la seconda ragione giustificatrice dell’atto impugnato. Vale infatti il principio per cui un atto amministrativo plurimotivato resiste all’annullamento in sede giurisdizionale se risulta sussistente anche una sola delle ragioni che lo sorreggono: per tutte, C.d.S., sez. V, 7 gennaio 2021, n. 204, e sez. VI, 7 giugno 2011, n. 3416.
14. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.
La natura della controversia è giusto motivo per compensare le spese del secondo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 2683/2015), lo respinge.
Spese compensate del secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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