Strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a VAS

Consiglio di Stato, Sentenza|28 giugno 2021| n. 4908.

Strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a VAS .

Ai sensi dell’art. 20, comma 8-bis, della legge urbanistica regionale Abruzzo n. 18 del 1983, la Giunta comunale è competente all’approvazione del piano di lottizzazione conforme allo strumento urbanistico generale, come, più in generale, previsto dall’art. 42, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000, che attribuisce al Consiglio comunale esclusivamente un potere di indirizzo politico amministrativo. Peraltro, nel medesimo senso depone l’art. 5, comma 13, d.l. 13 maggio 2011 n. 70, conv. in l. 12 luglio 2011 n. 106, secondo il quale il riparto di competenze in materia di approvazione di piani attuativi tra Giunta e Consiglio comunale è da ritenersi operante nel senso che la Giunta comunale è competente all’approvazione dei piani attuativi (quali sono pacificamente anche i piani di lottizzazione), qualora compatibili con lo strumento urbanistico vigente; qualora, invece, il piano attuativo comporti una variante allo strumento urbanistico vigente, l’esigenza di modifica di quest’ultimo attiva la competenza del Consiglio comunale (in termini Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 2016, n. 888).

Sentenza|28 giugno 2021| n. 4908. Strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a VAS

Data udienza 10 giugno 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Via, Vas e Aia – Diritto urbanistico – Edilizia – Strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a VAS – Piano attuativo non comportante variante – Carattere dettagliato delle previsioni dello strumento urbanistico – Nuova VAS – Esclusione – Strumento attuativo comportante variante – Vas e verifica di assoggettabilità – Limiti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1645 del 2021, proposto dal comune di (omissis), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati He. Si. e Pa. Co., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la società Sa. Vi. Re. Vi. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An. Cl. e Fa. Ru., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato An. Cl. in Roma, via (…);
nei confronti
Nu. Se. Ci. Onlus, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, sezione I, n. 346/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società Sa. Vi. Re. Vi. s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2021, svoltasi ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, il consigliere Alessandro Verrico e uditi per le parti gli avvocati Si. He., An. Cl. e Fa. Ru.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

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FATTO e DIRITTO

1. La società Pa. Gr. s.r.l. otteneva, con delibera di approvazione C.c. n. 16 del 29 maggio 2015 del comune di (omissis) (che faceva seguito alla delibera di adozione C.c. n. 58 del 16 novembre 2011), l’approvazione ex art. 43 della legge regionale n. 11/1999 di una variante puntuale al P.R.G. del medesimo comune, con cui si determinava la variazione di destinazione d’uso dell’area di sua proprietà sita in località Foreste di (omissis) da “zona agricola” a “zona turistico-ricettiva di espansione”, disciplinata dalla specifica scheda urbanistica AA. Con la detta delibera n. 16 del 2015 si dava atto, tra l’altro: della preventiva sottoposizione del procedimento a V.A.S.; dell’indizione di una conferenza di servizi per l’acquisizione dei pareri degli enti preposti; del riscontro fornito al parere prot. n. 19329 del 20 aprile 2012 della provincia di Chieti con rinvio alla consulenza tecnica del 4 maggio 2015; del ridimensionamento del progetto in conformità alle osservazioni del MIBAC in data 15 maggio 2012 e del nulla osta rilasciato il 22 aprile 2015 dallo stesso Ministero; del nulla osta del Servizio Genio civile; della rimessione alla fase di pianificazione e progettazione esecutiva delle prescrizioni imposte in sede di V.A.S. dall’autorità competente ex artt. 15 e 17 del d.lgs. 152/2006.
In particolare, l’adozione della variante puntuale era stata sollecitata, con istanza presentata dalla società Pa. Gr. s.r.l. (prot. n. 3500 dell’1 aprile 2010), in cui ci si rifaceva agli indirizzi programmatici contenuti nelle precedenti delibere consiliari nn. 14/2009 e 51/2009, ove, anche al fine di intraprendere una variante generale, si era avviato un procedimento di revisione del vigente strumento urbanistico nell’ottica di incentivare l’occupazione nei settori commerciale, turistico ricettivo e artigianale, prendendo in considerazione le proposte di soggetti che consentivano di incentivare lo sviluppo complessivo del territorio con l’assunzione diretta di oneri compensativi atti a mitigare i maggiori carichi insediativi, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione urbanistica e ambientale.

 

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1.1. La società Sa. Vi. Re. Vi. s.r.l., quale soggetto costituito per scissione con atto notarile del 21 marzo 2012 dalla società Pa. Gr. s.r.l. e proprietaria di detta area (ubicata nel Comune di (omissis) in località C.da Foreste, individuata in catasto al foglio di mappa n. 9, particelle nn. 79, 81, 82, 83, 85, 98, 341, 352, 357, 367, 463, 464, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 4190), chiedeva, con istanza del 16 ottobre 2015, l’approvazione di un piano di lottizzazione convenzionata finalizzato alla realizzazione di un resort di carattere turistico residenziale sull’area oggetto della variante puntuale.
1.2. Con la delibera di Giunta comunale n. 59 del 30 ottobre 2015 veniva adottata la proposta di piano di lottizzazione, con cui si dava atto che la variante puntuale era stata sottoposta a valutazione ambientale strategica ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, che nella scheda urbanistica attuativa AA allegata erano riportate una serie di prescrizioni di conformità alla strumentazione urbanistica e di tutela dell’habitat, che il progetto doveva essere adeguato alle prescrizioni generate dall’adeguamento al giudizio n. 1979 del 5 giugno 2012 del comitato V.I.A. ai pareri A.C.A. sulla V.A.S., e che comunque la progettazione dell’intervento sarebbe stata sottoposta a V.A. e V.INC.A., che non doveva essere compromessa la rete di approvvigionamento idrico, la capacità edificatoria del comparto poteva essere ridotta dal CCR V.I.A. e i sistemi di depurazione non potevano prevedere immissioni nei corsi d’acqua a monte del S.I.C. e della riserva.
1.3. Con nota prot. 12707 del 18 novembre 2015, la delibera n. 59 del 2015 veniva trasmessa alla provincia di Chieti, la quale riscontrava con osservazioni pervenute al Comune con atto prot. 13961 del 22 dicembre 2015. Con pec del 4 gennaio 2016 anche l’associazione Nu. Se. Ci. Onlus inoltrava le proprie osservazioni.
1.4. Con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 3 marzo 2016 veniva respinta l’osservazione presentata dal gruppo consiliare (omissis) Bene Comune, tenendo conto della relazione tecnica istruttoria redatta dal responsabile del procedimento.
1.5. In data 6 giugno 2016, ai fini dell’approvazione del piano di lottizzazione, si teneva la conferenza di servizi, per acquisire i pareri e i nulla-osta di competenza in applicazione dell’art. 43 della legge regionale n. 11/1999 come modificata dalla legge regionale n. 26/2000, nell’ambito della quale veniva acquisita la nota della provincia di Chieti (Settore urbanistica), con la quale venivano richiesti chiarimenti ed integrazione di atti, la nota della SA. s.p.a., che esprimeva il proprio parere condizionato alla verifica di alcune condizioni, la nota della regione Abruzzo (Servizio politiche forestali), che esprimeva il proprio parere con prescrizioni al momento della realizzazione delle opere, la nota del Servizio del Genio civile regionale (ufficio di Chieti), con la quale veniva richiesta documentazione integrativa e, infine, il parere favorevole del comune.

 

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2. Con ricorso dinanzi al T.a.r. per l’Abruzzo (R.G. n. 176/2018), la società Sa. Vi. Re. Vi. s.r.l., dopo aver richiesto invano di procedere all’approvazione del piano di lottizzazione privata convenzionata (pec del 3 novembre 2017 e del 16 dicembre 2017) agiva per l’accertamento dell’obbligo del comune di (omissis) di concludere il procedimento amministrativo di approvazione del piano di lottizzazione privata convenzionata presentato dalla società ricorrente in conformità a quanto previsto dalla l.r. 12 aprile 1983 n. 18 e ss.mm.ii., nonché per l’annullamento della nota prot. n. 3197 del 16 marzo 2018 del comune, recante ad oggetto: “Piano di lottizzazione Località Foreste – Aggiornamento”.
2.1. Con successivo atto di motivi aggiunti presentato in data 27 dicembre 2018, la società impugnava altresì:
a) la delibera di Consiglio comunale n. 71 del 28 settembre 2018, con la quale era stato deliberato di “1. dare mandato al Sindaco di avviare la procedura di revoca della variante urbanistica puntuale approvata con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.05.15 nonché degli atti presupposti e consequenziali, con contestuale avvio del procedimento di variante generale del vigente Piano Regolatore Generale del Comune, finalizzata a definire un assetto organico complessivo e coerente dell’intero territorio comunale; 2. di dare mandato al Sindaco e alla Giunta comunale di non approvare, per le ragioni illustrate, il “Piano di lottizzazione privata convenzionata” proposto dalla società Sa. Vi. Re. Vi. Srl; 3. di dare mandato al Sindaco e alla Giunta comunale di avviare una fase di elaborazione di un documento di indirizzo strategico che renda coerente lo sviluppo dell’intero territorio comunale con la pianificazione sovra-comunale esistente”;
b) la nota prot. n. 11738 del 10 ottobre 2018 di comunicazione del preavviso di diniego ai sensi dell’articolo 10-bis l. n. 241/1990;
c) la delibera di Giunta comunale n. 110 del 19 novembre 2018, con cui, respingendo le osservazioni della società Sa. Vi. Re. Vi. s.r.l., era stata annullata in via di autotutela la deliberazione di Giunta n. 11 del 3 marzo 2016 e si decideva di non approvare il piano di lottizzazione privata convenzionata proposto dalla ricorrente. In particolare, tale delibera giuntale recava una motivazione con i seguenti rilievi:
c.1) rispetto all’autotutela sulla delibera di Giunta Comunale n. 11 del 3 marzo 2016 con cui veniva respinta l’osservazione pervenuta il 4 gennaio 2016 prot. 64 da parte del gruppo consiliare (omissis) Bene Comune come da parere tecnico espresso dal r.u.p., la ragione dell’annullamento risiedeva nel vizio di legittimità riscontrato consistente nell’omessa valutazione di due osservazioni e precisamente quella proveniente dalla provincia di Chieti con foglio n. 13691 del 22 dicembre 2015, e l’altra promanante dall’associazione Nu. Se. Ci. Onlus con nota prot. n. 57 del 4 gennaio 2016;
c.2) sul diniego di approvazione del piano di lottizzazione di iniziativa privata si richiamavano i nuovi indirizzi scaturiti in sede di riesame dalla deliberazione n. 71 del 28 settembre 2018 con cui il Consiglio comunale dava mandato al Sindaco ed alla Giunta di non approvare il piano di lottizzazione in argomento ossia:
– una nuova e ponderata valutazione dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione del resort ritenuta in stridente contrasto con i valori ambientali, la valenza paesaggistica del territorio, il principio di limitazione del consumo di suolo e di una delle porzioni più significative della costa sanvitese;

 

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– la genericità ed inconsistenza dello schema di convenzione che non fissava né individuava le aree oggetto di cessione, la consistenza delle opere di urbanizzazione ad esclusivo servizio della struttura privata, il costo delle stesse, e relativi tempi e modalità di realizzazione, interventi compensativi conseguenziali alla variante;
– la carenza di affidabilità tecnica, economica e finanziaria dell’operatore economico, e la non sostenibilità economica del progetto desunta dalla nota prot. n. 21971 del 9 dicembre 2015 dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, occultata con grave colpa dalla società in quanto mai portata a conoscenza dell’amministrazione comunale.
3. Il T.a.r. Abruzzo, sede di Pescara, con la sentenza n. 346 del 2020 pubblicata il 2 dicembre 2020, ha dichiarato improcedibile il ricorso principale, ha accolto il ricorso per motivi aggiunti e ha condannato il comune di (omissis) al pagamento delle spese del giudizio. Il Tribunale, in particolare:
a) ha disposto la conversione del rito, affermando che il ricorso principale, benché instaurato dalla parte ricorrente sotto forma di rito ordinario, sarebbe qualificabile come azione volta a far valere il silenzio inadempimento del comune ai sensi dell’art. 117 c.p.a;
b) ha quindi dichiarato il ricorso principale improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l’istanza è stata in seguito definita con un provvedimento espresso di diniego;
c) ha dichiarato illegittima per incompetenza, e ha quindi annullato, la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 2018, nella parte in cui esprime l’indirizzo di bloccare l’iter del piano di lottizzazione, la cui approvazione sarebbe di competenza esclusiva della Giunta municipale. Ciò tuttavia non comporterebbe l’automatica caducazione della deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 2018, non ravvisandosi tra i due atti un nesso di presupposizione invalidante;
d) in merito alla deliberazione di Giunta n. 110 del 2018, nella parte in cui annulla la precedente delibera G.c. n. 11 del 2016:
d.1) ha escluso l’applicabilità del limite temporale massimo di 18 mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, essendo la sua efficacia circoscritta ai soli provvedimenti autorizzatori e attribuitivi di vantaggi economici, ipotesi non ravvisabile nel caso di specie, atteso che “l’amministrazione si è limitata esclusivamente a pronunciare il rigetto dell’osservazione del gruppo consiliare (omissis) Bene Comune, senza tuttavia adottare un provvedimento espresso di approvazione del piano di lottizzazione ancora in itinere. Sicché alcun vantaggio economicamente apprezzabile poteva dirsi consolidato nella sfera giuridica della società istante”;

 

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d.2) premessa la validità e la tempestività delle osservazioni dell’associazione Nu. Se. Ci., ha dichiarato che “integra il vizio di violazione di legge, rendendo invalido il provvedimento finale, la mancata valutazione delle osservazioni presentate dai soggetti intervenuti nel procedimento”;
d.2) ha dichiarato l’illegittimità della delibera per mancanza di un concreto ed attuale interesse pubblico diverso ed ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità violata;
e) in merito alla deliberazione di Giunta n. 110 del 2018, nella parte in cui respinge la richiesta di approvazione del piano di lottizzazione:
e.1) ha escluso che l’approvazione del piano di lottizzazione possa essere considerata come atto dovuto;
e.2) ha rilevato che le motivazioni poste a base del diniego sarebbero fondate esclusivamente su ragioni pretestuose;
e.3) rilevate tali illegittimità, ha infine precisato che “alla (…) decisione consegue l’onere dell’amministrazione intimata di concludere il procedimento entro e non oltre il termine di 120 giorni”.
4. Il comune di (omissis) ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente rigetto integrale degli originari motivi aggiunti. In particolare, l’appellante ha sostenuto le censure riassumibili nei seguenti termini:
i) “Errore di giudizio in ordine alla completezza del procedimento amministrativo, per omessa acquisizione del parere della competente Soprintendenza. Questione di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 23 della L.R. Abruzzo n. 18 del 1983”: ad avviso dell’appellante il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che il diniego di approvazione del piano di lottizzazione fosse fondato su “ragioni pretestuose”, in quanto non sarebbero state “chiarite quali siano le ragioni di ‘stridente contrastò con i valori ambientali e con la valenza paesaggistica del territorio rispetto ad un progetto che, nella fase di sua adozione, è stato sottoposto con esito positivo al procedimento di V.a.s. rilasciata in sede di variante puntuale, ha riportato il parere favorevole degli organi preposti alla tutela dell’ambiente del paesaggio, essendo stati acquisiti il parere favorevole del Ministero dei Beni Ambientali e del Comitato regionale V.i.a.”. Ebbene, non sarebbe stato considerato che il procedimento seguito per il piano di lottizzazione sarebbe carente del parere della competente Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio, essendo questo stato acquisito solo in sede di variante puntuale. A tal proposito, il comune appellante solleva questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 20 e 23 della l.r. Abruzzo n. 18 del 1983 (nella versione applicabile ratione temporis), per contrasto con l’art. 117, comma 3, Cost. e, nello specifico, con il principio fondamentale in materia di governo del territorio contenuto nell’art. 28, comma 2, della legge n. 1150 del 1942, con l’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. e con l’art. 9 Cost., in quanto, a differenza di quanto previsto dalla legislazione nazionale (art. 28, comma 2, l. n. 1150 del 1942) che prevede sempre l’acquisizione del parere della competente Soprintendenza, la legislazione regionale non prevede tale acquisizione nell’ambito del procedimento del piano di lottizzazione convenzionata privata;

 

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ii) “Errore di giudizio in ordine alla completezza del procedimento amministrativo, per omesso esperimento della verifica di assoggettabilità a VAS”: la gravata sentenza sarebbe altresì erronea, in quanto sarebbe smentito in atti che il progetto sia stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VAS, essendo ciò avvenuto solo in relazione alla variante urbanistica puntuale. Del resto, la verifica di assoggettabilità risulta prescritta dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1-3, e 12 del d.lgs. n. 152 del 2006 e, in particolare, dall’allegato IV, richiamato dall’art. 6, comma 2, lett. a), che la richiede per i progetti concernenti “villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all’interno di centri abitati” (punto 8, lett. a), tra i quali rientra, per superficie e per volume da edificare, quello del Sa. Vi. Re. Vi.;
iii) “Errore di giudizio nel merito”: erroneamente il primo giudice non avrebbe valutato la legittimità dell’esercizio della discrezionalità amministrativa da parte del comune di (omissis), il quale, con la d.G.c. n. 110 del 2018, nell’annullare la precedente d.G.c. n. 11 del 2016 e nell’accogliere contestualmente i rilievi contenuti nei due atti contenenti le osservazioni della provincia di Chieti e dell’associazione Nu. Se. Ci. Onlus, premette di avere “tenuto conto delle ampie e pregiate motivazioni addotte (…) che in questa sede si intendono integralmente riportate”, in tal modo individuando per relationem in essi i motivi del diniego. Nel dettaglio, l’appellante rileva, per un verso, che il parere della provincia era fortemente contrario al progetto, come del resto dalla stessa espresso in occasione della conferenza di servizi del 6 giugno 2016, per altro verso, che l’associazione Nu. Se. Ci. Onlus, con le proprie osservazioni, faceva rilevare molteplici criticità sotto il profilo paesaggistico, ambientale e di coerenza con il Piano territoriale provinciale (PTCP), alle quali in seguito non è stato mai posto rimedio.

 

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Peraltro, il primo giudice non avrebbe colto i motivi per cui la Giunta comunale aveva ritenuto rilevante la nota di Invitalia del 9 dicembre 2015, che, in realtà, riguarderebbero principalmente l’interesse pubblico sotteso al piano di lottizzazione, che deve essere sempre considerato dall’organo comunale. Inoltre, nella pronuncia impugnata sarebbe stata effettuata anche una non corretta interpretazione del parere prot. n. 92701 del 29 marzo 2018 e della conseguente nota prot. n. 313432 del 9 novembre 2018 del dirigente del Servizio pianificazione territoriale della regione. Infine, premessa la competenza della Giunta comunale per l’approvazione del piano di lottizzazione alla luce di quanto previsto dall’art. 4, comma 13, lett. b), del decreto legge n. 70 del 2011, sarebbe erroneo l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 2018 disposto dal T.a.r., non essendo condivisibile l’assunto secondo cui la competenza della Giunta all’approvazione del piano precluderebbe ogni intervento in merito da parte dell’organo assembleare, potendo il Consiglio esprimere il proprio indirizzo politico sull’argomento.
4.1. In data 29 aprile 2021 si è costituita in giudizio la società Sa. Vi. Re. Vi. s.r.l., la quale, in via incidentale, ha chiesto di respingere la richiesta dell’appellante di sollevare la questione di legittimità costituzionale e, in via principale, ha chiesto di respingere il ricorso in appello, perché inammissibile, improcedibile e comunque infondato.
4.2. In pari data l’Amministrazione appellante ha depositato la deliberazione di Giunta municipale n. 25 del 22 marzo 2021, con cui, in esecuzione della sentenza appellata, è stato definito il procedimento di approvazione del piano di lottizzazione de quo, esprimendo diniego per le ragioni ivi contenute. Con memoria del 7 maggio 2021, il comune si è quindi limitato a ribadire le proprie argomentazioni e conclusioni già formulate.

 

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4.3. La società appellata ha quindi depositato memoria difensiva ex art. 73 c.p.a., con cui ha rilevato:
a) con riferimento al primo motivo di appello:
a.1) la sua inammissibilità, in quanto la censura relativa alla mancanza del parere della Soprintendenza non sarebbe stata né oggetto del giudizio di primo grado, perché mai prospettata dal comune resistente, né avrebbe fondato il provvedimento impugnato in primo grado;
a.2) l’infondatezza dello stesso, poiché se il T.a.r. avesse esaminato la controversia e deciso il ricorso utilizzando le argomentazioni del comune contenute nel motivo qui proposto, la sentenza sarebbe stata viziata per violazione dell’art. 112 c.p.c.;
a.3) l’inammissibilità della questione di costituzionalità per irrilevanza, avendo essa ad oggetto una norma non applicabile nel giudizio a quo, e, ad ogni modo, la sua infondatezza, considerato, per un verso, che il modulo procedimentale prefigurato dalla legge regionale n. 26/2014 era stato puntualmente seguito nel procedimento di pianificazione oggetto di giudizio, per altro verso, che con la sentenza n. 68/2018, richiamata dal comune di (omissis), la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’articolo 56, comma 14, della l.r. Umbria n. 1 del 2015, ha ritenuto la questione di costituzionalità infondata;
b) l’infondatezza della seconda censura alla luce dell’art. 6, comma 12, della legge n. 1150/42, attesa la natura meramente attuativa del piano di lottizzazione de quo rispetto alla variante puntuale approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29 maggio 2015, considerato che il primo coincide puntualmente con il contenuto del P.R.G. (in particolare, l’articolo 34-bis delle NTA), come dimostra il contenuto della scheda approvata con la variante puntuale per la realizzazione del villaggio turistico. Del resto, tale conclusione sarebbe avvalorata sia dalla giurisprudenza amministrativa sviluppatasi in materia che dall’articolo 50, comma 1, della legge n. 120 del 2020, che ha integrato il Codice dell’ambiente inserendo il comma 3-ter all’articolo 6. Peraltro, nel caso di specie, come stabilito dalla legge regionale n. 26/2014 ed indicato nelle prescrizioni contenute nei pareri ambientali (VAS) adottati in sede di approvazione della variante urbanistica, il progetto edilizio dovrà essere sottoposto alla V.I.A. nella fase di presentazione della richiesta di autorizzazione per la realizzazione dell’intervento edilizio;
c) l’infondatezza del terzo motivo di gravame, avendo l’appellante operato una ricostruzione inattendibile della motivazione della sentenza impugnata ed essendo ad ogni modo irrilevante ai fini dell’annullamento d’ufficio la mancata considerazione delle osservazioni della provincia di Chieti e dell’associazione Nu. Se. Ci. Onlus. Peraltro, quanto alla nota di Invitalia, la valutazione in merito all’interesse pubblico risulterebbe funzionale esclusivamente all’erogazione di un finanziamento a fondo perduto; così come, corretta sarebbe l’interpretazione data dal primo giudice alle note del dirigente del Sevizio pianificazione territoriale della regione Abruzzo. Infine, sarebbe sostanzialmente assente il potere discrezionale dell’amministrazione nell’attuazione dello strumento urbanistico generale, atteso che il piano di lottizzazione in oggetto risulterebbe vincolato al contenuto della scheda urbanistica approvata con la deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 29 maggio 2015, costituendo quindi mera attuazione di scelte già adottate in sede di approvazione dei piani sovraordinati. Tanto meno sarebbe fondata la censura rivolta alla sentenza nella parte in cui ha ravvisato l’incompetenza del Consiglio comunale nell’adozione dell’atto impugnato, risultando generica ed inconsistente.

 

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4.4. Con memoria difensiva depositata il 19 maggio 2021 l’appellante ha replicato alle avverse deduzioni, insistendo nelle censure dedotte, in particolare rilevando che la variante puntuale non avrebbe definito esaurientemente “l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste”, che, al contrario, troverebbero una prima descrizione solo nella proposta di piano di lottizzazione.
4.5. Infine, con memoria del 9 giugno 2021, il comune appellante ha chiesto il rinvio della discussione della causa al fine di attendere il giudizio del T.a.r. sul ricorso in ottemperanza presentato dalla società Sa. Vi. Re. avverso la deliberazione n. 25 del 2021. Invero, ad avviso del comune, il ricorso sarebbe inammissibile perché il provvedimento non sarebbe stato adottato in esecuzione della sentenza T.a.r. n. 346 del 2020 e una pronuncia di inammissibilità comporterebbe il consolidamento degli effetti della delibera n. 25 del 2021 e, conseguentemente, la rinuncia all’odierno appello.
5. All’udienza del 10 giugno 2021, svoltasi ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
6. Preliminarmente il Collegio osserva che:
a) l’appello ha ad oggetto, seppur con motivazioni in parte sovrapposte, la pronuncia di primo grado laddove il T.a.r. ha annullato sia la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 2018 che la deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 2018, e questa, sia nella parte in cui aveva annullato la precedente delibera G.c. n. 11 del 2016 (variante puntuale) che nella parte in cui aveva respinto la richiesta di approvazione del piano di lottizzazione; non sono stati invece oggetto di impugnativa i capi della sentenza con cui è stata disposta la conversione del rito in quello previsto dall’art. 117 c.p.a. ed è stato dichiarato improcedibile il ricorso originario volto ad ottenere l’accertamento dell’obbligo del comune di (omissis) di concludere il procedimento di approvazione del piano di lottizzazione privata convenzionata, con la conseguenza che tali statuizioni devono essere considerate passate in giudicato;
b) con riferimento alla deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 22 marzo 2021, con cui è stata negata l’approvazione del piano di lottizzazione, deve essere respinta l’istanza di rinvio della trattazione della causa proposta dal comune appellante, atteso che, per un verso, non esiste nel sistema del processo amministrativo una norma, espressa o di principio, che attribuisca alla parte un diritto ad ottenere il rinvio della discussione del ricorso, per altro verso, la decisione finale in proposito spetta comunque al Giudice, stante la particolare natura del processo amministrativo, che da un lato in linea generale è regolato dal principio dispositivo, dall’altro lato, però, è volto a tutelare tanto interessi privati quanto interessi pubblici (arg. Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2018, n. 11). Di conseguenza, il rinvio della decisione non può conseguire a una mera scelta di parte, ma deve trovare un fondamento giuridico in gravi ragioni, che, se non fossero tenute in considerazione, andrebbero a pregiudicare interessi di pari rango, ovvero in primo luogo il diritto di difesa costituzionalmente garantito (in tal senso, fra le molte, Cons. Stato, sez. IV 29 dicembre 2014, n. 6414, e 21 maggio 2004; n. 3326). Nel caso di specie, sebbene l’istanza di rinvio risulti motivata, si rileva che, allo stato (ferma ogni opportuna valutazione del T.a.r. adito), non sussiste alcuna certezza in ordine alla fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso in ottemperanza, considerato che la sentenza ottemperanda poneva esclusivamente “l’onere dell’amministrazione intimata di concludere il procedimento entro e non oltre il termine di 120 giorni dalla comunicazione della presente”.

 

Strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a VAS

 

7. Seguendo la tassonomia propria delle questioni (secondo le coordinate ermeneutiche dettate dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2015), in ordine logico è prioritario l’esame della censura avente ad oggetto il capo di sentenza con cui è stato rilevato il difetto di competenza del Consiglio comunale nell’adozione della deliberazione n. 71 del 2018, nella misura in cui l’appellante ha evidenziato che tale organo si sarebbe limitato ad esprimere il proprio indirizzo politico, lasciando impregiudicata la competenza della Giunta comunale per l’approvazione del piano di lottizzazione.
7.1. La censura è infondata, oltre che generica ed indeterminata, non essendo stato dedotto in concreto per quale ragione la delibera dovrebbe qualificarsi come mero atto di indirizzo.
7.2. Al riguardo, deve essere confermata la competenza della Giunta comunale all’approvazione del piano di lottizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 8-bis, della legge urbanistica regionale n. 18 del 1983, in ragione della conformità del piano di lottizzazione rispetto allo strumento urbanistico generale (per quanto si dirà appresso), nonché, più in generale, dell’art. 42, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000, che attribuisce al Consiglio comunale esclusivamente un potere di indirizzo politico amministrativo, come, del resto, riconosciuto dallo stesso comune appellante.
Peraltro, nel medesimo senso depone l’art. 5, comma 13, d.l. 13 maggio 2011 n. 70, conv. in l. 12 luglio 2011 n. 106, secondo il quale il riparto di competenze in materia di approvazione di piani attuativi tra Giunta e Consiglio comunale è da ritenersi operante nel senso che la Giunta comunale è competente all’approvazione dei piani attuativi (quali sono pacificamente anche i piani di lottizzazione), qualora compatibili con lo strumento urbanistico vigente; qualora, invece, il piano attuativo comporti una variante allo strumento urbanistico vigente, l’esigenza di modifica di quest’ultimo attiva la competenza del Consiglio comunale (in termini Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 2016, n. 888).
7.3. Invero, con la delibera n. 71 del 2018 il Consiglio comunale, piuttosto che esprimere un mero indirizzo nei confronti della Giunta comunale, prevedeva prescrizioni dettagliate, disponendo uno specifico mandato al fine di effettuare puntuali attività (annullamento della variante puntuale e diniego di approvazione del piano di lottizzazione, addirittura indicando da subito i motivi per sorreggere tali decisioni), di fatto non residuando ulteriore margine di discrezionalità.
In tal senso risultano esplicative le previsioni con cui, nel conferire mandato per avviare la procedura di revoca della variante urbanistica puntuale, con contestuale avvio del procedimento di variante generale, nonché di non approvare il piano di lottizzazione privata convenzionata, il Consiglio comunale indicava:
a) per un verso, che “la variante puntuale… appare viziata nel merito sia ab origine – in quanto in contrasto con l’interesse pubblico ad una organica ed armonica disciplina urbanistica dell’intero territorio comunale, sia in relazione all’interesse pubblico sopravvenuto a una drastica riduzione del consumo del suolo, in funzione della tutela del paesaggio e dell’ambiente, e pertanto può essere legittimamente revocata, alla luce della previsione contenuta nell’art. 21-quinquies della legge 7.8.1990, n. 241”;
b) per altro verso, che “risulta parimenti opportuno non approvare il “Piano di lottizzazione privata convenzionata” presentato dalla società “Sa. Vi. Re. Vi. Srl”, sia in relazione alle carenze istruttorie e ai vizi di legittimità evidenziati sia in relazione alle valutazioni di opportunità soprariportate”.
7.4. In conclusione sul punto, deve quindi trovare conferma la statuizione del primo giudice in ordine alla illegittimità della delibera n. 71 del 2018 in ragione dell’incompetenza del Consiglio comunale, avendo esso di fatto travalicato i limiti del proprio potere di indirizzo politico amministrativo.

 

Strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a VAS

 

8. Passando all’esame della delibera di Giunta comunale n. 110 del 19 novembre 2018, anch’essa oggetto di impugnazione con l’atto di motivi aggiunti ritenuto fondato dal primo giudice, il Collegio ritiene opportuno esaminare congiuntamente i tre motivi di appello, in quanto strettamente connessi, rilevando gli stessi in parte inammissibili e ad ogni modo infondati.
9. A tale ultimo riguardo, è determinante e pregiudiziale alla soluzione delle principali questioni poste esaminare il contenuto della variante puntuale, approvata con delibera n. 16 del 29 maggio 2015, e del proposto piano di lottizzazione privata convenzionata, inizialmente adottato con delibera di Giunta comunale n. 59 del 30 ottobre 2015, nonché il rapporto sussistente tra tali atti, atteso che:
a) la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha da sempre affermato che con il piano di lottizzazione non è consentito effettuare valutazioni che contrastino con quelle già formalizzate con il piano regolatore, in quanto il primo, quale piano attuativo, rientra nel secondo livello della pianificazione urbanistica e quindi presuppone l’esistenza di un vigente piano regolatore generale, in tal modo assumendo una natura meramente attuativa dello stesso (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 6 ottobre 2011, n. 5485; sez. IV, 2 marzo 2001, n. 1181; sez. IV, 2 dicembre 1999, n. 1769); ne consegue che l’amministrazione comunale, presa la decisione di approvare il piano di lottizzazione, conserva una certa discrezionalità esclusivamente nelle modalità attuative dell’edificazione, ossia nel quomodo, non già nell’an di essa, tale ultimo apprezzamento rimanendo vincolato alla scelta operata ab origine dal piano regolatore di ricorrere alla lottizzazione per una determinata area (Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 2016, n. 718); peraltro, anche l’Adunanza Generale del Consiglio di Stato, nel parere n. 142/1991 (più recentemente richiamato da Consiglio di Stato sez. VI, 13 novembre 2007, n. 5816), nel negare la competenza consiliare, ha individuato quei piani di lottizzazione che “per le loro non rilevanti dimensioni e per essere privi di una vera e propria discrezionalità programmatoria di ordine urbanistico possono assimilarsi a quei piani di terzo livello che […] si presentano carenti di una valenza tale da incidere comunque in modo congruamente apprezzabile sugli aspetti presenti o futuri della programmazione urbanistica”;
b) nella medesima direzione, e con specifico riferimento ad una delle questione sollevate con l’atto di appello, l’art. 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato ed integrato dall’art. 5, comma 8, della legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, prevede che: “Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma”.
9.1. Ciò considerato, il Collegio rileva che il piano di lottizzazione de quo presenta una natura meramente attuativa della variante puntuale approvata dal comune di (omissis) con la citata deliberazione del Consiglio comunale n 16 del 29 maggio 2015, la quale, stanti le previsioni della scheda urbanistica AA con essa approvata, che, ai sensi dell’art. 34-bis della NTA, “indica gli indici ed i parametri massimi, le destinazioni d’uso e le prescrizioni ed indicazioni da rispettare in sede di pianificazione esecutiva” nonché “l’assetto urbanistico dell’area, prevedendo uno schema distributivo essenziale delle opere di urbanizzazione primaria”, presenta un contenuto di estremo dettaglio, dal quale il piano attuativo non risulta distaccarsi (cfr. art. 34-bis cit.: “L’edificazione è subordinata all’approvazione di un piano di lottizzazione di iniziativa privata, il quale dovrà rispettare le indicazioni e prescrizioni risultanti dalla suddetta scheda urbanistica”).

 

Strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a VAS

 

9.2. Invero, secondo quanto sancito nella variante puntuale e nella relativa scheda urbanistica, si prevede:
a) quanto alla “ripartizione delle superfici”, la seguente suddivisione: 75,50 % della superficie territoriale per attività turistico-ricettive e per attività e servizi pubblici; 13,00 % della superficie territoriale per attività sportive e verde pubblico; 11,50 % della superficie territoriale per viabilità, parcheggi e attrezzature tecnologiche; ammettendo una eventuale variazione in sede attuativa del 5%;
b) in ordine alle quantità relative al dimensionamento dell’area turistica: una superficie territoriale zona turistica pari a 126.444 mq; una superficie per viabilità pubblica pari a 1.056 mq; un indice di fabbricabilità territoriale massimo di 1.00 mc/mq; un volume realizzabile pari a 126.444 mc, con abitanti equivalenti (126.444 mc/100 mc/ab) pari a 1.265 abitanti; una superficie di aree a standard (1.265ab * 24mq/ab) di 30.360 (laddove l’area a standard di progetto è divisa in: superficie a verde pubblico di 16.438 mq, superficie a parcheggi pubblici e viabilità di 11.481 mq e superficie per infrastrutture tecnologiche di 3.060 mq); una superficie fondiaria per strutture turistico-ricettive pari a 95.465 mq; una volumetria di progetto di 116.500 9.3. In ragione del carattere estremamente dettagliato delle previsioni dello strumento urbanistico generale e della natura meramente attuativa del piano di lottizzazione è possibile quindi ritenere che le valutazioni in ordine alla compatibilità ambientale e paesaggistica effettuate in occasione dell’approvazione della variante puntuale non debbano essere ripetute per l’approvazione del piano di lottizzazione convenzionata privata.
Invero, si rileva che il comune addiveniva all’approvazione della variante puntuale dopo aver effettuato la VAS e la VINCA, dopo aver ottenuto pareri positivi e dopo aver conseguentemente adeguato la scheda urbanistica AA-Foreste, ritenendo peraltro superabili, in virtù delle risultanze della consulenza tecnica redatta in data 4 maggio 2015 (da cui emergeva la conformità della variante puntuale al PTCP), le osservazioni della provincia di Chieti di cui al parere prot. n. 19329 del 20 aprile 2012 in ordine alla compatibilità con il PTCP. Del resto, nella stessa delibera di approvazione della variante puntuale, si dava atto dell’assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, nonché del parere positivo con prescrizioni del rappresentante della Soprintendenza per i beni archeologici dell’Abruzzo – Chieti, nonché del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Abruzzo nota n. MBAC-SR-ABR SERVTUTELA 2209 del 15 maggio 2012, con la quale, in considerazione della vicinanza dell’intervento rispetto al SIC “Fosso delle Farfalle”, si fornivano indicazioni in merito al dimensionamento dell’intervento, successivamente recepite mediante la modifica degli elaborati di piano.
Infine, per un verso, veniva recepito il nulla osta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Segretariato regionale per l’Abruzzo MBAC-SR-ABR SERVTUTELA 0000803 del 22 aprile 2015, relativo alla variante puntuale ed in merito alla conformità di essa al P.R.P. regionale e, per altro verso, si otteneva la determinazione n. 34/2014 (n. 8 del 10 marzo 2014 del Settore Assetto del Territorio), con cui era stato espresso il parere motivato ex art. 15 e art. 17 del d.lgs. n. 152/06 relativo alla valutazione ambientale strategica, formulando prescrizioni da rispettarsi in sede di pianificazione e progettazione esecutiva, in tal modo definendo ab origine le condizioni richieste ed eliminando la necessità di ulteriori successive pronunce in merito.
9.4. Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene pertanto infondati i primi due motivi di appello, non rilevandosi la necessità, in occasione dell’approvazione del piano di lottizzazione in esame, di acquisire il parere della competente Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio, e di sottoporre il progetto alla verifica di assoggettabilità a VAS, ritenendosi sufficiente al riguardo quanto effettuato nell’ambito della procedura di approvazione della variante puntuale al PRG.
A supporto di tali conclusioni, depone peraltro la circostanza che, per la fase di presentazione della richiesta di autorizzazione per la realizzazione dell’intervento edilizio, è previsto, secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 26/2014 ed indicato nelle prescrizioni contenute nei pareri ambientali (VAS) adottati in sede di approvazione della variante urbanistica, che il progetto dovrà essere sottoposto alla V.I.A.
10. Peraltro, con riferimento ad entrambe le prime due censure, deve essere rilevata l’inammissibilità delle stesse, nella misura in cui introducono nuove deduzioni per la prima volta in appello e si traducono in una integrazione postuma del provvedimento, atteso che né la mancata acquisizione del parere della competente Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio né la mancata sottoposizione del progetto alla verifica di assoggettabilità a VAS, entrambe con riferimento all’approvazione del piano di lottizzazione, venivano eccepite in primo grado né venivano addotte quale motivazione ai fini della mancata approvazione del piano di lottizzazione privata convenzionata.
10.1. Invero, come noto, la decisione di annullamento della variante puntuale e di rigetto della proposta di lottizzazione, presa con la deliberazione n. 110/2018, si fondava sulle seguenti ragioni:
a) per l’annullamento d’ufficio della variante puntuale, il vizio di legittimità derivante dalla omessa valutazione delle osservazioni della provincia di Chieti (prot. n. 13961 del 22 dicembre 2015) e della Nu. Se. Ci. Onlus (prot. n. 57 del 4 gennaio 2016);
b) per il rigetto della proposta di lottizzazione, una nuova e ponderata valutazione dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione del c.d. “resort” (quindi lo “stridente contrasto con i valori ambientali, la valenza paesaggistica del territorio e il principio di limitazione del consumo del suolo”), la genericità ed astrattezza dello schema di convenzione, la carenza di affidabilità tecnica, economica e finanziaria dell’operatore economico proponente e la non sostenibilità economica del progetto.
10.2. Pertanto, le deduzioni dell’amministrazione e il materiale probatorio prodotto per la prima volta nel presente grado di giudizio non possono trovarvi ingresso poiché tale condotta si traduce in un tardivo ampliamento del thema probandum in contrasto con il divieto dei nova sancito dall’art. 104, comma 2, c.p.a. e con la ratio del principio di non contestazione di cui al richiamato art. 64, comma 3, c.p.a., in particolare allorquando, come nel caso di specie, non si dimostri che tale necessità discenda da causa non imputabile alla parte appellante (arg. da Cass. civ., sez. un., n. 12065 del 2014; n. 3033 del 2013 e n. 761 del 2002).
10.3. In conclusione, l’introduzione di tali circostanze determina di fatto una non consentita alterazione del thema probandum a seguito della decadenza dalla possibilità di superare i fatti ammessi per mancata specifica contestazione ex art. 64, comma 1, c.p.a. (da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, n. 3150 del 2021; id., n. 3844 del 2020; id., n. 8297 del 2020).
10.4. Da tali considerazioni discende peraltro l’irrilevanza ai fini della presente decisione della questione di legittimità costituzionale proposta dalla parte appellante con la prima censura, atteso che, ai fini del giudizio, al pari di quanto effettuato dal primo giudice, risulta necessario (nonché sufficiente) valutare l’idoneità della motivazione a giustificare l’annullamento in autotutela e il rigetto della proposta di lottizzazione, per converso non essendo posto un problema di nuova acquisizione dei pareri.
La richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 20 e 23 della l.r. Abruzzo n. 18 del 1983 (nella versione applicabile ratione temporis) deve, pertanto, essere respinta, in quanto irrilevante per la decisione.
11. Infine, parimenti infondata si palesa la terza censura, ritenendosi del tutto condivisibili le motivazioni rese sul punto dal primo giudice.
11.1. Invero, nella impugnata delibera di Giunta comunale n. 110/2018:
a) lo “stridente contrasto con i valori ambientali, la valenza paesaggistica del territorio e il principio di limitazione del consumo del suolo, ed in particolare di una delle porzioni più significative dalla costa sanvitese”, che viene sostanzialmente posto a fondamento sia dell’annullamento della variante puntuale che del rigetto della proposta di lottizzazione, si risolve, in sostanza, in un immotivato radicale ripensamento della valutazione dell’interesse pubblico sotteso alla pianificazione, laddove l’approvazione della variante puntuale e l’adozione del piano di lottizzazione erano state entrambe precedute da un’approfondita istruttoria, tenuta con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni a vario titolo competenti;
b) il rilievo secondo cui lo schema di convenzione risulterebbe un mero “documento d’indirizzi” peraltro di carattere generico (non individuando la consistenza delle aree di cessione, non definendo le opere di urbanizzazione né le eventuali somme compensative consequenziali alla variante urbanistica) si rileva infondato, alla luce di quanto previsto dalla scheda urbanistica AA, approvata unitamente alla variante puntuale, in merito alla quantificazione delle opere di urbanizzazione e delle aree da cedere gratuitamente al comune, nonché alla individuazione della superficie da edificare in termini percentuali rispetto alla superficie territoriale, rimettendone la definizione concreta al momento della progettazione, a sua volta da sottoporre a verifica;
c) parimenti privo di fondamento è il denunciato colpevole occultamento da parte della società Sa. Vi. Re. Vi. s.r.l. della nota di Invitalia prot. n. 21971/INNIN-SCI, questa essendo stata comunicata alla società in data 9 dicembre 2015, quindi in un momento successivo alla deliberazione di adozione del piano (30 ottobre 2015), sulla base della quale il comune giustificava la propria valutazione in ordine alla “carenza di affidabilità tecnica, economica e finanziaria dell’operatore economico proponente, e la non sostenibilità economica del progetto”;
d) è erronea l’interpretazione del parere di cui alla nota prot. 313431 del 9 novembre 2018 del dirigente del Servizio pianificazione territoriale della regione Abruzzo, in quanto esso, come precisato dallo stesso, veniva prestato nell’esercizio di attività consulenziale di carattere non vincolante, quale espressione di mero indirizzo operativo discrezionalmente apprezzabile dall’amministrazione comunale.
11.2. Ciò posto, dall’esame della citata delibera n. 110/2018 non risulta attendibile la ricostruzione della motivazione di essa, proposta dal comune appellante, laddove richiama le osservazioni della provincia di Chieti e dell’associazione Nu. Se. Ci. Onlus e la nota di Invitalia, atteso che i motivi del rigetto della proposta di piano di lottizzazione risultavano esplicitati esclusivamente secondo le modalità sopra descritte. Deve pertanto essere escluso, per un verso, che il richiamo a tali osservazioni sia stato posto al fine di fare integralmente proprie le motivazioni critiche ivi presenti, per altro verso, che l’omessa valutazione della nota di Invitalia abbia pregiudicato la corretta ponderazione degli interessi coinvolti nella realizzazione dell’intervento, piuttosto che incidere esclusivamente sulla valutazione dell’affidabilità economica del proponente e del progetto.
11.3. In conclusione, fermo restando il potere discrezionale dell’amministrazione nell’attuazione dello strumento urbanistico generale, deve trovare conferma il giudizio reso in primo grado in ordine all’illegittimo esercizio del potere nel caso di specie, restando salvo l’onere dell’amministrazione di concludere il procedimento entro e non oltre il termine di 120 giorni.
12. In conclusione, in ragione di quanto esposto, l’appello deve essere respinto.
13. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello r.g.n. 1645/2021, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento in favore della società appellata delle spese del presente grado di giudizio, nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso dal Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2021 svoltasi ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 137 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli – Presidente
Luca Lamberti – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere, Estensore
Silvia Martino – Consigliere

 

 

Strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a VAS

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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