La previsione dettata dalla L.Fall., articolo 186 bis, u.c., che attribuisce al Tribunale il potere di revocare l’ammissione al concordato in continuità qualora l’esercizio dell’attività di impresa risulti manifestamente dannosa per i creditori

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 27 settembre 2018, n. 23315.

La massima estrapolata:

La previsione dettata dalla L.Fall., articolo 186 bis, u.c., che attribuisce al Tribunale il potere di revocare l’ammissione al concordato in continuità qualora l’esercizio dell’attività di impresa risulti manifestamente dannosa per i creditori, esula dalla valutazione della convenienza economica della proposta concordataria riservata, quando essa non sia implausibile, all’accettazione dei creditori, sicchè spetta al Tribunale, per i fini della pronuncia di revoca, la verifica dell’andamento dei flussi di cassa e del conseguente indebitamento, tale da erodere le prospettive di soddisfazione del ceto creditorio.

Sentenza 27 settembre 2018, n. 23315

Data udienza 9 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 20781/2016 proposto da:
Fallimento dell’Azienda (OMISSIS), in persona dei curatori prof. avv. (OMISSIS), avv. (OMISSIS) e Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Azienda (OMISSIS) S.p.a., Comune di Benevento, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli;
– intimati –
e contro
Azienda (OMISSIS) S.p.a. – (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
Fallimento dell’Azienda (OMISSIS), in persona dei curatori prof. avv. (OMISSIS), avv. (OMISSIS) e Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
contro
Comune di Benevento, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli;
– intimati –
avverso la sentenza n. 135/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/2018 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso che, preliminarmente, la Corte verifichi il profilo di procedibilita’ del ricorso principale; nel merito ha chiesto l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale e l’inammissibilita’ dei motivi terzo e quarto; il rigetto del ricorso incidentale;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale; il rigetto del ricorso incidentale;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso principale; l’accoglimento dell’incidentale.

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza del 16 agosto 2016 la Corte d’appello di Napoli ha accolto il reclamo proposto da Azienda (OMISSIS) S.p.A. (OMISSIS) nei confronti del Fallimento Azienda (OMISSIS) S.p.A. (OMISSIS), nonche’ del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Napoli e del Comune di Benevento, revocando la sentenza del 27 gennaio 2016 con cui il Tribunale di Benevento aveva dichiarato il fallimento della menzionata societa’, nonche’ il decreto in pari data con cui lo stesso Tribunale aveva revocato l’ammissione della medesima al concordato preventivo, disponendo la trasmissione degli atti per dar corso al giudizio di omologazione ai sensi della L. Fall., articolo 180 e segg., il tutto con integrale compensazione di spese.
La pronuncia della Corte territoriale si e’ in estrema sintesi soffermata sulle seguenti questioni:
-) la legittimazione del Comune di Benevento alla proposizione del reclamo;
-) l’ammissibilita’ della dichiarazione di fallimento in relazione alla pendenza della procedura di concordato;
-) la ritualita’, sotto diversi aspetti, della richiesta di fallimento proposta dal pubblico ministero;
-) la fallibilita’ delle societa’ in house;
-) la sussistenza di una violazione degli obblighi informativi imposti a carico della societa’;
-) la violazione dei limiti del sindacato consentito al tribunale limitatamente alla fattibilita’ giuridica nel piano concordatario.
2. – Per la cassazione della sentenza il Fallimento Azienda (OMISSIS) S.p.A. (OMISSIS) ha proposto ricorso per quattro motivi.
Azienda (OMISSIS) S.p.A. (OMISSIS) ha resistito con controricorso e spiegato ricorso incidentale condizionato avverso il quale il Fallimento ha a propria volta resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Il Comune di Benevento non ha spiegato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso principale contiene quattro motivi con cui il Fallimento ricorrente denuncia: 1) violazione e falsa applicazione del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 176 bis, u.c., articolo 173 e articolo 162, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; 2) violazione e falsa applicazione del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 173; nonche’ degli articoli 1175 e 1375 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; 3) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione e falsa applicazione del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 186 bis, u.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; 4) violazione e falsa applicazione del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 5, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
2. – Il ricorso e’ improcedibile.
Esso e’ stato predisposto in modalita’ analogica e notificato in modalita’ telematica ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, articolo 3 bis.
Dopo la pagina 32 del ricorso risultano ad esso allegati: la richiesta di notificazione al Comune di Benevento, ad (OMISSIS) S.p.A. ed al Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Napoli, il mandato alle liti, la ricevuta di accettazione della notifica agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ al Procuratore Generale di Napoli, la ricevuta di avvenuta consegna al Procuratore Generale di Napoli, la ricevuta di avvenuta consegna all’avvocato (OMISSIS), la ricevuta di avvenuta consegna all’avvocato (OMISSIS).
Nient’altro: dopo di cio’ al ricorso e’ spillata la sentenza impugnata. Trova pertanto applicazione il principio secondo cui: “Il ricorso per cassazione e’ improcedibile, ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., quando, nel termine di venti giorni dalla notificazione, siano state depositate solo copie analogiche del ricorso, della relazione di notificazione con messaggio p.e.c. e relative ricevute, senza attestarne la conformita’, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, articolo 9, comma 1-bis e successive integrazioni, ai documenti informatici da cui sono tratte” (Cass. 22 dicembre 2017, n. 30918).
E’ appena il caso di osservare che la pronuncia chiarisce che non rileva “la mancata contestazione della controparte, in quanto la materia non e’ nella disponibilita’ delle parti”, sicche’ l’improcedibilita’ e’ rilevabile d’ufficio.
Manca dunque l’attestazione di conformita’ della copia notificata telematica mente del ricorso per cassazione.
3. – Il ricorso incidentale condizionato e’ assorbito.
4. – Le spese possono compensarsi dal momento che il principio di cui si e’ fatta applicazione si e’ consolidato di recente. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
5. – Ritiene la Corte che, ai sensi dell’articolo 363 c.p.c., comma 3, debba affermarsi, come pure richiesto nel corso della discussione orale dal Procuratore Generale, il principio di diritto piu’ avanti enunciato.
L’affermazione di detto principio si impone giacche’ la Corte territoriale ha mostrato di ritenere che la valutazione concernente l’andamento dell’indebitamento della societa’, la quale aveva indotto il Tribunale a revocare l’ammissione al concordato ed a procedere alla dichiarazione di fallimento, ricadesse entro l’ambito del giudizio di fattibilita’ economica della proposta concordataria riservato ai creditori. Secondo la pronuncia impugnata, difatti, i rilievi mossi dal Tribunale riguardo alla effettiva realizzabilita’ dei flussi finanziari previsti “investono in realta’ il merito del giudizio di fattibilita’ economica, ossia la valutazione in ordine alla probabilita’ di successo economico del piano ed ai rischi ad essa inerenti, valutazione, per quanto gia’ detto, dal legislatore riservato ai creditori” (pagina 30 della sentenza impugnata).
Occorre viceversa rammentare che questa Corte (Cass. 7 aprile 2017, n. 9061), nel soffermarsi in particolare sul concordato in continuita’, ha gia’ avuto modo di chiarire:
-) che il controllo di legittimita’, da realizzare in applicazione di un unico medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilita’, revoca ed omologazione, in cui si articola la procedura di concordato preventivo, deve attuarsi mediante la diretta verifica della effettiva realizzabilita’ della causa concreta, intesa come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, sicche’ essa non ha un contenuto fisso e predeterminato, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata;
-) che la verifica di fattibilita’, in quanto correlata al controllo della causa concreta del concordato, comprende necessariamente anche un giudizio di idoneita’, che va svolto rispetto all’assetto di interessi ipotizzato dal proponente in rapporto ai fini pratici che il concordato persegue;
-) che il controllo sulla fattibilita’ economica, intesa come realizzabilita’ nei fatti del concordato, puo’ essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalita’ indicate dal proponente per superare la crisi, dovendosi escludere che il controllo di fattibilita’ economica sia in se’ vietato, giacche’ e’ sempre sindacabile la proposta concordataria totalmente implausibile;
-) che tali principi assumono particolare rilievo nel concordato in continuita’ aziendale, il quale preveda la generazione di flussi di cassa da destinare anche al soddisfacimento dei creditori, giacche’, in tal caso, la rigorosa verifica della fattibilita’ in concreto presuppone un’analisi inscindibile dei profili giuridici ed economici, poiche’ il piano con continuita’ deve essere idoneo a dimostrare la sostenibilita’ finanziaria della continuita’ stessa.
Nel quadro di tali principi, la L. Fall., articolo 186 bis, u.c., attribuisce al giudice il compito di verificare, ai sensi dell’articolo 173 della stessa legge, che l’esercizio dell’impresa, cosi’ come ipotizzato nel piano, non risulti in concreto manifestamente dannoso per i creditori, e cio’ vuol dire che “l’alea che ne circonda l’esecuzione, e che e’ rimessa all’accettazione dei creditori, non si estende alla valutazione di esistenza effettiva dei presupposti della soluzione concordataria per come indicata nel piano e di inesistenza delle condizioni di manifesta dannosita’” (cosi’ ancora Cass. 7 aprile 2017, n. 9061).
In armonia con la citata decisione occorre dunque affermare che: “La previsione dettata dalla L.Fall., articolo 186 bis, u.c., che attribuisce al Tribunale il potere di revocare l’ammissione al concordato in continuita’ qualora l’esercizio dell’attivita’ di impresa risulti manifestamente dannosa per i creditori, esula dalla valutazione della convenienza economica della proposta concordataria riservata, quando essa non sia implausibile, all’accettazione dei creditori, sicche’ spetta al Tribunale, per i fini della pronuncia di revoca, la verifica dell’andamento dei flussi di cassa e del conseguente indebitamento, tale da erodere le prospettive di soddisfazione del ceto creditorio”.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato, e compensa le spese, dichiarando ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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