Decade dalle agevolazioni prima casa il contribuente che non abbia indicato nell’atto notarile di volere utilizzare l’abitazione acquistata in un luogo di lavoro diverso rispetto al comune di residenza

Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria, Ordinanza 27 settembre 2018, n. 23236.

La massima estrapolata:

Decade dalle agevolazioni prima casa il contribuente che non abbia indicato nell’atto notarile di volere utilizzare l’abitazione acquistata in un luogo di lavoro diverso rispetto al comune di residenza. Infatti per godere delle agevolazioni prima casa vale alternativamente il criterio della residenza o quello della sede effettiva di lavoro e la valutazione della spettanza del beneficio va effettuata nel primo caso in base alle risultanze delle certificazioni anagrafiche e nel secondo alla stregua dell’effettiva sede di lavoro.

Ordinanza 27 settembre 2018, n. 23236

Data udienza 20 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23988-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.f. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4416/14/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 06/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, n. 4416/14/16 dep. il 6.7.2016, che ha accolto l’appello del contribuente in controversia su impugnazione da parte di (OMISSIS), di avviso di liquidazione, con il quale veniva recuperata l’intera aliquota Iva in relazione ad acquisto di immobile effettuato nell’anno 2009 da adibire a prima casa, per supposta mancanza dei requisiti per usufruire dell’agevolazione.
In particolare la CTR ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’applicazione dell’aliquota agevolata per il contribuente, “al di la’ dell’errata dichiarazione resa in sede di rogito di essere residente nel Comune nel quale era ubicato l’immobile”, in quanto lo spostamento delle residenza era avvenuto nei diciotto mesi dall’acquisto, come da successivo atto di rettifica; il (OMISSIS) aveva altresi’ rettificato l’originaria dichiarazione di non avere altri immobili nel Comune con successiva dichiarazione, nella quale ammetteva di essere proprietario pro quota, a seguito di apertura della successione della madre, della casa familiare, della quale non aveva disponibilita’ essendo gravata da diritto di abitazione del padre.
Il contribuente si costituisce con controricorso e deposita memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo l’Agenzia deduce violazione dell’articolo 1 nota 2 bis tariffa parte 1 all. al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, mancando nell’atto di compravendita l’espressa dichiarazione – prevista a pena di decadenza – di voler trasferire la residenza entro 18 mesi nel Comune ove e’ ubicato l’immobile acquistato; e che nell’atto il titolare avesse dichiarato di non essere titolare di altri immobili, dichiarazione risultata mendace.
2. Il motivo e’ fondato e va accolto.
Per l’applicazione dell’agevolazione c.d “prima casa”, oltre al presupposto oggettivo di non possedere altri immobili, devono coesistere anche i requisiti soggettivi previsti dalla nota 2-bis, tariffa parte 1 all. al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, di cui alle lettere a), b) e c), la cui sussistenza deve essere dichiarata nell’atto notarile. Si e’ sul punto formata una giurisprudenza consolidata secondo cui la fruizione del beneficio per l’acquisto della prima casa e’ subordinata alla manifestazione (espressa nell’atto di acquisto) della volonta’ di fruire di quella riduzione: tale richiesta, pertanto, suppone necessariamente la “dichiarazione” dell’acquirente (contribuente) della sussistenza di tutte le condizioni contemplate dalle specifiche norme per godere dell’agevolazione (sentenze n. 26259/10, n. 10807/12, n. 15959/2013).
Piu’ recentemente Cass. n. 13850 del 31/05/2017 ha affermato, con principio qui condiviso, che “in tema di beneficio fiscale relativo all’acquisto della prima casa, il contribuente deve invocare, a pena di decadenza, al momento della registrazione dell’atto di acquisto, alternativamente, il criterio della residenza o quello della sede effettiva di lavoro, dovendosi valutare la spettanza del beneficio, nel primo caso, in base alle risultanze delle certificazioni anagrafiche e, nel secondo, alla stregua dell’effettiva sede di lavoro”.
Ne consegue che decade dall’agevolazione il contribuente che non abbia indicato, nell’atto notarile, di volere utilizzare l’abitazione in luogo di lavoro diverso dal comune di residenza”. Cio’ anche per consentire all’Amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza dei presupposti del beneficio provvisoriamente riconosciuto (Cass. n. 6501 del 16/03/2018).
La sentenza va conseguentemente cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio, in diversa composizione.

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