La previsione contenuta in un Piano Regolatore di destinare un’area a parcheggio pubblico

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 27 settembre 2019, n. 24183

Massima estrapolata:

La previsione contenuta in un Piano Regolatore di destinare un’area a parcheggio pubblico costituisce un vincolo di connotazione pubblicistica; conseguentemente, che non comporta alcun onere per il Comune ed al quale non sono applicabili le norme sulla servitù.

Ordinanza 27 settembre 2019, n. 24183

Data udienza 29 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22187/2015 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MANIAGO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– resistente con procura –
avverso la sentenza n. 110/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 20/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/03/2019 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO.

FATTI DI CAUSA

1.- Il Tribunale di Pordenone, con sentenza del 22 febbraio 2012, rigetto’ le domande proposte dal condominio (OMISSIS) nei confronti del Comune di Maniago, intese ad ottenere la condanna di quest’ultimo alla esecuzione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, quale effetto di una servitu’ di uso pubblico sul parcheggio.
Il condominio interpose appello sostenendo che la previsione del Piano Regolatore, che aveva prescritto ad esso di riservare una adeguata area a parcheggio, aveva ottenuto come effetto la sottrazione dell’area alla libera disponibilita’ ed utilizzazione del proprietario con la servitu’ di uso pubblico. Pertanto, in analogia con le servitu’ prediali, andavano applicate le norme di cui agli articoli 1030 e 1069 c.c., secondo le quali e’ il titolare del diritto di servitu’ che deve eseguire a sue spese e a sua cura le opere necessarie al suo esercizio.
2. – La Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 20 febbraio 2015, rigetto’ il gravame, osservando che era pacifico in causa, risultando anche dalla produzione documentale effettuata in primo grado dall’appellante che, come da previsioni del Piano Regolatore all’epoca vigente, il rilascio del nulla osta edilizio per la costruzione del condominio (OMISSIS), edificio a destinazione mista residenziale e commerciale, era stato effettuato sul presupposto che gli edifici a destinazione commerciale dovessero disporre di una zona per parcheggio pubblico adeguato. Si trattava di un vincolo di connotazione pubblicistica che si configurava come accordo endoprocedimentale dal contenuto vincolante quale mezzo rivolto al fine di conseguire l’autorizzazione edilizia, alla stregua della massima della Corte di Cassazione relativa alla sentenza n. 9314 del 2013, che appunto tale natura riconosce alla convenzione tra Comune e privato costruttore con la quale quest’ultimo, al fine di conseguire il rilascio di una concessione o di una licenza edilizia, si obblighi ad un facere o a determinati adempimenti nei confronti dell’ente pubblico (nella specie, il rilascio di una licenza edilizia per la costruzione di un fabbricato ad uso abitativo del privato era stato condizionato al fatto che si provvedesse ad una cessione gratuita di un altro contesto immobiliare). Quindi il Comune non aveva contratto alcun onere, ne’ esisteva alcun titolo di diritto privato ne’ erano applicabili in via analogica le norme in materia di servitu’.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il condominio affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso il Comune di Maniago, che ha anche depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce “nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per difetto assoluto di motivazione, in relazione all’articolo 132 c.p.c., comma 2, articolo 118 disp. att. c.p.c., articolo 156 Cost., comma 2 e articolo 111 Cost., comma 6”. La sentenza impugnata non consentirebbe di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione, esaurendosi la motivazione sostanzialmente (e percio’ configurandosi come meramente apparente) nella affermazione apodittica dell’applicabilita’ al caso di specie di una massima della Corte di Cassazione, senza che siano spiegati i motivi che hanno indotto il giudice ad assimilare la fattispecie sottoposta al suo esame a quella oggetto della massima citata in sentenza. Ne’ questa precisa che cosa debba intendersi per vincolo endoprocedimentale ed a quale vincolo intenda riferirsi, ne’ per quale ragione ritenga applicabile nella specie a siffatto vincolo, frutto di una prescrizione autoritativa, un principio, che, nella massima richiamata, risulta dettato con riguardo alle convenzioni ed agli accordi stipulati tra privato e p.a. funzionali al rilascio di una concessione edilizia. Ne’ la Corte chiarisce il nesso logico tra il principio espresso nella: – massima riportata e le conseguenze che ne trae con riguardo al caso sottoposto al suo esame in termini di mancata assunzione di oneri da parte del Comune, in quanto anche un accordo endoprocedimentale, non configurabile, come tale, alla stregua di un negozio di diritto privato, puo’ costituire fonte di situazioni giuridiche cui si ricollegano diritti ed obblighi. Infine, la Corte non fornisce alcuna spiegazione dell’affermazione della inapplicabilita’ per analogia nella specie delle norme in materia di servitu’.
2.- La censura non coglie nel segno.
2.1.- Va premesso che l’articolo 118 disp. att. c.p.c. – nel testo risultante dalla modifica di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 52, comma 5 – dispone che la motivazione della sentenza di cui all’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (articolo 111 Cost., comma 6), e cioe’ dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioe’ di chiarire su quali prove abbia fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni sia pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. L’obbligo del giudice “di specificare le ragioni del suo convincimento”, quale “elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale” e’ affermazione che ha origini lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente nella sentenza delle Sezioni Unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte preciso’ che “l’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravita’” e che “le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti” (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017, nonche’ la giurisprudenza ivi richiamata).
Alla stregua di tali principi la sanzione di nullita’ colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima piu’ grave forma di vizio, perche’, dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice e’ tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalita’ sua propria, che e’ quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse, pervenga, con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Deve quindi ribadirsi il principio piu’ volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione e’ solo apparente – e la sentenza e’ nulla perche’ affetta da error in procedendo – quando, benche’ graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perche’ recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le piu’ varie, ipotetiche congetture (cfr., ex plurimis, Cass.,n. 20414 del 2018, e la giurisprudenza ivi richiamata).
2.2. – In tale vizio sicuramente non incorre la sentenza impugnata. La censura si fonda sul presupposto secondo il quale il precedente richiamato dalla Corte di merito si attaglierebbe esclusivamente a fattispecie riguardanti convenzioni tra p.a. e privati, laddove esso trova applicazione, come emerge dall’esame della sentenza richiamata, anche in presenza di atti unilaterali con i quali il privato assuma obblighi. Ed infatti, essa fa riferimento a tutte le ipotesi, ricorrenti nella pratica dei procedimenti amministrativi fin dalle prime applicazioni dell’originaria legge urbanistica del 1942, “in cui il provvedimento amministrativo finale e’ preceduto da intese tra il privato ed il pubblico funzionario, le quali spesso si formalizzano in accordi (scritti) in senso lato o in atti unilaterali di sottomissione con cui l’interessato, in vista della possibile adozione del provvedimento permissivo, assume l’obbligo di eseguire (o comunque esegue) una determinata prestazione non tipizzata nel contenuto e che ben puo’, quindi, concretarsi anche in una cessione gratuita di aree o di altri immobili – come mezzo al fine dell’assolvimento degli “impegni” imposti a suo carico dalla norma edilizia cui e’ subordinato dalla norma il rilascio dell’autorizzazione richiesta…” sicche’ “deve ritenersi che ove il provvedimento sia stato emesso in conformita’ della domanda, esso abbia recepito l’impegno del richiedente, che pertanto diventa parte integrante del suo contenuto: dal quale promanano poteri autoritativi della pubblica amministrazione, portatrice di interessi essenzialmente pubblici e non la possibilita’ per i terzi privati di rivendicare diritti sulla sua base”.
Nella specie era appunto accaduto che il condominio (OMISSIS), senza stipulare una convenzione con il Comune, si fosse conformato alle norme del P.R.G. richiamate nel nulla osta rilasciato dal Comune in merito alla realizzazione di parcheggi destinati a servizio collettivo.
Posta tale premessa, l’iter motivazionale della sentenza impugnata risulta del tutto coerente alla stessa, non configurandosi, pertanto, in alcun modo il vizio denunciato.
3. – Le argomentazioni esposte sub 2.2. danno conto altresi’ della infondatezza della seconda censura, che lamenta la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 1150 del 1942, articolo 31, come modificato dalla L. n. 765 del 1967, articolo 10. Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c.”. La doglianza riprende, infatti, il primo motivo di ricorso, deducendo che la sentenza impugnata avrebbe deciso la questione sottoposta al suo esame applicando principi giurisprudenziali riferiti alla diversa fattispecie di convenzione tra privato e p.a..
Ebbene, tale presupposto e’ errato per le ragioni dianzi chiarite.
4. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce la “violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli articoli 3.1. N. T.A. PRG del Comune di Maniago adottato con Delib. Consiliare n. 54 del 1967; articoli 1030, 1062, 823, 825 c.c., Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 14. Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Il ricorrente, sottolineata la mancanza nella specie di alcuna fonte convenzionale idonea ad identificare il rapporto instauratosi tra condominio e Comune con riguardo ai parcheggi insistenti sull’area privata e la relativa disciplina, rileva che il giudizio de quo si incentrava sui soli provvedimenti autoritativi esistenti, il PRG ed il Nulla Osta Edilizio, ed, in particolare, sulla prescrizione contenuta nell’articolo 3.1 delle Norme di Attuazione del PRG, secondo la quale “Gli edifici a destinazione pubblica o commerciale dovranno disporre di una zona di parcheggio pubblico adeguata”.
Cio’ posto, la Corte di merito, per risolvere la questione, avrebbe dovuto analizzare ed interpretare correttamente i predetti provvedimenti, al fine di una compiuta valutazione della loro effettiva portata. Essa avrebbe dovuto valutare che la previsione del PRG relativa alla necessita’ di assicurare adeguati spazi di parcheggio pubblico era solo una previsione di massima, suscettibile di trovare specifica attuazione nelle forme ritenute di volta in volta piu’ consone. E il Nulla Osta richiamava solo genericamente le vigenti disposizioni in materia di edilizia. Inoltre il giudice di secondo grado avrebbe dovuto prendere in esame la circostanza dell’esercizio da parte del Comune di penetranti poteri gestori (ad es., pretesa del pagamento di un canone per l’occupazione con impalcature da parte del condominio; autorizzazione a terzi alla occupazione di parte del suolo condominiale vincolato a parcheggio per l’esercizio di attivita’ privata di bar): circostanza, codesta, determinante al fine di individuare la natura giuridica delle situazioni in atto. Parimenti, la Corte di merito avrebbe dovuto apprezzare il fatto che le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui si chiedeva l’esecuzione attenessero anche alla stabilita’, solidita’ e conservazione della superficie sulla quale insiste il parcheggio: fatto determinante al fine di stabilire se di esse dovesse farsi carico l’Ente in quanto titolare di un diritto reale sull’area privata.
Da tali circostanze la Corte avrebbe potuto ricavare l’esistenza in concreto di una servitu’ o diritto di uso pubblico a carico dell’area in questione, di cui sarebbero presenti tutti gli elementi, e cioe’ la oggettiva idoneita’ dell’area, anche per la sua contiguita’ ed il libero accesso alla via pubblica; l’uso effettivo dell’area da parte della collettivita’; l’esercizio di continuativi e penetranti poteri d’imperio da parte del Comune. Quanto alla disciplina applicabile alla fattispecie cosi’ ricostruita, il condominio aveva richiamato in via analogica le norme sulle servitu’ prediali private, secondo le quali il proprietario del fondo dominante deve eseguire tutte le opere necessarie alla conservazione della servitu’, con conseguente riconoscimento della fondatezza delle pretese del condominio ricorrente.
5. – Il motivo e’ inammissibile.
Esso, infatti, pur formalmente rubricato come denuncia di violazione di legge e di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ed omessa pronuncia, si risolve, nella sostanza, in una richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come apprezzati in sede di merito.
Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3, mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali cosi’ come ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, posto che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito. Ne’ l’omesso esame di elementi istruttori integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
La Corte di merito ha, sia pure sinteticamente, dato conto dell’effettuato esame del PRG e del Nulla Osta Edilizio per la costruzione del complesso immobiliare in questione, avente destinazione mista residenziale e commerciale, ed ha posto a fondamento della sua decisione la considerazione del vincolo da tali provvedimenti creato, correttamente, per quanto esposto sub 2.2., inquadrandolo come vincolo di connotazione pubblicistica, che non ha determinato il sorgere in capo al Comune di alcun onere al di la’ di quelli pubblicistici, con esclusione di ogni assimilabilita’ della fattispecie de qua ad una servitu’ ne’ configurabilita’ di alcun titolo di diritto privato.
6.- Con il quarto motivo si deduce la “violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli articoli 1030, 1062, 823, 825 c.c., Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 14. Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Violazione dell’articolo 112 c.p.c., per omessa pronuncia”. La Corte non ha chiarito, secondo il ricorrente, in quale fattispecie giuridica abbia inteso sussumere l’uso pubblico del parcheggio cui ha fatto riferimento, che andrebbe ricondotto nell’alveo dei diritti di uso pubblico di cui all’articolo 825 c.c., con le relative conseguenze in tema di disciplina. Ne’ sarebbero stati precisati nella sentenza impugnata gli oneri pubblicistici che secondo la Corte resterebbero a carico del Comune, e che, ove identificabili in quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, determinerebbero l’accoglimento della domanda del condominio.
7. – Il motivo e’ privo di fondamento.
Richiamato ancora quanto gia’ chiarito sub 2.2. in tema di inquadramento del vincolo di cui si tratta, va rilevato, quanto alla richiesta del ricorrente di specificazione degli oneri ricadenti sul Comune cui si fa riferimento nella sentenza, che nessuna violazione risulta dalla mancata espressa indicazione degli stessi, indicazione non pertinente alla soluzione del caso sottoposto all’esame del giudice, e che comunque – come rilevato dal Comune controricorrente – emergono dagli atti del giudizio, ed, in particolare, dalla ordinanza sindacale n. 91 del 2002, prodotta dallo stesso Ente, che disponeva la installazione sull’area di parcheggio di stalli di sosta e della segnaletica relativa alla sosta con il disco orario.
8.- Conclusivamente, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, quantificate come in dispositivo. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, si da’ atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del medesimo articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 4000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del medesimo articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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