Presupposti per la liquidazione del risarcimento dei danni

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 4 ottobre 2019, n. 6670.

La massima estrapolata:

Presupposti per la liquidazione del risarcimento dei danni sono: a) la colpa (o il dolo) dell’Amministrazione; b) l’effettiva sussistenza del danno; c) il nesso di causalità fra il provvedimento ed il danno; tali presupposti devono coesistere, con la conseguenza che è sufficiente la mancanza di uno di essi per escludere la fondatezza della pretesa di ottenere il risarcimento del danno.

Sentenza 4 ottobre 2019, n. 6670

Data udienza 24 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4266 del 2013, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Ro. In. e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Na. Ca. in Roma, via (…),
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via (…),
per la riforma
della sentenza del Tar Calabria, Sezione di Reggio Calabria -OMISSIS- dell’8 novembre 2012, che ha respinto il ricorso proposto avverso il diniego di riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni conseguenti all’annullamento, disposto con sentenza del Tar Reggio Calabria -OMISSIS- del 2001, del provvedimento, notificato il 12 dicembre 1998, di non idoneità al servizio di polizia.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2019 il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con appello notificato il 7 maggio 2013 e depositato il successivo 4 giugno, l’interessato indicato in epigrafe ha chiesto l’annullamento della sentenza del Tar Calabria, Sezione di Reggio Calabria, -OMISSIS- dell’8 novembre 2012, che ha respinto il ricorso (notificato il 30 luglio 2009 e depositato il successivo 6 agosto 2009) proposto avverso il diniego di riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni conseguenti all’annullamento, disposto con sentenza del Tar Reggio Calabria -OMISSIS- del 2001, del provvedimento, notificato il 12 dicembre 1998, di non idoneità al servizio di polizia.
L’esclusione dal concorso, bandito l’8 novembre 1996, per l’arruolamento di 780 allievi agenti della Polizia di Stato per accertato difetto dei requisiti attitudinali è stata dapprima ritenuta legittima dall’adito Tar per la Calabria, Sezione di Reggio Calabria, con sentenza -OMISSIS- del 7 giugno 2000 e successivamente, a seguito dell’accoglimento di un ricorso per revocazione, è stata annullata dallo stesso Tar con sentenza -OMISSIS- del 10 gennaio 2001, sul rilievo che il giudizio di idoneità al servizio di polizia, formulato a seguito del superamento degli esami finali, dovesse prevalere su quello prognostico formulato sulla base di somministrazione di test e di un colloquio con il candidato.
Avendo nelle more del giudizio, per effetto dell’accoglimento dell’istanza cautelare, frequentato e superato il corso per allievi agenti della Polizia di Stato, in esecuzione della sentenza l’appellante è stato sottoposto a rinnovato accertamento dei requisiti attitudinali e, stante l’esito positivo degli stessi, è stato assunto in servizio con decorrenza economica dalla data di presa di servizio, avvenuta l’1 agosto 2001, e giuridica dal 23 dicembre 1999, giorno in cui è terminato il corso di formazione. In conseguenza dell’avvenuta assunzione, il Consiglio di Stato, adito dal Ministero dell’interno per l’annullamento della sentenza -OMISSIS- del 2001, ha dichiarato (con la sentenza -OMISSIS- del 20 aprile 2006 della sez. VI) l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Il danno patito a causa della ritardata assunzione è stato quantificato dall’interessato in complessivi Euro 33.963,44 (oltre interessi e rivalutazione), rapportato alla retribuzione del V livello ai sensi del d.P.R. n. 140 del 2001, quantificato in Euro 21.024,99 per l’anno 2000 ed Euro 12.938,45 per l’anno 2001.
2. Con l’appellata sentenza -OMISSIS- dell’8 novembre 2012 il Tar per la Calabria, Sezione di Reggio Calabria, ha respinto il ricorso, non essendo nella specie configurabile un danno ingiusto da ristorare né alcuna colpa da imputare all’Amministrazione.
Ed infatti, con la sentenza -OMISSIS- del 2001 il Tar non ha affermato l’illegittimità dell’esclusione, ma ha rilevato che il giudizio di non idoneità dovesse recedere in ragione del superamento degli esami finali del corso per allievo agente, cui il ricorrente aveva partecipato.
3. La sentenza è stata impugnata sul rilievo che erroneamente il Tar non ha considerato che all’appellante il bene della vita è stato negato dalla stessa Amministrazione, la quale soltanto a seguito dell’accoglimento della domanda giudiziaria ha provveduto all’assunzione.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno, che ha sostenuto l’infondatezza, nel merito, dell’appello.
5. Alla pubblica udienza del 24 settembre 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato e deve essere respinto.
L’appellante chiede l’accertamento del proprio diritto al risarcimento dei danni per essere stato escluso dal concorso per l’arruolamento di 780 allievi agenti della Polizia di Stato per difetto dei requisiti attitudinali. Egli fonda la propria pretesa sulla sentenza del Tar per la Calabria, Sezione di Reggio Calabria, -OMISSIS- del 10 gennaio 2001 che, in accoglimento del ricorso proposto avverso detta esclusione, ha affermato che il giudizio di idoneità al servizio di polizia, formulato a seguito del superamento degli esami finali, doveva prevalere su quello prognostico reso sulla base di somministrazione di test e di un colloquio con il candidato.
L’assunzione è stata disposta con decorrenza giuridica dal 23 dicembre 1999, data di conclusione del corso di formazione, mentre la decorrenza economica è stata individuata nel 1° agosto 2001, cioè nella data di effettiva presa servizio.
Il mancato guadagno in questo arco temporale, di cui é chiesto il ristoro, è stato quantificato in complessivi Euro 33.963,44 (oltre interessi e rivalutazione), rapportato alla retribuzione del V livello ai sensi del d.P.R. n. 140 del 2001, quantificato in Euro 21.024,99 per l’anno 2000 ed Euro 12.938,45 per l’anno 2001.
Afferma l’appellante che, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado, non può non imputarsi a violazione dei canoni di buon andamento dell’apparato pubblico la mancata assunzione con riserva, con decorrenza 23 dicembre 1999, come agente in prova. La sentenza -OMISSIS- del 2001 ha di fatto statuito sulla illegittimità dell’atto amministrativo, annullandolo per vizio di eccesso di potere, emergendo in tal modo l’attività censurabile posta in essere dall’Amministrazione. Erra dunque il Tar allorchè afferma che la decisione resa sul ricorso per revocazione non ha riformato il giudizio contenuto nella sentenza -OMISSIS- del 2000 in ordine alla legittimità del provvedimento di esclusione.
Le argomentazioni dell’appellante non sono condivisibili, alla luce dei due pronunciamenti intervenuti sulla questione contenziosa.
Occorre principiare dall’ordinanza del Tar Reggio Calabria -OMISSIS- del 2 marzo 1999, che ha ammesso con riserva il signor -OMISSIS- “alle successive fasi della procedura concorsuale fino alla camera di consiglio del 14 aprile 1999, che fissa per il prosieguo dell’esame della domanda cautelare”. E’ dunque evidente che alcuna valutazione sul fumus boni juris – neppure nei limiti in cui questa è possibile nella fase cautelare – è stata fatta dal Tar, che ha accolto solo sotto il profilo del danno. Prova ne sia che con la stessa ordinanza sono stati disposti incombenti istruttori, per acquisire “ulteriore documentazione”, tra cui persino il provvedimento di esclusione. Senza tali atti sarebbe stato difficile una valutazione, seppure minima, del merito della res controversa.
E’ poi stata pubblicata la sentenza -OMISSIS- del 7 giugno 2000, dopo che l’appellante, espletato il corso di formazione e superati gli esami finali, è stato dichiarato idoneo al servizio di polizia, con votazione di 89/100. Il Tar aveva respinto il ricorso, affermando che dagli atti inerenti il giudizio di non idoneità acquisiti al fascicolo di causa, il procedimento confluito nell’apprezzamento tecnico impugnato fosse correttamente svolto e sorretto da idonea motivazione atta a sorreggere il giudizio espresso, il quale non è apparso di per sé incongruente o viziato sotto altri profili.
Il Tar aveva concluso, pertanto, che – mancando specifiche censure e deduzioni riferite ai tests somministrati al ricorrente ed ai giudizi espressi in esito alle prove attitudinali, e non essendo ravvisabili, alla luce delle censure contenute nel ricorso, profili di illegittimità inficianti il gravato provvedimento – il ricorso dovesse ritenersi infondato, rigettandolo.
Per la revoca di questa sentenza l’interessato ha proposto, dinanzi allo stesso Tar Reggio Calabria, ricorso per revocazione per non avere il Collegio tenuto conto del documento rilasciato dalla Amministrazione del 22 dicembre 1999, dal quale risulta che egli ha frequentato il corso di formazione ed ha riportato, a seguito degli esami finali, il giudizio di idoneità al servizio di Polizia con un punteggio complessivo di 89/100.
Il Tar, con la sentenza -OMISSIS- del 10 gennaio 2001, ha accolto il ricorso per revocazione.
Importante, al fine del decidere l’appello in esame, è la motivazione della sentenza. Ha affermato il Tar che il giudizio di idoneità in fatto, conseguito al termine di sei mesi di corso, ed il punteggio ottenuto dal ricorrente nel giudizio di “idoneità al servizio di polizia” formulato a seguito del superamento degli esami finali, devono prevalere sul giudizio prognostico formulato sulla base di somministrazione di tests e di un colloquio con il candidato.
Con sentenza -OMISSIS- del 20 aprile 2006, la sez. VI ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, considerato che medio tempore l’interessato era stato assunto, avendo superato il corso e l’accertamento sanitario al quale era stato sottoposto per effetto dell’ordinanza del Tar Reggio Calabria -OMISSIS- del 2 marzo 1999
Dunque, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, in alcuna pronuncia del giudice di primo e di secondo grado intervenute sulla questione è stata mai rilevata l’illegittimità dell’atto che ha riscontrato le carenze attitudinali, per deficit -OMISSIS-, nel -OMISSIS-. Il superamento del corso è stato a suo tempo considerato determinante anche per il superamento del giudizio negativo.
Ne consegue che è del tutto condivisibile la sentenza del Tar Reggio Calabria -OMISSIS- dell’8 novembre 2012, che ha respinto il ricorso per la liquidazione del risarcimento danni per mancanza di presupposti.
Va ricordato che presupposti per la liquidazione del risarcimento dei danni sono: a) la colpa (o il dolo) dell’Amministrazione; b) l’effettiva sussistenza del danno; c) il nesso di causalità fra il provvedimento ed il danno (Cons. St., sez. III, 9 giugno 2014, n. 2896). Tale presupposti devono coesistere, con la conseguenza che è sufficiente la mancanza di uno di essi per escludere la fondatezza della pretesa di ottenere il risarcimento del danno.
Nella specie il giudice di primo grado ha ritenuto insussistenti l’elemento soggettivo della colpa in capo all’Amministrazione e l’ingiustizia del danno.
Il Collegio condivide queste conclusioni.
Come si è detto, non è stato affermato da alcun giudice che l’Amministrazione avesse sbagliato nel merito della valutazione che era stata illo tempo compiuta in ordine alla insussistenza dei requisiti attitudinali, quanto piuttosto che il superamento del corso avesse di fatto comportato l’irrilevanza del pregresso accertamento. Non è stato, in altri termini, provato il comportamento colposo in capo all’Amministrazione. E questo è sufficiente per la reiezione dell’istanza risarcitoria, venendo meno il profilo dell’ingiustizia del danno che l’appellante ha subito nella tardata assunzione.
L’appello deve quindi essere respinto ma le questioni oggetti della vicenda contenziosa giustificano la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 4266 del 2013, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Giulia Ferrari – Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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