La prededuzione attribuisce non una causa di prelazione

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 11 giugno 2019, n. 15724.

La massima estrapolata:

La prededuzione attribuisce non una causa di prelazione ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell’attività da cui il credito consegue agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente; la consecuzione è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento fra procedure concorsuali di qualsiasi tipo volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa, che trova nella L. Fall., articolo 69-bis una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale. Il fenomeno della consecuzione funge da elemento di congiunzione fra procedure distinte e consente di traslare dall’una all’altra procedura la precedenza procedimentale in cui consiste la prededuzione, facendo sì che la stessa valga non solo nell’ambito in cui è maturata ma anche nell’altro che alla prima sia conseguito.

Sentenza 11 giugno 2019, n. 15724

Data udienza 8 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 6320/2014 proposto da:
(OMISSIS) Snc (OMISSIS) Spa, (OMISSIS) Spa, (OMISSIS) Spa, (OMISSIS) Spa, (OMISSIS) Srl e (OMISSIS) Srl, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, unitamente agli Avvocati (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) Srl, (OMISSIS) Srl, (OMISSIS) Snc (OMISSIS), Commissario Giudiziale (OMISSIS) Snc (OMISSIS), Comune Camaiore, Comune Forte Dei Marmi, Comune Massarosa, Comune Pietrasanta, Comune Seravezza, Comune Viareggio, (OMISSIS) Snc, (OMISSIS) Srl, (OMISSIS) Srl, (OMISSIS) Srl, (OMISSIS) Srl, (OMISSIS) Srl, (OMISSIS) Srl, (OMISSIS) Srl, (OMISSIS) Srl, (OMISSIS) Spa, (OMISSIS) Ditta Individuale, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Genova, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione e (OMISSIS) Srl;
– intimati –
e contro
Consorzio Ambiente Versilia, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avvocati (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) Spa, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avvocati (OMISSIS), giusta procura speciale a rogito del notaio (OMISSIS) in data 27 marzo 2014;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA depositato il 9/1/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8/5/2019 dal consigliere Dott. PAZZI ALBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE MATTEIS Stanislao;
uditi gli Avvocati presenti in udienza.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) ( (OMISSIS)) s.p.a. introduceva, con ricorso depositato in data 10 febbraio 2012, un primo concordato preventivo (rubricato al n. 1/2012 del Tribunale della Spezia), che successivamente revocava, al momento dell’avvio, in data 18 aprile 2012, di una seconda procedura concordataria (n. 2/2012) da parte di tutte le societa’ del gruppo ((OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l.).
Tutte le compagini proponenti revocavano, con domanda depositata il 17 settembre 2012, anche questo secondo concordato, iniziativa a seguito della quale il Tribunale della Spezia constatava il sopravvenuto venir meno della domanda del debitore.
Lo stesso giorno le medesime societa’ avviavano, presentando una domanda prenotativa ai sensi della L. Fall., articolo 161, comma 6, una terza procedura concordataria (rubricata al n. 9/2012), che, dopo il deposito della domanda e del piano, si concludeva con l’omologa del concordato e il rigetto dell’opposizione presentata da (OMISSIS) spa ed altri creditori dissenzienti.
2. La Corte d’appello di Genova, con decreto del 9 gennaio 2014 e pronunciando sui reclami riuniti proposti da (OMISSIS) s.p.a. ed altri creditori dissenzienti avverso il decreto del Tribunale della Spezia di omologazione del concordato preventivo, revocava il provvedimento impugnato e respingeva la richiesta di omologazione.
In particolare il collegio del reclamo, dopo aver osservato che la proposta concordataria prevedeva l’integrale pagamento di crediti in prededuzione fra cui erano ricompresi anche quelli sorti nel corso delle prime due procedure di concordato preventivo poi revocate (pari a Euro 5.000.000), rilevava l’autonomia e la discontinuita’ tra l’ultima procedura di concordato preventivo e le pregresse procedure revocate, ad istanza delle stesse debitrici e dunque estintesi, sia per il venir meno in questo modo delle prime procedure, sia per il difforme quadro normativo disciplinante il piu’ recente concordato.
Una simile discontinuita’ fra le iniziative concordatarie susseguitesi e l’autonomia dell’ultima procedura all’esito della quale era stata pronunciata l’omologa ostavano all’inserimento in prededuzione dei crediti – verso professionisti e fornitori per prestazioni essenziali autorizzate – sorti in conseguenza delle prime due procedure, riconosciuto invece dal Tribunale sulla scorta della ravvisata unitarieta’ fra i tre procedimenti.
Ne’ – a parere della corte distrettuale – era possibile fare ricorso all’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale in tema di prededuzione e consecuzione fra procedure antecedente alla riforma introdotta dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006 e dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007, in quanto la precedente consecutio procedurarum era eterogenea e postulava il passaggio da un tipo di procedura a un altro tipo senza soluzione di continuita’, mentre il piu’ recente panorama normativo, di accentuato carattere contrattualistico, consentiva non solo la modifica, ma anche la revoca della proposta concordataria; il che comportava che le aspettative creditorie di coloro che avevano contrattato con l’imprenditore ammesso alla procedura concorsuale minore potessero risultare in seguito frustrate a causa della condotta rinunciataria assunta dallo stesso imprenditore in crisi.
Il carattere prededuttivo dei crediti sorti nell’ambito di una procedura concordataria, ricavabile esclusivamente dal sistema positivo vigente, non poteva neppure essere riconosciuto facendo ricorso alla L. Fall., articolo 182-quater, dato che i crediti in questione (relativi a compensi professionali per prestazioni svolte nelle precedenti procedure e prestazioni essenziali autorizzate nelle medesime) non avevano natura di crediti di finanziamento.
Allo stesso modo non era possibile fare riferimento al disposto della L. Fall., articolo 111, non potendosi ritenere che i crediti sorti nel corso di una procedura concorsuale poi estinta per rinuncia fossero sussumibili fra quelli sorti in occasione o in funzione di una successiva procedura; analoga valutazione doveva essere compiuta anche rispetto ai crediti vantati dai professionisti incaricati di assistere l’imprenditore in crisi (la cui quantificazione era peraltro avvenuta in termini non chiari rispetto alla procedura di riferimento), in quanto l’adeguatezza funzionale delle loro prestazioni alle necessita’ risanatorie dell’impresa era stata vanificata dalla condotta del proponente con la revoca della proposta concordataria.
Un ulteriore profilo di illegittimita’ della proposta concordataria concerneva – a dire del collegio del reclamo – la previsione di soddisfazione in prededuzione dei crediti vantati dai professionisti attestatori, a prescindere dalla mancata specificazione della procedura a cui tali crediti si riferivano, in quanto nel caso in cui gli stessi riguardassero le prime procedure valevano gli argomenti illustrati rispetto ai creditori di altra natura, mentre l’intervenuta abrogazione della L. Fall., articolo 184-quater, comma 4, impediva la collocazione in prededuzione anche nel piu’ recente concordato.
Sulla base di simili considerazioni la corte distrettuale, constatati il riconoscimento di una prededuzione non consentita dal vigente regime del concordato preventivo, quanto meno con riferimento ai debiti per Euro 5.000.000 sorti nel corso delle due prime procedure, e l’impossibilita’ di riformulare le classi creditorie, accoglieva il reclamo proposto dai creditori e negava l’omologazione richiesta, tenuto conto che l’apporto di nuova finanza da parte dell’assuntore (OMISSIS), anche ove fosse stato idoneo a garantire il pagamento integrale dei crediti a cui non poteva essere riconosciuta la natura prededuttiva, non avrebbe comunque legittimato la soddisfazione integrale degli stessi, non essendo possibile alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.
3. Avverso il suddetto decreto le societa’ (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di Consorzio Ambiente Versilia e (OMISSIS) spa, che hanno resistito con controricorsi, nonche’ di (OMISSIS) s.n.c., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS), (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.r.l., Comune di Forte dei Marmi, Comune di Camaiore, Comune di Massarosa, Comune di Viareggio, Comune di Seravezza e Comune di Pietrasanta, che non hanno svolto alcuna attivita’ difensiva.
Consorzio Ambiente Versilia ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c. con cui ha rappresentato che la ricorrente societa’ (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS) s.p.a. era stata dichiarata fallita con sentenza del (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Occorre premettere che le circostanze rappresentate dalla controricorrente con la propria memoria circa le sorti della compagine ricorrente nelle more del giudizio non sono idonee a provocare alcun effetto sugli esiti del giudizio, in mancanza della produzione, ex articolo 372 c.p.c., di alcuna documentazione che suffraghi quanto allegato.
5. Le ricorrenti lamentano, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 160, articolo 161, comma 7, articoli 111 e 182-quater in relazione e combinato disposto con l’articolo 12 disp. gen. e articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte d’appello avrebbe errato nel negare la natura prededucibile a crediti – verso fornitori endoconcordatari e professionisti impegnatisi per agevolare l’accesso alla procedura – sorti in occasione di una precedente procedura di concordato poi revocata.
In tesi di parte ricorrente il Tribunale della Spezia, attribuendo la prededuzione ai crediti sorti dall’inizio della procedura in funzione della prosecuzione dell’attivita’ di impresa e in relazione a richieste di prestazioni essenziali che erano state di volta in volta autorizzate dagli organi della procedura, avrebbe correttamente riconosciuto che la prededuzione endoconcordataria era una preferenza accordata in forza di specifiche disposizioni normative e connessa non tanto alla causa del credito ma – ai sensi della L. Fall., articolo 111 – al momento del suo fatto genetico e al suo profilo teleologico.
La corte distrettuale avrebbe invece erroneamente ritenuto che tale rango prededucibile, pur riguardando atti legalmente compiuti (e segnatamente pagamenti di fornitori in regime di prorogatio concordataria, autorizzata) posti in essere in occasione della procedura concorsuale, venisse meno per il sol fatto di un’imperfetta consecuzione temporale delle procedure e a seguito della caducazione del procedimento a cui accedeva, quando in realta’ l’esito negativo, per qualunque ragione, della procedura non era idoneo a degradare il superprivilegio riconosciuto al creditore incolpevole, onde non addossargli un’alea da cui il legislatore aveva inteso invece preservarlo.
La prededuzione sarebbe percio’ – nella prospettazione di parte ricorrente – interna al procedimento da cui trae fondamento, sopravviverebbe all’estinzione di tale procedura e sarebbe idonea a propagarsi a quella logicamente successiva, a prescindere da una consecuzione strettamente cronologica tra procedure e dalla loro eterogeneita’.
Il ricorrente, una volta precisato che il computo delle spese di giustizia e delle spese strumentali all’accesso alla procedura riguardava in realta’ il concordato piu’ recente, ha poi rappresentato che in forza del principio di funzionalizzazione rispetto agli interessi della massa accedono alla prededuzione anche i crediti maturati prima del decreto di ammissione e riguardanti l’espletamento di attivita’ professionali adeguate allo scopo perseguito dalla procedura e concretamente utili a consentire l’accesso del debitore alla medesima, non potendo ritenersi che questa qualifica venga meno retroattivamente in conseguenza di fatti o circostanze indipendenti dall’attivita’ dei creditori ovvero per la caducazione del procedimento.
6. Il motivo e’ fondato, nei termini che si vanno ad illustrare.
6.1 L’istituto della prededuzione viene considerato nell’attuale assetto concorsuale all’interno della norma generale prevista dalla L. Fall., articolo 111 in tema di ordine di distribuzione delle somme, secondo cui “sono considerati crediti prededucibili quelli cosi’ qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge”.
Il tenore letterale della norma (“.. e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge”) chiarisce innanzitutto che la disciplina della prededuzione trova applicazione, generale e indistinta, a tutte le procedure concorsuali regolate dalla legge fallimentare e dunque pure al concordato, sebbene la L. Fall., articolo 111 non sia espressamente richiamato all’interno del disposto della L. Fall., articolo 169.
6.2 L’essenza della prededuzione e’ tradizionalmente definita in dottrina come il diritto dei creditori della massa di essere soddisfatti nei limiti della capienza dell’attivo realizzato con precedenza assoluta rispetto ai creditori concorrenti e prima del riparto.
L’istituto si differenzia radicalmente dal privilegio.
Il privilegio infatti e’ una prelazione accordata in considerazione della causa del credito, ex articolo 2741 c.c., comma 2, e articolo 2745 c.c., e consiste in una qualita’ del credito che, in caso di concorso con altri creditori nell’esecuzione forzata, consente una soddisfazione prioritaria; la prededuzione invece e’ un’operazione di prelevamento che si realizza tramite la separazione delle somme necessarie per la copertura delle spese della procedura dal ricavato dell’espropriazione forzata dei beni del debitore.
Dunque il primo, quale eccezione alla par condicio creditorum, riconosce una preferenza ad alcuni creditori e su certi beni, nasce fuori e prima del processo esecutivo, ha natura sostanziale e si trova in un rapporto di accessorieta’ con il credito garantito, poiche’ ne suppone l’esistenza e lo segue; la seconda, diversamente, attribuisce una precedenza rispetto a tutti i creditori sull’intero patrimonio del debitore, ha natura procedurale perche’ nasce e si realizza in tale ambito e assiste il credito di massa finche’ esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione.
E la diversita’ di piani su cui i due istituti operano e’ evidente ove si consideri che la prededuzione puo’ aggiungersi alle cause legittime di prelazione nei rapporti interni alla categoria dei debiti di massa (potendosi ipotizzare l’esistenza di crediti prededucibili privilegiati o anche garantiti da ipoteca), quando vi sia insufficienza di attivo e sia necessario procedere a una gradazione pure nella soddisfazione dei creditori prededucibili.
La prededuzione attribuisce quindi una precedenza processuale, in ragione della strumentalita’ dell’attivita’ da cui il credito consegue agli scopi della procedura, onde renderla piu’ efficiente.
Questa precedenza viene accordata al credito non sempre e comunque, ma all’interno dell’ambito processuale in cui lo stesso ha avuto origine e a condizione che in quell’ambito si rimanga.
In questa prospettiva il fenomeno della consecuzione delle procedure concorsuali costituisce l’unica alternativa al venir meno della prededuzione con l’esaurirsi della procedura e consente il permanere della precedenza riservata al credito di massa anche al di fuori dell’ambito procedurale in cui e’ sorto e a seguito del suo esaurirsi.
La collocabilita’ in prededuzione in una seconda procedura di crediti caratterizzati secondo la tripartizione della L. Fall., articolo 111 e conseguenti a un’attivita’ svolta in una procedura antecedente postula percio’ un accertamento di consecutivita’ tra i procedimenti susseguitisi fra loro.
6.3 Una volta rilevato che nella fattispecie in esame i giudici del merito non hanno ritenuto di arrestare la moltiplicazione di procedure in presenza di finalita’ di abuso (posto che la domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell’impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, e’ inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede, nonche’ dei principi di lealta’ processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalita’ eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti; Cass. 25210/2018), occorrera’ ricordare come la giurisprudenza di questa Corte abbia da tempo riconosciuto la possibilita’ di una consecuzione fra procedure, non solo rispetto a procedure minori a cui faccia seguito il fallimento (Cass. 2167/2010, 2437/2006, 17844/2002, 10792/1999 e 12536/1998, tutte relative ad ipotesi di amministrazione controllata seguita dapprima da un concordato preventivo e in ultimo da un fallimento) o l’amministrazione straordinaria (Cass. 9581/1997), ma anche con riferimento a casi di successione fra sole procedure minori (Cass. 8534/2013, relativa al caso di successione fra amministrazione controllata e concordato preventivo).
E nel solco di questa consolidata interpretazione e’ stata di recente riconosciuta (Cass. 10106/2019) la possibilita’ che a un accordo di ristrutturazione (cui va attribuita la natura di procedura concorsuale; Cass. 9087/2018), faccia seguito un successivo concordato preventivo (onde consentire all’imprenditore di comporre, con tutte le modalita’ consentite dall’ordinamento, la crisi della propria impresa, in quanto finalita’ meritevole di tutela, perche’ piu’ conveniente, non solo per un interesse giuridico-patrimoniale personale ma anche e soprattutto per il ceto creditorio, rispetto alla soluzione di apertura della procedura fallimentare).
Questa tradizione interpretativa riposa, ora, sul dato normativo costituito dalla L. Fall., articolo 111, comma 2, che, facendo ricorso a una terminologia plurale e generale (laddove parla di “procedure concorsuali di cui alla presente legge”), deve intendersi come riferito non solo all’ipotizzabile ventaglio delle procedure concorsuali in cui la prededuzione puo’ essere riconosciuta, ma anche alla possibilita’ che la prededuzione sia ammessa nell’ambito di procedure concorsuali fra loro consecutive.
Terminologia plurale e generale utilizzata anche dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che all’articolo 6, comma 1, lettera d), riconosce la natura prededucibile ai “crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi”. Ed allora se ne deve inferire che la consecutio procedurarum e’ un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento sequenziale fra procedure concorsuali di qualsiasi tipo volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa (vuoi che essa si atteggi come crisi, vuoi che consista in una situazione di insolvenza, dato che stato di crisi e stato di insolvenza possono rappresentare una mera distinzione di grado della medesima crisi economica) e unite da un rapporto di continuita’ causale e unita’ concettuale piuttosto che di rigorosa successione cronologica.
Cio’ significa che ai fini della valutazione della sussistenza di questa sequenza qualificata rimane irrilevante la presenza di una finale dichiarazione di insolvenza in funzione dell’avvio di una procedura fallimentare o di amministrazione straordinaria, ma occorre invece verificare, partendo da un dato cronologico per passare, poi, ad una valutazione di carattere giuridico e/o economico, se l’imprenditore, nell’eventuale iato temporale fra le procedure susseguitesi fra loro, sia intervenuto fattivamente nella gestione dell’impresa ed abbia variato la consistenza economica del suo stato di dissesto in maniera sostanziale, introducendo elementi di rilevante difformita’ rispetto alla situazione in precedenza apprezzata dagli organi giudiziari (cfr. Cass. 9289/2010, Cass. 8164/1999).
La consecuzione fra procedure trova quindi fondamento nella sostanziale sovrapponibilita’ dei presupposti delle singole procedure consecutive – in una prospettiva non cronologica ma logica, a prescindere dalla presenza di una finale dichiarazione di insolvenza – e giustificazione nell’unica e comune finalita’ delle procedure coinvolte di dare soluzione alla medesima situazione di crisi economica; ed e’ proprio l’unicita’ del fenomeno sostanziale a cui ciascuna procedura ha cercato di porre rimedio a dare ragione di un regime consecutivo di procedure concorsuali, pur segnandone il limite.
Il disposto della L. Fall., articolo 69-bis va invece interpretato come norma non di carattere generale, ma tesa a regolare il fenomeno della consecuzione nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra procedura minore e fallimento ed assuma le particolarita’ di un simile rapporto.
6.4 Il fenomeno della consecuzione funge da elemento di congiunzione fra procedure distinte, come se l’una si evolvesse nell’altra, e consente di traslare dall’una all’altra procedura la preferenza procedimentale in cui consiste la prededuzione, facendo si’ che la stessa valga non solo nell’ambito in cui e’ maturata ma anche nell’altro che alla prima sia conseguito (o negli altri che alla prima siano succeduti).
6.5 Occorrera’ quindi affermare i seguenti principi:
– la prededuzione attribuisce non una causa di prelazione ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalita’ dell’attivita’ da cui il credito consegue agli scopi della procedura, onde renderla piu’ efficiente;
– la consecuzione e’ un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento fra procedure concorsuali di qualsiasi tipo volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa, che trova nella L. Fall., articolo 69-bis una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o piu’ procedure minori e un fallimento finale;
– il fenomeno della consecuzione funge da elemento di congiunzione fra procedure distinte e consente di traslare dall’una all’altra procedura la precedenza procedimentale in cui consiste la prededuzione, facendo si’ che la stessa valga non solo nell’ambito in cui e’ maturata ma anche nell’altro che alla prima sia conseguito.
7. In merito poi al riconoscimento della natura prededucibile del compenso previsto per remunerare la prestazione del professionista incaricato di redigere la relazione di cui alla L. Fall., articolo 161, comma 3, l’intervenuta abrogazione del disposto della L. Fall., articolo 182-quater, comma 4, ad opera della L. n. 134 del 2012 non ha affatto voluto escludere la possibilita’ di riconoscere anche a questo credito la natura prededucibile, ma ha inteso piu’ semplicemente ricondurre la disciplina di questa particolare fattispecie di credito ai principi generali previsti dall’ordinamento concorsuale.
Tale credito quindi ben puo’ avere natura prededucibile ove sia riconosciuto, ai sensi della L. Fall., articolo 111, comma 2, il carattere strumentale dell’attivita’ professionale svolta rispetto alla procedura concorsuale a cui si riferisce; il medesimo credito dovra’ inoltre essere collocato in prededuzione anche nella procedura consecutiva, fallimento o altra procedura concorsuale minore che sia, nel caso in cui si accerti che le due procedure sono unite da un rapporto di consecuzione.
8. I precedenti rilievi hanno carattere assorbente rispetto al secondo motivo di doglianza, con cui i ricorrenti hanno inteso censurare, sotto un diverso profilo, l’erroneita’ della constatazione relativa alla violazione delle cause legittime di prelazione in ragione dell’integrale pagamento dei creditori che la corte aveva qualificato come chirografari anziche’ prededuttivi (dato che il corrispettivo pagato dall’assuntore per rilevare l’attivo dell’impresa in concordato implicava, in tesi di parte ricorrente, l’apporto di nuova finanza che, non transitando nel patrimonio del debitore, ben poteva alterare l’ordine dei privilegi); la doglianza muove infatti dal presupposto che i crediti indicati come prededucibili debbano essere considerati come chirografari e rimane superata dalla necessita’ di verificare nuovamente, alla luce dei criteri sopra indicati, la reale natura dei medesimi.
9. Il provvedimento impugnato andra’ dunque cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Genova, la quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterra’ ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

Per aprire la mia pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *