La nozione di soccombenza reciproca

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 aprile 2021| n. 9572.

La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo.

Ordinanza|12 aprile 2021| n. 9572

Data udienza 14 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Spese processuali – Nozione di soccombenza reciproca – Compensazione parziale o totale delle spese – Pluralità di domande contrapposte

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22750-2019 proposto da:
(OMISSIS) SRL, (OMISSIS) elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SAS (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) con studio in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 44/2019 del Tribunale di Varese, depositata il 22/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:
– la societa’ (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) impugnano per cassazione la sentenza d’appello emessa dal Tribunale di Varese il 22 gennaio 2019;
– per quanto ancora rileva, il Tribunale di Varese riformava la sentenza di prime cure che aveva condannato gli odierni ricorrenti al pagamento della provvigione per la mediazione immobiliare ed alle spese di lite, statuendo che nessuna attivita’ di mediazione era stata svolta dalla (OMISSIS) s.a.s. e compensava integralmente le spese del doppio grado di giudizio;
– la cassazione della sentenza d’appello e’ chiesta con un unico motivo, cui resiste con controricorso (OMISSIS) s.a.s.;
– entrambe le parti hanno depositato memoria;
– la relatrice ha formulato, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., proposta di accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO

che:
– il Collegio condivide la proposta della relatrice;
– con il motivo di ricorso si censura la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in materia di spese di lite, di cui agli articoli 91, 92, 112 e 132 c.p.c. nonche’ la carenza di motivazione;
– si deduce, in particolare, l’erroneita’ della sentenza d’appello per avere disposto la compensazione integrale delle spese di lite nel doppio grado di giudizio sull’assunto della reciproca soccombenza per avere, da un canto, confermato il rigetto dell’eccezione preliminare di legittimazione passiva formulata dalla convenuta e, dall’altro, riformato nel merito la domanda attorea di pagamento della mediazione proposta dalla (OMISSIS) s.a.s. rigettandola;
– la censura e’ fondata;
– la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalita’ – una pluralita’ di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti’, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorche’ essa sia stata articolata in piu’ capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialita’ dell’accoglimento mera mente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass. n. 21684 del 2013; id. n. 22381 del 2009);
– tale nozione di soccombenza reciproca non puo’ essere utilizzata con riferimento all’esito sfavorevole dell’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal convenuto risultato vittorioso nella contestazione della fondatezza della pretesa attorea;
– l’accoglimento del motivo comporta che la sentenza impugnata va cassata in relazione ad esso, con rinvio al Tribunale di Varese, in persona di diverso magistrato, affinche’ riesamini il gravame alla luce del richiamato principio di diritto e provveda altresi’ sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Varese, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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