La nozione di “cosa pertinente al reato”, che delinea l’ambito operativo del sequestro preventivo, ha una portata piu’ ampia di quella impiegata nell’articolo 253 cod. proc. pen.

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 24 settembre 2018, n. 40910.

La massima estrapolata:

La nozione di “cosa pertinente al reato”, che delinea l’ambito operativo del sequestro preventivo, ha una portata piu’ ampia di quella impiegata nell’articolo 253 cod. proc. pen., comprendendo essa anche il corpo del reato e, oltre a qualunque cosa sulla quale o a mezzo della quale il reato fu commesso o che ne costituisce il prezzo, il prodotto o il profitto, anche quelle cose legate indirettamente alla fattispecie criminosa.
In tal senso, la strumentalita’ del bene alla condotta criminosa e’ uno dei canoni di valutazione della pertinenza.
La strumentalita’, tuttavia, e’ astrattamente configurabile in un numero pressocche’ indefinito di casi e cio’ impone di attribuire a detto requisito un significato conforme ai principi generali di adeguatezza e proporzionalita’ sottesi al sistema delle misure cautelari, anche reali.
Anche la funzione “cautelare” del sequestro, strumentale rispetto al successivo provvedimento di merito, non e’ sganciata dai principi di adeguatezza e proporzionalita’.
I principi di “adeguatezza”, “proporzionalita’” e “gradualita’”, previsti dall’articolo 275 cod. proc. pen. come criteri di scelta delle misure cautelari personali, debbano essere applicati anche alle cautele reali. Cio’ al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprieta’ e di libera iniziativa economica privata.

Sentenza 24 settembre 2018, n. 40910

Data udienza 8 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano – Presidente

Dott. AGLIASTRO Mirella – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale della liberta’ di Foggia il 03/01/2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Delia Cardia, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale della liberta’ di Foggia ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di (OMISSIS) avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero il 12/12/2017 con cui sono stati sottoposti a vincolo cautelare una serie di beni trovati nella supposta disponibilita’ del ricorrente, indagato a titolo di compartecipazione criminosa, per numerosi reati, tra cui quello di falso ideologico.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato articolando due motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge in relazione agli articoli 247 e 253 cod. proc. pen..
L’ordinanza impugnata sarebbe viziata per non avere il Tribunale valutato correttamente l’eccezione di nullita’ del decreto di perquisizione e del conseguente sequestro formulata dall’indagato sul presupposto che gli atti in questione fossero sprovvisti di qualsiasi struttura motivazionale per identificare la condotta penalmente rilevante attribuita al ricorrente, non potendosi ritenere sufficiente il richiamo agli atti di indagine ovvero alla astratta fattispecie normativa, tenuto conto, peraltro, che a (OMISSIS) sono stati contestati nell’ordinanza impositiva della misura degli arresti domiciliari due episodi di corruzione in atti giudiziari e non anche il reato di falso.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all’articolo 103 cod. proc. pen.; la perquisizione ed il sequestro sarebbero stati eseguiti anche presso lo studio professionale che l’indagato condivide con l’avv. (OMISSIS), suo difensore nel procedimento in esame (R.G.N.R. 901/2017), senza la presenza dell’A.G. e senza il preventivo avviso al Consiglio dell’Ordine.
Secondo il ricorrente, la perquisizione ed il sequestro avrebbero ad oggetto anche documenti e materiale informatico trovati in ambienti dello studio condivisi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. Dalla lettura del decreto di perquisizione e sequestro disposto dalla Procura della Repubblica di Foggia il 12/12/2017 emerge che: a) l’atto e’ stato emesso nei confronti di (OMISSIS) perche’ indagato “per i reati di cui agli articoli 110 e 479 cod. pen., commessi in (OMISSIS) nel corso degli anni (OMISSIS) + altri” (cosi’ testualmente il decreto); b) si sono richiamati a fondamento giustificativo del mezzo di ricerca della prova “tutti gli atti di indagine… dai quali emergono profili di reita’ a carico dell’indagato” (cosi’ testualmente il decreto); c) si e’ ritenuto che presso “lo studio di dottore commercialista” dell’indagato e presso le relative pertinenze potessero rinvenirsi “oggetti, atti, documenti e materiale informatico che possono costituire il corpo del reato per cui si procede o comunque essere pertinenti al reato ed utili alle indagini” (cosi’ il decreto).
Dal verbale di esecuzione del sequestro in atti si evince inoltre che la polizia giudiziaria si reco’ prima presso l’abitazione dell’indagato, e, in seguito, presso lo studio professionale di (OMISSIS), dove furono sequestrate numerose “cose” all’interno: a) dello spazio in uso esclusivo all’indagato; b) del locale destinato a segreteria dell’intero studio (due p.c.); c) dell’ufficio in uso al dott. (OMISSIS), praticante dell’avv. (OMISSIS), difensore dell’indagato nel presente procedimento (p.c. e hard disk); d) dello spazio destinato a cucina (un p.c.); e) del server (un p.c.) dello studio; f) di uno spazio destinato a deposito (hard disk).
Nel corso della perquisizione, il dott. (OMISSIS) rappresento’ che il server fosse in uso a tutti i professionisti dello studio (avvocati e commercialisti).
3. Il Tribunale del riesame ha ritenuto legittimo il decreto di perquisizione e sequestro in esame in quanto: 1) vi e’ un richiamo alla norma penale violata, agli atti di indagine ed al materiale informatico; 2) proprio il richiamo agli atti di indagine permetterebbe a (OMISSIS) di fare riferimento ad alcune dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari che potrebbero consentire di comprendere quale sia “l’impostazione accusatoria”; 4) il decreto contiene l’esatta individuazione dell’oggetto del sequestro; 5) quanto all’attivita’ svolta all’interno dello studio professionale, perche’ “l’attivita’ di ricerca e’ stata svolta unicamente nei luoghi posti nella disponibilita’ dell’indagato con espressa e materiale esclusione dello studio professionale del legale (OMISSIS)” (cosi’ l’ordinanza impugnata).
4. Il primo motivo di ricorso e’ fondato.
Quella del Tribunale della liberta’ e’ una decisione assunta con una motivazione gravemente carente rispetto ad un provvedimento di sequestro probatorio a sua volta disposto ed eseguito in violazione di legge.
Il sequestro probatorio deve essere motivato e la motivazione del provvedimento deve necessariamente dare conto innanzitutto del “fumus commissi delicti” in relazione al quale si procede.
Cio’ che deve essere spiegato dall’Autorita’ giudiziaria procedente e dal Tribunale della liberta’ e’ l’astratta configurabilita’ del reato ipotizzato in relazione alla congruita’ degli elementi rappresentati, non certo nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell’accusa, bensi’ con esclusivo riferimento alla idoneita’ degli elementi su cui si fonda la notizia di reato in modo da chiarire la ragione per cui e’ utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilita’ dell’autorita’ giudiziaria (Sez. U., n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657; tra le tante, Sez. 5, n. 13594 del 22/02/2015, Gattuso, Rv. 262898, secondo cui l’obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullita’, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti ed alla concreta finalita’ probatoria perseguita, con l’apposizione del vincolo reale, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto e’ ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonche’ alla natura del bene che si intende sequestrare; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007).
La verifica del giudice del riesame, ancorche’ non debba tradursi in un sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, deve accertare la possibilita’ di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, non potendosi ritenere sufficiente la mera “postulazione” della sua esistenza da parte del P.M..
Il Tribunale del riesame, tenuto conto dello stato del procedimento, deve rappresentare in modo puntuale e coerente, nella motivazione dell’ordinanza, le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, dimostrando la congruenza dell’ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti che si intendono accertare (Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Rv. 253508; Sez. 6, n. 45591 del 24/10/2013, Rv. 257816; Corte cost., ord. n. 153 del 2007).
Qualsiasi sia l’indirizzo giurisprudenziale che si intenda recepire sul quantum di motivazione sia necessaria e sufficiente in tema di verifica del “fumus delicti”, non vi e’ dubbio che un’ipotesi astratta di reato deve essere configurata, atteso che cio’ solo consente di verificare la causa giustificatrice per la quale si sottopone a sequestro un determinato bene.
5. La Procura della Repubblica procedente ed il Tribunale della liberta’ di Foggia non hanno fatto corretta applicazione di principi indicati.
Il decreto impositivo del vincolo e l’ordinanza impugnata sono totalmente silenti in ordine anche solo alla mera descrizione, seppur sommaria, della fattispecie per cui si procede e tale anemia motivazionale attribuisce al mezzo di ricerca della prova una finalita’ meramente esplorativa; non sono stati indicati, nemmeno sommariamente: 1) quali sarebbero i reati per cui si procede (“articolo 479 cod. pen. + altro”); 2) quali sarebbero gli “altri” reati per i quali si e’ proceduto al sequestro probatorio; 3) in cosa consisterebbe la condotta attribuita all’indagato a titolo di compartecipazione criminosa; 4) quali sarebbero le coordinate spazio – temporali in cui i reati in questione sarebbero stati compiuti; 5) cosa sarebbe stato falsificato.
A differenza di quanto sostenuto dal Tribunale del riesame, sono inadeguati ed insufficienti il richiamo alla “norma violata” ed “agli atti indagine”, perche’, da una parte, non consentono di comprendere nulla delle ragioni che hanno indotto il pubblico ministero a disporre il provvedimento e, dall’altra, si prestano a giustificare, a posteriori, qualunque esito dell’attivita’ di ricerca del prova, come e’ accaduto nel caso di specie.
6. Sotto altro profilo, la totale assenza di motivazione in ordine al requisito del “fumus” non consente nemmeno di comprendere perche’ si siano sequestrati quei determinati beni, cioe’ per quali ragioni le cose sottoposte a vincolo costituirebbero, nella specie, corpo di reato ovvero cose pertinenti al reato per cui si procede.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ancora una volta chiarito come il decreto di sequestro probatorio, anche se abbia ad oggetto cose costituenti corpo del reato, debba contenere una specifica motivazione della finalita’ perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018).
Principi sovrapponibili valgono anche per il sequestro delle cose pertinenti al reato.
Sul tema, e’ noto come la formula “cose pertinenti al reato” di cui all’articolo 321 c.p.p., comma 1, abbia un significato scarsamente delimitativo e come il legislatore, a differenza di quanto fatto in relazione alla nozione di “corpo del reato”, non abbia definito quella di “cose pertinenti”, affidando questo compito alla interpretazione giurisprudenziale.
Si e’ chiarito in giurisprudenza come la nozione di “cosa pertinente al reato”, che delinea l’ambito operativo del sequestro preventivo, abbia una portata piu’ ampia di quella impiegata nell’articolo 253 cod. proc. pen., comprendendo essa anche il corpo del reato e, oltre a qualunque cosa sulla quale o a mezzo della quale il reato fu commesso o che ne costituisce il prezzo, il prodotto o il profitto, anche quelle cose legate indirettamente alla fattispecie criminosa (Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259850; Sez. 2, n. 34986 del 19/06/2013, Pini, Rv. 256100; Sez. 2, n. 17372 del 22/01/2009, Romeo e altri, Rv. 244342).
In tal senso, la strumentalita’ del bene alla condotta criminosa e’ uno dei canoni di valutazione della pertinenza.
La strumentalita’, tuttavia, e’ astrattamente configurabile in un numero pressocche’ indefinito di casi e cio’ impone di attribuire a detto requisito un significato conforme ai principi generali di adeguatezza e proporzionalita’ sottesi al sistema delle misure cautelari, anche reali.
E’ diffuso nella giurisprudenza di legittimita’ il principio per cui anche la funzione “cautelare” del sequestro, strumentale rispetto al successivo provvedimento di merito, non e’ sganciata dai principi di adeguatezza e proporzionalita’ (cfr., Sez. 4, n. 18603 del 21/03/2013, P.M. in proc. Camerini, Rv. 237327, che, in motivazione, ha chiarito come i principi di “adeguatezza”, “proporzionalita’” e “gradualita’”, previsti dall’articolo 275 cod. proc. pen. come criteri di scelta delle misure cautelari personali, debbano essere applicati anche alle cautele reali. Cio’ “al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprieta’ e di libera iniziativa economica privata”; nello stesso senso, fra le altre, Sez. 6, n. 10153 del 18/10/2012, (dep. 2013), Coli’, Rv. 254526; Sez. 5, n. 8152 del 21/01/2010, Magnano, Rv. 246103 e, piu’ recentemente, Sez. 6, n. 12515 del 27/01/2015, Picheca, Rv. 263616).
Il principio di proporzione, certamente ancorato alla disciplina delle cautele personali nel procedimento penale ed alla tutela dei diritti inviolabili, ha nel sistema una portata piu’ ampia; esso travalica il perimetro della liberta’ individuale per divenire termine necessario di raffronto tra la compressione dei diritti quesiti e la giustificazione della loro limitazione.
In ambito sovranazionale, il principio in esame e’ ormai affermato tanto dalle fonti dell’Unione (cfr. par. 3 e 4 dell’articolo 5 TUE, articolo 49 par. 3 e articolo 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali; sul punto, cfr., Sez. 3, n. 42178 del 29/09/2009, Spini, Rv. 245172), che dal sistema della CEDU.
In tal senso e’ condivisibile quanto affermato in Dottrina, e cioe’ che il rango conferito dall’ordinamento interno alle fonti sovranazionali consente di affermare che, qualunque sia la natura secondo cui sono costruite – sostanziale o processuale – le tutele dei diritti, si deve tenere conto del cd. test di proporzionalita’.
Il principio in esame e’ inoltre capace di fungere da guida per lo sviluppo futuro della materia, in diversi ambiti: in particolare, per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali, oggetto primario delle disposizioni normative processuali penali.
Si puo’ tuttavia affermare che, anche la’ dove non entri espressamente in gioco il tema dei diritti fondamentali, il principio di proporzionalita’ rappresenti un utile termine di paragone per lo sviluppo di soluzioni ermeneutiche e, ancor prima, di nuovi modelli di ragionamento giuridico. In tal senso, si sostiene acutamente, il principio di proporzionalita’ assolve ad una funzione strumentale per un’adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, ed ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto.
E’ ragionevole ritenere, dunque, che anche il senso e la portata del nesso di strumentalita’ tra bene e condotta criminosa deve essere valutato e risolto attraverso il test di proporzionalita’ ed adeguatezza, al fine di saggiare, come detto, la correttezza della soluzione.
Pur nella consapevolezza di indirizzi giurisprudenziali diversi, e’ condivisibile quanto ritenuto da una parte della giurisprudenza di legittimita’, secondo cui e’ necessario un esame particolarmente rigoroso sul rapporto che lega la cosa al reato ed e’ altresi’ necessario, quando il legame prospettato sia di natura funzionale, che tale rapporto non sia meramente occasionale (Cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 33045 del 25/01/2018; Mazza; Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014 Denaro, cit; nello stesso senso, sostanzialmente, Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F., Rv. 269374; Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009, dep. 2010, Marcante, Rv. 246881, che fanno riferimento alla necessita’ che il bene oggetto di sequestro preventivo debba caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalita’ rispetto al reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la “res” ed il reato commesso).
La verifica del nesso di funzionalita’ non occasionale tra il bene e la condotta deve essere, inoltre, maggiormente rigorosa nei casi in cui il bene appartenga ad un soggetto terzo, rispetto all’indagato, nei cui confronti nessun coinvolgimento nell’attivita’ criminosa e’ stato ipotizzato.
7. Nel caso di specie, il decreto di sequestro non consente affatto di chiarire per quale reato in concreto si stia procedendo ed e’, conseguentemente, privo di motivazione: 1) sulla concreta individuazione dei beni da sottoporre a sequestro; 2), sul perche’ detti beni dovrebbero considerarsi corpo del reato o cose pertinenti al reato; 3) su quale sia la finalita’ probatoria perseguita attraverso la sottoposizione al vincolo dei beni in questione rispetto ai reati per cui si starebbe procedendo.
8. E’ fondato anche il secondo motivo di ricorso.
Il sequestro probatorio e’ stato eseguito nei confronti di beni, documenti, personal computer, materiale informatico indistintamente appreso in uno studio professionale in cui esercitano la loro attivita’ piu’ professionisti, tra i quali anche il difensore dell’indagato.
La motivazione dell’ordinanza impugnata e’ apparente anche sul punto, non essendo stato chiarito perche’ le cose apprese in spazi comuni, il sequestro indiscriminato di personal computer rinvenuti in uffici condivisi, il server comune di uno studio con piu’ professionisti debbano considerarsi corpo del reato o cose pertinenti al reato per cui si procede, e perche’, soprattutto, dette cose sarebbero riferibili solo a (OMISSIS) e non anche all’avv. (OMISSIS), difensore nel presente procedimento di (OMISSIS), che pure in quello studio esercita la sua professione, rispetto alla quale l’Autorita’ Giudiziaria procedente avrebbe dovuto osservare il disposto dell’articolo 103 cod. proc. pen..
La circostanza che i beni sottoposti a sequestro non siano stati trovati in ambienti nella esclusiva disponibilita’ dell’avv. (OMISSIS), non significa che tra i beni sequestrati in ambienti condivisi non vi siano anche beni riferibili all’Avv. (OMISSIS).
9. L’ordinanza impugnata ed il decreto di perquisizione e sequestro disposto dalla Procura della Repubblica di Foggia il 12/12/2017 devono dunque essere annullati senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata ed il decreto di perquisizione e sequestro disposto il 12 dicembre 2017 dalla Procura della Repubblica di Foggia il 12 dicembre 2017 nei confronti di (OMISSIS).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 626 cod. proc. pen..

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *