La notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 157 c.p.p., comma 8-bis, anziche’ presso il domicilio dichiarato o eletto, da’ luogo ad una nullita’ di ordine generale

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 24 settembre 2018, n. 40889.

La massima estrapolata:

La notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 157 c.p.p., comma 8-bis, anziche’ presso il domicilio dichiarato o eletto, da’ luogo ad una nullita’ di ordine generale a regime intermedio, che non e’ sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato.
Tale nullita’ deve essere ritenuta di ordine generale a regime intermedio ed e’, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’articolo 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all’articolo 183, e, per quel che in questa sede rileva, alle regole di deducibilita’ di cui all’articolo 182, oltre che ai termini di rilevabilita’ di cui all’articolo 180 cod. proc. pen..

Sentenza 24 settembre 2018, n. 40889

Data udienza 8 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VILLONI Orlando – Presidente

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. COSTANTINI Antonio – rel. Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/03/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Di Leo Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito l’avv. (OMISSIS), quale sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS), che si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ferrara che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di mesi 10 di reclusione relativamente ai reati di resistenza nei confronti di alcuni agenti della Polizia Provinciale di Ferrara ex articolo 337 cod. pen. ed esercizio di attivita’ venatoria con mezzi vietati L. n. 157 del 1992, ex articolo 30, comma 1. Lett. h) in (OMISSIS).
2. Il ricorrente deduce i motivi di cui appresso.
2.1. Con un primo motivo rileva la violazione dell’articolo 157 c.p.p., comma 8-bis, con conseguente nullita’ ex articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), del decreto di citazione in appello.
La Corte d’appello di Bologna, nonostante il ricorrente avesse eletto domicilio in (OMISSIS) e il difensore di fiducia avesse rinunciato espressamente alle notifiche in favore del proprio assistito ex articolo 157 c.p.p., comma 8-bis, ha comunque notificato a questi, con le modalita’ previste dall’articolo 148 c.p.p., comma 2-bis senza il previo tentativo di notifica al ricorrente al domicilio eletto.
Da tanto consegue la nullita’ assoluta ed insanabile del giudizio d’appello poiche’ l’articolo 157 c.p.p., comma 8-bis, consente la notifica al difensore di fiducia a meno che non vi abbia previamente rinunciato.
2.2. Si deduce la nullita’ della notifica della citazione in appello poiche’, in caso di elezione di domicilio, la stessa doveva cola’ essere effettuata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato, circostanza che impone l’accertamento della sopravvenuta prescrizione della contravvenzione di cui al capo b).
2. I due motivi di ricorso che rispettivamente prospettano l’illegittimita’ della notifica effettuata presso il difensore di fiducia, senza il preliminare tentativo di notifica preso il domicilio eletto dal ricorrente, nonche’ la conseguente nullita’ della citazione in appello in tal modo effettuata, possono essere trattati congiuntamente, avendo entrambi ad oggetto la dedotta nullita’ della notifica della citazione ex articolo 601 cod. proc. pen. di cui si contesta la valida esecuzione.
3. Al fine di valutare adeguatamente la deduzione deve farsi rinvio a recente giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite secondo cui la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 157 c.p.p., comma 8-bis, anziche’ presso il domicilio dichiarato o eletto, da’ luogo ad una nullita’ di ordine generale a regime intermedio, che non e’ sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771).
La citata sentenza precisa quanto gia’ oggetto di numerose altre decisioni di questa Corte, successiva e conformi alle Sezioni Unite Micciullo del 2008, secondo cui, tale nullita’ deve essere ritenuta di ordine generale a regime intermedio ed e’, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’articolo 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all’articolo 183, e, per quel che in questa sede rileva, alle regole di deducibilita’ di cui all’articolo 182, oltre che ai termini di rilevabilita’ di cui all’articolo 180 cod. proc. pen.. La Corte ha, infatti, ritenuto tardiva la relativa eccezione di nullita’, che ben poteva e doveva essere proposta nel giudizio di appello (Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396; e negli stessi termini: Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, Bellucci, Rv. 264505 e Sez. 2, n. 35345 del 12/05/2010, Rummo, Rv. 248401).
3. Dall’esame degli atti a cui questa Corte ha accesso allorche’ sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un “error in procedendo” ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092), si rileva come, nonostante il ricorrente avesse provveduto ad eleggere domicilio in (OMISSIS), non risulta che presso quell’indirizzo sia stato inviato l’atto con il quale, ex articolo 601 cod. proc. pen., la Corte d’appello ha citato a giudizio l’imputato per l’udienza del 10 marzo 2017.
Il 19 gennaio 2017 la notifica e’ stata, invece, eseguita – con le modalita’ previste dall’articolo 148 c.p.p., comma 2-bis – nei confronti di (OMISSIS) presso il difensore di fiducia, avv. (OMISSIS), ex articolo 157 c.p.p., comma 8-bis; con le stesse forme ed in pari data e’ stata eseguita regolare notifica al citato difensore in proprio.
Si osserva che, seppure sia stata dedotta l’espressa rinuncia alle notifiche in favore del proprio assistito ex articolo 157 c.p.p., comma 8-bis, secondo periodo, il rapporto fiduciario che legava l’imputato al proprio difensore avrebbe a questi consentito, avendo ricevuto la notifica della citazione in proprio, di essere presente all’udienza ovvero nominare un sostituto ex articolo 102 cod. proc. pen. ed in tal modo eccepire tempestivamente la relativa nullita’.
A prescindere da tanto, rileva in questa sede che il difensore d’ufficio nominato all’udienza, in assenza del difensore di fiducia che non ha inteso presenziare, nulla abbia eccepito circa la nullita’ di ordine generale ed a regime intermedio.
L’omessa eccezione nel giudizio d’appello, per quanto sopra detto in ordine al principio di diritto applicabile, non essendo state rispettate le regole di deducibilita’ di cui all’articolo 182 cod. proc. pen., oltre che ai termini di rilevabilita’ di cui all’articolo 180 cod. proc. pen., preclude che il vizio possa essere dedotto per la prima volta nei motivi di ricorso per cassazione.
4. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso e, non ravvisandosi, per quanto sopra detto, profili di sua manifesta infondatezza, deve essere valutata l’intervenuta prescrizione della contravvenzione di cui alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 30, comma 1, lettera h), (capo b), alla data del 27 ottobre 2017 (quattro anni ex articolo 157 c.p., comma 1, decorrenti dalla data del commesso reato il (OMISSIS), oltre all’aumento di un anno ai sensi dell’articolo 160 c.p., comma 2), successivamente alla decisione di secondo grado del 10 marzo 2017.
Ex articolo 620 c.p.p., lettera l, non essendo necessario effettuare in proposito ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte provvede pertanto a determinare la relativa pena da decurtare in giorni 10 di reclusione, pena corrispondente all’aumento ex articolo 81, comma secondo, cod. pen. operato dal Tribunale di Ferrara e confermato dalla Corte d’appello di Bologna in ordine alla contravvenzione citata, cui consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale ipotesi di reato, non rilevandosi la sussistenza degli elementi ostativi di cui all’articolo 129 c.p.p., comma 2.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla contravvenzione di cui alla L. n. 157 del 1992, articolo 30, comma 1, lettera h) perche’ estinta per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni 10 di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso.

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