Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 aprile 2021| n. 9330.
La fase di merito dell’opposizione avverso l’esecuzione forzata promossa per crediti derivanti da inadempimento agli obblighi di mantenimento stabiliti in sede di separazione o divorzio è soggetta al rito ordinario e deve quindi essere instaurata con atto di citazione. Infatti, il rito applicabile per la fase di merito a cognizione piena dell’opposizione all’esecuzione promossa per la soddisfazione di crediti di mantenimento derivanti dalla separazione o dal divorzio è certamente quello ordinario, come è del resto pacifico nella prassi applicativa, mentre il rito speciale camerale è previsto dall’articolo 710 cod. proc. civ. esclusivamente per la richiesta di modificazione dei provvedimenti riguardanti coniuge e prole conseguenti alla separazione, richieste che non possono essere formulate in sede di opposizione all’esecuzione.
Ordinanza|7 aprile 2021| n. 9330
Data udienza 18 febbraio 2021
Tag/parola chiave: Procedimento civile – Esecuzione forzata – Crediti derivanti da inadempimento agli obblighi di mantenimento stabiliti in sede di separazione o divorzio – Opposizione all’esecuzione – Fase di merito a cognizione piena – Rito ordinario – Applicabilità. (Cpc, articoli 616, 706, 710 e 737)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10390 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:
(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ancona n. 1989/2018, pubblicata in data 28 settembre 2018;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 18 febbraio 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) ha promosso l’esecuzione forzata (nelle forme del procedimento di espropriazione presso terzi) nei confronti del coniuge separato (OMISSIS), sulla base di provvedimenti di determinazione dell’assegno di mantenimento pronunciati nel corso del giudizio di separazione.
Il (OMISSIS) ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’articolo 615 c.p.c..
L’opposizione e’ stata respinta dal Tribunale di Ancona.
La Corte di Appello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece accolta, dichiarando l’inesistenza del diritto dalla (OMISSIS) di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del (OMISSIS) e l’illegittimita’ dell’atto di pignoramento.
Ricorre la (OMISSIS), sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso il (OMISSIS).
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto e’ stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 2.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e falsa applicazione della norma di cui all’articolo 616 c.p.c. in relazione agli articoli 706, 710 e 737 c.p.c.”.
Il motivo e’ manifestamente fondato.
Secondo l’indirizzo costante di questa Corte, sia in caso di opposizione all’esecuzione che agli atti esecutivi “l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, all’esito dell’esaurimento della fase sommaria di cui al comma 1 della indicata disposizione, deve avvenire con la forma dell’atto introduttivo richiesta nel rito con cui l’opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena; pertanto, se la causa e’ soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19264 del 07/11/2012, Rv. 624337 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 1152 del 19/01/2011, Rv. 615946 – 01).
Se l’opponente introduce il giudizio con ricorso invece che con citazione, e’ possibile la conversione dell’atto irregolare, ma ai fini del rispetto del termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, egli deve in tale termine non solo depositare il ricorso, ma anche provvedere alla sua notificazione.
Questi principi risultano espressamente affermati e condivisi nella decisione impugnata e non sono in discussione nella presente sede.
La corte di appello ha peraltro ritenuto che, nella specie, al merito dell’opposizione dovesse essere applicato il rito speciale camerale previsto in materia di separazione, che si introduce con ricorso.
Tale conclusione e’ in palese contrasto con i principi di diritto affermati da questa Corte in ordine all’oggetto dell’opposizione all’esecuzione promossa per la soddisfazione di crediti di mantenimento derivanti dalla separazione o dal divorzio ed ai suoi limiti.
Secondo tale principi, in sede di opposizione all’esecuzione promossa per crediti di mantenimento stabiliti in sede di separazione o divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validita’ ed efficacia del titolo, non anche fatti sopravvenuti o comunque questioni che vanno fatte valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all’articolo 710 c.p.c. o del divorzio di cui alla L. n. 898 del 1970, articolo 9 (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17689 del 02/07/2019, Rv. 654560 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20303 del 25/09/2014, Rv. 632384 – 01).
Il procedimento speciale camerale previsto dall’articolo 710 c.p.c. (cosi’ come quello previsto dalla L. n. 898 del 1970, articolo 9, per la modifica delle condizioni del divorzio) e’, in altri termini, l’unico procedimento applicabile per ottenere la modificazione delle condizioni stabilite in sede di separazione, mentre una siffatta modificazione non puo’ essere richiesta (e di fatto non e’ stata neanche chiesta, nel caso di specie, dal (OMISSIS)) in sede di opposizione all’esecuzione promossa per il soddisfacimento dei relativi crediti.
Logica ed inevitabile conseguenza di tale ricostruzione e’ che, in sede di opposizione all’esecuzione, non essendo possibile chiedere la modificazione delle condizioni della separazione, non e’ del pari applicabile il rito speciale camerale previsto in via esclusiva dalla legge per tale richiesta di modificazione.
Il rito applicabile per la fase di merito a cognizione piena dell’opposizione all’esecuzione promossa per la soddisfazione di crediti di mantenimento derivanti dalla separazione o dal divorzio e’ dunque certamente quello ordinario, come e’ del resto pacifico nella prassi applicativa e come e’ stato correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, mentre il rito speciale camerale e’ previsto dall’articolo 710 c.p.c. esclusivamente per la richiesta di modificazione dei provvedimenti riguardanti coniuge e prole conseguenti alla separazione, richieste che non possono essere formulate in sede di opposizione all’esecuzione.
Tanto meno, poi, potrebbe ritenersi applicabile il rito speciale contenzioso previsto dagli articoli 706 e ss. c.p.c. per la domanda di separazione personale dei coniugi, non essendo (e non potendo essere) ovviamente in discussione, in sede di opposizione all’esecuzione, la separazione coniugale.
In conclusione, non possono esservi dubbi sul fatto che la fase di merito dell’opposizione avverso l’esecuzione forzata promossa per crediti derivanti da inadempimento agli obblighi di mantenimento stabiliti in sede di separazione o divorzio sia soggetta al rito ordinario e debba quindi essere instaurata con atto di citazione.
Nella specie e’ pacifico, in fatto, che dopo la fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione, l’opponente abbia instaurato il giudizio di merito a cognizione piena relativo alla presente opposizione, mediante ricorso depositato entro il termine perentorio fissato, ai sensi dell’articolo 616 c.p.c., dallo stesso giudice dell’esecuzione, ma abbia provveduto a notificare detto ricorso in data successiva alla scadenza di quel termine.
La corte di appello ha dunque errato nel ritenere tempestiva l’instaurazione della fase di merito a cognizione piena dell’opposizione.
La decisione va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia puo’ essere decisa nel merito con la dichiarazione di improcedibilita’ della domanda di merito a cognizione piena relativa all’opposizione all’esecuzione proposta dal (OMISSIS).
2. Con il secondo motivo si denunzia “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli articoli 99, 100, 112, in relazione all’articolo 352 c.p.c.”.
Il motivo, proposto solo in via gradata dalla ricorrente, resta assorbito, in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo e della decisione della controversia nel merito.
3. Il ricorso e’ accolto.
La sentenza impugnata e’ cassata in relazione e, decidendo nel merito, l’opposizione all’esecuzione proposta dal (OMISSIS) e’ dichiarata improcedibile.
Le spese del giudizio di legittimita’ possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, persistendo i motivi ritenuti sufficienti a tal fine dalla corte di appello, ed altresi’ in considerazione dell’alterno andamento del giudizio di merito e della situazione sostanziale sottostante emergente dagli atti.
P.Q.M.
La Corte:
– accoglie il ricorso, cassa in relazione la decisione impugnata e, decidendo nel merito, dichiara improcedibile l’opposizione proposta dal (OMISSIS);
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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