Il coerede che dopo la morte del “de cuius” sia rimasto nel possesso del bene ereditario

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 aprile 2021| n. 9359.

Il coerede che, dopo la morte del “de cuius”, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, però, egli, che già possiede “animo proprio” ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un’inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”, risultando a tal fine insufficiente l’astensione degli altri partecipanti dall’uso della cosa comune. (Nella specie la S.C., riformando la pronuncia di merito, ha escluso che possa costituire prova dell’usucapione di un appartamento la circostanza che il coerede, che già vi abitava con il padre, abbia continuato, dopo la morte di questi, ad essere l’unico ad averne la disponibilità).

Ordinanza|8 aprile 2021| n. 9359

Data udienza 2 luglio 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Usucapione – Possesso delle chiavi in via esclusiva – Acquisto della proprietà – Limiti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26067/2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio ” (OMISSIS)”, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 4152/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/07/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO

Che:
1. Con atto di citazione dell’11 febbraio 2009 (OMISSIS) conveniva in giudizio la cugina (OMISSIS), la zia (OMISSIS), la madre (OMISSIS) e la sorella (OMISSIS), chiedendo che venisse accertato in suo favore l’intervenuto acquisto per usucapione dell’intera proprieta’ di un immobile sito in (OMISSIS), immobile di cui l’attore e le convenute erano comproprietari pro indiviso e iure hereditario. Costituendosi in giudizio, (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedevano in via riconvenzionale di accertare l’illegittima occupazione dell’immobile da parte dell’attore e la sua condanna al pagamento dell’indennita’ dovuta per l’occupazione abusiva. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15699/2010, rigettava sia la domanda dell’attore che quella riconvenzionale delle convenute.
2. La sentenza era impugnata da (OMISSIS). La Corte d’appello di Roma, con pronuncia 10 luglio 2015, n. 4152, ha accolto il gravame e, in totale riforma dell’impugnato provvedimento, ha dichiarato (OMISSIS) “esclusivo proprietario, per intervenuta usucapione, dell’appartamento sito in (OMISSIS)”.
3. Contro la sentenza d’appello ricorrono per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS).
Gli intimati (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno proposto difese.

CONSIDERATO

Che:
I. Il ricorso e’ articolato in tre motivi, tra loro strettamente connessi.
a) Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 167 e 183 c.p.c., nonche’ dell’articolo 115 c.p.c., in tema, rispettivamente, di onere di contestazione dei fatti in capo al convenuto e di fatti suscettibili di fondare la decisione del giudice di merito”: la Corte d’appello ha riformato la decisione di primo grado, valorizzando ai fini probatori una singola circostanza (la non disponibilita’ da parte delle ricorrenti delle chiavi dell’immobile) che era stata dedotta dall’originario attore soltanto in sede di memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 1, ed erroneamente applicando a tale circostanza l’onere di contestazione di cui all’articolo 115 c.p.c., disposizione che peraltro, nella versione novellata dalla L. n. 69 del 2009, non troverebbe applicazione nel caso di specie, essendo il processo stato introdotto prima della sua entrata in vigore.
b) Il secondo motivo contesta “violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, articoli 1158 e 2697 c.c., in tema, rispettivamente, di usucapione ventennale di immobili e relativo onere probatorio”: la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto sufficiente ai fini della sussistenza dell’animus excludendi la mancata disponibilita’ della chiavi in capo alle ricorrenti.
c) Il terzo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 1140 e 1144 c.c., in tema, rispettivamente, di possesso e di tolleranza”: la Corte d’appello ha erroneamente affermato che il possesso esercitato da (OMISSIS) non poteva essere conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte degli altri compossessori, non solo perche’ cio’ doveva essere provato da questi ultimi, ma anche perche’ l’uso prolungato nel tempo di un bene non e’ normalmente compatibile con la tolleranza.
I motivi sono fondati. A prescindere dalla applicazione al caso di specie dell’articolo 115 c.p.c., come novellato nel 2009 (secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio di non contestazione, pur essendo stato codificato con la modifica dell’articolo 115 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, e’ infatti applicabile anche ai giudizi antecedenti alla novella, cfr. da ultimo Cass. 5429/2020) va precisato che “la mancanza di specifica contestazione, se riferita ai fatti principali, comporta la superfluita’ della relativa prova perche’ non controversi, mentre se e’ riferita ai fatti secondari – la cui allegazione “non e’ soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 2″ (Cass. 8525/2020) – consente al giudice solo di utilizzarli liberamente quali argomenti di prova ai sensi dell’articolo 116 c.p.c., comma 2” (Cass. 19709/2015, v. anche Cass. 5191/2008). Pertanto il giudice d’appello ha errato nell’affermare che la mancata contestazione della circostanza della mancata disponibilita’ delle chiavi dell’appartamento da parte delle ricorrenti ha comportato “effetti vincolanti per il giudice, che dovra’ astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto”.
La circostanza, poi, non poteva essere ritenuta “elemento di per se’ sufficiente ad attestare il possesso” necessario per l’acquisto per usucapione della proprieta’ del bene. E’ vero che secondo questa Corte “il coerede che, a seguito della morte del de cuius, sia rimasto nel possesso del bene ereditario puo’, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessita’ di interversione del titolo del possesso” (ex multis, Cass. 966/2019). A tal fine, pero’ “egli, che gia’ possiede animo proprio e a titolo di comproprieta’, e’ tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusivita’, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalita’ incompatibili con la possibilita’ di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volonta’ di possedere uti dominus e non piu’ uti condominus” (Cass. 10734/2018, Cass. 7221/2009, Cass. 13921/2002), “non essendo sufficiente l’astensione degli altri partecipanti dall’uso della cosa comune” (Cass. 966/2019). Pertanto, il fatto che (OMISSIS), che gia’ abitava con il padre l’appartamento e quindi aveva le chiavi del medesimo, abbia continuato ad essere il solo ad averne la disponibilita’ non indica, di per se’, il possesso esclusivo dell’immobile.
Diverso valore, invece, puo’ avere secondo la giurisprudenza di questa Corte “la sostituzione della serratura – della quale tutti i coeredi hanno pero’ la chiave – anche se, per tale ipotesi, devesi, comunque, provare che l’azione sia stata voluta e manifestata al fine d’escludere il compossesso dei coeredi e non piuttosto a fini d’ordinaria manutenzione o di migliore preservazione dell’immobile e di quanto in esso contenuto” (Cass. 1370/1999).
Quanto, infine, al riferimento operato dalla Corte d’appello alla tolleranza da parte degli altri compossessori, va precisato – come sottolineano le ricorrenti – che “in tema di usucapione, per stabilire se un’attivita’ corrispondente all’esercizio della proprieta’ o altro diritto reale sia stata compiuta con l’altrui tolleranza e sia quindi inidonea all’acquisto del possesso, la lunga durata dell’attivita’ medesima puo’ integrare un elemento presuntivo nel senso dell’esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacche’ nei secondi, di per se’ labili e mutevoli, e’ piu’ difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo” (cosi’, da ultimo, Cass. 11277/2015). In ogni caso, pero’, il riferimento alla tolleranza non e’ conferente nel caso di specie, in cui (OMISSIS) essendo coerede era gia’ (con)possessore e quello che doveva essere provato era l’esercizio esclusivo, nel senso di esclusione del compossesso dei coeredi, del dominio sulla res comune, prova il cui onere gravava sull’usucapiente (v. Cass. 13921/2002).
II. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, che la decidera’ attenendosi ai principi di diritto sopra ricordati; il giudice di rinvio provvedera’ anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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