La domanda diretta a far accertare la non conformità alla legge o al regolamento del contenuto della decisione approvata in una riunione di partecipanti al condominio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 aprile 2023| n. 9387.

La domanda diretta a far accertare la non conformità alla legge o al regolamento del contenuto della decisione approvata in una riunione di partecipanti al condominio

La domanda diretta a far accertare la non conformità alla legge o al regolamento del contenuto della decisione approvata in una riunione di partecipanti al condominio, quale riportato nel relativo verbale, sia pure per mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, o per impossibilità dell’oggetto in senso materiale o giuridico, da valutarsi in relazione al difetto assoluto di attribuzioni, può comunque integrare gli estremi di un’azione di accertamento della nullità o dell’inesistenza materiale di detta deliberazione e può pertanto essere proposta da un condomino, se a tale accertamento egli abbia un interesse concreto e attuale, diretto ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che la delibera generava quanto al contenuto dell’assetto organizzativo della materia regolata.

Ordinanza|5 aprile 2023| n. 9387. La domanda diretta a far accertare la non conformità alla legge o al regolamento del contenuto della decisione approvata in una riunione di partecipanti al condominio

Data udienza 30 marzo 2023

Integrale

Tag/parola chiave: COMUNIONE E CONDOMINIO – CONDOMINIO – ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14621-2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
-ricorrenti-
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 4606-2017 depositata il 07/11/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), successori di (OMISSIS), morto in corso di causa, hanno proposto ricorso articolato in un motivo avverso la avverso la sentenza n. 4606-2017 della Corte d’appello di Milano, depositata il 7 novembre 2017.
Resiste con controricorso il (OMISSIS), (OMISSIS).
La trattazione del ricorso e’ stata fissata in camera di consiglio, a norma degli articoli 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex Decreto Legislativo n. 149 del 2022, articolo 35.
Le parti hanno depositato memorie.
La Corte d’appello di Milano ha accolto il gravame avanzato dal (OMISSIS), (OMISSIS), contro la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 2 febbraio 2015. I giudici di secondo grado hanno dichiarato inammissibile la domanda originariamente spiegata da (OMISSIS), e proseguita da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), volta ad impugnare la delibera del convenuto (OMISSIS) del 1 marzo 2013, riguardante l’approvazione e la ripartizione di spese per le parti comuni, in quanto di competenza del Consorzio, priva delle necessarie maggioranze e contraria al vigente regolamento. Il Tribunale di Milano aveva accolto l’impugnazione e annullato il riparto delle spese di rifacimento dei vialetti del Consorzio in prossimita’ della scala F, come deciso nella riunione del 1 marzo 2013 e verbalizzato in data 5 marzo 2013.
La Corte d’appello di Milano ha affermato che mancava la prova, spettante all’attore, che la riunione del 1 marzo 2013 avesse “assunto, anche e nello specifico poiche’ preceduta – come in tutti gli altri casi documentati dal Consorzio – da apposita convocazione di ogni avente diritto, corredata da comunicazione di un ordine del giorno, i caratteri di una vera e propria assemblea dello stesso, e quindi in ultima analisi del supercondominio ((OMISSIS)) formato dagli edifici D, E, ed F”. La sentenza d’appello ha aggiunto che “a dimostrare come non gia’ di una delibera di assemblea di condominio” si trattasse, ma di “espressione di volonta’ manifestate nel corso di una mera riunione”, starebbe “il fatto che, a differenza che in ogni altra assemblea condominiale il cui verbale e’ stato prodotto dal Consorzio, non si sia fatta menzione nel documento considerato quale verbale assembleare dall’ (OMISSIS), quanto a tale adunanza, della sua natura di prima o di seconda convocazione, e, per altro verso, il fatto che detto documento non sia in realta’… un verbale di assemblea, ma consista in una comunicazione ai condomini”. Cosi’ ancora, ha aggiunto la Corte di Milano, “quella impugnata, poiche’ da ritenersi l’esito di un incontro non riconducibile alla nozione di assemblea condominiale, non puo’ essere considerata una delibera, ed era altrettanto conseguentemente inimpugnabile”. Ultimo argomento addotto dai giudici di appello e’ stato che “successivamente alla summenzionata riunione” risultava l’adozione, da parte di membri del Consorzio “di scelte distoniche rispetto alle succitate volonta’ manifestate in data 1/3/2013”, senza che vi fossero state “reazioni… ad opera dei partecipanti all’Incontro del quale trattasi”.
L’unico motivo del ricorso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1362 c.c. In parte espositiva i ricorrenti specificano che l’assemblea del (OMISSIS) del 1 marzo 2013, in presenza dei delegati del condominio “E” e del condominio “F”, ed in assenza di rappresentante/amministratore del condominio “D”, aveva stabilito “all’unanimita’ dei presenti di affidare alla (OMISSIS) SRL l’esecuzione delle opere riguardanti il vialetto in prossimita’ del civico “F”, per un “importo finale delle opere in Euro 53.635,00, di cui “la quota di Euro 11.671,00” era stata attribuita interamente al condominio “F”, mentre la restante somma di Euro 41.964,00 era stata suddivisa in base alla tabella millesimale di cui al Regolamento tra i condomini “D” “E” ed “F”.
I ricorrenti evidenziano che, dopo l’assemblea del 1 marzo 2013, i lavori di rifacimento “dei vialetti del (OMISSIS) in prossimita’ della Scala F” erano stati effettivamente affidati a (OMISSIS) S.r.l. in base ai criteri di ripartizione delle spese ivi stabiliti; l’amministratore dello stabile “F” aveva effettivamente elaborato il preventivo chiamato “(OMISSIS)” sulla base delle cifre riportate sul verbale del 1 marzo 2013, provvedendo ad inviare i rispettivi bollettini di pagamento a tutti i condomini del palazzo “F”; non vi erano state ulteriori deliberazioni cui ricondurre l’avvio dei lavori e l’applicazione dei criteri di ripartizione delle spese contestati.
Il controricorrente chiede che il ricorso sia dichiarato infondato, stante la “natura propositiva e non deliberativa del verbale di riunione del 1 marzo 2013”.
Il ricorso e’ fondato.
E’ accertato in fatto che nella riunione del 1 marzo 2013 tra i partecipanti del (OMISSIS), (OMISSIS) fu deciso di dare incarico ad una impresa appaltatrice di eseguire lavori nel vialetto adiacente al civico F, fu determinato l’importo delle opere e furono ripartite le spese fra i diversi edifici e relativi condomini. Viene dedotto dai ricorrenti che tale decisione ebbe piena esecuzione e che non sopravvennero sul punto ulteriori decisioni assembleari.
Non di meno, la Corte d’appello di Milano ha concluso che la “riunione” del 1 marzo 2013 non era risultata preceduta da apposita convocazione, non aveva assunto “i caratteri di una vera e propria assemblea” e di una “delibera” ed era consistita, piuttosto, in una “espressione di volonta’ manifestate nel corso di una mera riunione”, tant’e’ che nel verbale redatto neppure si dava atto “della sua natura di prima o di seconda convocazione” e che successivamente erano poi state adottate dal Consorzio “scelte distoniche rispetto alle succitate volonta’ manifestate in data 1/3/2013”.
E’ certo che, in tema di impugnazione della deliberazione dell’assemblea condominiale, spetta all’attore l’onere di provare la sussistenza della delibera stessa, prima ancora del vizio di contrarieta’ alla legge o al regolamento di condominio che ne comporti l’invalidita’. Una deliberazione condominiale puo’ tuttavia dirsi inesistente sol quando manchi un elemento costitutivo della fattispecie del procedimento collegiale, tale da rendere impossibile individuare strutturalmente in essa l’espressione di una volonta’ riferibile alla maggioranza avente portata organizzativa. In tal caso, i condomini non hanno alcun interesse ad agire per l’impugnazione di una inesistente deliberazione dell’assemblea, non generando la stessa alcun concreto pregiudizio ai loro diritti, tale da legittimarne la pretesa ad un diverso contenuto della decisione del collegio (Cass. Sez. 6-2, 18/01/2023, n. 1367).
Va considerato come le determinazioni prese dai condomini, in assemblea o, come nella specie si sostiene nella sentenza impugnata, in una “mera riunione”, devono valutarsi come veri e propri atti negoziali, sicche’ l’interpretazione del loro contenuto e’ frutto di apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimita’ unicamente per violazione dei canoni ermeneutici stabiliti dagli articoli 1362 e seguenti c.c. (Cass. Sez. 2, 28 febbraio 2006, n. 4501).
La Corte d’appello, ricostruiti i fatti come sinora esposto, ha tuttavia erroneamente negato immediato valore organizzativo (e non dunque meramente consultivo o preparatorio di un futuro pronunciamento assembleare) alla deliberazione approvata il 1 marzo 2013 dai partecipanti del (OMISSIS), (OMISSIS), con la quale si individuo’ l’impresa appaltatrice per l’esecuzione dell’intervento di manutenzione del vialetto adiacente al civico F, si determino’ l’importo delle opere e si ripartirono le spese fra gli obbligati.
(OMISSIS) aveva percio’ un interesse sostanziale ad impugnare la delibera in questione, giacche’ titolare di una posizione qualificata diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che la delibera del (OMISSIS) generava quanto al contenuto dell’assetto organizzativo della materia regolata (le opere di manutenzione straordinaria). A questo interesse sostanziale e’ certamente abbinato l’interesse ad agire ex articolo 100 c.p.c. per l’impugnazione della delibera, avendo l’attore prospettato una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata e cosi’ rivelato l’utilita’ concreta che poteva ricevere dall’accoglimento della domanda (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 15/03/2019, n. 7484).
I vizi del relativo procedimento di convocazione, di costituzione e di documentazione dell’assemblea, come anche il difetto assoluto di competenza del collegio, non escludono ex se la riconducibilita’ della decisione al modello legale delle deliberazioni assembleari e quindi l’imputazione al condominio nel cui ambito viene assunta, e possono, semmai, incidere sulla qualificazione del vizio della delibera, agli effetti dell’applicabilita’ della disciplina di cui all’articolo 1137 c.c., senza tuttavia comportare una declaratoria di inammissibilita’ della domanda, come statuito dalla Corte d’appello di Milano.
Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto:
la domanda diretta a far accertare la non conformita’ alla legge o al regolamento del contenuto della decisione approvata in una riunione di partecipanti al condominio (come, nella specie, quella adottata dal convenuto (OMISSIS) il 1 marzo 2013), quale riportato nel relativo verbale, sia pure per mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, o per impossibilita’ dell’oggetto in senso materiale o giuridico, da valutarsi in relazione al “difetto assoluto di attribuzioni” (Cass. Sez. Unite, 14/04/2021, n. 9839), puo’ comunque integrare gli estremi di un’azione di accertamento della nullita’ o dell’inesistenza materiale di detta deliberazione e puo’ pertanto essere proposta da un condomino, se a tale accertamento egli abbia un interesse concreto e attuale, diretto ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che la delibera generava quanto al contenuto dell’assetto organizzativo della materia regolata.
Il ricorso va percio’ accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che procedera’ ad esaminare nuovamente la causa uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *