Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 17 maggio 2019, n. 13408.
La massima estrapolata:
La dichiarazione di adottabilità costituisce l’estrema ratio nel carattere prioritario del diritto del minore a crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine, intesa come ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, nel rilievo che la rescissione del legame familiare rappresenti l’unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio e nella garanzia che lo Stato deve riconoscere a tale diritto, attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare.
Ordinanza 17 maggio 2019, n. 13408
Data udienza 14 marzo 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26803/2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), rispettivamente quale madre naturale e quali nonni materni del minore (OMISSIS) domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), rispettivamente quale curatore speciale e tutore del minore (OMISSIS), domiciliate in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentate e difese dallo stesso avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
contro
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia;
– intimati –
avverso la sentenza n. 570/2017 della Corte di appello di Brescia, depositata il 21/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Brescia, sezione per i Minorenni, con sentenza depositata in data 21 aprile 2017 ha rigettato l’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni della medesima citta’ che aveva dichiarato l’adottabilita’ di (OMISSIS), nato il (OMISSIS), con sospensione della responsabilita’ genitoriale e di ogni rapporto con genitori e parenti, provvedendo altresi’ alla nomina di un tutore ed al collocamento provvisorio del primo presso una coppia in attesa dell’adozione internazionale.
2. La Corte di merito ha confermato l’impugnata decisione di primo grado in ragione di un apprezzato convergente quadro istruttorio, all’esito del quale si e’ ritenuta la significativa inadeguatezza dei genitori e l’improbabilita’ di un loro recupero in tempi compatibili con lo sviluppo ed i bisogni del minore.
3. Ricorrono in cassazione avverso la sentenza di appello, la madre, (OMISSIS), ed i nonni materni del minore, (OMISSIS) e (OMISSIS), con tre motivi a cui resistono con controricorso il tutore ed il curatore. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione della L. n. 184 del 1983, articoli 1 e 8 per avere i giudici di appello posto a fondamento del formulato giudizio sullo stato di abbandono del minore un accertamento sommario che non sarebbe vaso ad individuare fatti gravi e precisi imputabili alla madre e ai nonni materni.
Sarebbe stato travisato l’episodio posto a base della segnalazione ai Servizi Sociali e del conseguente provvedimento cautelare adottato dal Tribunale per i minorenni di Brescia secondo cui il bimbo, accompagnato presso il pronto soccorso del locale nosocomio per rigurgito e difficolta’ a nutrirsi – esiti riconducibili, per successivi accertamenti medici, ad una non corretta formula del latte di alimentazione -, si sarebbe presentato “affamato e denutrito” in conseguenza della trascuratezza della madre.
La segnalazione, come ribadito dal primario della Neonatologia il 20 gennaio 2015, non sarebbe stata aderente alla realta’ dei fatti.
Al di la’ dell’enfatizzazione della condotta della madre e dell’assunto suo rifiuto ad accettare il ricovero in comunita’ con il figlio, pur sapendo del rischio corso di esserne altrimenti separata, non vi sarebbe stata altra causa per allontanare il minore dalla madre e dalla famiglia di origine, non individuandosi una reale causa di abbandono.
La Corte di appello, in acritica adesione alle conclusioni della disposta c.t.u., non avrebbe valutato la reale situazione di abbandono del minore, per evidenze gravi e specifiche, ma si sarebbe limitata ad affermare, a distanza di anni, la contrarieta’ all’interesse del primo del suo reinserimento nella famiglia di origine. I giudici di secondo grado non avrebbero quindi neppure tentato di comprendere se l’allontanamento fu, o meno, giustificato e se esso ebbe a determinare reazioni emotive incontrollate nella madre, che si era vista togliere il figlio a pochi giorni dalla sua nascita.
Il riferimento alla fragilita’ materna non avrebbe posto in evidenza profili di patologia psichiatrica o psicologica.
2. Con il secondo motivo si fa valere la violazione dell’articolo 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 e della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE del 7 dicembre 2000 nonche’ dell’articolo 8 Convenzione E.D.U., nella costante interpretazione ricevutane dalla giurisprudenza convenzionale.
Nessun concreto pregiudizio si sarebbe potuto ritenere integrato in ragione del brevissimo periodo di permanenza, pari a circa una settimana, del minore presso la famiglia di origine, periodo durante il quale madre e nonni materni avevano dato prova di cura e premura verso il piccolo; non sarebbe valsa d’altra parte la valutazione di non idoneita’ espressa con la c.t.u. che era stata disposta in grado di appello in modo non attualizzato, avendo madre e nonni da tempo interrotto i rapporti con il minore.
La legittimita’ di un provvedimento destinato ad incidere sul primario diritto del minore a vivere con i propri genitori ed i familiari naturali puo’ essere adottato in caso di necessita’ e l’ingerenza dello Stato deve basarsi su di un “bisogno imperioso” e deve essere “proporzionata”, essendo altresi’ rimesso al primo di agire positivamente in modo da rispettare effettivamente la vita privata o familiare, permettendo al legame di svilupparsi.
3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione della L. n. 184 del 1983, articolo 8 in relazione alla ritenuta inidoneita’ dei nonni materni in ragione di indimostrati e vaghi atteggiamenti.
Con passaggio motivazionale contraddittorio la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del rapporto collaborativo instaurato tra i Servizi Sociali ed i nonni del minore non giustificabile ove gli stessi fossero stati, come ritenuto in sentenza, acriticamente schierati sulle posizioni della figlia.
I genitori della madre avrebbero soltanto evidenziato i propri limiti personali connessi con l’eta’ nel non dichiararsi disponibili all’affido del minore e riaffermando invece di poter coadiuvare la propria figlia sotto il profilo economico, dell’assistenza ed educazione.
4. In via preliminare va data applicazione alla regola di giudizio, ormai integrativa di ius receptum della giurisprudenza di legittimita’, per la quale – nell’intervenuto affidamento del minore presso una famiglia, come risulta dal testo del proposto ricorso – la L. n. 184 del 1983, articolo 5, comma 1, u.p., come novellato dalla L. 19 ottobre 2015, n. 173, articolo 2 in attuazione del diritto alla continuita’ affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare, sancisce la nullita’ del giudizio introdotto in materia di adozione di minori ove il giudice non disponga l’audizione degli affidatari o della famiglia collocataria e nella natura processuale dell’adempimento e’ legittima la sua immediata applicazione ai processi in corso (Cass. 29/09/2017 n. 22934; Cass. 09/10/2017 n. 23574).
5. All’indicato rilievo si accompagna, nell’apprezzamento di questo Collegio, una ulteriore ragione di nullita’ della sentenza impugnata, contraddistinta da una motivazione assolutamente deficitaria – nella inosservanza di quel minimo costituzionale, richiesto dall’articolo 111 Cost., comma 6, secondo le piu’ recenti affermazioni della giurisprudenza di legittimita’ (ex multis: Cass. 12/10/2017 n. 23940) – si’ da determinare l’impossibilita’ di ricostruire il percorso logico che ha determinato i giudici di appello all’assunta decisione, a definizione dello “stato di abbandono” del minore, estremo al cui vaglio rimane estraneo pertanto ogni necessario giudizio di stringente sussistenza.
Resta cosi’ inosservato il principio per il quale, la dichiarazione di adottabilita’ integra l’extrema ratio nel carattere prioritario del diritto del minore a crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine, intesa come ambiente piu’ idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, nel rilievo che la rescissione del legame familiare rappresenti l’unico strumento che possa evitargli un piu’ grave pregiudizio e nella garanzia che lo Stato deve riconoscere a tale diritto, attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficolta’ e di disagio familiare (in termini, vd.: Cass. 20/01/2015 n. 881; Cass. 14/04/2016 n. 7391; Cass. 27/03/2018 n. 7559).
6. La Corte di appello in applicazione dell’indicato principio e’ pertanto chiamata a motivare sull’eventuale stato di adottabilita’, previa: attualizzazione degli esiti dell’esame del minore; definizione del profilo psicologico dei genitori e del rapporto con il figlio, con scrutinio della capacita’ dei primi di consentire del minore uno sviluppo armonico, per le necessarie cure materiali affettive e psicologiche; individuazione del ruolo dei nonni materni in un quadro di recupero della capacita’ genitoriale di madre e padre del minore.
7. La sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Brescia che, in diversa composizione, curato il preliminare adempimento processuale, provvedera’ ad attenersi agli ulteriori indicati principi per l’accertamento dell’eventuale “stato di abbandono” del minore.
P.Q.M.
Decidendo sul ricorso, dichiara la nullita’, nei sensi di cui in motivazione, della sentenza impugnata che cassa con rinvio alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese processuali per il giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52 vanno omessi le generalita’ e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
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