Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 5 settembre 2018, n. 5205.
La massima estrapolata:
La destinazione di terreno privato a parcheggio pubblico costituisce vincolo conformativo, impresso in base a previsioni di tipo urbanistico.
Sentenza 5 settembre 2018, n. 5205
Data udienza 5 luglio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 916 del 2015, proposto da
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fr. Ve., con domicilio eletto presso lo studio Ro. Co. in Roma, viale (…);
contro
Ti. Di Fa., Ro. Br., rappresentati e difesi dall’avvocato Fr. Da. De Lu., con domicilio eletto presso lo studio Pi. Vo. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara Sezione Prima n. 00255/2014, resa tra le parti, concernente annullamento in autotutela di una Comunicazione di attività edilizia libera (Cael) relativa alla posa di paletti con catene per la delimitazione del fronte strada e sospensione lavori con ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ti. Di Fa. e di Rossella Bruno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 luglio 2018 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Al. To. su delega dell’avv. Fr. Ve., Pi. Vo. su delega dell’avv. Fr. De Lu.;
Rilevato in fatto che:
– la presente controversia ha ad oggetto l’appello proposto dal Comune, originario resistente, avverso la sentenza n. 255\2014 con cui il Tar Pescara ha accolto il ricorso, proposto dall’odierna parte appellata, avverso gli atti comunali integranti annullamento in autotutela di una Comunicazione di attività edilizia libera (Cael) relativa alla posa di paletti con catene per la delimitazione del fronte strada (omissis), nonché conseguente ordine di ripristino;
– la sentenza appellata, respinte le eccezioni di rito, accoglieva il ricorso in relazione ai vizi dedotti per assenza del mutamento funzionale, in senso pubblicistico, del terreno privato;
– con il presente appello il Comune soccombente in prime cure proponeva due ordini di censure, uno di carattere processuale, concernente l’inammissibilità dell’originario ricorso per difetto di rappresentanza tecnica, uno di merito, concernente il difetto di istruttoria e di motivazione nonché il travisamento di fatti e presupposti;
– la parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello;
– all’udienza del 5\7\2018 la causa passava in decisione.
Considerato in diritto che:
– l’appello appare prima facie infondato;
– sul primo versante, di natura processuale, la sentenza appellata ha compiutamente respinto l’originario eccezione preliminare proposta in relazione alla presunta mancanza della procura speciale;
– in proposito, dall’analisi degli atti di causa emerge come la contestata mancanza di corretta procura speciale sia stata imputabile all’erroneo scambio fra due analoghi ricorsi, proposti entrambi avverso i medesimi atti del Comune odierno appellante;
– in linea di fatto risulta come i difensori delle originarie ricorrenti, avvedutisi dell’errore di allegazione, abbiano tempestivamente depositato un mandato speciale di conferma e ratifica (20\12\2013), attestante il suo già avvenuto rilascio in data 8\11\2013, e che il Comune, costituitosi il successivo 18\4\2014, abbia trovato, nei fascicoli d’ufficio, depositate le corrette procure speciali;
– inoltre, il deposito dei corretti mandati ad litem risulta anteriore allo stesso deposito in giudizio del ricorso notificato (14\1\2014);
– emerge altresì come, in disparte la sostanziale evidenza dell’errore e la conseguente sussistenza dei presupposti tali da individuare gli elementi richiesti a fini di compiutezza del ricorso ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 cod proc amm, la corretta produzione in ciascun fascicolo della relativa procura sia avvenuta in epoca anteriore alla stessa costituzione in giudizio di parte resistente, con conseguente pacifico raggiungimento dello scopo;
– quest’ultimo principio assume rilievo preminente e dirimente, come ancora di recente ribadito in riferimento allo stesso art. 44 cit. dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza 26 giugno 2018 n. 132);
– in linea generale va pertanto fatta applicazione del principio predetto, alla luce dell’orientamento più volte evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa;
– al riguardo, va ricordato come, poiché l’atto con il quale è conferita la procura alle liti ha natura processuale, l’eventuale inosservanza delle forme stabilite dall’art. 83, c.p.c. non comporti comunque, a norma dell’art. 156, cit., nullità ove sia ugualmente raggiunto lo scopo per il quale le forme stesse sono prescritte e, cioè, il controllo della certezza, provenienza e tempestività della procura medesima (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. IV 30 luglio 2012 n. 4311);
– sul secondo versante, concernente il merito della sentenza appellata, dall’analisi di quest’ultima emerge una chiara ricostruzione degli elementi acquisiti nonché la dimostrazione dell’assenza dei presupposti, nel caso di specie, per l’esercizio del potere di autotutela edilizia e conseguente sanzione ripristinatoria;
– in linea generale va ribadito che la destinazione di terreno privato a parcheggio pubblico costituisce vincolo conformativo, impresso in base a previsioni di tipo urbanistico (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. IV 13 ottobre 2017 n. 4748);
– nel caso di specie, se per un verso è pacifica l’assenza di una previsione urbanistica in tal senso, così venendo meno in radice la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere generale invocato, per un altro verso parimenti insufficiente è l’ulteriore presunto vincolo, di carattere meramente obbligatorio in quanto derivante da atti privati di cui il Comune non era parte, nonché l’invocazione di una mozione consiliare, all’evidenza ben distinta dall’approvazione di una disposizione pianificatoria ed urbanistica;
– risulta altresì mancare, negli atti adottati dal Comune odierno appellante, l’invocazione e la dimostrazione dei presupposti necessari al fine di ritenere sussistente un comportamento in base al quale il privato abbia messo volontariamente, con carattere di continuità, un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al relativo uso (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 16/01/2017, n. 97);
– nella presente fattispecie il Comune, lungi dall’effettuare tali doverosi approfondimenti (non integrabili in sede giudiziale, per consolidato principio), ha inteso esercitare il potere di autotutela edilizia in assenza dei relativi peculiari presupposti, invocando una mozione consiliare (priva di valenza urbanistica) ed atti privati di cui neppure era parte;
– a quest’ultimo riguardo, sono infondati anche i vizi di appello dedotti in termini di travisamento, in quanto l’atto notarile invocato dal Comune risulta analizzato dalla sentenza di prime cure in termini sia adeguati che condivisibili;
– le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Carbone – Presidente
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Marco Buricelli – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere, Estensore
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