Una società di fatto, ancorché non esistente nei rapporti tra soci, può apparire esistente, di fronte ai terzi, quando due o più persone operino in modo da ingenerare l’opinione che essi agiscano come soci, suscitando il legittimo affidamento sull’esistenza della società

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 31 agosto 2018, n. 21539.

La massima estrapolata:

Una società di fatto, ancorché non esistente nei rapporti tra soci, può apparire esistente, di fronte ai terzi, quando due o più persone operino in modo da ingenerare l’opinione che essi agiscano come soci, suscitando il legittimo affidamento sull’esistenza della società, affidamento che, per il principio di tutela della buona fede dei terzi e dell’apparenza del diritto, attribuisce a coloro che si comportino esteriormente come soci, la responsabilità solidale per le obbligazioni assunte, come se la società esistesse

Ordinanza 31 agosto 2018, n. 21539

Data udienza 3 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 10720/2014 r.g. proposto da:
(OMISSIS) (cod. fisc. (OMISSIS)) e (OMISSIS) (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avvocati (OMISSIS), con i quali elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS).
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO della societa’ di fatto (OMISSIS), con sede in (OMISSIS), e dei suoi soci (OMISSIS) (cod. fisc. (OMISSIS)), (OMISSIS) (cod. fisc. (OMISSIS)) e (OMISSIS) (cod. fisc. (OMISSIS)), dichiarato in estensione del fallimento di (OMISSIS), quale titolare della ditta individuale (OMISSIS), in persona del curatore dott. (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati (OMISSIS), con i quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS).
– controricorrente –
avverso la sentenza del CORTE di APPELLO di BRESCIA depositata il 02/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 31 maggio 2011, il Tribunale di Brescia dichiaro’, su istanza della debitrice, il fallimento di (OMISSIS), titolare della ditta individuale “(OMISSIS)”, e successivamente, richiestone dal curatore di tale procedura, pronuncio’, ex articolo 147 L.fall., il fallimento della societa’ di fatto “(OMISSIS)” nonche’ dei soci (OMISSIS) e (OMISSIS).
2. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 4 giugno 2012, accolse il reclamo proposto dai predetti (OMISSIS) e revoco’ il fallimento da ultimo indicato.
2.1. Secondo quella corte, era risultato pacifico che la (OMISSIS) aveva acquisito, quale dipendente della (OMISSIS) s.r.l., amministrata da (OMISSIS), buona esperienza nel campo delle confezioni, ed era stato proprio il (OMISSIS) a suggerirle di “mettersi in proprio”, aprendo una sua ditta individuale cui il lavoro non sarebbe mancato perche’ la stessa (OMISSIS) s.r.l. le avrebbe affidato parte delle lavorazioni necessarie alla produzione degli articoli che i clienti della menzionata societa’ di volta in volta commissionavano a quest’ultima. Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, dunque, alla luce del materiale probatorio si doveva concludere che i due (OMISSIS), lungi dall’essere accomunati alla (OMISSIS) da convergenza di interessi e da intese associative sviluppatesi mediante conferimento di reciproci apporti in vista di equa ripartizione di utili e perdite, operavano, in realta’, su piani ben diversi e distinti, gli uni committenti, per conto delle rispettive societa’, di lavorazioni dietro corrispettivi (ritenuti dalla (OMISSIS) e dalle operaie) poco remunerativi; l’altra, titolare di impresa individuale costretta a “tirare il carro”, svolgendo lavoro di terzista nella consapevolezza che gli articoli che contribuiva a confezionare (le pezze arrivavano gia’ tagliate, forse ad opera di altri terzisti) sarebbero stati rivenduti dalle societa’ (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. a terzi acquirenti senza che ella potesse partecipare alla divisione del relativo utile.
3. Adita dal curatore del fallimento della s.d.f. “(OMISSIS)” nonche’ dei soci (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), la Suprema Corte, con sentenza n. 11987 del 2013, casso’ la descritta decisione della corte bresciana.
3.1. I giudici di legittimita’ riportarono ampi passi motivazionali della decisione di primo grado. In particolare, sottolinearono che quest’ultima rimarco’: i) che “la gestione diretta, sistematica ed esclusiva della ditta “(OMISSIS)”, da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS), appare, all’evidenza, scarsamente compatibile con la tesi della “benevola assistenza amministrativa eseguita da organismi dotati di una certa esperienza, ad organismo bisognevole di tutela””; ii) che “il diretto (ed esclusivo) coinvolgimento dei (OMISSIS) nella gestione della ditta “(OMISSIS)” rivela, difatti, la sussistenza di un interesse (altrettanto diretto) dei (OMISSIS) alle sorti della medesima, che costituisce sintomo univoco di un collegamento societario fra la (OMISSIS) ed i due (OMISSIS), effettivamente esistente e, tuttavia, non formalizzato”; iii) l’emergere, dalle concordi dichiarazioni riportate in motivazione, di “un atteggiamento di sostanziale soggezione della (OMISSIS) alle scelte imprenditoriali operate in via esclusiva dai due (OMISSIS); di tal che la (OMISSIS) assume la veste di un mero socio d’opera, al quale e’ affidata la cura (tecnica) della sola attivita’ di produzione, sostanzialmente estraneo all’amministrazione della societa’ (quanto alle piu’ elevate scelte gestionali); iv) che “la teste Gasparini ha inoltre riferito che: “ho visto che ogni anno la situazione finanziaria della (OMISSIS) peggiorava sempre con maggiori debiti perche’ il prelievo titolare mensile era di gran lunga superiore all’utile della societa’. Preciso che il prelievo titolare era un assegno con cui io ritiravo il contante e lo distribuivo alla (OMISSIS), alle operaie per lo straordinario ed a me… Il che costituisce ulteriore conferma dell’esclusiva gestione dell’impresa “(OMISSIS)” da parte dei (OMISSIS) (compresa la determinazione del compenso spettante alla (OMISSIS)), restando percio’ escluso che tale condotta possa trovare giustificazione nei soli (pacifici) rapporti commerciali esistenti fra “(OMISSIS)” e (OMISSIS) s.r.l., societa’ amministrata dai (OMISSIS) e principale cliente di “(OMISSIS)””.
3.1.1. A fronte di tale adeguata, congrua e logica motivazione, sorretta dagli stessi elementi probatori utilizzati in grado di appello, la Suprema Corte affermo’, in quella occasione, che non era dato comprendere “come la corte di merito abbia potuto concludere nel senso che “in buona sostanza, la (OMISSIS) lavorava quale terzista per conto delle due societa’ e, dunque, lungi dall’esservi un rapporto associativo fra la (OMISSIS) ed i (OMISSIS), vi erano soggetti ben distinti tendenti ciascuno alla realizzazione di propri interessi in contrapposizione a quelli dell’altro”, escludendo persino che “i (OMISSIS) avessero investito alcunche’ nella (OMISSIS)”, pur avendo dato atto, in sentenza…, che i macchinari utilizzati dalla (OMISSIS) erano stati dati a costei, forse in comodato, dalla (OMISSIS). Avrebbe dovuto, la corte del merito, accertare proprio la natura di tale “conferimento” di macchinari e spiegare meglio la (totalmente) diversa ed opposta lettura fornita degli stessi elementi probatori utilizzati dal tribunale”. Casso’, pertanto, la decisione impugnata, con rinvio, per il nuovo esame, alla Corte di appello di Brescia.
4. Quest’ultima, adita in riassunzione, ex articolo 392 cod. proc. civ., da (OMISSIS) e (OMISSIS), con sentenza del 2 aprile 2014, n. 459, ne respinse il reclamo, ritenendo, in estrema sintesi, che: i) le deposizioni assunte dal Curatore indicavano, senza tema di smentita, che l’attivita’ gestionale dei (OMISSIS) non si limitava ad una gestione dei clienti della ditta (OMISSIS), intromettendosi gli stessi sia nella gestione dell’orario lavorativo delle operaie sia nei rapporti con la clientela; ii) la gestione finanziaria della medesima ditta, da parte dei citati (OMISSIS), era stata confermata dalle dichiarazioni (OMISSIS) e (OMISSIS); iii) i suddetti elementi erano indici rivelatori di una costante opera di sostegno dell’attivita’ di impresa, da cui desumere l’esistenza del rapporto sociale, anche di fronte ai terzi; iv) il fatto per cui la ditta (OMISSIS), dopo il fallimento della (OMISSIS) s.r.l., avesse ampliato la rosa dei clienti dimostrava, ancora una volta, l’interesse dei (OMISSIS); v) le considerazioni di questi ultimi sull’alienazione, a titolo oneroso, dei macchinari presenti nel laboratorio della (OMISSIS) urtavano con la mancanza di qualsiasi prova documentale del loro acquisto in sede di procedura concorsuale della (OMISSIS) s.r.l..
5. Avverso questa sentenza, notificata l’8 aprile 2014, (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per cassazione affidandosi a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex articolo 380-bis c.p.c., comma 1, resistiti dalla curatela della s.d.f. (OMISSIS) e dei suoi soci (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
5.1. I formulati motivi prospettano, rispettivamente:
1) “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, con riferimento agli articoli 115, 116 e 244 c.p.c. ed agli articoli 2721 e ss. c.c.”. Si assume che la decisione del Tribunale di Brescia e, poi, quella, successiva, della corte di appello della stessa citta’, scontavano, “fin dall’origine, un vizio, o meglio una violazione o comunque una errata applicazione di una norma di diritto”, lamentandosi la mancata ammissione – sull’erroneo presupposto che avrebbero riguardato circostanze di fatto non specificamente contestate ma di cui i (OMISSIS) davano una diversa interpretazione – della prova testimoniale richiesta al fine di portare a deporre, davanti al Giudice, quei dipendenti che avevano sottoscritto determinate dichiarazioni recepite dal curatore. In sostanza, il tribunale aveva considerato valide le dichiarazioni acquisite dal curatore e pronunciato, sulla scorta di esse, il fallimento di (OMISSIS) e (OMISSIS), ed analogo errore era stato compiuto dalla corte di appello, la quale aveva fondato il proprio costrutto su quelle uniche risultanze probatorie affatto atipiche;
2) “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”. Si censura la mancanza di un’adeguata motivazione, da parte della corte distrettuale, in ordine alle ragioni per cui determinate risultanze istruttorie erano state preferite ad altre, sicche’ la stessa aveva completamente omesso di ripercorrere un corretto iter argomentativo circa la valutazione delle prove;
3) “Nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’articolo 132 c.p.c., articolo 117 disp. att. c.p.c., ed anche con riferimento agli articoli 2697 e 2727 e ss. c.c., nonche’ articoli 112, 115, 116 e 244 c.p.c.”. Si critica la totale carenza di motivazione “in ordine ad una eccezione fin dai primi atti difensivi sollevata dai (OMISSIS)”, secondo i quali, posto che i rapporti con la (OMISSIS) erano tutti riconducibili alle due societa’ (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., l’eventuale fallimento in estensione doveva essere pronunciato nei confronti di queste ultime, e non delle persone fisiche – (OMISSIS) e (OMISSIS), appunto – che avevano sempre e comunque operato in nome e per conto loro oltre che nel relativo interesse.
6. Il primo motivo e’, nel suo complesso, non meritevole di accoglimento.
6.1. Esso, infatti, per come concretamente sviluppato, lungi dal contenere – come avrebbe imposto la corretta formulazione del motivo di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita’ (cfr. Cass. n. 24298 del 2016, secondo cui, diversamente, alla Corte sarebbe impedito di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione), si risolve, essenzialmente, in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo.
6.2. Giova ricordare che, la descritta sentenza di questa Corte n. 11987 del 2013, aveva richiesto al giudice del rinvio di “spiegare meglio la (totalmente) diversa ed opposta lettura fornita degli stessi elementi probatori utilizzati dal tribunale”, la cui motivazione, invece, la medesima sentenza aveva giudicato “adeguata, congrua e logica”, nonche’ di accertare la reale natura del conferimento dei macchinari utilizzati dalla (OMISSIS) ed asseritamente datile in comodato dalla (OMISSIS) s.r.l..
6.2.1. Orbene, l’influenza, da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS), nella concreta gestione della ditta (OMISSIS), il cui nuovo questa Suprema Corte aveva, dunque, demandato alla corte distrettuale, ha formato oggetto di un apprezzamento di fatto da parte di quest’ultima, contro cui gli odierni ricorrenti si sono limitati ad invocare la mancata ammissione di una prova testimoniale (della quale, peraltro, nemmeno sono stati riprodotti i corrispondenti capitoli, in palese violazione del principio desumibile dall’articolo 366 c.p.c., n. 6 e articolo 369 c.p.c., n. 4, cosi’ impedendo, inoltre, a questa Corte, di valutarne l’effettiva rilevanza e decisivita’) volta, a loro dire, “…a portare a deporre, davanti al Giudice, quei dipendenti che avevano sottoscritto determinate dichiarazioni recepite dal curatore…” (cfr. pag. 25-26 del ricorso), e ad opporre la natura non di “testimonianze” di tali dichiarazioni, bensi’ di prove affatto atipiche, che, pertanto, non avrebbero potuto condurre il tribunale, prima, e la corte di appello, poi, a giustificare, sebbene in via presuntiva, la loro dichiarazione di fallimento in estensione (cfr. pag. 28 del ricorso).
6.2.2. Va, pero’, ricordato che, in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, nel senso che (fuori dai casi di prova legale) esse, pur se di carattere indiziario (come, evidentemente, le “dichiarazioni” ricevute dal curatore fallimentare, recepite prima dal tribunale e poi dalla corte bresciana nella sentenza oggi impugnata), sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento, del quale egli deve dare conto con motivazione il cui sindacato di legittimita’, – gia’ volto ad accertarne l’immunita’ da vizi logici (cfr. Cass. n. 1747 del 2003; Cass. n. 413 del 2006; Cass. n. 14972 del 2006; Cass. n. 9245 del 2007; Cass. n. 18644 del 2011) – e’ oggi, come meglio si dira’ in seguito, sottoposto al limite di cui al novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa dopo l’11 settembre 2012.
6.2.3. In altri termini, la valutazione delle prove, anche indiziarie, e, con essa, il controllo sulla loro attendibilita’ e concludenza, nonche’ la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, sono rimesse al giudice del merito e sono sindacabili in Cassazione nei ristretti limiti di cui alla citata norma, sottolineandosi, peraltro, che il primo non e’ tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, ne’ a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che, dopo averle vagliate nel loro complesso, lo stesso indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter logico seguito nella loro valutazione per giungere alle proprie conclusioni, senza che possa fondatamente sostenersi che siano stati da lui trascurati alcuni dati per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti e/o morfologicamente incompatibili con la decisione adottata.
6.2.4. Nella fattispecie in esame, il complessivo quadro degli elementi dedotti dalla curatela e’ stato ritenuto, nella sentenza oggi impugnata, con giudizio di merito qui non sindacabile, idoneo a provare l’influenza, da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS), nella concreta gestione della ditta (OMISSIS), con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi suddetti, ne’ di quelli dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, poiche’ scevra da vizi logici.
7. L’esame del secondo e terzo motivo, invece, possibile anche unitariamente per l’evidente connessione che lega le rispettive censure, impone, preliminarmente, alcune precisazioni di carattere generale.
7.1. Occorre innanzitutto considerare che la nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (e qui, come si e’ gia’ detto, applicabile ratione temporis), ha avuto l’effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimita’, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e cio’ accade solo quando il vizio di motivazione sia cosi’ radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 132 cod. proc. civ., n. 4, la nullita’ della sentenza per “mancanza della motivazione”, ipotesi configurabile allorche’ la motivazione “manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioe’ di riconoscerla come giustificazione del decisum” (cfr. Cass. n. 20112 del 2009).
7.1.2. Pertanto, a seguito della riforma del 2012, e’ scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma e’ rimasto il controllo sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorieta’ e dell’illogicita’ manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che esso emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata.
7.1.3. L’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimita’ e’, dunque, solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante ed attiene all’esistenza della motivazione in se’, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass., SU, n. 19881 del 2014).
7.1.4. Per quanto qui di maggiore interesse, inoltre, va precisato che: a) si e’ in presenza di una “motivazione apparente” allorche’ la stessa, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perche’ consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talche’ essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicita’ del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente e’ poi quella “perplessa ed incomprensibile”: in entrambi i casi, invero, – e purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullita’ della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass., SU, n. 22232 del 2016); b) la motivazione e’ intrinsecamente contraddittoria quando e’ strutturata su proposizioni successive che affermano che una stessa circostanza sia e non sia, ovvero su fatti reciprocamente escludentisi.
7.2. Merita, altresi’, di essere ricordato che oggetto del vizio di cui al novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e’ l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.
7.2.1. Costituisce, allora, un “fatto”, agli effetti della citata norma, non una “questione” o un “punto”, ma: i) un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex articolo 2697 cod. civ., cioe’ un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass., SU, n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).
7.2.2. Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5: i) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass., SU, n. 16303 del 2018, in motivazione; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); ii) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014); iii) una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (cfr. Cass. n. 21439 del 2015); iv) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della “domanda” in sede di gravame.
7.3. Il “fatto” il cui esame sia stato omesso deve, infine, avere carattere “decisivo”, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Tale decisivita’, in quanto correlata all’interesse all’impugnazione, si addice innanzitutto a quel fatto che, se scrutinato, avrebbe condotto il giudice ad una decisione favorevole al ricorrente, rimasto soccombente nel giudizio di merito. Poiche’ l’attributo si riferisce al “fatto” in se’, la “decisivita’” asserisce, inoltre, al nesso di causalita’ tra la circostanza non esaminata e la decisione: essa deve, cioe’, apparire tale che, se presa in considerazione, avrebbe portato con certezza il giudice del merito ad una diversa ricostruzione della fattispecie (non bastando, invece, la prognosi che il fatto non esaminato avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione diversa: si vedano gia’ Cass. n. 22979 del 2004; Cass. n. 3668 del 2013; la prognosi in termini di “certezza” della decisione diversa e’ richiesta, ad esempio, da Cass., SU, n. 3670 del 2015).
7.3.1. Lo stesso deve, altresi’, essere stato “oggetto di discussione tra le parti”: deve trattarsi, quindi, necessariamente di un fatto “controverso”, contestato, non dato per pacifico tra le parti, in continuita’ con la modifica dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, gia’ voluta dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 2 cosi’ da tenersi ben distinto un tale vizio dall’errore di fatto revocatorio ex articolo 395 c.p.c., n. 4, il quale, al contrario, non deve aver costituito un “punto controverso su cui la sentenza ebbe a pronunciare”.
7.3.2. E’ utile rammentare, poi, che Cass., SU, n. 8053 del 2014, ha chiarito che “la parte ricorrente dovra’ indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti”.
8. Alla stregua dei principi tutti fin qui esposti, i suddetti motivi secondo e terzo sono, nel loro complesso, non meritevoli di accoglimento.
8.1. Invero, l’influenza, da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS), nella concreta gestione della ditta (OMISSIS) ha formato oggetto di un apprezzamento di fatto del giudice di merito, sorretto da adeguata e coerente motivazione, contro cui i ricorrenti si sono limitati ad opporre una diversa valutazione, non consentita in sede di legittimita’, delle medesime risultanze istruttorie utilizzate da quel giudice.
8.1.1. In particolare, la corte distrettuale, dopo aver premesso che “…la societa’ di fatto, sebbene inesistente nella realta’, puo’ apparire esistente di fronte ai terzi quando due o piu’ persone operino nel mondo e (OMISSIS)o in modo da determinare l’insorgere dell’opinione ragionevole che essi agiscano come soci e del conseguente legittimo affidamento circa l’esistenza della societa’ stessa (Cass. 20 aprile 2006 n. 9250)…”, ha ritenuto che, “…nella specie, le deposizioni assunte dal Curatore (ed ampiamente riportate nella sentenza di primo grado) indicano, senza tema di’ smentita, che l’attivita’ gestionale dei (OMISSIS) non si limitava certo ad una gestione dei clienti della (OMISSIS), in funzione dei propri interessi. Infatti, e’ stata documentata l’intromissione dei (OMISSIS) sia nella gestione dell’orario di lavoro delle operaie, cui, nel corso di una riunione era stata riferita la mancanza dei soldi per coprire il TFR e la conseguente necessita’ di aumentare la produttivita’ (dichiarazioni (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)), sia nei rapporti con la clientela (dep. (OMISSIS) e (OMISSIS)). E tanto a voler sottacere che la gestione degli aspetti piu’ propriamente finanziari e’ stata confermata dalle dichiarazioni (OMISSIS) e (OMISSIS), particolarmente rilevante quest’ultima, trattandosi del commercialista delle societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS)” (cfr. pag. 8-9 della sentenza impugnata). Si tratta ha proseguito la corte bresciana – “di indici rivelatori di una costante opera di sostegno dell’attivita’ di impresa, che la giurisprudenza, per la loro sistematicita’ e per ogni altro elemento concreto, riconduce all’esistenza del rapporto sociale, anche ai fini della dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile a norma dell’articolo 147 legge fall., in virtu’ della concreta collaborazione di un socio al raggiungimento degli scopi sociali (Cass. 22 febbraio 2008 n. 4529)…” (cfr. pag. 9 della medesima sentenza). Infine, si e’ rimarcato che “Il fatto, altresi’, che – come e’ emerso dalla discussione orale – dopo il fallimento della (OMISSIS), la (OMISSIS) abbia ampliato la rosa dei clienti, dimostra, ancora una volta, l’interesse del (OMISSIS), che (non potendo piu’ operare con la societa’ fallita) li aveva ceduti alla ditta della (OMISSIS)”, e che “le considerazioni degli attori sull’alienazione a titolo oneroso dei macchinari presenti nel laboratorio della (OMISSIS) urtano platealmente con la mancanza di qualunque documento che attesti l’acquisto in sede di procedura concorsuale, a fronte della missiva del 9 novembre 2006…., con la quale la stessa (OMISSIS) indicava la (OMISSIS) come proprietaria della macchina da cucire “Pfaff Zig Zag”, a riprova di un ulteriore elemento sintomatico della commistione fra la societa’ poi fallita ed i (OMISSIS)” (cfr. pag. 9-10 suddetta sentenza).
8.2. Da tanto, consegue, l’insussistenza non soltanto della denunciata nullita’ della sentenza oggi impugnata ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, essendosi, evidentemente, al di fuori delle ipotesi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” come in precedenza descritte, ma anche del vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, posto che la corte distrettuale ha espressamente valutato, nella sua indagine circa l’influenza, da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS) in proprio, nella concreta gestione della ditta (OMISSIS), proprio tutti quei “fatti” gia’ oggetto di esame da parte del tribunale, e con riferimento ai quali la Suprema Corte, nella menzionata sentenza n. 11987 del 2013, aveva richiesto al giudice del rinvio di “spiegare meglio la (totalmente) diversa ed opposta lettura” fornita dalla sentenza in quella sede cassata.
8.2.1. Come pure, quanto all’ulteriore accertamento ad essa demandato, cioe’ di verificare la reale natura del conferimento dei macchinari utilizzati dalla (OMISSIS) ed asseritamente datile in comodato dalla (OMISSIS) s.r.l., e’ evidente come sia comunque riscontrabile, nella riportata motivazione della corte bresciana, un esame, benche’ sintetico, del corrispondente “fatto”.
8.2.2. L’ulteriore censura degli odierni ricorrenti circa il contenuto delle “dichiarazioni” degli ex dipendenti e/o fornitori, e/o professionisti in rapporti con la ditta (OMISSIS) investe, allora, l’omesso esame non gia’ di un fatto, bensi’ di risultanze istruttorie (quand’anche indiziarie alla stregua di quanto si e’ detto esaminando il motivo precedente) che, ad avviso di (OMISSIS) e (OMISSIS), avrebbero dovuto condurre ad un esito della lite opposto. Si e’ gia’ ricordato, pero’, come, alla stregua del novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, un ipotetico cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito sia estraneo alla suddetta previsione (cfr. Cass. n. 10301 del 2018, in motivazione; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892), avendo le Sezioni Unite di questa Corte regolatrice (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; ma vedi anche Cass. n. 10182 del 2018 e Cass. n. 21257 del 2014, entrambe in motivazione) affermato, tra l’altro, che detta norma ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia), e che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice.
8.3. Le doglianze di cui ai motivi in questione si risolvono, dunque, sostanzialmente, in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo, senza che possa fondatamente sostenersi che quest’ultimo – libero, giova ricordarlo, di scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute piu’ idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, senza essere necessariamente tenuto a dare conto, in motivazione, del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, ne’ a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter logico seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni – abbia trascurato alcuni dati per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti e/o morfologicamente incompatibili con la decisione adottata.
8.3.1. L’influenza esercitata personalmente da (OMISSIS) e (OMISSIS) (come palesemente emerge dalla lettura delle risultanze istruttorie rinvenibile nella gia’ citata sentenza di questa Corte n. 11987 del 2013), – e non quali soggetti agenti in nome e per conto della (OMISSIS) s.r.l. e della (OMISSIS) s.r.l., come, invece, preteso dagli odierni ricorrenti – nella concreta gestione della ditta (OMISSIS) ha, come si e’ gia’ detto, formato oggetto di un apprezzamento di fatto da parte della corte bresciana (anche, sotto il profilo della mera apparenza di una gestione in forma societaria, piuttosto che individuale, della stessa), la quale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui una societa’ di fatto, ancorche’ non esistente nei rapporti fra i soci, puo’ apparire esistente, di fronte ai terzi, quando due o piu’ persone operino in modo da ingenerare l’opinione che essi agiscano come soci, suscitando il legittimo affidamento sull’esistenza della societa’, affidamento che, per il principio di tutela della buona fede dei terzi e dell’apparenza del diritto, attribuisce a coloro che si comportino esteriormente come soci, la responsabilita’ solidale per le obbligazioni assunte, come se la societa’ esistesse (cfr. Cass. n. 4529 del 2008). Contro un siffatto accertamento, gli odierni ricorrenti hanno sostanzialmente inteso opporre, sotto la formale rubrica di vizi motivazionali, una diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie utilizzate dalla predetta corte, ma cio’ non e’ ammesso nel giudizio di legittimita’, che non puo’ essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per cio’ solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri piu’ consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonche’ la piu’ recente Cass. n. 8758 del 2017).
9. Il ricorso va, dunque, respinto, restando le spese del processo di legittimita’ a carico dei ricorrenti, in solido tra loro, in applicazione del principio di soccombenza, e dandosi atto, altresi’, – mancando ogni discrezionalita’ al riguardo (cfr., tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass., Sez., U. 27/11/2015, n. 24245; Cass., Sez., U. 20/06/2017, n. 15279) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione e’ vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, giusta il detto articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei suddetti ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta lo stesso articolo 13, comma 1-bis.

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