La declaratoria di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 6 marzo 2019, n. 9861.

La massima estrapolata:

La declaratoria di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto non consente di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, poiche’ si puo’ far luogo alle statuizioni civili nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall’articolo 578 c.p.p., tra le quali non rientra quella di cui all’articolo 131 bis c.p. (In motivazione, la Corte ha prec.isato che i diritti del danneggiato potranno trovare tutela nell’azione da proporre in sede civile).
A cio’ si aggiunga che sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di non doversi procedere per particolare tenuita’ del fatto, pronunciata dal giudice di pace in assenza di attivita’ istruttoria, in quanto il mancato accertamento del fatto, della sua rilevanza penale e della sua attribuibilita’ all’imputato comporta, ex articolo 65-bis c.p.p., che detta pronuncia non abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile.

Sentenza 6 marzo 2019, n. 9861

Data udienza 27 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARLINI Enrico V. S – Presidente

Dott. MAZZITELLI Cateri – rel. Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) – parte civile;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23/02/2017 del TRIBUNALE di PATTI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CATERINA MAZZITELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. LIGNOLA FERDINANDO che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’:
Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Lignola Ferdinando, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23/02/2017 il Tribunale di Patti in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace locale emessa in data 20/11/2015, assolveva (OMISSIS), dal reato di cui all’articolo 594 c.p., perche’ il fatto non sussiste, dal reato di cui all’articolo 635 c.p., perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato, e, dal reato di cui all’articolo 612 c.p., perche’ non punibile per la particolare tenuita’ del fatto, addebiti originariamente contestati con riferimento ad espressioni ingiuriose e minatorie, rivolte nei confronti di (OMISSIS), e al danneggiamento di una rete di recinzione e di taluni vasi di terracotta, di proprieta’ della (OMISSIS).
2. (OMISSIS), tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, allegando un unico motivo.
2.1 Art. 606 c.p.p., comma 1, lettera b), per violazione di legge, in relazione all’articolo 131 bis c.p.p.., essendo stata esclusa l’applicabilita’ di tale disposizione dal recente orientamento della Sezioni Unite della Corte di Cassazione. L’interesse della parte civile va ravvisato nella richiesta di liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio, ammissibile in via esclusiva, in caso di pronuncia di condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
Si osserva che, nell’odierno procedimento, la parte civile ha interesse alla proposizione dell’impugnazione.
Secondo la giurisprudenza di legittimita’, la declaratoria di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto non consente di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, poiche’ si puo’ far luogo alle statuizioni civili nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall’articolo 578 c.p.p., tra le quali non rientra quella di cui all’articolo 131 bis c.p. (In motivazione, la Corte ha prec.isato che i diritti del danneggiato potranno trovare tutela nell’azione da proporre in sede civile). (Sez. 5, n. 6347 del 06/12/2016 – dep. 10/02/2017, La Mastra, Rv. 269449)
A cio’ si aggiunga che sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di non doversi procedere per particolare tenuita’ del fatto, pronunciata dal giudice di pace in assenza di attivita’ istruttoria, in quanto il mancato accertamento del fatto, della sua rilevanza penale e della sua attribuibilita’ all’imputato comporta, ex articolo 65-bis c.p.p., che detta pronuncia non abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile. (Sez. 5, n. 3784 del 28/11/2017 – dep. 26/01/2018, P.C. in proc. Indraccolo, Rv. 272441).
Nel caso di specie, l’interesse dell’odierna parte ricorrente e’ strettamente correlato alla liquidazione delle spese processuali, sostenute dalla parte civile nei due gradi di giudizio di merito, statuizione, possibile, solo in caso di condanna dell’imputato.
2.Per quanto attiene alle censure, svolte nel ricorso, odierno, e’ sufficiente rammentare l’ultimo orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo il quale la causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, prevista dall’articolo 131-bis c.p., non e’ applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace. In motivazione, la Corte ha precisato che il rapporto tra l’articolo 131-bis c.p. e il Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articolo 34, non va risolto sulla base del principio di specialita’ tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarita’ del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuita’ del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa. (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017 – dep. 28/11/2017, Pmp ed altri, Rv. 271587).
Le censure della parte ricorrente devono essere, pertanto, accolte.
3.Trattandosi di impugnazione, proposta ai soli effetti civili, per il riconoscimento della liquidazione delle spese del procedimento, non rileva il riscontro della prescrizione del reato di cui all’articolo 612 c.p. (il fatto risale all’8 febbraio 2009) ne’, tanto meno, sarebbe utile un rinvio al giudice penale.
4. Alla luce delle considerazioni esposte, si deve annullare la sentenza impugnata, limitatamente alla liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello.

P.Q.M.

Annulla agli effetti civili la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

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