Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 dicembre 2022| n. 36381.
La decisione implicita sulle domande o sulle eccezioni
In tema di vizio di omessa pronuncia, la decisione implicita sulle domande o sulle eccezioni, che esclude la violazione dell’artiocolo 112 cod. proc. civ., non si ricollega alle statuizioni enunciate in dispositivo, ma va riscontrata alla luce dell’impianto logico-argomentativo della decisione medesima, dovendo quest’ultima contenere affermazioni che si pongano in inconciliabile contrasto con l’accoglimento dell’eccezione (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio l’ordinanza impugnata con la quale il tribunale adito aveva accolto la domanda di liquidazione del compenso proposta da un avvocato per prestazioni giudiziali rese a favore della società ricorrente: nella circostanza, infatti, il giudice del merito si era limitato a ritenere provata l’attività e congrua la somma richiesta, omettendo del tutto di pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla controparte, eccezione che non poteva implicitamente ritenersi disattesa per effetto dell’accoglimento della domanda, non rinvenendosi, nella decisione gravata, alcuna affermazione tale da implicare l’accertamento del mancato decorso dell’eccepita prescrizione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordina nza 26 maggio 2022, n. 17166; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 13 ottobre 2017, n. 24155).
Ordinanza|13 dicembre 2022| n. 36381. La decisione implicita sulle domande o sulle eccezioni
Data udienza 25 novembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Spese processuali – Eccezione di prescrizione credito professionale – Omessa statuizione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 75/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in dall’avv. (OMISSIS), con domicilio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), con domicilio in (OMISSIS);
– intimato –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, depositata in data 21.5.2021.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 30.9.2022 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L’avv. (OMISSIS) ha adito il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, chiedendo la liquidazione del compenso per la difesa della (OMISSIS) s.r.l. in un giudizio instaurato nei confronti del Comune di Falcone.
Ha resistito la societa’, eccependo, tra l’altro, la prescrizione del credito.
All’esito il tribunale, ritenuta la propria competenza, ha affermato che la somma richiesta era aderente in ciascuna delle voci ai criteri di legge e del tutto congrua in relazione all’attivita’ svolta, riconoscendo a tale titolo l’importo di Euro 18.117,31, oltre accessori.
La cassazione dell’ordinanza e’ chiesta dalla (OMISSIS) s.r.l., con ricorso affidato ad un unico motivo.
L’avv. (OMISSIS) resiste con controricorso.
Il Relatore ha formulato proposta di definizione della causa ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e il Presidente ha quindi fissato l’adunanza in Camera di consiglio.
2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c., dolendosi che il Tribunale abbia accolto la domanda senza nulla statuire sull’eccezione di prescrizione del credito professionale.
Il motivo e’ fondato.
L’avvenuta proposizione dell’eccezione di prescrizione del credito risulta dal provvedimento impugnato (ordinanza pag. 2).
Nel pronunciare sulle spettanze del compenso il Tribunale si e’ limitato a ritenere provata l’attivita’ e congrua la somma richiesta, omettendo del tutto la decisione sull’eccezione, che non puo’ implicitamente disattesa per effetto dell’accoglimento dell’opposizione, non rinvenendosi nella decisione alcuna affermazione – diversa dal mero accoglimento della domanda – che implicasse l’accertamento del mancato decorso della prescrizione.
La pronuncia implicita sulle domande o sulle eccezioni – che esclude la violazione dell’articolo 112 c.p.c. – non si ricollega alle statuizioni enunciate in dispositivo, ma va riscontrata alla luce dell’impianto logico-argomentativo della decisione, dovendo essa contenere affermazioni che si pongano in inconciliabile contrasto con l’accoglimento dell’eccezione (Cass. 24155/2017; Cass. 17166/2022).
E’ accolto il primo motivo di ricorso; l’ordinanza e’ cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimita’.
P.Q.M.
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