Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 gennaio 2023| n. 2388.
La creazione di una strada vicinale agraria dà vita ad una comunione incidentale
La creazione di una strada vicinale agraria dà vita ad una comunione incidentale derivante, senza necessità di un atto negoziale, né tantomeno di un atto scritto, dal conferimento di zone di terreno da parte dei proprietari di fondi contigui e dalla effettiva costruzione della strada stessa, determinando la perdita dell’individualità delle singole porzioni e la nascita di un nuovo bene, accessorio dei vari fondi in base ai principi stabiliti dagli artt. 817, 922 e 939 c. c. La predetta comunione si estende anche rispetto ai terreni posti in consecuzione e confinanti con la parte terminale della strada, qualora questa risulti destinata anche al loro servizio, ancorché i relativi proprietari non abbiano potuto contribuire alla formazione della strada con apporto di terreno, ma ciò sempre che il contrario non risulti dai titoli.
Ordinanza|26 gennaio 2023| n. 2388. La creazione di una strada vicinale agraria dà vita ad una comunione incidentale
Data udienza 5 dicembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: SERVITU’ – ESERCIZIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13505/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), E (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS), con domicilio (OMISSIS).
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), E (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS).
– controricorrenti –
avverso la sentenza del Tribunale di Verbania n. 471/2017, pubblicata in data 5.9.2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.12.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
La creazione di una strada vicinale agraria dà vita ad una comunione incidentale
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno convenuto in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Verbania, esponendo di essere proprietari del fondo distinto in catasto al (OMISSIS), ubicato in Cambiasca, acquistato con atto del 28.1.2011, da (OMISSIS) e (OMISSIS), da cui era previsto che l’accesso al fondo potesse praticarsi “a titolo di servitu’, dato che l’accesso era stato pacificamente praticato da tempo immemorabile e pacificamente su strada privata che si diparte da (OMISSIS), insistente sui (OMISSIS).
Detta strada era stata realizzata mediante il conferimento, anche da parte delle venditrici, di altra porzione di loro proprieta’ ed era quindi comune ai titolari dei diversi appezzamenti. Tuttavia (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano contestato l’esistenza del diritto, sostenendo che gli attori potessero esercitare solo il passaggio pedonale; avevano altresi’ mutato il corso delle acque piovane, convogliandole illegittimamente verso il fondo degli attori.
Hanno chiesto di ordinare ai convenuti di non frapporre ostacoli all’esercizio della servitu’ di transito carrabile e di condannarli, ai sensi degli articoli 908 e 913 c.c., a convogliare le acque piovane, con vittoria di spese.
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito alla domanda, chiedendo, in via pregiudiziale, che venisse disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari della strada privata e, nel merito, che venisse respinta la confessoria servitutis, sostenendo di aver gia’ regolarizzato il deflusso delle acque.
Il Tribunale, disposto l’espletamento di c.t.u. ed acquisite le prove orali, ha respinto la domanda di accertamento della servitu’ di passaggio, dichiarando la cessazione della materia del contendere riguardo alla richiesta di deviazione delle acque piovane, compensando le spese processuali.
Premesso che gli attori avevano agito, sostenendo che la strada privata era una via vicinale ex collatione privatorum agrorum, costituita con il conferimento di porzioni dei fondi dei loro dante causa, cosi’ rivendicando non tanto un diritto di servitu’ quanto invece la comproprieta’ sulla strada, il giudice di primo grado ha escluso che la strada fosse in comproprieta’, ritenendo indimostrato
che dal (OMISSIS) fossero state distaccate porzioni conferite per la collazione originaria.
Con specifico riguardo alla servitu’ di passaggio, la Corte di merito ha ritenuto che, in mancanza di indicazioni del titolo, la servitu’ dovesse considerarsi costituita in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio per quello servente, rilevando che la produzione fotografica allegata da entrambe le parti consentiva di escludere la presenza di segni visibili del passaggio carraio. Le testimonianze avevano riferito di sporadici passaggi (poche volte all’anno) di mezzi agricoli e su autorizzazione della comproprietaria della strada privata, dovendosi ritenere che le parti avessero inteso costituire solo un diritto di transito pedonale. L’appello proposto dagli attori e’ stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c..
Per la cassazione della sentenza di primo grado (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria, cui resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS)
La creazione di una strada vicinale agraria dà vita ad una comunione incidentale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sono infondate le eccezioni di inammissibilita’ del ricorso. L’impugnazione e’ tempestiva, posto che l’ordinanza di inammissibilita’ e’ stata depositata in data 21.2.2018, mentre il ricorso e’ stato inviato per la notifica il 17.4.2018, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, restando irrilevante la data di comunicazione dell’ordinanza ex articolo 348 ter c.p.c..
La tecnica di redazione del ricorso e l’inserimento di rilievi fotografici non ne pregiudicano l’intellegibilita’, essendo agevolmente individuabili le ragioni di doglianza e le critiche mosse alla sentenza impugnata.
La procura per il controricorso risulta apposta su figlio materialmente congiunto all’atto difensivo e, per la sua collocazione, ha carattere speciale, sebbene contenga riferimenti al
giudizio di merito, risultando comunque emessa dopo la sentenza impugnata e con elezione di domicilio in Roma (Cass. 9935/2022; Cass. 4069/2020).
2. Il primo motivo denuncia la violazione degli articoli 817, 922, 939 c.c., sostenendo che, per il sorgere di una comunione incidentale ex collatione agrorum, non era necessario il conferimento anche di una porzione del (OMISSIS), poiche’ la strada era stata creata mediante il distacco di parte di altra porzione dei venditori ((OMISSIS)).
Essendo l’intero tracciato divenuto di proprieta’ comune anche alle danti causa dei ricorrenti, la strada doveva considerarsi un accessorio della (OMISSIS) ed era consentito il passaggio carraio quale facolta’ ricompresa nel diritto di comunione.
Il motivo e’ infondato.
La creazione di una strada vicinale agraria da’ vita ad una comunione incidentale derivante, senza necessita’ di un atto negoziale, ne’ tantomeno di un atto scritto, dal conferimento di zone di terreno da parte dei proprietari di fondi contigui e dalla effettiva costruzione della strada stessa, determinando la perdita dell’individualita’ delle singole porzioni e la nascita di un nuovo bene, accessorio dei vari fondi in base ai principi stabiliti dagli articoli 817, 922 e 939 c.c..
In un risalente precedente di questa Corte si e’ stabilito che la comunione incidentale puo’ sussistere, oltre che rispetto ai fondi da essa toccati o attraversati, anche rispetto a quelli posti in consecuzione e confinanti con la parte terminale della strada, qualora questa risulti destinata anche al loro servizio, ancorche’ i relativi proprietari non abbiano potuto contribuire alla formazione della strada con apporto di terreno, ma cio’ sempre che il contrario non risulti dai titoli (Cass. 2227/1959).
Il contributo dei singoli, che e’ condizione necessaria per l’acquisto della comunione sulla strada (Cass. 2751/2005), puo’ consistere anche in una dazione di denaro o in una prestazione in natura (Cass. 6444/1983; nel senso che l’elemento indispensabile per la Costit. del diritto e’ l’utilitas del tratto stradale, che deve esser rivolta a vantaggio di ciascuna delle porzioni interessate: Cass. 2751/2005, secondo cui, nel caso in cui i proprietari frontisti, per effetto dei singoli conferimenti, abbiano dato origine ad una strada vicinale, la comunione incidentale che viene a determinarsi tra detti proprietari non si estende oltre il tratto di terreno conferito, alla strada che, successivamente, i proprietari dei fondi in consecuzione abbiano, nel solo proprio riconoscibile interesse, costruita partendo dalla strada gia’ esistente, per l’accesso limitato ai loro vari lotti: difatti, se le strade vicinali possono trarre origine da situazioni giuridiche obiettive di diversa natura, esse sono sempre caratterizzate dal fatto che sono al servizio dei fondi per i quali possono essere usate).
E’ pero’ decisivo considerare che, nel caso in esame, sebbene la strada giungesse anche alla particella di proprieta’ degli attori e fosse stata costituita con il conferimento di altra porzione del suolo da parte delle venditrici, originarie proprietarie di entrambi i mappali, l’atto della vendita riservava agli acquirenti solo una servitu’ di passaggio – come e’ evidenziato nella sentenza impugnata – ed e’ quindi escluso che, unitamente alla proprieta’ della (OMISSIS), fosse stata trasferita anche la comproprieta’ dell’intero tratto stradale, ostandovi la contraria disposizione del titolo.
Il transito veicolare non poteva esercitarsi a titolo di comproprieta’, occorrendo individuare l’effettivo contenuto della servitu’ costituita per contratto.
3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 1061, 1063 e 1065 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si sostiene che il Tribunale, nell’escludere l’assenza di segni visibili per il transito carrabile, abbia trascurato l’apparenza delle opere destinate al passaggio con mezzi meccanici, oltre al fatto che la strada non era di proprieta’ esclusiva dei convenuti, ma apparteneva a tutti proprietari frontisti. Il tracciato, in un primo tratto successivamente asfaltato, sarebbe stata allargato per servire le prime quattro abitazioni, mentre l’ultima parte, corrispondente alla (OMISSIS), era stata ampliata in misura minore proprio perche’ destinata all’accesso carraio; il passaggio con mezzi meccanici era sempre stato esercitato, come comprovavano le dichiarazioni testimoniali e come era evincibile anche dallo stato dei luoghi.
Il motivo e’ fondato.
L’estensione di una servitu’ convenzionale e le modalita’ del suo esercizio devono essere descritte dal titolo, da interpretarsi con i criteri dettati dagli articoli 1362 e seguenti c.c., in quanto compatibili. Ove la convenzione non consenta di dirimere i dubbi al riguardo (ad es. se, nel costituire una servitu’ di passaggio, si limiti a prevedere il diritto di transito senza altre specificazioni), il giudice e’ tenuto a ricorrere al criterio sussidiario del contemperamento delle esigenze del fondo dominante con il minore aggravio del fondo servente, tenendo conto, con riferimento all’epoca della convenzione, dello stato dei luoghi, della naturale destinazione dei fondi e di tutti gli elementi mediante i quali e’ possibile individuare le esigenze del fondo dominante che le parti hanno inteso soddisfare (Cass. 4238/1987; Cass. 8643/1995; Cass. 3286/1999; Cass. 8853/2004; Cass. 216/2015; Cass. 7564/2017; Cass. 15046/2018; Cass. 20696/2018).
Nel caso in esame, il Tribunale, esaminando taluni rilievi fotografici, ha escluso l’esistenza della servitu’ di passo carrabile, dando rilievo al solo fatto che la c.t.u. aveva constatato l’assenza di segni visibili del passaggio con mezzi meccanici e la presenza del manto erboso lungo il percorso, con una valutazione del tutto parziale ed insufficiente degli elementi utili all’individuazione dell’ampiezza del diritto e delle esigenze cui era finalizzata la servitu’ (Cass. 2628/1984; Cass. 2982/1974; Cass. 14088/2010; Cass. 14546/2012).
La pronuncia appare – in definitiva – il frutto di un non corretto utilizzo dei criteri che il giudice e’ tenuto ad impiegare per individuare l’esatto contenuto del diritto, ove l’esame del titolo non offra elementi per stabilirne l’effettivo contenuto.
Non risultano affatto valutate le circostanze dedotte dai ricorrenti riguardo alla situazione dei luigi esistente al momento della Costit. della servitu’, ossia alla data della vendita, alla destinazione delle singole porzioni e all’utilita’ che le parti avevano inteso soddisfare con la Costit. della servitu’, potendo il giudice – attraverso un esame congiunto di dette emergenze – tener conto anche delle pregresse modalita’ di esercizio del diritto. E’ – quindi – accolto il secondo motivo, con rigetto del primo. La sentenza e’ cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Verbania, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Verbania, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimita’.
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