La condanna alla semidetenzione

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 20 novembre 2019, n. 46917

Massima estrapolata:

La condanna alla semidetenzione o alla libertà controllata in sostituzione di una pena detentiva breve costituisce titolo idoneo alla revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.

Sentenza 20 novembre 2019, n. 46917

Data udienza 27 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASA Filippo – Presidente

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – rel. Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 20/12/2018 del TRIBUNALE di GENOVA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. BIRRITTERI Luigi, che chiede di dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Genova, quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato revocato di diritto il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a (OMISSIS) con la sentenza del Tribunale monocratico di Genova in data 14/12/2012, irrevocabile il 9/02/2012.
Detto Tribunale ha ritenuto, inve’ro, la sussistenza dei presupposti per la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 168 c.p., comma 1, n. 1, avendo (OMISSIS) entro il quinquennio dalla data di irrevocabilita’ della suddetta sentenza e precisamente il 18.11.15 e il 10.12.15 commesso condotte delittuose di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi per le quali ha riportato l’applicazione della sanzione della liberta’ controllata per quattro mesi e quaranta giorni in sostituzione della pena della reclusione per due mesi e venti giorni. Ha osservato, inoltre: – che la predetta disposizione normativa opera “anche nel caso in cui la pena detentiva riportata nel periodo di osservazione sia stata sostituita, come nel caso di specie, dalla liberta’ controllata o dalla semidetenzione, trattandosi di sanzioni sostitutive, le quali, a differenza di quella pecuniaria, vanno considerate come tali a tutti gli effetti di legge, ivi compresa la revoca del beneficio della sospensione condizionale eventualmente gia’ concesso in precedenza”; – che “quanto al rilievo che la pena detentiva sopravvenuta, ove cumulata con quella irrogata a (OMISSIS), non supera i limiti di cui all’articolo 163 c.p., e’ indubbio che la facolta’ di una seconda concessione del beneficio in parola – prevista dall’articolo 164 c.p., u.c. – competa al solo giudice della cognizione (e non anche a quello dell’esecuzione) quante volte emerga dagli atti che questi fosse al corrente del fatto che l’interessato ne avesse gia’ fruito in precedenza”; – che “non v’e’ dubbio che tale condizione ricorra nel caso di specie, posto che nella sentenza di applicazione della pena poi sostituita con la liberta’ controllata v’e’ un esplicito accenno al fatto che l’esecutando era gravato da un precedente penale (coincidente con quello in occasione del quale gli era stata concessa la sospensione condizionale di cui e’ stata dichiarata la revoca di diritto)”.
2. Avverso detta ordinanza (OMISSIS), tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione.
2.1. Col primo motivo di impugnazione la difesa deduce violazione di legge in relazione all’articolo 168 c.p., comma 1, n. 1. Lamenta il difensore la ritenuta equipollenza tra sanzione sostitutiva della liberta’ controllata e pena detentiva, ai fini della sussistenza dei requisiti per la revoca della sospensione condizionale della pena ex articolo 168 c.p., comma 1, n. 1. Sostiene, invero, la difesa che detta norma prevede che venga effettivamente inflitta una pena detentiva e che comunque il Giudice nell’applicare la sanzione sostitutiva abbia compiuto una valutazione del fatto nei termini di minima offensivita’, tanto da non revocare la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.
2.2. Col secondo motivo di ricorso viene dedotta violazione di legge in relazione all’atr. 444 c.p.p. e articolo 168 c.p.. Lamenta il difensore l’assimilazione, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, della sentenza di applicazione della pena a quella di condanna, non comportando la prima ne’ un accertamento giudiziale della responsabilita’ penale, ne’ un’ammissione di colpevolezza da parte del soggetto che di tale rito decide di avvalersi. Assimilazione, che, secondo la difesa, sarebbe illegittima alla luce dello stesso disposto dell’articolo 444 c.p.p., comma 2, da cui emerge che il giudice non decide sulla domanda di parte civile proprio perche’ non vi e’ un accertamento della responsabilita’ penale.
2.3. Col terzo motivo di impugnazione viene denunciata violazione di legge in relazione all’articolo 168 c.p. e articolo 444 c.p.. Lamenta il difensore che la revoca sia stata disposta dal Giudice dell’esecuzione nonostante il Giudice della cognizione, pure a conoscenza della precedente condanna, non la abbia disposta.
2.4. Col quarto motivo di ricorso viene dedotta violazione di legge in relazione all’articolo 164 c.p., comma 4. Lamenta il difensore che, pur essendovi i presupposti per la sospensione condizionale della pena di cui alla seconda sentenza, il Giudice dell’esecuzione abbia proceduto alla revoca, senza piuttosto rilevare che il Giudice della cognizione non la abbia concessa per mera dimenticanza pur avendo ritenuto il secondo fatto di minima offensivita’. Si duole la difesa che, pur potendo concedere la sospensione condizionale della pena, non sussistendo alcun limite normativo invalicabile per tale concessione da parte del Giudice dell’esecuzione laddove dalla sentenza emergano elementi indicativi di una prognosi di non recidiva, non la abbia concessa.
Il difensore insiste, pertanto, per l’annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e va, pertanto, rigettato.
Infondato e’ il primo motivo di impugnazione.
Invero, la L. n. 689 del 1981, articolo 57, comma 1, prevede espressamente che “per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la liberta’ controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita”. Differenziando dette pene sostitutive da quella pecuniaria, per la quale il comma 2 dello stesso articolo prevede che “si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva”.
Ne consegue che mentre la condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva breve e’ inidonea a costituire causa di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 41216 del 02/10/2008, Drame, Rv. 242249; in senso conforme Sez. 5, n. 15785 del 17/01/2011, Scacco, Rv. 250162), la condanna alla semidetenzione O alla liberta’ controllata, in sostituzione della pena detentiva, costituisce titolo idoneo alla revoca di detto beneficio.
Inammissibili, in quanto manifestamente infondati, sono, poi, il secondo e il terzo motivo di ricorso. La giurisprudenza di legittimita’ e’ ferma nel ritenere che la sentenza di patteggiamento costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell’articolo 168 c.p., comma 1, n. 1, della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (S.U. n. 17781 del 29/11/2005, Rv. 233518) e che in tal caso il giudice dell’esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca (Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Are, Rv. 264156; si veda anche Sez. 1, n. 30001 del 05/06/2013 – dep. 12/07/2013, P.M. in proc. Sejdic, Rv. 256407, secondo cui il giudice dell’esecuzione ha l’obbligo di dichiarare l’intervenuta revoca di diritto della sospensione condizionale della pena quando il giudice della cognizione, infliggendo nuova condanna, non ha concesso per la seconda volta il beneficio, pur se la somma delle pene inflitte non superava il limite biennale complessivo).
Infondato e’, infine, il quarto motivo di impugnazione. Invero, la possibilita’ di concedere una seconda sospensione condizionale risulta preclusa al giudice dell’esecuzione, posto che nella fattispecie il giudice della cognizione, perfettamente a conoscenza, come evidenziato nell’impugnata ordinanza, della sussistenza delle condizioni per procedervi, ne ha implicitamente negato l’applicazione. Va, pertanto, salvaguardata la volonta’ del giudice della cognizione emergente dalla sentenza irrevocabile. E cio’ in virtu’ del principio generale di intangibilita’ del giudicato, ribadito da questa Corte anche con riguardo alle ipotesi di sospensione condizionale della pena di specifica competenza del giudice dell’esecuzione, quali l’applicazione della disciplina del concorso formale e della continuazione in sede esecutiva (si veda Sez. 1, n. 46146 del 12/04/2018, W, Rv. 273986, che esclude che anche in sede di applicazione della continuazione in executivis il giudice dell’esecuzione possa pronunciarsi su una sospensione condizionale della pena negata dal giudice della cognizione) ovvero la revoca di una o piu’ sentenze di condanna, per non essere i fatti giudicati piu’ preveduti come reato, qualora, a seguito della stessa revoca e della conseguente eliminazione della pena relativa, risulti rispettato il complessivo limite di pena previsto dall’articolo 163 c.p. (si veda Sez. 1, n. 33817 del 20/06/2014, Lamberti, Rv. 261433, secondo cui il giudice dell’esecuzione, qualora, in applicazione dell’articolo 673 c.p.p., pronunci per intervenuta “abolitio criminis” ordinanza di revoca di precedenti condanne, le quali siano state a suo tempo di ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena per altra condanna, non puo’, nell’ambito dei “provvedimenti conseguenti” alla suddetta pronuncia, concedere il beneficio, previa formulazione del favorevole giudizio prognostico richiesto dall’articolo 164 c.p., esprimendo proprie e autonome valutazioni che si pongono in contrasto con quelle gia’ formulate dal giudice della cognizione: fattispecie in cui il giudice della cognizione aveva negato il riconoscimento del beneficio per i precedenti penali e per la gravita’ del fatto).
2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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