La condanna alla restituzione del bene o del prezzo presuppone l’espressa domanda di parte

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|26 aprile 2021| n. 10917.

La condanna alla restituzione del bene o del prezzo, quale conseguenza dell’inesatto adempimento di un contratto a prestazioni corrispettive, presuppone l’espressa domanda di parte, non essendo l’effetto restitutorio implicito nella domanda di risoluzione, né potendosi tale istanza ricondurre, in via interpretativa, alla domanda – proposta nella specie – di riduzione del prezzo che, peraltro, non rappresenta una conseguenza della domanda di risoluzione.

Sentenza|26 aprile 2021| n. 10917

Data udienza 13 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Vendita – Inadempimento del convenuto – Risoluzione del contratto – Immobile privo del certificato di agibilità – Ripetizione dell’indebito – Omessa formulazione della domanda di restituzione del bene o del prezzo – Genericità delle censure – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 25555/2018 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 228/2016 del TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA, depositata il 11/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO Alessandro, che ha concluso per l’inammissibilita’ e in subordine il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), comparso in sostituzione con delega scritta dell’avvocato (OMISSIS), difensore delle resistenti che ha chiesto di riportarsi agli atti.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) agirono in giudizio nei confronti di (OMISSIS) per il chiedere la risoluzione del contratto di vendita stipulato in data 21.12.2007 per inadempimento del convenuto.
1.2. Il (OMISSIS) si costitui’ in giudizio per resistere alla domanda; eccepi’ l’inadempimento delle venditrici in quanto l’immobile era privo del certificato di abitabilita’ ed aveva manifestato fenomeni di infiltrazione. In via riconvenzionale, egli chiese la riduzione del prezzo ed il risarcimento del danno.
1.3. Il Tribunale di Tempio Pausania dichiaro’ la nullita’ del contratto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 46, per difformita’ delle costruzioni rispetto alla concessione edilizia ed ordino’ la restituzione del terreno e dell’appartamento.
1.4. Il (OMISSIS) propose appello avverso la sentenza di primo grado per violazione dell’articolo 112 c.p.c., per non avere il Tribunale disposto la restituzione del prezzo in seguito alla dichiarazione di nullita’ del contratto.
1.5. Con ordinanza ex articolo 348 bis c.p.c., la Corte d’appello di Sassari dichiaro’ inammissibile l’appello in quanto il (OMISSIS), sia nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado che con l’atto d’appello non aveva chiesto la restituzione del prezzo ma la sua riduzione del prezzo in conseguenza della dichiarazione di nullita’ del contratto.
2. (OMISSIS) ha impugnato la sentenza di primo grado sulla base di un unico motivo.
2.1. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.
2.2. Con ordinanza interlocutoria depositata l’1.8.2019, il collegio della Sesta Sezione Civile, dato atto che le controricorrenti avevano depositato memoria difensiva, ha disposto la trattazione della causa alla pubblica udienza, non ravvisando l’evidenza decisoria.
2.3. Il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Cimmino Alessandro ha chiesto l’inammissibilita’ e, in subordine, il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1418, 1419 e 2033 c.c. e dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale disposto la restituzione degli immobili alle venditrici nonostante la richiesta di restituzione fosse basata non sulla nullita’ ma sull’inadempimento del compratore, senza avere, di contro, disposto la restituzione del prezzo al compratore. Il ricorrente osserva che la domanda di riduzione del prezzo era comprensiva di quella di restituzione.
1.1. Il motivo non e’ fondato.
1.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudice, puo’ disporre la restituzione degli immobili quale conseguenza della dichiarazione di nullita’ e non della domanda di risoluzione, in conseguenza del rilievo di ufficio della nullita’ del contratto, dovendosi escludere che la correlazione operata dalla parte tra la suddetta domanda di ripetizione ed una specifica e differente causa di caducazione del contratto impedisca la condanna alla ripetizione dell’indebito (Cassazione civile sez. II, 15/01/2018, n. 715).
1.2. Non sussiste pertanto la violazione dell’articolo 112 c.p.c., qualora il giudice di merito non disponga la restituzione del prezzo in assenza di domanda dal momento che l’effetto restitutorio non e’ implicito nella domanda di annullamento, ne’ la domanda riduzione del prezzo, che peraltro non e’ conseguenza della domanda di risoluzione, va interpretata come domanda di restituzione (Cassazione civile sez. II, 15/03/2012, n. 4143).
1.2. Deve quindi essere stata formulata espressa domanda di restituzione del bene o del prezzo, mentre, nel caso di specie, era stata chiesta unicamente la riduzione del medesimo quale conseguenza dell’inesatto adempimento.
1.3. Il ricorso va pertanto rigettato.
1.4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
1.5. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

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