La condanna ex articolo 96 comma 3 cod. proc. civ. applicabile d’ufficio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 aprile 2021| n. 11020.

La condanna ex articolo 96, comma 3, cod. proc. civ., applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex articolo 96, commi 1 e 2, cod. proc. civ., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’avere agito o resistito pretestuosamente (Nel caso di specie, accogliendo il motivo di ricorso, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, escluso la condanna inflitta al ricorrente ex articolo 96 cod. proc. civ.; nella circostanza, osserva il giudice di legittimità, la decisione gravata non aveva infatti in alcun modo evidenziato la sussistenza di un “abuso del processo” perpetrato dalla ricorrente nel resistere in giudizio, al di là della fisiologica confutazione delle deduzioni della controparte processuale; né, conclude la Corte regolatrice, può essere ritenuta come sintomatica di una irragionevole difesa ad oltranza delle posizioni dell’odierna ricorrente la circostanza che durante l’iter processuale fosse già stato proposto in sede di legittimità regolamento di competenza, dipendendo tale appesantimento processuale dall’ordinanza che aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, ritenendo competente – in base all’articolo 10 della legge sulla privacy – diverso foro).

Ordinanza|26 aprile 2021| n. 11020

Data udienza 26 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Tutela della privacy – Dati personali – Illecita divulgazione – Risarcimento danno non patrimoniale – Ricorso ex art. 152, dlgs 196/2003 – Individuazione soggetto responsabile – Art. 15, Dlgs 196/2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. DE MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23030/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2475/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE, pubblicata il 28/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2021 dal cons. FIDANZIA ANDREA.
FATTI DI CAUSA
L’avv. (OMISSIS), gia’ funzionario di cancelleria presso il Tribunale di Firenze – incarico cessato nel 2008 per sue dimissioni volontarie – ha proposto ricorso Decreto Legislativo n. 196 del 2003, ex articolo 152, finalizzato ad ottenere la condanna di (OMISSIS) al pagamento a suo favore della somma di Euro 5.200,00, quale risarcimento del danno non patrimoniale subito per l’illecita divulgazione, ad opera di costei, di dati personali (riguardanti il legale, ex dipendente) coperti da riservatezza.
In particolare, la sig.ra (OMISSIS), nel presentare un esposto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze – nel quale aveva denunciato che l’avv. (OMISSIS), in sede di audizione in un procedimento disciplinare di una dipendente del Tribunale di Firenze, e quale difensore di quest’ultima, aveva tenuto comportamenti deontologicamente scorretti – aveva esordito nello stesso esposto evidenziando che il (OMISSIS), prima di esercitare, la professione di avvocato, era stato un dipendente del Tribunale di Firenze dalla stessa piu’ volte sottoposto a procedimento disciplinare.
Il Tribunale di Firenze ha accolto la domanda dell’avv. (OMISSIS), condannando (OMISSIS) al pagamento della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, nonche’ al pagamento d’ufficio della somma di Euro 8.550,00, ex articolo 96 c.p.c., comma 3.
Il giudice monocratico fiorentino ha ritenuto che con la presentazione dell’esposto all’Ordine degli Avvocati di Firenze – archiviato perche’ ritenuto infondato – la (OMISSIS) aveva violato il diritto alla riservatezza del (OMISSIS), divulgando i propri dati sensibili riguardanti alcuni precedenti giudizi disciplinari promossi dalla stessa, quale dirigente del Tribunale di Firenze e superiore gerarchica, nei confronti dell’allora cancellerie (OMISSIS), senza dar conto degli annullamenti delle sanzioni dalla stessa irrogate, e quindi con una comunicazione finalizzata a gettare discredito sulla immagine e sulla reputazione del legale proprio nel ristretto ambiente lavorativo in cui era da breve tempo entrato (due anni).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), affidandolo a quattro motivi.
(OMISSIS) resiste con controricorso, con il quale ha eccepito l’improcedibilita’ del ricorso, ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 1, per mancato deposito, unitamente al ricorso, della copia autentica della sentenza impugnata.
Il controricorrente ha depositato la memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 1.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Prima di illustrare i motivi del ricorso, deve esaminarsi l’eccezione di improcedibilita’ del ricorso sollevata dall’avv. (OMISSIS), che deve essere rigettata per infondatezza.
In proposito, va osservato che questa Corte (Cass. n. 26520 del 09/11/2017) ha stabilito che, in tema di ricorso per cassazione, fino all’attivazione del processo civile telematico, il difensore del ricorrente assolve all’onere, previsto a pena di improcedibilita’ dall’articolo 369 c.p.c., di depositare copia conforme all’originale del provvedimento impugnato, ove non abbia disponibilita’ della stessa con attestazione di conformita’ rilasciata dalla cancelleria, estraendo una copia analogica dall’originale digitale presente nel fascicolo informatico ed attestando la conformita’ dell’una all’altro, ai sensi del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-bis, comma 9-bis.
Nel caso di specie, il ricorrente ha adempiuto tale formalita’, avendo l’avv. (OMISSIS), difensore della ricorrente, attestato (come emerge dai documenti uniti alla sentenza impugnata), ai sensi del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 bis, comma 9 bis e articolo 16 undecies, comma 3, che la copia della sentenza depositata e’ conforme all’originale telematico della sentenza del Tribunale di Firenze n. 2475/2016 estratto dal fascicolo informatico RG 213/2015 del Tribunale di Firenze.
2. Quanto ai motivi proposti dalla ricorrente, con il primo e’ stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 10.
Ha eccepito la ricorrente il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che l’azione giudiziaria ex articolo 152 legge cit. avrebbe dovuto essere rivolta contro il titolare del trattamento dati, che si identifica nel Presidente del Tribunale, mentre Ella, avendo agito nella sua qualita’ di dirigente della cancelleria del Tribunale di Firenze, rivestiva la diversa funzione di mero responsabile del trattamento.
3. Il motivo e’ infondato.
Il giudice di primo grado ha gia’ correttamente rilevato che il Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 10, costituisce una norma sulla competenza e non sulla legittimazione passiva, in relazione alla quale deve, invece, farsi riferimento all’articolo 15 comma 1 legge cit, secondo cui “chiunque cagiona danno per effetto del trattamento dei dati personali e’ tenuto al risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 2050 c.c.”.
Pertanto, va affermato il principio di diritto, secondo cui, dei danni determinati dall’illecita divulgazione di dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 15, comma 1 (applicabile ratione temporis), deve rispondere chiunque, con la propria condotta, li abbia eziologicamente provocati, indipendentemente dalla qualifica rivestita, sia di titolare o sia di responsabile del trattamento dati.
4. Con il secondo motivo e’ stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, articolo 23, in relazione all’articolo 28 Cost..
Assume la ricorrente di aver presentato l’esposto nei confronti dell’avv. (OMISSIS) nell’esercizio delle proprie funzioni di Dirigente di Cancelleria per stigmatizzare il comportamento dell’avv. (OMISSIS) che, nel corso di un’audizione in sede disciplinare, aveva cercato di intimidirla nella sua funzione di titolare del potere sanzionatorio. Il breve riferimento ai precedenti procedimenti disciplinari azionati nei confronti dell’avv. (OMISSIS), quando Egli era dipendente pubblico, non poteva essere estrapolato da tale contesto, svilendo la dichiarata finalita’ istituzionale che sorreggeva l’esposto. Ne conseguiva che la sentenza impugnata aveva violato l’articolo 23 legge sopra citata, per non essere la eventuale violazione della privacy stata posta in essere con dolo o colpa grave.
5. Il motivo e’ inammissibile.
Va osservato che il Tribunale di Firenze, con una motivazione congrua ed immune da vizi logici (neppure censurata sotto il profilo strettamente inerente alla stessa motivazione), ha ritenuto sussistente il requisito dell’elemento soggettivo (dolo o colpa grave), evidenziando che la ricorrente, nel far riferimento ai precedenti procedimenti disciplinari dell’odierno controricorrente, non aveva neppure dato conto degli annullamenti delle sanzioni dalla stessa irrogate. Inoltre, in ogni caso, quella divulgazione di dati nulla aveva a che fare con l’esposto e con la finalita’ istituzionale che sorreggeva l’operato della ricorrente, avendo l’unica finalita’ di gettare discredito sull’avv. (OMISSIS), allo scopo di meglio convincere i destinatari della fondatezza dello stesso esposto.
Non vi e’ dubbio che l’apprezzamento del giudice in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del fatto illecito addebitato ad un soggetto costituisca una valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimita’ se sorretto – come lo era nel caso di specie – da adeguata motivazione immune da vizi logici.
6. Con il terzo motivo e’ stata dedotta la violazione del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 15 e degli articoli 2050 e 2697 c.c..
Espone la ricorrente che non era stata integrata la violazione dell’articolo 15 codice della privacy, atteso che la divulgazione della notizia riservata era avvenuta non in un ambiente generico, caratterizzato dalla generalita’ indiscriminata delle persone, ma in un ambiente qualificato e deputato per disposizione di legge ad esercitare una funzione paragiurisdizionale, essendo il Consiglio dell’ordine degli Avvocati, in sede disciplinare, “giudice” del proprio iscritto.
Peraltro, l’aver enunciato l’esistenza di pregressi procedimenti disciplinari a carico del (OMISSIS) rientrava nell’esercizio del potere difensivo ex articolo 24 Cost., di colei che aveva presentato l’esposto.
Espone, inoltre, la ricorrente che non vi e’ prova che la menzione dell’esistenza di procedimenti disciplinari intentati dalla (OMISSIS) (effettuata al scolo scopo di meglio descrivere i rapporti tra le parti) avesse avuto come conseguenza un danno risarcibile, avendo potuto il controricorrente prontamente evidenziare che gli stessi procedimenti erano stati annullati. Si trattava quindi di circostanza che poteva essere “smontata” per tabulas.
Infine, la ricorrente, oltre a contestare che la prova dell’esistenza e del quantum del danno potessero essere fornite rispettivamente in via presuntiva ed in via equitativa, assume che, nel caso di specie, non vi e’ stata alcuna dimostrazione dell’au della pretesa risarcitoria.
7. Il motivo presenta profili di infondatezza ed inammissibilita’.
Va preliminarmente osservato che non vi e’ dubbio che il trattamento delle informazioni personali effettuato nell’ambito di un esposto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in relazione ad una asserita condotta deontologicamente scorretta posta in essere da un legale sia lecito purche’, tuttavia, avvenga nel rispetto del criterio di minimizzazione nell’uso dei dati personali, dovendo essere utilizzati solo i dati indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalita’ per cui sono raccolti e trattati. Tale principio era ben espresso dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 3, recante il titolo “principio di necessita’ nel trattamento dei dati”, e dall’articolo 11, lettera d) legge cit., richiedente la pertinenza, la completezza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalita’ per cui sono raccolti e trattati – tali articoli sono stati recentemente abrogati a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, – ed e’ stato recentemente riaffermato con l’entrata in vigore dell’articolo 5, lettera c), del regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679.
Nel caso di specie, il Tribunale di Firenze ha correttamente ritenuto illecita la divulgazione da parte dell’odierna ricorrente non delle informazioni relative all’asserita condotta deontologica mente scorretta dell’avv. (OMISSIS) nell’esercizio della professione di avvocato – in relazione alle quali non occorre il consenso dell’interessato, data la rilevanza pubblica, di natura paragiurisdizionale, delle funzioni attribuite al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati – ma di quei dati relativi ai pregressi procedimenti disciplinari del legale (quando Egli era un impiegato pubblico), non funzionali e pertinenti rispetto allo scopo per cui erano stati trattati (accertare l’esistenza di eventuali illeciti disciplinari nell’esercizio della professione in oggetto) ed erano, inoltre, stati esposti in modo parziale e malizioso, occultando la circostanza pacifica che gli stessi procedimenti erano stati archiviati e le sanzioni irrogate erano state annullate.
Dunque, non e’ ostativa all’integrazione della violazione dell’articolo 15 codice della privacy la mera circostanza che la divulgazione della notizia riservata avvenga nel contesto di un procedimento di rilevanza pubblica, risultando comunque illecita la comunicazione dei dati personali non pertinente ed eccedente le finalita’ per cui essi sono raccolti e trattati.
Nel caso di specie, tale principio e’ stato chiaramente violato e correttamente il giudice di primo grado lo ha evidenziato.
In ordine al risarcimento dei danni, va preliminarmente osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 17383 del 20/08/2020) ha gia’ enunciato il principio di diritto secondo cui il danno non patrimoniale risarcibile, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 15 (codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli articoli 2 e 21 Cost. e dall’articolo 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della “gravita’ della lesione” e della “serieta’ del danno”, in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarieta’ ex articolo 2 Cost., da cui deriva (come intrinseco precipitato) quello di tolleranza della lesione minima e’, sicche’ determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall’articolo 11 del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
Deve, inoltre, rilevarsi che il danno alla privacy, pur non essendo, come ogni danno non patrimoniale, in “re ipsa”, non identificandosi il danno risarcibile con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, puo’ essere, tuttavia, provato anche attraverso presunzioni (vedi in materia di lesione del danno non patrimoniale dell’onore, Cass. n. 25420 del 26/10/2017, i cui principi, sotto il profilo della prova del danno, sono applicabili anche al caso in esame).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha fatto un corretto uso di tale principi.
Il Tribunale di Firenze ha avuto cura di verificare la “gravita’ della lesione” e la “serieta’ del danno”, evidenziando che la divulgazione di una pluralita’ di procedimenti disciplinari a carico dell’avv. (OMISSIS) – “peraltro generica e dunque maggiormente offensiva in quanto allusiva (aperta a qualunque interpretazione soggettiva) “- era stata effettivamente dannosa, determinando conseguenze inevitabilmente negative, oltre che sulla sfera emotiva dell’odierno controricorrente (gia’ provato da procedimenti disciplinati infondati), sulla sua immagine e sulla sua reputazione sociale nel ristretto ambiente lavorativo in cui era da breve tempo entrato (due anni). In particolare, il giudice di merito ha messo in luce la condizione di particolare fragilita’ in cui si trova un avvocato iscritto all’Ordine forense solo da un paio d’anni, il quale e’ soprattutto impegnato nella costruzione di una propria immagine e credibilita’ professionale non solo in relazione ai potenziali clienti, ma anche rispetto a quei colleghi che possono cosi’ sensibilmente incidere sulla sua attivita’, anche per il futuro.
L’articolato ragionamento del giudice monocratico fiorentino, costituendo un apprezzamento di fatto sorretto da un’adeguata motivazione, si sottrae ad ogni sindacato in sede di legittimita’.
8. Con il quarto motivo e’ stata dedotta la violazione dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, sul rilievo che non si puo’ rimproverare alla parte ricorrente di aver resistito in giudizio, costituendo un diritto costituzionalmente garantito.
Inoltre, la ricorrente evidenzia che non poteva prevedere l’esito negativo per la stessa del giudizio, tenuto conto che in altro analogo procedimento ex articolo 702 c.p.c., il giudice monocratico del Tribunale di Firenze aveva respinto l’azione promossa dall’avv. (OMISSIS) in ordine all’esposto dalla stessa presentato nei suoi confronti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze.
9. Il motivo e’ fondato.
Va preliminarmente che e’ orientamento consolidato di questa Corte che la condanna ex articolo 96 c.p.c., comma 3, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilita’ aggravata ex articolo 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensi’ di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’avere agito o resistito pretestuosamente (vedi Cass. n. 20018 del 24/09/2020; in senso conforme, Cass. n. 27623 del 21/11/2017; Cass. n. 29812 del 18/11/2019).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata non ha in alcun modo evidenziato la sussistenza di un “abuso del processo” perpetrato dalla ricorrente nel resistere in giudizio, al di la’ della fisiologica confutazione delle deduzioni della controparte processuale. Ne’ puo’ essere ritenuta come sintomatica di una irragionevole difesa ad oltranza delle posizioni dell’odierna ricorrente la circostanza che durante l’iter processuale fosse gia’ stata adita questa Corte in sede di regolamento di competenza, dipendendo tale appesantimento processuale dall’ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, ritenendo competente – in base all’articolo 10 della legge sulla privacy – il Tribunale di Pistoia. Tale ordinanza, in accoglimento delle ragioni della ricorrente, e’ stata annullata da questa Corte con sentenza n. 22526/2014, che, stabilendo la competenza del Tribunale di Firenze, ha enunciato il principio di diritto secondo cui la competenza si determina in relazione alla sede del soggetto titolare del trattamento dei dati personali.
Deve, pertanto, cassarsi il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito ex articolo 384 c.p.c., comma 2 (non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto), deve escludersi la condanna ex articolo 96 c.p.c..
In ordine alle spese di lite, deve confermarsi la statuizione del giudice di primo grado, essendo stata da quest’ultimo correttamente accertata l’invocata violazione del trattamento dei dati personali, mentre devono compensarsi le spese del giudizio di legittimita’ in ragione della reciproca soccombenza delle parti.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo, respinti i precedenti. Cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, e, decidendo la causa nel merito, esclude la condanna ex articolo 96 c.p.c.. Conferma nel resto l’impugnata sentenza.
Conferma le spese del giudizio di primo grado e compensa le spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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