Corte di Cassazione, penale, Sentenza|28 aprile 2021| n. 16127.
La competenza del giudice dell’esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell’ultimo provvedimento al momento della presentazione della domanda, ancorché lo stesso non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale, e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi.
Sentenza|28 aprile 2021| n. 16127
Data udienza 1 aprile 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Plurime sentenze di condanna – Articolo 671 cpp – Continuazione – Articolo 665 cpp – Competenza giurisdizionale – Articolo 28 cpp – Criteri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TARDIO Angela – Presidente
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere
Dott. LIUNI Teresa – rel. Consigliere
Dott. ALIFFI Francesco – Consigliere
Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE PESCARA;
nei confronti di:
CORTE di APPELLO L’AQUILA;
con l’ordinanza del 16/11/2020 del TRIBUNALE di PESCARA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, Dott. DI LEO GIOVANNI, il quale ha chiesto che venga attribuita la competenza alla Corte di appello di L’Aquila.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16/11/2020 il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Pescara ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti della Corte di appello di L’Aquila, che con ordinanza del 4/5/2020 aveva declinato la propria competenza a decidere sull’istanza di (OMISSIS) diretta al riconoscimento della continuazione in executivis tra alcune sentenze di condanna emesse nei suoi confronti, riportandosi al conforme parere del Pubblico ministero.
Con l’ordinanza che ha sollevato il conflitto negativo di competenza, il giudice dell’esecuzione di Pescara ha richiamato la disposizione dell’articolo 665 c.p.p., comma 2, individuando la competenza del giudice di appello poiche’ l’ultima sentenza irrevocabile era quella della Corte di appello di L’Aquila del 4/10/2017, definitiva il 30/5/2019. Infatti, dalla lettura di tale sentenza, se ne comprende la portata di sostanziale riforma, avendo essa riqualificato i fatti contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il conflitto negativo di competenza, nella specie rientrante nella previsione del “caso analogo” di cui all’articolo 28 c.p.p., comma 2, (Sez. 1, n. 5734 del 19/12/2013, dep. 2014, Confl. comp. in proc. Minguzzi, Rv. 258422), deve essere risolto da questa Corte regolatrice indicando la competenza della Corte di appello di L’Aquila, in funzione di giudice dell’esecuzione, alla quale vanno restituiti gli atti.
1.1. Invero, occorre riferirsi al principio della “perpetuatio jurisdictionis” che prescrive che la competenza del giudice dell’esecuzione, in caso di pluralita’ di provvedimenti emessi da giudici diversi, ai sensi dell’articolo 665 c.p.p., comma 4, si radica in capo a quello dell’ultimo provvedimento al momento della presentazione della domanda e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi (Sez. 1, n. 23252 del 19/05/2010, Confl. Comp. in proc. Chiarello, Rv. 247648; a tal fine e’ titolo valido l’ultimo provvedimento anche quando e’ costituito da una sentenza di proscioglimento: Sez. 1, n. 48337 del 06/11/2014, Rv. 261203). Detto principio, di generale applicazione in ambito esecutivo, prescrive che deve aversi riguardo esclusivamente al momento in cui la domanda dell’interessato perviene, mediante deposito o ricezione del plico raccomandato inviato per posta, nella cancelleria del giudice, senza che abbia rilievo l’anteriore deposito dell’atto nella segreteria del Pubblico ministero che concretamente cura l’esecuzione, valendo esso come mera sollecitazione al medesimo ad esprimere il proprio parere sull’istanza (Sez. 1, n. 16960 del 13/03/2018, Rv. 272708).
1.2. Nel caso in esame, proprio in applicazione di tale principio, si rileva che dalla documentazione allegata all’ordinanza del giudice remittente emerge che alla data di deposito dell’istanza in executivis nella cancelleria della Corte di appello dell’Aquila – 10/4/2020 – l’ultimo provvedimento irrevocabile era la sentenza n. 1915/2017 della Corte di appello di L’Aquila del 4/10/2017, passata in giudicato il 30/5/2019, e ad essa doveva farsi riferimento avendo apportato una modifica sostanziale alla pronuncia di primo grado consistita nella riqualificazione giuridica dei fatti di reato, a tenore dell’articolo 665 c.p.p., comma 2.
Tale sentenza – anche se non ancora inserita nel certificato penale intestato a (OMISSIS) – era comunque conosciuta (o conoscibile) dalle parti per essere stata allegata all’istanza difensiva ex articolo 671 c.p.p., trattandosi proprio di uno dei titoli per i quali veniva richiesta la continuazione in executivis.
Deve infatti affermarsi che l’esistenza di un titolo giurisdizionale esecutivo non deve necessariamente emergere soltanto dal certificato del casellario giudiziale, potendo anche ricavarsi da altre fonti, nella specie emergendo dall’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione che recava tutti gli estremi della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, cosi’ specificandosi a carico del giudice dell’esecuzione l’onere di verifica in ordine alla propria competenza (Sez. 1, n. 32563 del 20/10/2020, n. m.).
2. Pertanto, deve indicarsi la competenza esecutiva della Corte di appello di L’Aquila, in tali termini dovendosi risolvere il conflitto di competenza.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di L’Aquila, cui dispone trasmettersi gli atti.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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