Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 13 dicembre 2019, n. 50461
Massima estrapolata:
La clandestinità è sanzionata dall’art. 10-bis T.U. immigrazione quale conseguenza di una condotta illecita e non già per effetto di una condizione preesistente ed estranea al comportamento dello straniero. Ne consegue che la rilevanza penale di tale condotta deriva dalla lesione del bene giuridico individuabile nell’interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, che consiste sia nell’impedire l’ingresso illegale sia nel vietare la permanenza illegale sul territorio, qualunque sia stata la modalità di ingresso.
Sentenza 13 dicembre 2019, n. 50461
Data udienza 9 ottobre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IASILLO Adriano – Presidente
Dott. BIANCHI Michele – Consigliere
Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere
Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere
Dott. CENTONZE Alessandr – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
1) (OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
Avverso la sentenza emessa il 29/10/2018 dal Giudice di Pace di Udine;
Sentita la relazione del Consigliere Dott. CENTONZE Alessandro;
Sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa CASELLA Giuseppina, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 29/10/2018 il Giudice di Pace di Udine assolveva (OMISSIS) dal reato ascrittogli, ai sensi dell’articolo 10-bis Testo Unico imm., accertato a (OMISSIS).
L’assoluzione di (OMISSIS) veniva giustificata dal Giudice di Pace di Udine sull’assunto che l’imputato era giunto in Italia con un regolare permesso di soggiorno, la cui legittimita’ non consentiva di ritenere illecita la sua permanenza sul territorio nazionale, che, secondo quanto previsto dall’articolo 10-bis Testo Unico imm., doveva limitarsi alle sole ipotesi in cui la presenza dello straniero era, fin dall’origine, illegale. A (OMISSIS), infatti, era stato rilasciato un visto d’ingresso nel nostro Paese dalla rappresentanza diplomatica italiana in Ghana, in conseguenza del quale l’imputato, giunto in Italia il 20/09/2010, si era trattenuto legittimamente nel nostro territorio, per effetto del permesso che gli era stato concesso.
Ne discendeva che, in forza del visto d’ingresso concesso a (OMISSIS) e della legittimita’ dell’originaria permanenza in Italia, risultavano prive di rilievo, ai fini della configurazione della fattispecie di cui all’articolo 10-bis Testo Unico imm., le vicende successive al rilascio dello stesso titolo.
2. Avverso tale sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge della sentenza impugnata, conseguente al fatto che l’assoluzione di (OMISSIS) era stata pronunciata dal Giudice di Pace di Udine senza tenere conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato che gli veniva contestato, ai sensi dell’articolo 10-bis Testo Unico imm..
Secondo la parte ricorrente, il Giudice di Pace di Udine aveva fornito un’interpretazione degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’articolo 10-bis Testo Unico imm. non conforme al dettato normativo e contrastante con le risultanze processuali, sulle quali la sentenza impugnata si era espressa in termini assertivi.
Queste ragioni imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste e’ fondato nei termini di seguito indicati.
2. Osserva il Collegio che il Giudice di Pace di Udine giustificava l’assoluzione di (OMISSIS) sul presupposto che l’imputato era giunto in Italia nel 2010 con un regolare permesso di soggiorno, che non gli era stato rinnovato alla sua scadenza. Il mancato rinnovo del permesso di soggiorno, in particolare, gli era stato notificato l’08/02/2014, contestualmente all’ordine di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni.
In questa cornice, il Giudice di Pace di Udine evidenziava che la legittimita’ dell’ingresso originario dell’imputato non consentiva di ritenere illecita la sua permanenza sul territorio nazionale, che, secondo quanto previsto dall’articolo 10-bis Testo Unico imm., doveva limitarsi ai soli casi in cui la presenza dello straniero era, fin dall’origine, illegale.
Deve, tuttavia, rilevarsi che l’inquadramento del reato di cui all’articolo 10-bis Testo Unico imm. effettuato dal Giudice di Pace di Udine risulta contrastante con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale la fattispecie in esame non si limita a sanzionare la mera condizione di straniero irregolare dell’agente, ma incrimina tale comportamento in quanto ritenuto lesivo dell’interesse statale al controllo e alla gestione dei flussi migratori secondo l’assetto normativo vigente. Sul punto, non si puo’ che richiamare il seguente principio di diritto: “La contravvenzione prevista dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 10-bis tutela l’interesse statale al controllo e alla gestione dei flussi migratori secondo un determinato assetto normativo e, a tal fine, incrimina sia l’ingresso illegale nel territorio dello Stato, sia la permanenza illegale in detto territorio e tale ultima condotta prescinde dalle modalita’ d’ingresso nello Stato italiano” (Sez. 1, n. 39211 del 19/04/2017, Mourad, Rv. 270834-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 44453 del 23/09/2013, Soiyt, Rv. 257893-01).
Ne’ potrebbe essere diversamente, atteso che, al contrario di quanto affermato dal Giudice di Pace di Udine, la condizione di clandestinita’ e’ sanzionata dall’articolo 10-bis Testo Unico imm. quale conseguenza di una condotta illecita e non gia’ per effetto di una condizione preesistente ed estranea al comportamento dello straniero. Ne consegue che, come osservato da questa Corte, la rilevanza penale “di tale condotta deriva dalla lesione del bene giuridico individuabile nell’interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori che consiste, sia nell’impedire l’ingresso illegale, sia nel vietare la permanenza illegale sul territorio quale che sia stata la modalita’ di ingresso” (Sez. 1, n. 39211 del 19/04/2017, Mourad, cit.).
3. Le considerazioni che si sono esposte impongono l’annullamento della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio al Giudice di Pace di Udine, in diversa composizione, per un nuovo giudizio, che dovra’ essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono richiamati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Udine.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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