La responsabilità penale del padrone del cane

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 16 dicembre 2019, n. 50562

Massima estrapolata:

La responsabilità penale del padrone del cane va accertata «in positivo» e non è presunta, a differenza della responsabilità civile per i danni. Così il cane che morde perché reagisce al dolore provocato dal passaggio di una bicicletta sulla sua coda è evenienza connotata da «assoluta abnormità ed eccentricità», che va ben oltre il generale obbligo di garanzia di cui è gravato il padrone dell’animale, il quale – in via generale – risponde anche nel caso in cui vi siano stati comportamenti imprudenti della vittima.

Sentenza 16 dicembre 2019, n. 50562

Data udienza 10 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. CIAMPI Francesco – rel. Consigliere

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. TORNESI Daniela Rita – Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/12/2018 del GIUDICE DI PACE di CASTELVETRANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PERELLI Simone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il giudice di pace di Castelvetrano ha dichiarato (OMISSIS) colpevole del reato ascrittole (delitto p. e p. dall’articolo 590 c.p., perche’ per negligenza, imprudenza o imperizia, nella qualita’ di proprietaria del cane munito di microchip n. (OMISSIS), lo lasciava incustodito e senza museruola sulla pubblica via consentendo al predetto animale di mordere la gamba destra del minore (OMISSIS), causando al predetto lesioni personali giudicate guaribili in giorni sette.
2. Avverso tale decisione ricorre in cassazione a mezzo del difensore di fiducia la (OMISSIS) denunciando violazione di legge e vizio di motivazione (secondo la prospettazione della ricorrente, il cane era in realta’ tenuto al guinzaglio; non sussisteva l’obbligo di museruola; si era in presenza di caso fortuito per aver il cane reagito, dopo che la bicicletta condotta dal minore gli era passata sulla coda).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ fondato; sussiste invero il denunciato vizio motivazionale della gravata sentenza che esordisce mettendo in rilievo come “l’istruttoria dibattimentale ha rilevato una dinamica degli accertamenti contrapposta”, senza tuttavia in alcun modo motivare sulle ragioni che hanno indotto il giudicante a ritenere maggiormente attendibile l’una o l’altra versione. Ne’ viene chiarito in particolare se il cane fosse o meno tenuto al guinzaglio dall’imputata o comunque la circostanza viene ritenuta irrilevante, gravando comunque sulla (OMISSIS) un “obbligo di vigilanza”. Infine viene parimenti ritenuta irrilevante la circostanza che il giovane (OMISSIS) a bordo della bicicletta avesse calpestato con una ruota la coda del cane.
4. A tal proposito se e’ pur vero che la posizione di garanzia che grava sul detentore del cane “copre” anche i comportamenti imprudenti altrui e che la colpa della vittima che ponga in essere un comportamento imprudente puo’ al piu’ concorrere con quella del garante, ma non elide quest’ultima, va tuttavia osservato come nel caso di specie ci si trovi di fronte ad evenienza caratterizzata da assoluta abnormita’ ed eccentricita’, che andava comunque presa in considerazione e che non poteva ritenersi tout court irrilevante.
5. Va infine precisato che, trattandosi di affermare la responsabilita’ penale, occorre accertare in positivo la colpa dell’imputato, e non e’ sufficiente rifarsi alla presunzione stabilita dall’articolo 2052 c.c., e all’inversione di prova (dell’eventuale caso fortuito) che la medesima comporta, principi, questi ultimi, che rilevano solo ai fini della responsabilita’ civile.
Per valutare il comportamento dell’agente – come piu’ volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo Sez. 4, n. 31874 del 27/06/2019, Rv. 276705 – 01) – puo’ aversi riguardo a quanto stabilito dall’articolo 672 c.p., che, a prescindere dalla intervenuta depenalizzazione (L. n. 689 del 1981), costituisce tuttora valido termine di riferimento per la valutazione della colpa.
6. La gravata sentenza va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Castelvetrano, altro magistrato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al giudice di pace di Castelvetrano, altro magistrato.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *