La circostanza aggravante prevista all’art. 628 c.p.

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 16 novembre 2018, n. 51911.

La massima estrapolata:

Non può ritenersi sufficiente la minaccia, nel corso di una rapina, della detenzione di un’arma ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista all’art. 628 c.p., essendo necessario che il soggetto agente sia palesemente armato e che dunque l’arma sia mostrata perché ricorra l’effetto intimidatorio.

Sentenza 16 novembre 2018, n. 51911

Data udienza 28 settembre 2018

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Antonio – Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere

Dott. PAZIENZA Vittorio – rel. Consigliere

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere

Dott. MONACO Marco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa in data 23/06/2017 dalla Corte d’Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. COCOMELLO Assunta, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente all’aggravante contestata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23/06/2017, la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale Napoli in data 08/11/2016, con rito abbreviato, con la quale (OMISSIS) era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di rapina e lesioni aggravate a lui ascritti on concorso con persona non identificata.
2. Ricorre per cassazione il (OMISSIS), deducendo:
2.1. Violazione dell’articolo 628, comma 3, n. 1, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’uso dell’arma, non applicabile qualora – come nel caso di specie – la disponibilita’ di quest’ultima sia stata solo simulata. Si contesta, in particolare, il riferimento della Corte d’Appello alla giurisprudenza che non richiede che l’arma sia impugnata, purche’ il malvivente sia palesemente armato: non potendo ritenersi sufficiente, a tal fine, quanto riportato in sentenza sulla dinamica dei fatti come riferiti dalla persona offesa (secondo cui, dopo che il (OMISSIS) invito’ il complice a “cacciare” la pistola, quest’ultimo alzo’ la felpa mettendo in evidenza un rigonfiamento all’altezza della cintola dei pantaloni), anche per l’assenza di qualsiasi effetto intimidatorio derivato dalla condotta del complice.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Si censura in particolare la valutazione di mera equivalenza delle attenuanti generiche, formulata senza tenere adeguato conto dell’incensuratezza, della piena ammissione degli addebiti e del comportamento successivo (attivita’ lavorativa prestata in regime di arresti domiciliari).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ fondato.
2. Deve invero darsi seguito all’insegnamento giurisprudenziale secondo cui “la semplice simulazione della disponibilita’ di un’arma non integra l’aggravante di cui all’articolo 628 c.p., comma 2, n. 3)” (Sez. 2, n. 32427 del 23/06/2010, Musticchio, Rv. 248358, relativa ad una fattispecie in cui uno dei rapinatori, nel corso della rapina, aveva tenuto una mano in tasca, simulando la disponibilita’ di un’arma).
Su tali basi ermeneutiche, il percorso argomentativo della sentenza impugnata risulta viziato, poiche’ da un lato la Corte territoriale ha ritenuto configurabile l’aggravante valorizzando le dichiarazioni della persona offesa, secondo cui uno dei rapinatori, all’invito del complice a “cacciare la pistola”, si era alzato la felpa “mettendo in evidenza un rigonfiamento nella cintola dei pantaloni, cosi’ simulando il possesso di una pistola e bloccando ogni reazione della vittima” (cfr. pag. 3); d’altro lato, la Corte d’Appello ha richiamato adesivamente l’indirizzo giurisprudenziale che, per la configurabilita’ dell’aggravante, ritiene necessario che l’agente sia palesemente armato, senza peraltro la necessita’ che l’arma sia impugnata per minacciare, essendo sufficiente che la stessa sia portata in modo da poter intimidire (Sez. 3, n. 55302 del 22/09/2016, D., Rv. 268535). E’ tuttavia evidente che il principio qui appena richiamato puo’ trovare applicazione solo se l’agente si trovi nella effettiva disponibilita’ di un’arma, e non anche nella diversa in cui tale disponibilita’ sia stata solo apparente.
3. Tale contraddittorieta’ interna al percorso argomentativo impone l’annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Napoli perche’ – alla luce delle risultanze disponibili – si pronunci nuovamente sulla sussistenza dell’aggravante in questione, tenuto conto dei principi in questa sede affermati. Deve peraltro dichiararsi, in questa sede, l’irrevocabilita’ dell’affermazione di responsabilita’ del (OMISSIS) per il reato a lui ascritto.
L’accoglimento del primo motivo implica, evidentemente, l’assorbimento in questa sede delle ulteriori doglianze formulate in ordine al trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante dell’arma, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Napoli, assorbiti gli altri motivi sul trattamento sanzionatorio. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilita’.

Avv. Renato D’Isa

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *