Esercizio della stessa domanda in due sedi e il contrasto tra giudicati

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 8 novembre 2018, n. 28506.

La massima estrapolata:

Se la domanda è proposta sia davanti al giudice civile sia con costituzione di parte civile nel processo penale e non viene rilevata la violazione del divieto di contemporaneo esercizio della stessa domanda in due sedi, l’eventuale contrasto tra giudicati, si risolve con la prevalenza della sentenza emanata per ultima.

Ordinanza 8 novembre 2018, n. 28506

Data udienza 25 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12899/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma depositata il 23 novembre 2015;
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Cosimo D’Arrigo;
letta la sentenza impugnata;
letto il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 1.

RITENUTO

1. In data 30 dicembre 1998, (OMISSIS) proponeva querela nei confronti di (OMISSIS), assumendo che quest’ultimo avesse utilizzato artifizi e raggiri al fine di conservare la titolarita’ della cattedra di educazione tecnica nella Scuola Media Statale di (OMISSIS), data la riduzione delle cattedre disponibili, costringendo cosi’ la (OMISSIS) al trasferimento ad altra sede.
Successivamente, la (OMISSIS) adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Cassino per ottenere l’annullamento della graduatoria per l’assegnazione della cattedra di cui si discute, nonche’ il risarcimento dei danni subiti a causa del trasferimento ad altra sede.
Il Tribunale di Cassino, con dispositivo letto in udienza il 18 luglio 2003, accoglieva la domanda di annullamento della graduatoria, ma rigettava quella di risarcimento del danno, considerandolo come non provato ne’ allegato. La sentenza passava in giudicato.
2. Nel parallelo giudizio penale a carico del (OMISSIS) per i reati di truffa e falso, scaturito dalla querela della (OMISSIS), costei, all’udienza del 5 maggio 2003, si costituiva parte civile. Il Tribunale penale di Cassino assolveva il (OMISSIS) dai reati a lui ascritti.
Avverso tale sentenza la (OMISSIS) proponeva impugnazione ai soli fini civili. La Corte d’appello di Roma riformava la decisione di primo grado, condannando il (OMISSIS) al ristoro dei danni subiti dalla (OMISSIS), da liquidarsi in un separato giudizio civile.
3. La (OMISSIS), dunque, conveniva nuovamente in giudizio il (OMISSIS) dinnanzi al Tribunale civile di Cassino, chiedendo la determinazione del quantum risarcitorio dei danni morali subiti, da liquidarsi in via equitativa.
Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 668 del 2008, dichiarava inammissibile la domanda, ritenendo che la sentenza del giudice del lavoro del 2003 – ormai passata in giudicato – riguardasse i medesimi fatti in relazione ai quali la (OMISSIS) aveva ancora richiesto il risarcimento del danno.
4. La Corte di cassazione, con sentenza penale n. 20863 del costituzione di parte civile della (OMISSIS) (che, in realta’, aveva esercitato l’azione civile in sede penale poco prima che fosse definito il giudizio innanzi al giudice del lavoro) e ravvisava un “indubbio contrasto di giudicato” da risolvere in sede civile.
5. La (OMISSIS) appellava la sentenza civile n. 668 del 2008, sostenendo che l’azione penale, culminata nella condanna al risarcimento da determinarsi in separata sede civile, avesse petitum e causa petendi differenti dall’azione promossa nel 2001 dinnanzi al Tribunale del lavoro di Cassino.
La Corte d’appello di Roma accoglieva il gravame, riformando integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Cassino; per l’effetto, accoglieva la domanda risarcitoria della (OMISSIS), condannando (OMISSIS) al pagamento della somma equitativamente determinata di Euro 20.000,00 a titolo di danno morale, nonche’ una somma a titolo di lucro cessante.
6. Avverso tale sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, formulando due censure. La (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
Il pubblico ministero non ha ritenuto di depositare conclusioni scritte.
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c., e dell’articolo 324 c.p.c.. La censura si rivolge contro il capo della sentenza in cui non e’ stata riconosciuta l’autorita’ del giudicato alla sentenza civile n. 538 del 2003 pronunciata dal giudice del lavoro di Cassino, non impugnata e divenuta definitiva. In particolare, la Corte d’appello avrebbe errato ad applicare, nel caso di contrasto di giudicati civile e penale, il criterio secondo cui deve prevalere la sentenza emanata per ultima, sempre che questa non sia stata sottoposta a revocazione, impugnazione questa peraltro ammessa esclusivamente qualora tale seconda sentenza non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13804 del 31/05/2018, Rv. 648694; Sez. 2, Sentenza n. 23515 del 19/11/2010, Rv. 614867; Sez. L, Sentenza n. 10623 del 08/05/2009, Rv. 608048).
Tale principio, secondo il ricorrente, regolerebbe solamente il contrasto di giudicati civili, ma non sarebbe applicabile al contrasto fra un giudicato formatosi in sede civile e uno in sede penale.
Il motivo e’ infondato.
2. Com’e’ noto, i rapporti fra il giudicato penale e il processo civile sono regolati dall’articolo 651 c.p.p. e ss.. Tali disposizioni, tuttavia, riguardano solamente l’accertamento della sussistenza o della non sussistenza degli elementi di fatto che, integrando la fattispecie di reato per cui si procede, sono, al tempo stesso, costitutivi di una fattispecie civilmente rilevante. Queste disposizioni, quindi, operano sul piano dell’accertamento fattuale (c.d. “verita’ materiale”), non su quello della qualificazione giuridica. In sostanza, come prevede la norma generale di chiusura dettata dall’articolo 654 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio civile, quando in questo si controverte intorno a un diritto il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purche’ la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.
La pronuncia del giudice penale sulle domande civili, ai sensi dell’articolo 538 c.p.p. e ss., si pone, invece, sul piano della identificazione degli effetti conseguenti all’accertamento fattuale. La domanda civile in sede penale ex articolo 74 c.p.p. e ss., infatti, non differisce in nulla dall’azione civile esercitata nella sua sede naturale, se non per il suo piu’ limitato oggetto (in sede penale sono ammesse solo le domande risarcitorie e quelle restitutorie). Tant’e’ che, a norma dell’articolo 75 c.p.p., comma 1, l’azione civile proposta davanti al giudice civile puo’ essere trasferita nel processo penale.
Va pero’ precisato che il legislatore penale dell’88 ha optato per il favor separationis, ossia per un ridimensionamento del processo penale quale luogo elettivo di accertamento della verita’ reale, a vantaggio di un minore appesantimento e di una maggiore speditezza dello stesso. Pertanto, se e’ vero che l’azione civile puo’ essere proposta o trasferita in sede penale, e’ pur vero che la stessa prosegue autonomamente in sede civile se non e’ stata trasferita o se e’ stata iniziata quando non era piu’ ammessa la costituzione di parte civile (articolo 75 c.p.p., comma 2) e che l’azione civile proposta in sede penale puo’ essere sempre rinunciata e riproposta in sede civile (articolo 82 c.p.p.). La sospensione del processo civile in attesa della definizione del giudizio penale, invece, avviene solamente nelle limitate ipotesi previste dall’articolo 75 c.p.p., comma 3. E se il danneggiato ha esercitato autonomamente l’azione per le restituzioni o il risarcimento del danno in sede civile, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non ha efficacia di giudicato neppure in ordine all’accertamento fattuale in essa contenuto (articolo 652 c.p.p.).
La prevenzione del rischio di un contrasto di giudicati e’ affidata al divieto di contemporaneo esercizio dell’azione civile sia in sede civile, sia in sede penale. Se il danneggiato si costituisce parte civile dopo aver convenuto il danneggiante innanzi al giudice civile, tale iniziativa comporta l’automatica rinunzia agli atti del processo civile (articolo 75 c.p.p., comma 1). Se, viceversa, egli promuove l’azione civile dopo essersi costituito parte civile innanzi al giudice penale, il giudizio civile e’ sospeso ope legis fino alla definitivita’ della pronuncia in sede penale (articolo 75 c.p.p., comma 3). In breve, l’azione civile puo’ essere iniziata in una delle due sedi e, entro certi limiti, trasferita nell’altra; ma il danneggiato non puo’ contemporaneamente esercitare l’azione civile in sede civile e costituirsi parte civile in sede penale.
Nondimeno, puo’ accadere che il giudice penale non rilevi una causa di esclusione della parte civile o che il giudice civile non si avveda che l’azione proposta dinnanzi a lui deve considerarsi rinunciata, in quanto trasferita in sede penale, oppure deve essere sospesa. In tal modo potrebbe pervenirsi ad una decisione nel merito in entrambe le sedi.
In queste circostanze, l’eventuale contrasto dei giudicati riguarda le pronunce sulle questioni civili, non il sottostante accertamento fattuale. La soluzione del contrasto, dunque, non trova soluzione nelle previsioni del codice di procedura penale, bensi’ nel richiamato principio giurisprudenziale secondo cui deve prevalere la sentenza emanata per ultima (par. 1).
3. Va quindi affermato il seguente principio di diritto:
“Se la domanda risarcitoria o restitutoria e’ proposta sia dinnanzi al giudice civile, sia mediante la costituzione di parte civile nel processo penale e non venga rilevata la violazione del divieto di contemporaneo esercizio della medesima domanda nelle due sedi, l’eventuale contrasto fra giudicati che si viene a determinare si risolve con la prevalenza della sentenza emanata per ultima, non venendo qui in rilievo la disciplina di cui all’articolo 651 c.p.c. e ss., che riguarda invece il diverso caso in cui nel giudizio civile viene fatto valere il giudicato formatosi in sede penale circa la sussistenza o l’insussistenza di fatti materiali da cui dipende il riconoscimento di un diritto”.
4. Facendo applicazione di tale principio nel caso in esame, si rileva che, come gia’ rilevato da questa Corte con la sentenza penale n. 20863 del 2009, si e’ determinato un “indubbio contrasto di giudicato”. Tale contrasto e’ stato correttamente risolto dalla Corte d’appello sulla base del criterio della prevalenza della sentenza emanata per ultima (individuata nella sentenza penale della medesima Corte d’appello di Roma n. 3740 del 2005). Il motivo e’ dunque infondato.
5. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli articoli 1226 e 2056 cod. civ., in relazione al capo della sentenza che liquida il risarcimento del danno morale in via equitativa.
In primo luogo, il ricorrente si duole dell’erroneo ricorso alla liquidazione equitativa da parte della Corte d’appello, la cui decisione sarebbe basata su delle non condivisibili presunzioni, a dispetto di un accertamento del Tribunale di Cassino che, invece, aveva espressamente ritenuto che il danno di cui la (OMISSIS) chiedeva il ristoro non fosse provato, ne’ allegato.
Inoltre, la (OMISSIS) sarebbe effettivamente rimasta assente dalla Scuola Media Statale di (OMISSIS) unicamente per l’anno 2003, mentre la Corte d’appello ha liquidato i danni morali sulla base della lunga sofferenza patita dall’attrice per tutto il tempo necessario ad accertare i fatti. In sostanza, la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che la graduatoria illegittima da cui derivava il danno dedotto dalla (OMISSIS) era stata annullata dal giudice del lavoro gia’ nel 2003. Il risarcimento avrebbe dovuto essere, dunque, limitato al solo periodo in cui effettivamente la (OMISSIS) era stata costretta a spostarsi fuori sede per lavorare, cioe’ fino all’annullamento della graduatoria. Infatti, a partire da tale momento, essendosi disciolta ogni incertezza circa i fatti di causa, non poteva piu’ ipotizzarsi una sofferenza morale conseguente alle lungaggini processuali, le quali comunque non potevano essere fatte gravare sul ricorrente.
6. Il motivo e’ inammissibile per difetto dei requisiti di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
Infatti, il ricorrente omette di specificare in che termini la domanda fosse stata proposta dalla resistente e come vi avesse replicato il ricorrente. Tale carenza informativa non consente a questa Corte di apprezzare il senso della decisione impugnata, ne’ quello delle critiche ad essa rivolte.
In ogni caso, la censura non critica la complessiva ratio decidendi della sentenza d’appello. Nella stessa, infatti, si legge: “non pare revocabile in dubbio che l’odierna appellante abbia avuto a subire nel corso del lungo lasso di tempo necessario per acclarare i datti un notevole paterna d’animo determinato dall’incertezza determinatasi nella sua posizione lavorativa e dalla sofferenza ingenerata dalla gravita del comportamento del collega (OMISSIS), volto a pregiudicarla in graduatoria” (pag. 2).
In particolare, il ricorrente incentra le sue censure solamente sulla piu’ ridotta durata dell’incertezza in ordine ai fatti di causa, senza far riferimento ne’ alla precarieta’ della posizione lavorativa della (OMISSIS), ne’ alla gravita’ del comportamento del collega. Poiche’ la valutazione equitativa del danno qui censurata tiene in conto anche questi ulteriori fattori, invece ignorati dal ricorrente, la doglianza risulta inidonea a scalfire il provvedimento impugnato.
Infine, il ricorrente omette di svolgere qualsiasi considerazione atta ad evidenziare l’eccessivita’ della somma liquidata rispetto ai fatti accertati.
7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimita’ vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.
Ricorrono, altresi’, i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, sicche’ va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Avv. Renato D’Isa

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