Il valore della controversia ed il criterio del “disputatum”

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 7 novembre 2018, n. 28417.

La massima estrapolata:

In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell’attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest’ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del “disputatum”, senza che trovi applicazione il correttivo del “decisum”.

Sentenza 7 novembre 2018, n. 28417

Data udienza 26 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 13189-2016 proposto da:
(OMISSIS), domiciliata in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.C.P.A., GRUPPO (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PRATO, depositata il 09/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per la ricorrente e l’Avvocato (OMISSIS), per delega dell’Avvocato (OMISSIS) per la controricorrente.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. (OMISSIS) era stata nominata quale CTU nel procedimento civile n. 6338/2010 RG pendente dinanzi al Tribunale di Prato al fine di ricostruire i rapporti di conto corrente bancario oggetto di controversia tra le parti (pari numericamente a 188) ed al fine di riscontrare l’eventuale illegittimita’ degli interessi applicati dall’istituto di credito, per la dedotta violazione dell’articolo 1284 c.c. e del divieto di capitalizzazione degli interessi, provvedendo quindi a sostituire il tasso praticato con quello minimo dei BOT dell’anno precedente ad ogni chiusura trimestrale, verificando altresi’ l’eventuale applicazione di interessi usurari, e procedendo per l’effetto al ricalcolo di quanto eventualmente dovuto dal correntista.
Depositata la CTU, la consulente richiedeva la liquidazione del proprio compenso, ed il Tribunale le riconosceva la somma di Euro 7.000,00 per onorari, a fronte di una richiesta oscillante tra un minimo di Euro 433.415,07 ed un massimo di Euro 867.868,78, in quanto riteneva di dover liquidare un compenso unitario, prendendo come base la somma dei valori esaminati, ma con il tetto massimo previsto dal Decreto Ministeriale 30 maggio 2002, articolo 2 essendo esclusa la possibilita’ quindi di poter liquidare il compenso ai sensi del citato articolo 2 con riferimento ad ogni singolo rapporto bancario esaminato.
Proposta opposizione da parte dell’ausiliario di ufficio, e con la resistenza della sola (OMISSIS), il Tribunale con ordinanza del 9/12/2015 rigettava l’opposizione, ritenendo corretti i criteri ai quali si era ispirato il giudice della liquidazione, e per l’effetto condannava l’opponente al rimborso delle spese di lite.
(OMISSIS) ha proposto ricorso avverso tale ordinanza sulla base di tre motivi.
(OMISSIS) Societa’ Consortile per azioni ( (OMISSIS) S.c.p.A.) ha resistito con controricorso.
Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.
Con ordinanza interlocutoria del 19 maggio 2017, la causa e’ stata rimessa alla pubblica udienza.
La controricorrente ha depositato memorie in prossimita’ dell’udienza.
2. Con i primi due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, per la connessione delle questioni che pongono, si lamenta la violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 30 maggio 2002, articoli 1 e 2 e dei principi informatori in materia di determinazione del compenso al CTU.
Si evidenzia che l’incarico, sebbene conferito con un solo mandato, aveva ad oggetto la verifica di ben 188 rapporti bancari, con la conseguenza che, stante l’autonomia della singole verifiche, il compenso andava liquidato ai sensi del citato articolo 2 provvedendo al calcolo in relazione ad ogni singolo rapporto esaminato, e che, tenuto conto dell’importo delle verifiche compiute, non si poteva, come invece opinato nell’ordinanza impugnata, cumulare il valore delle complessive verifiche svolte, liquidando un unico compenso, e facendo applicazione del tetto massimo dettato dalle norme in esame. La soluzione raggiunta nel provvedimento gravato si pone in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte, che ha appunto ritenuto che, in caso di verifiche bancarie concernenti plurimi rapporti di conto corrente, occorra liquidare un compenso che cumuli l’onorario relativo ad ogni singolo oggetto esaminato.
Il secondo motivo denunzia sempre la violazione e falsa applicazione dei richiamati articoli 1 e 2 nonche’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 51 e dei principi informatori in materia di determinazione dei compensi del CTU, in quanto a seguire il criterio adottato dal Tribunale, la liquidazione, oltre a trascurare il segnalato carattere di autonomia delle indagini svolte, e’ irrispettosa del principio secondo cui occorre assicurare un rapporto equilibrato tra il compenso e la difficolta’ di ogni accertamento, al fine di adeguatamente remunerare l’attivita’ professionale in funzione del tempo e dell’impegno profuso.
Si evidenzia poi che nel caso in esame il Tribunale aveva operato in maniera difforme da quanto fatto in precedenti occasioni, che avevano visto interessata la ricorrente, e nelle quali il compenso era stato autonomamente calcolato in relazione ad ogni rapporto bancario esaminato.
La questione che pongono i motivi e che attiene all’individuazione dei criteri in base ai quali determinare il compenso per l’ausiliario del giudice, nel caso in cui gli accertamenti contabili siano riferibili ad una pluralita’ di rapporti contrattuali, ma sulla scorta di un quesito identico per tutti i rapporti ha visto effettivamente contrapposti nella giurisprudenza di questa Corte due distinti orientamenti.
La stessa difesa della ricorrente richiama, infatti, quanto affermato da Cass. n. 18092/2002, secondo cui ai fini della liquidazione degli onorari del consulente tecnico di ufficio, deve aversi riguardo all’accertamento richiesto dal giudice e, ove si tratti di accertamento plurimo, ancorche’ in base ad incarico unitario, e’ legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti. (Nella fattispecie, relativa ad incarico di accertamento del carattere usurario dei tassi di interesse applicati ad una pluralita’ di rapporti di conto corrente bancario, la S.C. ha ritenuto legittima la liquidazione eseguita mediante sommatoria degli onorari relativi a ciascuno dei distinti rapporti esaminati).
Nella motivazione si evidenziava che il c.t.u. – per rispondere al quesito – era stato costretto a valutare tutti i singoli rapporti sorti dai rispettivi contratti, con conseguente necessario accertamento plurimo, al fine dell’individuazione del “tasso di interesse applicato, cosi’ che la liquidazione al consulente andava effettuata considerando la sommatoria di tutti i “distinti” rapporti ed i relativi onorari.
A tale opinione risulta essersi anche conformata Cass. n. 7632/2006, sebbene emerga la precisazione quanto alla necessita’ di riaccorpare i beni artificiosamente frazionati o appartenenti a un complesso di unita’ uguali o simili, che abbiano richiesto operazioni peritali puramente ripetitive, nonche’ Cass. n. 7186/2007, secondo cui ai fini della liquidazione degli onorari del consulente tecnico di ufficio, deve aversi riguardo all’accertamento richiesto dal giudice e, ove si tratti di accertamento plurimo, ancorche’ in base ad incarico unitario, e’ legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti (Nella fattispecie, relativa alla quantificazione del danno subito da una societa’ per la cattiva gestione da parte dell’amministratore e dei sindaci, la S.C., essendo necessarie specifiche indagini in tema sia di bilanci che di consulenza amministrativa, contabile e fiscale, ha ritenuto giustificata l’applicazione di criteri distinti di determinazione del compenso a seconda dell’attivita’ svolta, ancorche’ considerata unitariamente in relazione all’unico finale accertamento demandato dal giudice), nonche’ Cass. n. 22779/2014, secondo cui ai fini della quantificazione del compenso spettante al consulente tecnico d’ufficio chiamato a svolgere distinti accertamenti, benche’ nell’ambito di un unico incarico, la possibilita’ di considerare l’autonomia di talune indagini puo’ determinare l’attribuzione, in suo favore, di un compenso unitario che derivi dalla somma di quelli relativi ai singoli accertamenti, purche’ i parametri da valutare per ciascuno corrispondano ai rispettivi valori (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato, riguardante la liquidazione, nell’ambito di una controversia concernente il saldo, al netto di interessi non dovuti, di due distinti rapporti di conto corrente, di sei accertamenti, autonomamente considerati ai fini del calcolo del compenso complessivo effettuato, per ciascuno di essi, sulla base del valore della causa, ma facendo pero’ leva sull’autonomia degli accertamenti demandati all’ausiliario).
Il rilievo circa la necessita’ di verificare l’omogeneita’ o meno delle indagini eseguite, che pur emergeva gia’ in Cass. n. 7632/2006, ha portato la piu’ recente giurisprudenza ad affermare, in merito ad un incarico consistito in un’attivita’ di analisi della consistenza di tutti i conti correnti riferibili ad una parte, che l’unicita’ dell’incarico non e’ esclusa dalla pluralita’ degli accertamenti domandati dal giudice, i quali impongono tuttavia una diversificazione ai fini della liquidazione del compenso: allorche’ il consulente sia chiamato a operare una molteplicita’ di accertamenti tra loro autonomi e indipendenti, egli avra’ diritto a una remunerazione che, sebbene unica, deve tener conto del valore dei singoli accertamenti realizzati; laddove invece la pluralita’ degli accertamenti non precluda l’omogeneita’ dell’oggetto della domanda posta dal giudice, il consulente avra’ diritto a un compenso che tenga conto del valore della controversia nella sua complessita’ (cosi’ Cass. n. 1627/2016, non massimata).
Reputa il Collegio che debba darsi continuita’ a tale piu’ recente opinione che appare peraltro conformarsi alle conclusioni raggiunte da questa Corte anche in relazione al profilo, per molti versi affine a quello qui in esame, concernente l’individuazione dei criteri di liquidazione per gli incarichi aventi ad oggetto stime immobiliari.
Invero, il piu’ recente orientamento, superando il contrasto in precedenza manifestatosi, ha infatti sostenuto che (cfr. Cass. n. 6892/2009) in favore del consulente tecnico cui sia stato affidato l’incarico di procedere ad attivita’ di estimo di piu’ immobili si deve liquidare, alla stregua dell’articolo 13 delle tabelle di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 – “ratione temporis” vigente – un compenso che faccia riferimento all’importo stimato diviso per scaglioni; tuttavia, in caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, l’importo stimato atterra’ alla stima cumulativa dell’insieme, mentre, in caso di pluralita’ di immobili diversi tra loro, per ciascuno di essi dovra’ procedersi ad un’autonoma determinazione, nel limite del massimo scaglione di un miliardo di Lire.
Tale principio e’ in seguito costantemente ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n. 18070/2010; Cass. n. 5325/2016) dovendosi quindi ritenere corretto il criterio che impone il raggruppamento delle unita’ immobiliari aventi analoghe caratteristiche.
Ove quindi vengano in questione immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, per definire le quali il consulente debba effettuare operazioni ripetitive, l’importo stimato e’ quello che attiene alla stima cumulativa di detto insieme; in presenza, invece, di una pluralita’ di immobili diversi tra loro, l’importo stimato e’ quello corrispondente ad ogni singola stima di immobile che abbia autonome caratteristiche valutative.
In maniera analoga, ed in riferimento alla tipologia di incarico investita dal presente ricorso, deve ritenersi che laddove, pur in presenza di una pluralita’ di rapporti, l’indagine sia sostanzialmente unitaria, risolvendosi in operazioni di calcolo di fatto ripetitive, ed agevolate anche dall’utilizzo di applicativi informatici idonei ad agevolare in maniera sensibile l’attivita’ dell’ausiliario, l’importo da prendere in esame ai fini del calcolo del compenso e’ quello corrispondente all’ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, essendo invece possibile riconoscere un compenso ragguagliato al singolo rapporto, solo nel caso in cui lo stesso sia stato investito da autonome e distinte indagini e valutazioni.
A tale conclusione, che questo Collegio intende affermare, e’ poi pervenuta anche la recente decisione di questa stessa Sezione, Cass. n. 14292/2018, secondo cui l’unicita’ o la pluralita’ degli incarichi dipendono dalla unicita’ o dalla pluralita’ degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali, a prescindere dalla pluralita’ delle domande, delle attivita’ e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, della interdipendenza delle indagini che connota la unitarieta’ dell’incarico e dell’onorario, confermandosi in tal modo la decisione che aveva ritenuto un incarico unitario perche’ oggetto dello stesso era l’analisi dei bilanci e della documentazione contabile-amministrativa di due societa’, indagine che, benche’ svolta da diverse e multiformi prospettive, non implicava, per ciascuna di esse, la liquidazione di un compenso autonomo, non potendosi riconoscere corrispettivi ulteriori per ogni quesito concernente il medesimo bilancio.
Ne deriva che, avendo il giudice di merito con valutazione in fatto, insuscettibile di sindacato in questa sede, ritenuto quanto meno in maniera implicita, la sostanziale omogeneita’ delle indagini demandate al CTU, stante l’unicita’ del quesito riferita a tutti i rapporti di conto corrente, i motivi devono essere rigettati.
3. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. nonche’ del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 5.
In primo luogo si deduce che la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite e’ stata motivata facendo solo richiamo al principio di soccombenza, laddove si sarebbe dovuto argomentare anche sulle ragioni per le quali non poteva accedersi ad una compensazione delle spese.
La doglianza, in relazione a tale aspetto e’ tuttavia priva di fondamento, essendo esclusa la possibilita’, in presenza della piana applicazione del principio di soccombenza, di dolersi del mancato esercizio da parte del giudice di merito del potere essenzialmente discrezionale di disporre la compensazione delle spese di lite.
Si lamenta altresi’ che la liquidazione delle spese sarebbe del tutto eccessiva, e cio’ sia in ragione del limitato impegno professionale del difensore della controparte, sia perche’ nella liquidazione delle spese a carico del soccombente si dovrebbe avere riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, sicche’ lo scaglione di riferimento in base al quale compiere la liquidazione va individuato sulla base della somma attribuita in sede di liquidazione che e’ di Euro 7.000,00.
In disparte l’erroneita’ della deduzione di parte ricorrente secondo cui la valutazione dell’attivita’ difensiva andrebbe svolta sulla scorta del numero delle pagine degli scritti difensivi, la tesi difensiva si fonda sull’altrettanto erroneo presupposto secondo cui occorrerebbe avere riguardo alla somma liquidata e non anche a quella richiesta in sede di opposizione (somma di valore indubbiamente maggiore, e che impone di fare applicazione di uno scaglione tariffario di valore decisamente piu’ elevato, rispetto al quale non vi e’ attestazione di superamento dei massimi tariffari).
Ritiene il Collegio di dover richiamare i precedenti di questa Corte (Cass. n. 25553/2011) secondo cui, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell’attore soccombente, e’ quello corrispondente alla somma da quest’ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del “disputatum”, senza che trovi applicazione il correttivo del “decisum” (conf. Cass. n. 13113/2004, per cui nel caso di rigetto della domanda, si ha appunto riguardo alla somma domandata; Cass. n. 5381/2006).
Anche tale motivo deve quindi essere disatteso.
4. Tuttavia, tenuto conto del contrasto sopra segnalato quanto alla corretta individuazione dei criteri di liquidazione dei compensi all’ausiliario, che puo’ reputarsi risolto con i piu’ recenti arresti, sussistono le condizioni per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
Nulla a provvedere in punto di spese nei confronti degli intimati che non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.
5. Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, articolo 1 bis.

Avv. Renato D’Isa

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