Corte di Cassazione, penale, Sentenza|29 marzo 2021| n. 11699.
La causa di non punibilità di cui all’articolo 131 bis del Cp, in quanto configurabile – in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma – a ogni fattispecie criminosa (si veda la sentenza delle sezioni Unite, 25 febbraio 2016, Tushaj), è applicabile anche al reato di guida in stato di ebbrezza, anche nell’ipotesi di cui alla lettera c) dell’articolo 186 (da queste premesse, relativamente a una contestazione della contravvenzione di cui all’articolo 186, lettera c), del codice della strada, aggravata dall’essersi verificato un incidente – segnatamente la fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale – con accertamento mediante etilometro che aveva dato gli esiti di 1,90 g/l, alla prima prova, e 1, 97 g/l alla seconda prova, la Corte, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato che lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità, valorizzando negativamente l’elevato tasso alcolico, le modalità della condotta, di notte, con fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale, l’entità del pericolo provocato agli utenti della strada).
Sentenza|29 marzo 2021| n. 11699
Data udienza 15 dicembre 2020
Integrale
Tag – parola chiave: Guida in stato di ebbrezza – Sospensione condizionale della pena – Ebrezza alcolemica – Tenuità del fatto – Inapplicabilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IZZO Fausto – Presidente
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere
Dott. BRUNO Mariarosaria – Consigliere
Dott. CENCI Daniele – Consigliere
Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/01/2020 della CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa FODARONI MARIA GIUSEPPINA, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari il 29 gennaio 2020, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Foggia l’11 settembre 2017, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto (OMISSIS) responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica (tasso rilevato 1,90 grammi / litro alla prima prova e 1,97 g./l. alla seconda), fatto commesso il (OMISSIS), in conseguenza condannandolo, per quanto in questa sede rileva, con le circostanze attenuanti generiche, alla sanzione stimata di giustizia, ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena; con conferma quanto al resto.
2. Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo, con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (articolo 131-bis c.p.) e difetto di motivazione, che sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilita’ della particolare tenuita’ del fatto, chiesta in appello.
La Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare la decisione di primo grado e a sottolineare il livello elevato di alcolemia, ritenendolo ostativo al riconoscimento dell’invocata causa di non punibilita’, in cio’ non rispettando il principio di diritto, puntualizzato dalle Sezioni Unite della S.C. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj; Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio), secondo cui occorre una valutazione complessiva delle modalita’ della condotta, della entita’ dell’offesa e della esiguita’ del danno e del pericolo. In realta’, l’imputato sottolinea la difesa – non ha arrecato danno a cose o a persone, non si e’ sottratto al controllo dei Carabinieri, non ha precedenti analoghi e dal casellario giudiziale non risulta essere persona socialmente pericolosa. Peraltro, lo stesso P.M. aveva chiesto al Tribunale applicarsi la causa di non punibilita’; ne’ sussisterebbe alcuna tra le cause di esclusione di cui all’articolo 131-bis c.p., comma 2. Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
3. Il Procuratore Generale della S.C. nelle proprie conclusioni scritte del 26 novembre 2020 rassegnate ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2002, n. 137, articolo 23, comma 8, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. L’impugnazione non si confronta puntualmente con la sentenza impugnata che, come gia’ quella di primo grado; valorizza tre elementi che, complessivamente valutati, ritiene ostativi al riconoscimento dell’ipotesi di particolare tenuita’ del fatto, ossia: 1) l’elevato tasso alcoolico; 2) le modalita’ della condotta, di notte, con fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale; 3) la entita’ del pericolo provocato agli utenti della strada (p. 4 della sentenza impugnata).
A tale ragionamento – non illogico ne’ incongruo ne’ illegittimo – che e’ basato sull’esame complessivo della concreta situazione (in linea con Sez. U, n. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj) la difesa si limita, a ben vedere, a contrapporre un ragionamento che risulta essere meramente assertivo, aspecifico ed in larga parte costruito in fatto.
2. Consegue la declaratoria di inammissibile del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo, nella misura che si stima conforme a diritto ed equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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