Nel procedimento penale contro ignoti

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|29 marzo 2021| n. 11651.

Nel procedimento penale contro ignoti nel quale è stato emesso il decreto di archiviazione, non è richiesta, per la riapertura delle indagini, l’autorizzazione del Gip prevista dall’articolo 414 del Cpp, onde il pubblico ministero correttamente può riaprire le indagini attraverso il “passaggio” del fascicolo da “ignoti” a “noti”. Tale modalità di riapertura delle indagini è consentita finanche nel caso in cui il provvedimento di archiviazione sia stato disposto dopo che la procura aveva provveduto ad un accertamento tecnico sulle cause della morte e sulla ricorrenza di possibili responsabilità, perché in assenza di identità soggettiva della persona iscritta sul registro degli indagati non ricorreva alcun obbligo a carico dell’ufficio del pubblico ministero di formale iscrizione sul registro degli indagati.

Sentenza|29 marzo 2021| n. 11651

Data udienza 5 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Omicidio colposo – Infermiere del 118 – Condotta omissiva nell’intervista al paziente – Omesso invio un mezzo con a bordo un medico

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. CIAMPI Francesco Mar – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – rel. Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/06/2017 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PEDICINI Ettore, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
Per la parte civile (OMISSIS), e’ presente l’avvocato (OMISSIS), del foro di (OMISSIS) che chiede il rigetto del ricorso e deposita nota spese.
E’ altresi’ presente l’avvocato (OMISSIS), del foro di (OMISSIS) in difesa dell’imputato (OMISSIS) che chiede l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rieti, dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in relazione al reato di omicidio colposo ascritto per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione. Confermava per il resto la decisione impugnata dall’ (OMISSIS) e lo condannava al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile.
2. All’ (OMISSIS), quale infermiere di turno del servizio sanitario di urgenza ed emergenza del 118, era contestato un addebito di colpa generica per avere omesso una adeguata intervista sul quadro sintomatologico del paziente (OMISSIS), per il quale era stata formulata richiesta di intervento, e pertanto nell’avere omesso di pervenire ad una corretta valutazione delle condizioni del paziente, cosi’ da formulare un urgenza da codice giallo anziche’ da codice rosso, e pertanto per avere omesso di attivare tempestivamente un automezzo con medico al seguito, nonostante avesse ricevuto una seconda chiamata nella quale si evidenziava l’insorgenza di un problema cardiaco. Da tale condotta era derivata causalmente la morte del paziente per arresto cardiaco a seguito di infarto.
3. La Corte di Appello sotto un primo profilo, di natura processuale, escludeva il vizio di nullita’ degli atti per violazione dell’obbligo da parte del Pubblico Ministero di procedere ad atti di indagine una volta che era stata disposta l’archiviazione del procedimento, atteso che il provvedimento di archiviazione era stato emesso a seguito di notizia di reato iscritta nei confronti di ignoti, di talche’ nessuna preclusione di ordine processuale si era realizzata nella specie, operando la stessa soltanto qualora la notizia di reato fosse stata iscritta nei confronti di soggetti noti e fosse pertanto necessario riaprire le indagini, previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, nel rispetto dei presupposti di legge.
In relazione ai profili causali assumeva che all’esito di giudizio controfattuale in ordine alla efficienza causale del ritardo con cui l’ambulanza era stata inviata e della mancata presenza di un medico al seguito, era possibile affermare, con ragionevole certezza che anche l’anticipo di alcuni minuti avrebbe consentito di attuare l’intervento salvifico con il defibrillatore, essendo la defibrillazione elettrica l’unica terapia in grado di correggere la fibrillazione tachicardica ventricolare. Assumeva a tale proposito che nel 85% dei casi all’evento ischemico faceva seguito la fibrillazione ventricolare, la quale doveva essere tempestivamente trattata con lo strumento sopra indicato. Residuava pertanto una piu’ modesta percentuale in cui, a fronte di asistolia non preceduta da fibrillazione atriale, neppure il tempestivo intervento del medico con defibrillatore sarebbe stato in grado di evitare l’exitus. Evidenziava peraltro una serie di elementi sintomatici, connessi alla condizione del paziente al momento della somministrazione delle pratiche rianimatorie, che inducevano a ritenere, sulla base di evidenze scientifiche indicate dal perito, che l’insorgenza della crisi cardiaca era di natura ischemica che era progredita in fibrillazione atriale. Sulla base delle valutazioni peritali la Corte di Appello di Roma assegnava rilievo eziologico anche al mancato invio di un medico al seguito il quale, per competenza professionale, avrebbe potuto somministrare terapie piu’ appropriate e svolgere piu’ celermente e compiutamente le pratiche rianimatorie anche mediante defibrillatore, cosi’ da aumentare notevolmente le probabilita’ di sopravvivenza del paziente.
3. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato (OMISSIS) il quale ha avanzato due motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale per nullita’ assoluta intervenuta nel corso delle indagini ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera b), per assenza del decreto di riapertura delle indagini preliminari ex articolo 414 c.p.p.. Assume in particolare che, pure in presenza di indagine originariamente iscritta nei confronti di ignoti, il provvedimento che aveva disposto l’archiviazione aveva fatto riferimento ad indagini particolarmente accurate nei confronti del personale sanitario, svolte sulla base anche di un accertamento tecnico, cosi’ da potersi inferire la mancanza di responsabilita’ penali per la morte del paziente; assumeva in particolare che tale esclusione di responsabilita’ non poteva che riguardare, sotto il profilo soggettivo, tutti i sanitari e il personale infermieristico coinvolto cosi’ da porre una barriera insuperabile, se non attraverso l’adozione di un formale provvedimento di riapertura, allo svolgimento di nuove indagini nei confronti del ricorrente.
Con una seconda articolazione lamenta vizio motivazionale per mancato rispetto dei requisiti probabilistici dell’ipotesi controfattuale atteso che, a prescindere dalle valutazioni probabilistiche operate, risultava incerta proprio la serie eziologica che aveva condotto a morte il paziente, risultando un margine percentuale, niente affatto tranquillizzante, in base al quale la crisi cardiaca in cui era incorso il paziente non fosse trattabile e comunque regredibile neppure con un trattamento di urgenza tempestivamente somministrato da un medico del Servizio del 118, sommandosi pertanto questa alternativa probabilistica a tutte le ulteriori varianti al ribasso collegate alla effettiva valenza salvifica di una tempestiva manovra rianimatoria con il defibrillatore; doveva pertanto concludersi che si era distanti dall’elevata probabilita’ logica e dalla ragionevole certezza razionale di un intervento salvifico in presenza di un piu’ celere ed organizzato intervento dell’ambulanza e del personale sanitario.
Ha depositato una memoria difensiva la difesa della parte civile evidenziando da un lato come il secondo motivo di ricorso si presentasse in fatto in assenza della deduzione di specifici vizi della sentenza impugnata. In relazione poi al profilo di nullita’ processuale evidenziava come l’odierno processo aveva avuto origine come processo contro soggetti noti a seguito della denuncia di (OMISSIS) nei confronti di soggetti ben determinati e che lo stesso era del tutto diverso da quello contro ignoti che aveva condotto all’archiviazione circa due anni prima e che la preclusione processuale, in mancanza di decreto autorizzativa del GIP, sussisteva soltanto in relazione allo stesso fatto soggettivamente ed oggettivamente considerato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Inammissibile in quanto meramente ripropositivo di doglianza adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte di Appello si presenta il primo motivo di ricorso. Invero nel procedimento penale contro ignoti nel quale e’ stato emesso il decreto di archiviazione, non e’ richiesta, per la riapertura delle indagini, l’autorizzazione del Gip prevista dall’articolo 414 c.p.p. (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente il P.M. avesse riaperto le indagini attraverso il “passaggio” del fascicolo da “ignoti” a “noti”; sez. 2, 13.10.2015, Sabato, Rv. 265128).
Ne’ vale sul punto rilevare che nella specie il provvedimento di archiviazione sia stato disposto dopo che la procura procedente aveva provveduto ad un accertamento tecnico sulle cause della morte e sulla ricorrenza di responsabilita’ da parte di soggetti coinvolti. Invero, in assenza di identita’ soggettiva della persona iscritta al registro degli indagati, non ricorreva alcun obbligo a carico dell’ufficio del pubblico ministero, ne’ il ricorrente allega alcuna evidenza del fatto che alla notizia di reato, sebbene iscritta contro ignoti, abbiano fatto seguito indagini preliminari specificamente rivolte nei confronti della persona dell’odierno imputato, in relazione alla posizione di garanzia di cui era titolare, cosi’ da giustificare la sua individuazione quale persona indagata e la conseguente iscrizione al registro degli indagati.
2. Fondato risulta invece il secondo motivo di ricorso.
Invero in relazione al rapporto di causalita’ rispetto all’evento il giudice territoriale, pur richiamando l’insegnamento del giudizio controfattuale proposto dal giudice di legittimita’ a partire dalla sentenza a sezioni unite FRANZESE, non ha considerato che l’operazione di verifica causalistica, sulla base di criteri di credibilita’ razionale e di alta probabilita’ logica, e’ stata condotta non solo in relazione alla potenzialita’ salvifica di un tempestivo intervento con operatore sanitario qualificato munito di strumenti di pronto soccorso rianimatorio, ma in relazione alla stessa natura della patologia occorsa al paziente. In sostanza il giudice distrettuale, per corroborare il giudizio inferenziale gia’ in precedenza condotto dal giudice di prima cure, ha poggiato il ragionamento controfattuale all’interno di un doppio binario causale, operando una prima ricostruzione sulla possibile evoluzione della patologia cardiaca occorsa al paziente e in tale modo ha oltrepassato le asperita’ dell’eziologia frequentista della scienza medica che limita alla percentuale del 15% le possibilita’ che, a fronte di insulto cardiaco come quello occorso al paziente, nessun intervento medico sarebbe risultato salvifico. Si e’ addentrato poi nell’esame delle potenzialita’ salvifiche, a fronte dell’insulto cardiaco ischemico in precedenza ipotizzato, di un intervento salvifico dell’equipaggio sanitario tempestivamente sollecitato dall’operatore del 118 ed ha riconosciuto, sulla base di un criterio cronologico fattuale anch’esso riconducibile alla migliore scienza medica e all’eziologia frequentista-probabilistica che, qualora l’intervento del primo soccorso munito di defibrillatore e assistenza di medico al seguito fosse stato piu’ tempestivo, la fase acuta dell’insulto ischemico avrebbe potuto essere trattata con successo. L’errore logico giuridico della Corte di Appello e’ stato pero’ quello di ritenere che, a fronte di una notevole probabilita’ (80 – 85%) suggerita dal sapere scientifico, che si trattasse di patologia ischemica suscettibile di essere trattata nella sua fase acuta (fibrillazione ventricolare) prima che evolvesse in una condizione irreversibile (asistolia), fossero stati rispettati i canoni del giudizio controfattuale richiamati dalla giurisprudenza di legittimita’ ai fini del riconoscimento della causalita’ materiale tra condotta temporeggiante dell’operatore del 118 e l’evento dannoso. Peraltro con tale inferenza il giudice distrettuale ha omesso di confrontarsi con l’altro corno del problema causale, quello della potenzialita’ salvifica dell’intervento tempestivo, laddove egli ha affrontato e, nella prospettiva considerata, risolto soltanto uno degli aspetti controversi della serie causale, quello afferente alla ricorrenza di una patologia emendabile. Invero l’altro aspetto controverso del problema, relativo alla rilevanza causale di un tempestivo intervento sanitario con defibrillatore, imponeva una autonoma ponderazione sulla sussistenza di un ulteriore anello della serie causale, la cui esplicitazione in termini di logicita’ e credibilita’ razionale avrebbe imposto un rinnovato sforzo motivazionale.
Va poi considerato che il ragionamento controfattuale avrebbe dovuto essere unitario e condotto mediante l’indicazione dei singoli passaggi che giustificavano, in termini di alta probabilita’ logica, il superamento degli ostacoli, la cui interferenza non poteva che essere sommata, al razionale svolgersi della catena causale attivata dalla condotta omissiva dell’imputato, giudizio che al contempo avrebbe dovuto escludere rilievo a eventuali fattori causali alternativi e concorrenti.
4. Al contrario il giudice di appello ha ragionato come se la percentuale pari al 85% indicata dai periti sulla base del sapere medico si riferisse alle potenzialita’ salvifiche di un intervento tempestivo, non condizionato dalle incertezze o dalle attese provocate dall’operatore del 118, laddove la stessa afferiva alla evoluzione dell’insulto ischemico in fibrillazione ventricolare (patologia trattabile con defibrillazione tempestivamente praticata). Peraltro una tale percentuale probabilistica di rilievo frequentista (stimata in 80-85%) attiene appunto all’origine ed all’evoluzione della patologia e non gia’ alla probabilita’ di successo nel trattamento della stessa, tanto che lo stesso giudice di appello, argomentando in ordine alla causalita’ dell’evento, evidenziava in motivazione come ricorresse un margine di insuccesso anche qualora l’operatore sanitario fosse stato chiamato ad affrontare una fibrillazione ventricolare. Richiamando invero il sapere scientifico piu’ accreditato inferiva che, a fronte di un intervento con defibrillatore condotto anche soltanto con qualche minuto di anticipo, le probabilita’ di risolvere la crisi cardiaca con l’uso del defibrillatore sarebbero state molto piu’ elevate, essendo la defibrillazione elettrica l’unica terapia in grado di correggere la fibrillazione tachicardica ventricolare e riportare al recupero del ritmo valido con ripristino dell’attivita’ del cuore, riconoscendo implicitamente la possibilita’ di insuccesso anche di un intervento tempestivo, percentuale che avrebbe dovuto essere comunque considerata se si voleva rientrare nel solco del ragionamento controfattuale delineato dalla giurisprudenza di legittimita’.
5. La Corte di legittimita’ ha ormai da tempo chiarito che la causalita’ omissiva e’ ravvisabile non solo in presenza di leggi scientifiche universali o di leggi statistiche che esprimono un coefficiente prossimo alla certezza (ma che pur sempre impongono di accertare la irrilevanza di eventuali spiegazioni diverse eventualmente dedotte), ma puo’ esserlo altresi’ quando ricorrano criteri medio bassi di probabilita’ cd. frequentista, nulla escludendo che “anch’essi, se corroborati dal positivo riscontro probatorio… circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti in via alternativa, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del necessario nesso di condizionamento”. Distinguendo la mera probabilita’ statistica dalla probabilita’ logica, le Sezioni Unite hanno dunque posto l’accento, con valutazioni che il collegio condivide, sul raggiungimento da parte dell’autorita’ chiamata a giudicare gli episodi che si riconnettono alla causalita’ omissiva, di un risultato di “certezza processuale” che, “all’esito del ragionamento probatorio, sia in grado di giustificare la logica conclusione che, tenendosi l’azione doverosa omessa, il singolo evento lesivo non si sarebbe verificato o si sarebbe inevitabilmente verificato, ma (nel quando) in epoca significativamente posteriore o (per come) con minore intensita’ lesiva”.
5.1 Sulla scorta di tali principi giurisprudenziali appare del tutto insufficiente e viziato logicamente il ragionamento del giudice di appello che ha affermato, travalicando i suddetti principi (ricavati dalla pronuncia a S.U. Franzese e dalla giurisprudenza successiva della S.C.), la ricorrenza della relazione causale laddove affronta il problema causale dell’intervento salvifico mediante una doppia valutazione probabilistica e modulando il giudizio controfattuale non gia’ sulle potenzialita’ salvifiche di un trattamento tempestivo mediante defibrillatore bensi’ sulla piu’ probabile evoluzione dell’ischemia, ignorando i fattori causali alternativi invocati dalla difesa dell’imputato rappresentati dalla natura della patologia, dal possibile alternativo decorso eziologico (asistolia piuttosto che ischemia seguita da fibrillazione ventricolare) dallo stato clinico generale del paziente, dai tempi richiesti per l’intervento (laddove l’inconcludente e disancorato riferimento contenuto in sentenza e’ che ad ogni minuto trascorso le probabilita’ di sopravvivenza potevano decrescere anche del 10%), nonche’ dalla presenza di medico al seguito, tutti elementi che, complessivamente considerati avrebbero giustificato un ragionamento piu’ articolato, ai fini del riconoscimento del collegamento causale secondo criteri di elevata probabilita’ logica e di ragionevole certezza processuale, tra la condotta ascritta all’operatore rispetto all’evento.
6. La sentenza deve pertanto essere annullata ai fini civili per nuovo giudizio in punto di rapporto di causalita’ con rinvio, ai sensi dell’articolo 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette altresi’ la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette altresi’ la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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