Corte di Cassazione, civile, Sentenza|21 settembre 2021| n. 25508.
Allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata il giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l’autenticità della scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo, mentre resta escluso che la questione in esame possa essere risolta attraverso il ricorso ad elementi estranei al procedimento di verificazione, quali ad esempio la condotta delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che, pur avendo ritenuto tacitamente proposta l’istanza di verificazione da parte dell’attore, aveva omesso di dar luogo al procedimento istruttorio autonomo disponendo l’ammissione delle prove già articolate e una consulenza grafologica d’ufficio).
Sentenza|21 settembre 2021| n. 25508. Istanza di verificazione della scrittura privata
Data udienza 17 marzo 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Assicurazione – Polizza cumulativa infortuni – Infortunio sul lavoro – Invalidità permanente – Indennizzo – Presupposti – Articoli 216 e 217 cpc – Verificazione di scrittura privata – Sub procedimento – Criteri – Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 23745 del 2020 – Difetto di motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 33667-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2259/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;
Viste le conclusioni scritte del PM.
Istanza di verificazione della scrittura privata
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Con atto notificato il 12-13/11/2018, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza n. 2259/2018 della Corte d’Appello di Bologna notificata in data 11/9/2018. Con controricorso notificato il 27/12/2018, resiste (OMISSIS) s.p.a. (quale incorporante di (OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.p.a.). Parte ricorrente ha depositato memoria.
2. Per quanto ancora interessa, il sig. (OMISSIS), aderente ad una polizza cumulativa infortuni, conveniva in giudizio la compagnia (OMISSIS) s.p.a. per sentirla condannare al pagamento di Euro 35.337,78 a titolo di indennizzo per la invalidita’ permanente da lui riportata in seguito ad un infortunio avvenuto in data (OMISSIS), concordemente riconosciuta nella misura del 3,5% – calcolato secondo i parametri di cui al modulo di adesione alla polizza denominato “(OMISSIS)” per l’anno solare (OMISSIS), che produceva. Si costituiva la compagnia assicuratrice deducendo che l’infortunio non era indennizzabile secondo il modulo di adesione “(OMISSIS)” sottoscritto dall’attore per l’annualita’ (OMISSIS), ma secondo la “(OMISSIS)” stipulata per l’annualita’ (OMISSIS) che prevedeva diversi parametri per la liquidazione, sulla base dei quali era scaturita l’offerta all’assicurato della minor somma di Euro 12.394,00. Inoltre, disconosceva il modulo “(OMISSIS)” prodotto da parte attrice per l’annualita’ (OMISSIS), negando l’autenticita’ della firma apposta dall’agente (OMISSIS). Il Tribunale di Forli’, pur in difetto di rituale formulazione dell’istanza di verificazione del documento contestato, ne riteneva la proposizione tacita, in quanto la pretesa attorea presupponeva l’autenticita’ del documento, e concludeva per la non genuinita’ del modulo “(OMISSIS)”, con conseguente rigetto dell’istanza di verificazione e declaratoria di inutilizzabilita’ del documento; riteneva applicabile, invece, le previsioni di cui alla “(OMISSIS)” stipulata per l’anno (OMISSIS) e, per l’effetto, condannava la compagnia al pagamento dell’indennizzo nella misura di Euro 12.349,00.
3. Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato il gravame spiegato dal sig. (OMISSIS) e confermato integralmente la pronuncia di prime cure. In particolare, ha ritenuto inammissibile ex articolo 342 c.p.c. il primo motivo di appello, con il quale l’appellante lamentava la ritenuta superfluita’ della formale apertura del procedimento di verificazione del modulo “(OMISSIS)”. Ha rigettato il secondo e il terzo motivo di gravame aderendo alle considerazioni svolte dal Tribunale in relazione alla non autenticita’ del predetto documento, confrontando la sottoscrizione dell’agente (OMISSIS) ivi apposta con quelle di cui ai moduli precedenti, nonche’ valutando una serie di difformita’ tra il modulo prodotto da parte attrice e i moduli relativi alle annualita’ precedenti e successive; peraltro, ha rilevato che l’attore avrebbe potuto provare l’adesione alla “(OMISSIS)” dimostrando l’avvenuto pagamento del premio che, tuttavia, non era stato ne’ allegato ne’ provato. Infine, ha ritenuto inammissibile l’ultimo motivo non avendo l’appellante interesse a dolersi dell’omessa pronuncia circa la contestazione dell’autenticita’ della sottoscrizione dell’attore apposta al modulo di adesione alla “(OMISSIS)”.
Istanza di verificazione della scrittura privata
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denuncia “Violazione o falsa applicazione degli articoli 214, 216, 217, 218, 219 e 220 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 2”. Preliminarmente, si censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il primo motivo di appello ex articolo 342 c.p.c. che, di contro, sarebbe stato articolato nel pieno rispetto del disposto normativo. Per i motivi specifici esposti nell’atto di appello, il giudice di secondo grado avrebbe errato nel non aver dato corso agli incombenti prescritti dall’articolo 217 c.p.c. in relazione doc. 12 prodotto dall’attore e contenente il modulo di adesione alla polizza denominato “(OMISSIS)” per l’anno (OMISSIS), debitamente sottoscritto dalle parti. Difatti, a fronte del disconoscimento del documento da parte della compagnia assicuratrice, la Corte d’Appello ha ritenuto tacitamente proposta l’istanza di verificazione da parte dell’attore, e cio’ avrebbe dovuto dar luogo a un procedimento incidentale di verificazione o, comunque, a un procedimento istruttorio autonomo, dando corso alla formale procedura, vale a dire disponendo l’ammissione dei capitoli di prova gia’ ritualmente articolati e una consulenza grafologica d’ufficio.
1.1. Il motivo e’ fondato.
1.2. La Corte territoriale ha ritenuto che la formulazione dell’appello non contenesse una argomentazione idonea a contrastare le ragioni per cui il Tribunale, nel ritenere proposta una istanza implicita di verificazione del documento disconosciuto, ha considerato non necessaria la formale apertura di un procedimento incidentale di verificazione della sottoscrizione della polizza, nonche’ dell’assunzione di specifiche prove, quando gli elementi gia’ acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo, rapportandosi alla giurisprudenza di questa Corte sulla valutazione da farsi all’esito del subprocedimento di verificazione, e dunque in una diversa fase successiva all’attivita’ di verificazione, ove si espande di nuovo il principio di libera valutazione della prova previsto nell’articolo 116 c.p.c. (Cass. 13258/2006; Cass. 16383/2017). Ha considerato, inoltre, che la doglianza si risolvesse in una mera prospettazione di una diversa valutazione delle evidenze istruttorie diretta a conseguire un risultato diverso, e cio’ in contrasto con la natura di revisio prioris istantiae dell’appello (Cass. Sez.Un. 27199/2017), ritenendo quindi l’appello inammissibile ex articolo 342 c.p.c. Ha infine respinto gli ulteriori motivi di appello con cui si lamentava un malgoverno delle prove documentali (secondo motivo) e la mancata motivazione in tema di rigetto delle istanze istruttorie, con rinnovazione della relativa istanza (terzo motivo).
Istanza di verificazione della scrittura privata
1.3. Osserva questa Corte che per la valutazione di ammissibilita’ dell’appello non si sono considerati i giusti parametri, pur indicati dalle sezioni unite citate con la sentenza n. 27199/2017, in quanto il criterio stabilito nell’articolo 342 c.p.c., va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilita’, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che pero’ occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello. Difatti quest’ultimo mantiene la sua diversita’ rispetto alle impugnazioni a critica vincolata propria del giudizio di legittimita’, la cui logica non potrebbe essere trasferita nel giudizio di merito, ove compito del giudice dell’appello e’ proprio quello di compiere una rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio acquisito, ove il malgoverno del processo faccia parte di un motivo specifico di appello, come nel caso in questione, ove la parte ha denunciato che non si sia dato ingresso a una regolare fase di verificazione della scrittura disconosciuta dalla controparte, nonostante fosse stata ritenuta come implicitamente formulata dal ricorrente.
1.4. Di contro, la Corte d’appello avrebbe dovuto prendere in seria considerazione la denuncia di violazione delle norme processuali formulata dall’appellante, posto che il principio affermato dal Tribunale in merito alla non necessaria formale apertura di una fase di verificazione, dopo la formulazione dell’istanza correlata al documento disconosciuto, comunque acriticamente avallato dalla Corte d’appello, e’ errato, e la Corte avrebbe dovuto procedere a un esame della questione giuridica sottoposta al suo vaglio nel motivo di appello in relazione all’attivita’ istruttoria espletata dal giudice di primo grado in assenza dell’apertura formale del subprocedimento istruttorio fissato negli articoli 216 c.p.c. e ss..
1.5. Ed invero, una volta avviato il procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice del merito, quandanche abbia disposto una consulenza sull’autografia di una sottoscrizione disconosciuta, ha certamente il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verita’, mentre resta escluso che la questione in esame possa essere risolta attraverso il ricorso ad elementi estranei al procedimento di verificazione, quali ad esempio la condotta delle parti (Cass., Sez. L -, Sentenza n. 16383 del 4/7/2017; Sez. 2, Sentenza n. 8272 del 24/5/2012; Sez. 3, Sentenza n. 12695 del 19/05/2008; Sez. 3, Sentenza n. 13258 del 6/6/2006).
Istanza di verificazione della scrittura privata
1.6. Nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice del merito, ancorche’ abbia disposto una consulenza sull’autografia di una sottoscrizione disconosciuta, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verita’ (- in particolare, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9523 del 20/4/2007; Sez. 2, Sentenza n. 3009 dell’1/3/2002). Tuttavia, l’esercizio di tale potere, che attiene alla fase decisionale di libero apprezzamento delle prove, non potrebbe farsi invertendo l’ordine processuale delle questioni da trattare, ovvero omettendo di aprire il procedimento incidentale, previsto nell’articolo 217 c.p.c., caratterizzato dall’acquisizione di materiale documentale idoneo per procedere alla fase di verifica dell’autenticita’ della scrittura prodotta e disconosciuta, non surrogabile con un’attivita’ istruttoria ordinaria certamente non finalizzata alla soluzione della questione che si e’ aperta solo in via incidentale e che e’ appositamente regolata dagli articoli 216 c.p.c. e ss..
1.7. Secondo un orientamento gia’ espresso da questa Corte, che si intende qui confermare (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12695 del 19/05/2008 (Rv. 603318 01), il procedimento di verificazione della scrittura privata disconosciuta, avendo natura e finalita’ di carattere istruttorio, e’ preordinato all’utilizzazione della prova documentale, sicche’ il giudice non e’ tenuto a disporre la verificazione solo qualora ritenga la scrittura ininfluente ai fini del decidere (Cass. n. 1549/04). Di contro, una volta formulata in corso di causa l’istanza di verificazione, non e’ comunque dato al giudice di merito, il quale ritenga il documento rilevante per la decisione della controversia, di non dare corso al relativo subprocedimento, per esserne l’esito, in un senso o nell’altro, desumibile aliunde in base ad altre prove (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10147 del 09/05/2011).
Istanza di verificazione della scrittura privata
Una cosa, infatti, e’ la possibilita’ che il giudice formi il proprio convincimento sulla provenienza della scrittura attingendo ad ogni elemento di prova, anche se esterno ai mezzi istruttori specificamente disposti ai fini propri della verificazione, non essendovi vincolo di graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verita’ (Cass. n. 9523/07; in senso conforme, v. Cass. n. 3009/02); altra, invece, e’ l’aprioristica opzione preferenziale di emergenze probatorie che assegnino o non alla scrittura il valore di atto autografo della parte contro cui e’ prodotta, al di fuori della verificazione stessa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8272 del 2012). Per tale diversa via entrambe le parti sarebbero pregiudizialmente espropriate del potere processuale di dedurre e provare in merito all’oggetto della verificazione che, costituendo una procedura di controllo necessitata per dimostrare la provenienza estrinseca del documento, attiene all’attivita’ di selezione, nel rispetto del giusto contraddittorio, delle tecniche di indagine per verificare la provenienza della scrittura.
1.8. Il carattere improprio della soppressione del momento di raccolta delle prove a vantaggio di quello, logicamente distinto e successivo, di valutazione delle prove, e’ poi particolarmente evidente nel caso in cui il contenuto narrativo di una prova testimoniale si sovrapponga a una scrittura accreditandone ex se l’autografia, poiche’ in tal modo e’ la stessa prova indiretta a trainare la prova diretta senza che quest’ultima sia sottoposta ad un autonomo vaglio critico, di guisa che non essendovi comparazione, non puo’ neppure esservi conferma, integrazione o confutazione dell’una rispetto all’altra.
1.9. Pertanto e’ censurabile l’operato del giudice di merito che ha ritenuto la non autenticita’ del documento, ritenuto rilevante e disconosciuto dalla controparte processuale e di cui sia stata chiesta la verificazione, senza disporre un’attivita’ istruttoria ad hoc, sulla base di quanto disposto dagli articoli 216 c.p.c. e ss., ma desumendola attraverso le allegazioni processuali delle parti acquisite all’infuori di un regolare procedimento di verificazione, quali la comparazione tra la sottoscrizione dell’agente apposta al modulo “(OMISSIS)” prodotto dall’assicurato, rispetto a quella apposta dallo stesso agente (OMISSIS) nei moduli precedenti, nonche’ la mancata apposizione del timbro del medesimo. Sono queste, difatti, tutte attivita’ valutative che il giudice avrebbe dovuto riservare all’esito del subprocedimento di verificazione della originalita’ della scrittura privata, non potendosi modificare l’ordine logico delle questioni da trattare una volta riconosciuta la rilevanza del documento disconosciuto ai fini del decidere, omettendo quindi la fase riservata all’accertamento della originalita’ del documento prodotto quale mezzo di prova, appositamente regolata nell’articolo 116 c.p.c. che, certamente, si pone a garanzia del giusto processo.
2. Con il secondo motivo si denuncia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. La Corte d’Appello, cosi’ come il Tribunale, hanno esaminato la sottoscrizione del subagente Dott. (OMISSIS), mentre avrebbero dovuto esaminare quella del legale rappresentante della compagnia Dott. (OMISSIS) apposta sul modulo di adesione “(OMISSIS)”, in quanto costui era l’unico legittimato a spendere il nome della societa’ e a concludere il contratto. Per converso, la sottoscrizione del subagente, ritenuta non autentica, non varrebbe a ricondurre la polizza alla compagnia, ma solo come quietanza dell’avvenuto pagamento del premio, posto che il Dott. (OMISSIS) era autorizzato esclusivamente all’incasso. Pertanto, se anche tale sottoscrizione non fosse autentica, cio’ priverebbe di veridicita’ la sola quietanza, e non il valore contrattuale portato dall’adesione alla “(OMISSIS)”. Parimenti, non sarebbe un requisito di validita’ del contratto anche il timbro del subagente, ritenuto mancante nel caso di specie. (in ogni caso doppia conforme).
3. Con il terzo motivo si denuncia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. La sentenza viene censurata la’ dove ha rilevato che nel modulo prodotto dall’attore la parte relativa al pagamento del premio non risultava compilata e non vi era apposta la sottoscrizione per quietanza, la quale sarebbe stata rilasciata su un foglio separato prodotto da parte attrice. Ad avviso del ricorrente, tale circostanza avrebbe dovuto rafforzare, e non indebolire, la prova del pagamento, in quanto il subagente (OMISSIS) ebbe a rilasciare quietanza del pagamento del premio previsto per la “(OMISSIS)” in calce alla polizza, nonche’ attraverso un allegato al modulo di adesione materialmente separato. (in ogni caso doppia conforme).
4. Con il quarto e ultimo motivo si denuncia “Violazione o falsa applicazione dell’articolo 2719 c.c. nonche’ degli articoli 214-215 c.p.c.”. In relazione al modulo prodotto in copia da controparte – contenente l’adesione dell’assicurato alla meno favorevole “(OMISSIS)” anche per l’annualita’ (OMISSIS) – l’attore ne avrebbe disconosciuto la conformita’ all’originale sin dal primo grado e parte convenuta non ne avrebbe mai prodotto l’originale. Per tali ragioni, il documento de quo avrebbe perso il suo valore probatorio e non avrebbe potuto essere utilizzato ai fini processuali. L’assicurato censura l’omessa pronuncia, da parte del giudice di prime cure, sulla contestata autenticita’ della sottoscrizione apposta al modulo di adesione alla polizza “(OMISSIS)”, che la compagnia convenuta ha prodotto e che l’assicurato aveva disconosciuto. La Corte d’Appello ha ritenuto il motivo inammissibile per carenza di interesse dell’appellante a ottenere la declaratoria di inautenticita’ del documento, non essendo egli soccombente sul punto, stante il riconoscimento della sua efficacia vincolante nei confronti dell’assicuratore.
4.1. I motivi secondo, terzo e quarto sono assorbiti in ragione dell’accoglimento del primo, essendo questioni correlate alla motivazione resa, in tesi non esaustiva quanto ai fatti rilevanti discussi, ma omessi, o comunque collegati a violazioni di norme sulle produzioni documentali da parte della compagnia assicuratrice (considerate ai fini della decisione sebbene disconosciute perche’ non conformi all’originale, di cui sarebbe in tesi mancata dalla compagnia assicuratrice la produzione dell’originale), che sono tuttavia tutte questioni che la Corte d’appello avrebbe dovuto valutare unitariamente, una volta esaurito il procedimento di verificazione, riguardando la valutazione di tutto il compendio probatorio relativo a un subprocedimento istruttorio che non e’ stato avviato nel giusto contraddittorio.
4.2. Il quarto motivo, in ogni caso risulta anche inammissibile perche’ e’ formulato in contrasto con i requisiti di specificita’ ex articolo 366 c.p.c., nn. 3 e 4, posto che non si fa menzione ne’ della sentenza in parte qua, ne’ con essa ci si confronta. Difatti, il ricorrente reitera le considerazioni spiegate col quarto motivo di gravame, senza indicare non solo le norme di legge di cui intende lamentare la violazione ed esaminarne il contenuto precettivo, ma anche raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che e’ tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che esse contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla S.C. il compito di individuare i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (in tal senso, Cass., Sez. U -, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020; v. anche Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 4905 del 24/2/2020; Sez. 3, Sentenza n. 13066 del 5/6/2007).
4.3. Conclusivamente, il ricorso e’ accolto in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri; per l’effetto la sentenza va annullata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso; per l’effetto cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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