Istanza di sequestro conservativo avanzata dalla parte civile

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 5 novembre 2019, n. 44899.

Massima estrapolata:

Ai fini dell’accoglimento dell’istanza di sequestro conservativo avanzata dalla parte civile, una delibazione sulla pretesa risarcitoria da essa fatta valere con la costituzione nel processo penale è necessaria, pur in assenza di una norma espressa in tal senso all’interno del codice di rito, rappresentando tale esigenza un immediato corollario dei princìpi di necessità, adeguatezza e proporzionalità, che governano non soltanto la materia delle misure cautelari personali, ma anche quella delle misure reali, in ragione della incidenza pure di queste ultime su beni di rango costituzionale. Tale sindacato, ovviamente, non può spingersi sino a valutare la fondatezza della domanda risarcitoria, poiché si verrebbe a determinare, in tal caso, una sovrapposizione col giudizio di cognizione, inconciliabile con la natura cautelare del provvedimento. Tuttavia, è necessario che tale domanda sia ritenuta, per lo meno, non manifestamente infondata. Tale valutazione va effettuata sulla base delle evidenze disponibili, mutando la piattaforma probatoria in ragione della diversa fase processuale in cui la relativa decisione intervenga, può assumere contenuti più o meno incisivi. Inoltre, la valutazione deve essere necessariamente più approfondita nell’ipotesi in cui la parte civile richiedente il sequestro sia soggetto soltanto danneggiato dal reato e non anche persona offesa dallo stesso. Soltanto in quest’ultimo caso, infatti, in cui coincidono l’interesse che si assume leso dal reato e il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, il rinvio a giudizio eventualmente già intervenuto e la sussistenza del fumus commissi delicti, che esso presuppone, possono esonerare il giudice del dibattimento, al quale venga richiesto il sequestro conservativo, dalla valutazione della non manifesta infondatezza della pretesa risarcitoria della parte civile, potendo tale giudizio reputarsi contenuto in quello sotteso alla decisione di sottoporre l’imputato a processo e, dunque, da esso assorbito.

Sentenza 5 novembre 2019, n. 44899

Data udienza 9 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. GIORGI Maria Silvia – Consigliere

Dott. ROSATI Martino – rel. Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 02/04/2019 del Tribunale di Perugia;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Martino Rosati;
sentite le conclusioni del PG Dott. Sante Spinaci, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore, avvocato (OMISSIS), in difesa di (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Perugia, nei giudizio instaurato nei confronti di (OMISSIS), imputata del reato di peculato per essersi appropriata della somma di oltre 1.115.000 Euro, di pertinenza del fallimento “(OMISSIS) s.r.l.”, nella cui procedura ella svolgeva le funzioni di giudice delegato, ha disposto, su richiesta di tale societa’, il sequestro conservativo dei beni di sua proprieta’ fino ad un valore di 1.500.000 Euro, ed in particolare di un immobile sito in (OMISSIS).
1.2. In pendenza di tale misura cautelare, essendo emerso che detto immobile risultava gravato da plurime trascrizioni, tra cui un altro sequestro conservativo in favore di diverso creditore per un ammontare di oltre tre milioni di Euro, il Tribunale, con distinte ordinanze dell’11 marzo 2019, ha esteso il sequestro conservativo a tutti i beni immobili di proprieta’ della (OMISSIS) ed a tutti i beni, mobili ed immobili, della coimputata (OMISSIS).
1.3. Avverso tali ultimi provvedimenti, entrambe le imputate hanno interposto riesame, ai sensi dell’articolo 324 c.p.p., respinto con ordinanza del 2 aprile scorso: il tribunale ha rilevato, quanto al “fumus boni iuris”, che le istanti hanno contestato l’esistenza di un danno risarcibile nei confronti della “(OMISSIS) s.r.l.”, e quindi la legittimazione della stessa a costituirsi parte civile nel processo, ritenendo pero’ che tale tema di decisione esulasse dall’ambito di cognizione del giudice del riesame; i giudici hanno, inoltre, ravvisato il “periculum in mora”, in ragione dei plurimi pesi gravanti sull’intero patrimonio immobiliare della (OMISSIS) e della insufficienza dell’unico immobile di proprieta’ della coimputata e coobbligata (OMISSIS), dal valore stimato in non piu’ di 350.000 Euro, rispetto all’importo del credito reclamato dalla predetta parte civile.
2. Ricorre per cassazione l’imputata (OMISSIS), per il tramite del proprio difensore, ritenendo tale ordinanza viziata da violazione degli articoli 125 e 316 c.p.p., nella parte in cui ha ravvisato sussistente il fumus boni iuris in favore della parte civile.
Secondo la ricorrente, il Tribunale del riesame, limitandosi a replicare le osservazioni rassegnate nella propria ordinanza di conferma del primo provvedimento di sequestro, ha omesso di motivare sulle doglianze rappresentategli con il relativo ricorso, concludendo per la sussistenza della legitimatio ad processum della “(OMISSIS)”, mentre se ne era lamentato il difetto di legitimatio ad causam, in ragione dell’assenza, e comunque della mancata dimostrazione, di un danno patito da tale societa’. Quest’ultima, infatti, non e’ persona offesa dal reato e si e’ costituita in epoca successiva alla chiusura del fallimento, potendosi, percio’, ritenere danneggiati soltanto i creditori rimasti insoddisfatti.
3. Ricorre, altresi’, la difesa dell’imputata (OMISSIS), la quale lamenta la violazione delle medesime disposizioni di legge, tuttavia sotto il diverso profilo della violazione dei principi di proporzionalita’ e di adeguatezza delle misure cautelari reali, che sarebbero stati violati dal Tribunale. Quest’ultimo, infatti, non avrebbe tenuto in considerazione le ulteriori cautele reali disposte nei confronti dei coimputati e coobbligati, omettendo qualsiasi motivazione sul punto, vieppiu’ necessaria, trattandosi di un pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale di carattere statico, poiche’ non desunto da comportamenti elusivi dell’imputata, ma dalla mera incapienza del suo patrimonio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i ricorsi non sono fondati.
2. Riguardo a quello presentato nell’interesse dell’imputata (OMISSIS), e’ utile, preliminarmente, sgomberare il campo da un equivoco terminologico.
La difesa si lamenta del fatto che il Tribunale del riesame, male interpretando il relativo motivo di gravame, non si sia pronunciato sulla “legitimatio ad causam” della parte civile, da essa ricorrente contestata, bensi’ su quella “ad processum” della stessa, per tale dovendosi intendere (pag. 5 del ricorso) la “legittimazione alla costituzione di parte civile”.
Cosi’, pero’, non e’.
La “legitimatio ad processum”, infatti, consiste nella capacita’ di stare in giudizio, di esercitare validamente, cioe’, i diritti processuali e di compiere i relativi atti, ed e’ riconosciuta a tutte le persone fisiche munite della capacita’ d’agire nonche’ ai legali rappresentanti degli incapaci e dei soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche.
diritto di agire in giudizio per la tutela di un interesse che si assume leso, invece, integra e determina la “legitimatio ad causam”: la quale appartiene al soggetto, ente o persona fisica, titolare di tale situazione giuridica soggettiva e rappresenta il presupposto per la costituzione di parte civile (Sez. 6, n. 6332 del 08/03/1994, Spallanzani’, Rv. 198507).
Cosi’ precisati i termini della questione, deve dunque escludersi che il Tribunale del riesame si sia limitato ad esaminare il profilo della legitimatio ad processum della “(OMISSIS)”, che, piu’ correttamente, avrebbe potuto riguardare non la societa’ ma colui che, in nome e per conto di essa, si era costituito in giudizio, e sul quale, in effetti, non e’ sorta alcuna discussione.
3. Con il riferimento – improprio, per quanto s’e’ appena detto – alla tematica della legitimatio ad causam, in realta’, la difesa ha inteso porre un’altra questione: quella, cioe’, della necessita’ o meno, ai fini dell’adozione del sequestro conservativo richiesto dalla parte civile, di una delibazione della fondatezza della domanda risarcitoria da essa avanzata con la costituzione in giudizio e, in caso affermativo, fin dove tale indagine si possa e si debba spingere.
Sul punto, l’ordinanza impugnata si limita ad osservare, per un verso, che, trattandosi di misura disposta nel corso del dibattimento, la questione relativa al “fumus commissi delicti” – per giurisprudenza di legittimita’ ormai consolidata non puo’ piu’ essere posta; e, per l’altro, che il giudizio sulla legittimazione ad agire della parte civile costituitasi in giudizio e’ sottratto alla cognizione del giudice dell’incidente cautelare, essendo rimesso in via esclusiva a quello del processo di cognizione.
In tal modo, seppur attraverso un percorso piu’ tortuoso del necessario, puo’ ritenersi che il Tribunale non sia incorso nella denunciata violazione di legge ed abbia soddisfatto anche il proprio onere di motivazione.
Occorre, tuttavia, qualche precisazione.
Ritiene il Collegio che, ai fini dell’accoglimento dell’istanza di sequestro conservativo avanzata dalla parte civile, una delibazione sulla pretesa risarcitoria da essa fatta valere con la costituzione nel processo penale sia necessaria: pur in assenza di una norma espressa in tal senso all’interno del codice di rito, tale esigenza rappresenta immediato corollario dei principi di necessita’, adeguatezza e proporzionalita’, che – per giurisprudenza ormai unanime di questa Corte governano non soltanto la materia delle misure cautelari personali, ma anche quella delle misure reali, in ragione della incidenza pure di queste ultime su beni di rango costituzionale.
Tale sindacato, ovviamente, non puo’ spingersi sino a valutare la fondatezza della domanda risarcitoria, poiche’ si verrebbe a determinare, in tal caso, una sovrapposizione col giudizio di cognizione, inconciliabile con la natura cautelare del provvedimento e con le cadenze procedimentali che lo caratterizzano, potendo esso essere adottato sin dal momento successivo all’esercizio dell’azione penale, e quindi prim’ancora che il dibattimento abbia avuto inizio. Tuttavia, e’ necessario che tale domanda sia ritenuta, per lo meno, non manifestamente infondata.
E’, quest’ultima, una valutazione che dev’essere necessariamente effettuata sulla base delle evidenze disponibili e che, pertanto, mutando la piattaforma probatoria, in ragione della diversa fase processuale in cui la relativa decisione intervenga, puo’ assumere contenuti piu’ o meno incisivi.
Essa, inoltre, dovra’ essere necessariamente piu’ approfondita nell’ipotesi in cui la parte civile richiedente il sequestro sia soggetto soltanto danneggiato dal reato e non anche persona offesa dallo stesso. Soltanto in quest’ultimo caso, infatti, in cui coincidono l’interesse che si assume leso dal reato ed il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, il rinvio a giudizio eventualmente gia’ intervenuto e la sussistenza del “fumus commissi delicti”, che esso presuppone, potranno esonerare il giudice del dibattimento, al quale venga richiesto il sequestro conservativo, dalla valutazione della non manifesta infondatezza della pretesa risarcitoria della parte civile, potendo tale giudizio reputarsi contenuto in quello sotteso alla decisione di sottoporre l’imputato a processo e, dunque, da esso – per cosi’ dire – assorbito.
4. La difesa ricorrente ha colto l’aspetto in discorso, ma ha fondato la relativa argomentazione su un presupposto errato: ovvero quello che la parte civile “(OMISSIS)” sia soggetto soltanto danneggiato dal reato e non anche persona offesa.
Al contrario di quanto essa assume, infatti, il reato di peculato, in relazione al quale quella societa’ si e’ costituita parte civile, ha natura plurioffensiva, poiche’ tutela non solo la legalita’, efficienza, probita’ ed imparzialita’ dell’attivita’ della pubblica amministrazione, ma altresi’ il patrimonio della stessa pubblica amministrazione o di terzi (Sez. 6, n. 46797 del 06/10/2015, Giovannini, Rv. 265146; Sez. 6, n. 41587 del 19/06/2013, Palmieri, Rv. 257148; Sez. 6, n. 8009 del 10/06/1993, Ferolla, Rv. 194920).
La pretesa risarcitoria di quella parte civile, dunque, non puo’ reputarsi manifestamente infondata. Nell’an, poiche’, appunto, si tratta di soggetto titolare di uno dei beni giuridici protetti dalla norma dell’articolo 314 c.p.. Ma anche nel quantum, calibrato dai giudici di merito sulla misura del profitto che s’ipotizza indebitamente conseguito dall’imputata e dei connessi pregiudizi economici per la societa’, derivati dalla indisponibilita’ delle somme che – secondo la contestazione – sarebbero state sottratte dall’attivo fallimentare: un parametro, questo, che puo’ reputarsi congruo e ragionevole, in considerazione dell’inevitabile approssimazione connessa alla fase processuale in corso ed alla ricostruzione dei fatti necessariamente incompleta.
5. Quanto all’ulteriore argomento difensivo per cui i soggetti concretamente danneggiati dal reato sarebbero stati soltanto i creditori postergati rispetto a quelli inesistenti che, secondo l’accusa, la (OMISSIS) ed i suoi coimputati avrebbero surrettiziamente fatto figurare nella massa passiva, appropriandosi delle somme corrispondenti ai fittizi crediti degli stessi – esso si fonda su una circostanza di fatto meramente asserita, poiche’ tutt’ora in fase di accertamento dinanzi al giudice di merito, e che dunque non puo’ essere tenuta in alcuna considerazione dal giudice di legittimita’.
L’esclusione di un danno a carico della societa’ fallita, infatti, presupporrebbe la compiuta dimostrazione del fatto che, pur in assenza degli anzidetti creditori inesistenti, la soddisfazione di quelli legittimamente inseriti nel fallimento avrebbe esaurito l’attivo fallimentare: circostanza, pero’, che non solo non risulta comprovata, ma che neppure e’ stata dedotta dalla stessa difesa ricorrente.
6. Il Tribunale del riesame, sebbene attraverso un tragitto meno lineare, e’ dunque approdato anch’esso a tali conclusioni. La relativa motivazione, se letta al lume di tali precisazioni, puo’ percio’ reputarsi corretta, e comunque non affetta dal vizio di violazione di legge dedotto.
Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputata (OMISSIS), pertanto, dev’essere respinto.
7. Ad analoga conclusione deve pervenirsi per quello avanzato dalla difesa della coimputata (OMISSIS).
La lamentata assenza di motivazione dell’ordinanza impugnata sulla adeguatezza e proporzionalita’ della misura disposta, in ragione delle cautele reali adottate anche a carico degli altri coimputati, in verita’ non si ravvisa. Il Tribunale, infatti, ha dato ampia e plausibile giustificazione delle ragioni per cui il patrimonio della coimputata (OMISSIS) si presenti oggettivamente incapiente, poiche’ gravato da plurimi sequestri conservativi ed ipoteche, nonche’ della necessita’ di attingere per l’intero, con la misura ablativa, il patrimonio immobiliare della (OMISSIS), essendo quest’ultima coobbligata in solido al risarcimento ed essendo il valore di tali sue disponibilita’ nettamente inferiore alla misura del presumibile danno risarcibile.
Anche per questa parte, dunque, la decisione del Tribunale non viola alcuna disposizione di legge, neppure sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione.
8. Al rigetto dei ricorsi consegue obbligatoriamente – ai sensi dell’articolo 616 c.p.p. – la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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