Integra il reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen.

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|16 dicembre 2020| n. 36017.

Integra il reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi, introducendosi nel cortile di un edificio, si impossessa di pluviali in rame scardinandoli dai supporti infissi nel muro esterno dell’abitazione, trattandosi di beni pertinenziali posti a servizio di una privata dimora.

Sentenza|16 dicembre 2020| n. 36017

Data udienza 9 ottobre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: REATI CONTRO IL PATRIMONIO – FURTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Presidente

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

Dott. RICCARDI Giusepp – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/07/2019 della Corte di Appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. Epidendio Tomaso, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 15/07/2019 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata del 18/01/2019, che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di 2 anni 8 mesi e 10 giorni di reclusione ed Euro 867,00 di multa, per i reati di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75, articolo 624 bis c.p. e articolo 625 c.p., n. 2 e 7, per avere violato le prescrizioni imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., allontanandosi dal territorio del Comune di (OMISSIS), e per essersi impossessato delle pluviali di rame introducendosi nelle pertinenze dell’abitazione di (OMISSIS).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione nel reato di cui all’articolo 624 c.p..
Sostiene che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto sussistente la fattispecie di cui all’articolo 624 bis c.p., affermando che l’introduzione nel domicilio fosse avvenuta mediante l’arrampicamento dall’esterno dell’edificio per smontare la gronda e i pluviali; tuttavia, difetta la condotta di introduzione, perche’ la mera arrampicata sul muro esterno dell’edificio non mette in pericolo la tutela della sicurezza fisica della vittima che si trovi all’interno dell’abitazione.
Lamenta inoltre il travisamento della prova, in quanto la Corte avrebbe confuso il luogo del furto con il diverso luogo ove era stata occultata la refurtiva (in un vecchio rudere abbandonato limitrofo all’abitazione), come si desume dalla stessa querela.
Chiede pertanto il riconoscimento della fattispecie di furto semplice, con giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche gia’ concesse sulle aggravanti contestate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamente infondato.
2. La sentenza impugnata ha infatti affermato la sussistenza del reato di cui all’articolo 624 bis c.p., evidenziando che l’imputato, al fine di smontare i pluviali in rame sottratti, scardinandoli dai supporti infissi nel muro esterno dell’abitazione della persona offesa, si era introdotto nell’area antistante (il c.d. cortile) dell’edificio, e poi si era arrampicato sul muro esterno dello stesso, sottolineando la destinazione pertinenziale dell’area e del muro.
L’articolo 624 bis c.p., invero, e’ chiaro nel descrivere la fattispecie attribuendo rilevanza alla modalita’ della condotta di impossessamento, posta in essere “mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa”; ne consegue che assume rilievo, ai fini dell’integrazione della fattispecie di furto in abitazione, anche l’introduzione nelle “pertinenze” dell’edificio, cosi’ come avvenuto nel caso di specie, in cui l’imputato, per arrampicarsi sul muro esterno dell’edificio, si e’ introdotto nell’area antistante.
Peraltro, considerando che la ratio della previsione risiede anche nella maggior gravita’ del fatto commesso da chi, dimostrando un’intensa audacia criminale, pone in essere una condotta illecita nonostante la possibilita’ di trovarsi di fronte al soggetto passivo, va altresi’ sottolineato che il muro esterno su cui si e’ arrampicato l’imputato costituisce una parte essenziale dello stesso edificio.
Al riguardo, va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la sottrazione di cosa mobile altrui all’interno di un cortile condominiale, che costituisca pertinenza di una privata dimora, integra il reato di furto in abitazione previsto dall’articolo 624 bis c.p. (Sez. 7, n. 3959 del 02/10/2012, dep. 2013, Romano, Rv. 255100), e integra il reato previsto dall’articolo 624-bis c.p. la condotta di chi si impossessa dei portoni posti all’ingresso di un edificio condominiale, poiche’ trattasi di beni pertinenziali a servizio e protezione delle private dimore in esso ubicate e posti in un luogo di appartenenza di queste ultime, sicche’ rientrano pienamente nella tutela apprestata dalla norma (Sez. 5, n. 8421 del 16/12/2019, dep. 2020, Leovino, Rv. 278311).
La doglianza con cui il ricorrente deduce il travisamento della prova, perche’ la Corte territoriale avrebbe confuso il luogo del furto con il luogo in cui e’ stata occultata la refurtiva, e’ inammissibile, non ricorrendone i presupposti, risolvendosi le censure in una non consentita lettura alternativa degli elementi di prova, basata su estratti, parziali ed arbitrariamente selezionati, della querela.
Al riguardo, infatti, giova rammentare che, ai fini della configurabilita’ del vizio di travisamento della prova dichiarativa, e’ necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformita’ tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).
Cio’ posto, non risulta alcun travisamento, in quanto la Corte territoriale ha correttamente attribuito rilevanza, ai fini della qualificazione giuridica, all’introduzione dell’imputato nell’area antistante all’edificio e sul muro esterno dello stesso, non rilevando, a tal fine, che successivamente costui avesse occultato la refurtiva nell’edificio limitrofo; la deduzione del ricorrente non oblitera la circostanza che, prima di introdursi nell’edificio limitrofo, accedendo alla relativa area, l’imputato si sia introdotto nell’area antistante all’edificio della persona offesa su cui sono stati sottratti i beni.
3. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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