Attenuante della partecipazione di minima importanza al reato

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|16 dicembre 2020| n. 35950.

L’attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, la valutazione, anche implicita, delle condotte concorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla realizzazione dell’impresa criminosa, risolvendosi bensì in un esame volto ad accertare se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all’evento, da risultare trascurabile nell’economia generale dell'”iter” criminoso.

Sentenza|16 dicembre 2020| n. 35950

Data udienza 25 novembre 2020

Integrale
Tag – parola chiave: STUPEFACENTI – ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. TANGA Antonio L. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
3. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
4. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
5. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
6. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
7. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
8. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
9. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
10. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 558/19 del giorno 03/04/2019, della Corte di Appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tampieri Luca, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi;
udita la dichiarazione del difensore di (OMISSIS), avv. (OMISSIS), del Foro di Trieste, secondo cui l’esatto nome di costui e’ (OMISSIS) e non (OMISSIS);
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tampieri Luca, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi;
udite le richieste del difensore di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), avv. (OMISSIS), del Foro di Trieste, che si e’ riportato ai motivi dei ricorsi;
udite le richieste del difensore di (OMISSIS), avv. (OMISSIS), del Foro di Trieste, che si e’ riportato ai motivi del ricorso;
udite le richieste del difensore di (OMISSIS) e (OMISSIS), avv. (OMISSIS), del Foro di Roma, anche in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che si e’ riportato ai motivi dei ricorsi;
udite le richieste del difensore di (OMISSIS), avv. (OMISSIS), del Foro di Trieste, in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), del Foro di Trieste, che si e’ riportato ai motivi del ricorso;
udite le richieste del difensore di (OMISSIS), avv. (OMISSIS), del Foro di Palmi, in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), del Foro di Reggio Calabria, che si e’ riportato ai motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 19/03/2018, il Tribunale dita, all’esito del giudizio abbreviato, dichiarava (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) responsabili dei reati loro ascritti e consistenti in plurime e gravi violazioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (articoli 73 e 74) e li condannava alle pene ritenute di giustizia.
1.1. Con la sentenza n. 558/19 del giorno 03/04/2019, la Corte di Appello di Trieste, adita dagli imputati, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena inflitta a (OMISSIS) ad anni due, mesi otto, giorni venti di reclusione ed Euro 13.666 di multa, confermando nel resto. Con successiva ordinanza del 18/07/2019, disponeva la correzione dell’errore materiale, ordinando che il nome dell’imputato (OMISSIS) fosse sostituito con (OMISSIS).
2. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), a mezzo dei propri difensori, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1) quanto segue.
(OMISSIS):
I) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all’articolo 125 c.p.p., articolo 81 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 73 e 74 e all’omesso riconoscimento del vincolo della continuazione con la sentenza della Corte di Appello di Trieste in data 08/10/2014 e quella del G.U.P. del Tribunale di Trieste in data 13/03/2015.
Deduce che la Corte di Appello non ha tenuto in considerazione il documentato stato di detenzione, sia in custodia cautelare che agli arresti domiciliari, di (OMISSIS), compagno della (OMISSIS), proprio presso l’abitazione di (OMISSIS); non e’ stata fornita alcuna motivazione logica rispetto alla doglianza difensiva dedotta, secondo la quale la distanza temporale dei fatti era giustificata dallo stato di detenzione del coimputato, circostanza che aveva addirittura rafforzato l’unicita’ del disegno criminoso.
Afferma che l’attivita’ di cessione si interrompeva solo a causa della condizione di detenzione del (OMISSIS) e riprendeva appena riacquisita la liberta’, sempre nell’appartamento citato di (OMISSIS) in Trieste.
II) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 e articolo 74, comma 1, avuto riguardo all’omesso riconoscimento della fattispecie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 7, o articolo 74, comma 7.
Deduce che La motivazione della sentenza della Corte di Appello in punto mancato riconoscimento della collaborazione si caratterizza per essere contraddittoria ed assunta in violazione dei principi riconosciuti alla base delle norme di riferimento. Come avvenuto per il coimputato (OMISSIS), l’imputata nel proprio interrogatorio ha fornito analoghi contributi in relazione alle posizioni di tutti gli altri soggetti coinvolti nelle attivita’ illecite.
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS):
I.a.) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74.
Deducono che la motivazione risulta viziata per mancata indicazione dei requisiti effettivi della stabilita’ e della permanenza dell’accordo illecito e dell’esistenza di un interesse comune ai componenti del gruppo. La Corte di Appello avrebbe dovuto fornire ben altre spiegazioni al fine di rispettare i parametri di logicita’ ed adeguatezza della motivazione: avrebbe dovuto in particolare tenere presente che i fatti risultavano commessi in un breve arco temporale (dall’aprile 2016 sino al 13/01/17), e che le condotte risultavano espressione di relazioni commerciali illecite fra i vari soggetti coinvolti, le quali si fondavano unicamente su situazioni contingenti.
Sostengono che i luoghi, i riferimenti e le modalita’ delle condotte costituivano fatti estemporanei e casuali; gli imputati, prevalentemente, ricoprivano ruoli intercambiabili e non condividevano un interesse comune, agendo esclusivamente nell’interesse proprio, non potendosi riscontrare alcuna sistematica distribuzione dei compiti bensi’ meri apporti collaborativi autonomi ed estemporanei tra i vari soggetti, essendo i ricorrenti tutti legati da vincoli o familiari o sentimentali.
II.a.) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, commi 1 e 6.
Deducono che, nel negare la sussistenza di tale autonoma fattispecie di reato la Corte si e’ limitata a considerare unicamente il dato ponderale dei quantitativi di sostanza stupefacente venuti nella disponibilita’ dell’asserita associazione, e, peraltro, sulla base di stime dedotte dalle intercettazioni ambientali, visti i due soli sequestri operati nei confronti dell’organizzazione, tenendo anche conto del limitato arco temporale di protrazione delle condotte di spaccio.
Affermano che, nella valutazione circa il riconoscimento della fattispecie in disamina, si e’ omesso di considerare che i soggetti acquirenti finali della droga fossero sempre gli stessi ventisette e le cessioni di stupefacente in cui si e’ sostanziata l’attivita’ associativa sono sempre state di modici quantitativi, per lo piu’ finalizzati ad un consumo personale, oltre che praticamente immediato, da parte dei singoli acquirenti.
(OMISSIS), (OMISSIS):
I.b.) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5.
Deducono che la Corte d’Appello, pur riconoscendo l’esiguita’ dei quantitativi di sostanza stupefacente ceduti – assolutamente idonei a condurre ad una qualificazione “di lieve entita’” – ha del tutto apoditticamente negato la configurabilita’ della fattispecie in disamina sulla base di un ragionamento tanto articolato quanto inconcludente. Non avrebbero dovuto e potuto essere ignorati aspetti come la modesta entita’ ponderale delle dosi di stupefacente di volta in volta cedute, in stretta relazione con il ristretto numero di cessionari, con l’assenza di scorte direttamente riferibili agli spacciatori “al minuto”, con il ruolo marginale rivestito dagli stessi nell’organizzazione e con la significativa assenza, nell’impianto accusatorio, di un accertamento del grado di purezza della droga ceduta.
(OMISSIS), (OMISSIS):
I.c.) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all’interpretazione dei dati probatori decisivi di riferimento.
Deducono che, riguardo alla valutazione del ruolo effettivamente rivestito dai singoli soggetti coinvolti nel presente procedimento ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’articolo 114 c.p., la Corte di Appello ha reso una motivazione del proprio diniego assolutamente generica ed insufficiente. La Corte, esaminando la posizione dei due imputati sopra citati, si e’ limitata a negare l’applicabilita’ nei loro confronti dell’attenuante della minima partecipazione sulla base del fatto che gli stessi hanno svolto attivita’ di spaccio e/o sostegno allo spaccio.
(OMISSIS):
I.d.) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, commi 1 e 2, articolo 192 c.p.p., commi 1 e 3, articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), e articolo 533 c.p.p., comma 1.
Deduce che la conferma della sentenza di primo grado in ordine alla statuizione di responsabilita’ della ricorrente per un unico reato-fine alla medesima contestato – ed in circostanze nelle quali si rivela evidente che il proprio intervento risponde al tentativo di sollevare il figlio da situazioni problematiche nelle quali questi invoca aiuto e sostegno dalla madre – si fonda su una motivazione carente, illogica e contraddittoria, che risulta smentita dalle emergenze processuali ed appare comunque evidente dal testo del provvedimento impugnato.
Afferma che, in merito al reato associativo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 la Corte territoriale ha svolto condivisibili considerazioni di ordine generale, stravolgendone pero’ le dovute e logiche conseguenze relativamente alla specifica posizione della ricorrente. La Corte di Appello ha immotivatamente omesso di rilevare: il difetto della necessaria consapevolezza in capo alla donna di operare quale aderente ad un’organizzazione criminale e nel precipuo interesse della stessa; l’assenza di un ruolo ben definito o di compiti a lei affidati nella realizzazione del programma criminoso; il mancato coinvolgimento in una pluralita’ di episodi che ne denotino la sicura appartenenza alla struttura associativa.
(OMISSIS):
I.e.) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all’articolo 192 c.p.p. per travisamento della prova.
Deduce che la ricorrente al rientro da Treviso non si e’ adoperata in alcun modo a consegnare lo stupefacente o le armi ai due stranieri ma ha mantenuto un atteggiamento assolutamente passivo; le tre circostanze (proprieta’ del garage, comportamento al rientro da Vicenza e da Treviso) sono solo apparentemente marginali nella vicenda costituendo, invece, gli unici elementi sui quali si basa l’accusa e sui quali e’ stato motivato il suo concorso nei reati nella sentenza di condanna del Tribunale di Trieste e in quella della Corte di Appello di Trieste.
II.e.) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all’articolo 192 c.p.p., articolo 110 c.p., trattandosi di connivenza non punibile.
Deduce che la semplice presenza sul luogo di esecuzione di un delitto non e’ penalmente rilevante e la punibilita’ del concorso postula la presenza di un contributo partecipativo materiale o morale alla condotta criminosa altrui, caratterizzato dalla coscienza e volonta’ di arrecare un apporto concorsuale alla realizzazione dell’illecito.
Afferma che, in mesi d’indagine la ricorrente e’ rimasta assolutamente estranea a tutti i momenti di contatto e collegamento tra il marito e i colombiani e nulla di compromettente e’ stato rinvenuto nella sua abitazione; solo qualche telefonata ritenuta dagli investigatori ambigua. Quello che le si imputa e’ la presenza nei due viaggi avvenuti nella medesima giornata e in particolare in quello nel quale il marito con la propria autovettura si reco’ a Vicenza per ritirare armi e sostanze stupefacenti.
III.e.) violazione di legge e vizi motivazionali in. relazione all’articolo 192 c.p.p., articolo 110 c.p., trattandosi di connivenza non punibile.
Deduce che la ricorrente e’ stata condannata anche per aver concorso nell’introduzione delle armi nel territorio nazionale ma non vi e’ un indizio negli atti dal quale ricavare che neppure il marito fosse a conoscenza, ne’ prima ne’ dopo il ricevimento dei due pacchi, che al loro interno vi fossero delle vecchie armi da collezione.
(OMISSIS):
L. Fall.) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all’articolo 62 c.p., n. 6, Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 7, e articolo 74, comma 7.
Deduce che i Giudici di merito, pur riconoscendo che il Cordella ha reso, in fase di indagine e piu’ in specie nel corso dei due interrogatori cui e’ stato sottoposto, una fattiva collaborazione, hanno escluso che la stessa abbia potuto integrare l’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6, ovvero almeno una di quelle rispettivamente previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 7, e articolo 74, comma 7.
(OMISSIS):
I.g.) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all’articolo 110 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 per la mancata riqualificazione dei fatti nella fattispecie del concorso di persone nel reato.
Deduce che erra la Corte quando afferma la certa esistenza del sodalizio tra gli imputati, basando il tutto su circostanze che in se’ potrebbero rivelare anche solo un concorso nei reati fine e un ruolo, quindi, di (OMISSIS), certo al crocevia di affari illeciti, ma non certo di partecipe, consapevole di un’associazione costituita per realizzare un programma criminoso. Per ritenere integrata la partecipazione all’associazione per delinquere, infatti, non e’ sufficiente il concorso in taluno dei reati fine riconducibili all’associazione medesima, ma occorre l’assunzione di un ruolo funzionale all’associazione e alle sue dinamiche operative, che sia espressione non occasionale dell’adesione al sodalizio e alla sua sorte, con l’immanente coscienza e volonta’ di farne parte e di contribuire al suo illecito sviluppo.
II.g.) vizi motivazionali in relazione all’articolo 133 c.p. e articolo 125 c.p.p., per la omessa motivazione in punto richiesta di riduzione della pena inflitta.
Deduce che la Corte non esplicita alcun giudizio sulle considerazioni svolte in sede d’appello che evidenziavano una serie di elementi quantomeno valutabili ai fini di una riduzione della pena.
Afferma che tra le imputazioni di (OMISSIS) come reati fine gli aumenti sono stati calcolati sulla pena edittale precedente la decisione della Corte Costituzionale n. 40/2019 e quindi andava necessariamente rivista la misura dell’aumento per ogni reato contestato.
(OMISSIS):
I.h.) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all’articolo 110 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 per la mancata riqualificazione dei fatti nella fattispecie del concorso di persone nel reato e per il travisamento della prova.
Deduce che la sentenza impugnata e’ caratterizzata da mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, risultante dal suo stesso testo, in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo e oggettivo del reato.
Afferma che la Corte del merito erra nel ritenere provata l’esistenza di un’associazione Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 74 al cui vertice colloca il (OMISSIS), esclusivamente in virtu’ dei rapporti intrattenuti dallo stesso con taluno dei suoi coimputati e con la sola finalizzazione di commettere i singoli reati fine pure contestati in rubrica, fondando la decisione solo sui riscontri probatori afferenti i singoli reati fine. Dal compendio probatorio riversato in atti, non e’ in alcun modo ravvisabile una programmazione criminosa tesa all’organizzazione e progettazione di una perdurante attivita’ criminosa. L’associazione, in sintesi, deve essere tenuta distinta da tutto cio’ che consiste in una serie di meri accordi per commettere singoli delitti destinati ad assumere rilevanza solo in base alla disciplina del concorso di persone nel reato.
Sostiene che, per ritenere sussistente la compartecipazione al delitto di associazione per delinquere, non e’ sufficiente l’accordo per la realizzazione di uno o piu’ delitti tra quelli che formano oggetto del comune programma di delinquenza; occorre invece la dimostrazione della volonta’ dell’agente di entrare a far parte dell’associazione e apportare un concreto contributo alla realizzazione del comune scopo criminoso per la realizzazione del quale l’associazione e’ stata costituita. Appare evidente come, nel caso di specie, non sussista in capo a nessuno degli imputati il dolo specifico necessario a ritenere configuratale una partecipazione cosciente e volontaria all’associazione per delinquere asseritamente costituita.
Eccepisce che, dagli stessi atti processuali selezionati dalla Corte territoriale non emerge mai la volonta’ del (OMISSIS) di fare parte di un’associazione Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 74; ne’ quella di condividere il proprio programma criminoso con gli altri sodali, fatta eccezione che per la convivente, (OMISSIS); ne’ affiora la pur necessaria consapevolezza degli altri pretesi sodali di volere fare parte e/o di sentirsi parte di un qualsiasi consorzio criminoso; ne’ la prova che gli stessi fossero a conoscenza del programma criminoso del (OMISSIS). (pretesi indizi (non gravi, ne’ precisi, ne’ concordanti) che, secondo la sentenza, dovrebbero supportare il giudizio di colpevolezza in chiave associativa nei confronti del (OMISSIS) si sostanziano e si esauriscono nell’organizzazione, assieme alla convivente, (OMISSIS), di un’attivita’ di spaccio di sostanze stupefacenti.
Lamenta che, anche nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere il (OMISSIS) concorrente nei singoli reati fine a lui attribuiti e nell’assenza di prova certa sull’esistenza di un previo pactum sceleris tra questi, risulta assolutamente implausibile la collocazione dello stesso nella posizione verticistica del sodalizio, con il ruolo di promotore.
II.h.) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all’articolo 81 c.p., comma 2, per mancato riconoscimento del vincolo della continuazione dei fatti di cui ai capi 2), 3), 4), 5, 6), 7), 8), 9), 10), 21) della rubrica rispetto alla sentenza G.U.P. in data 13/03/15, irrevocabile il 14/04/15, in cui e’ stato riconosciuto il medesimo disegno criminoso rispetto alla sentenza del 13/03/2015 del GUP del Tribunale di Trieste, irrevocabile il 14/04/2015, per fatti commessi a Trieste tra febbraio e maggio 2014, gia’ valutati in continuazione con la sentenza della Corte di Appello di Trieste emessa in data 08/10/2014, irrevocabile il 26/02/2015.
Deduce che la presente vicenda – ancor piu’ se inquadrata in ambito associativo – non rappresenta altro che una evoluzione proprio di un medesimo disegno criminoso risalente negli anni ed ascrivibile al (OMISSIS) ed alla compagna (OMISSIS), i quali con comportamenti diversi hanno semplicemente cercato di continuare a svolgere attivita’ di spaccio a Trieste attraverso accorgimenti diversi ed interponendo terzi soggetti non gia’ sulla piazza per l’attivita’ di spaccio, ma proprio partendo dall’immobile in cui operavano in prima persona nelle vicende oggetto di giudicato:
Afferma che le attivita’ volte all’approvvigionamento ed alla cessione degli stupefacenti fossero riferibili e collegabili essenzialmente al (OMISSIS) ed alla (OMISSIS) si desume avendo riguardo prima di tutto proprio al passato dei due fidanzati i cui comportamenti altro non rappresentano che uno sviluppo di una condotta di vita che gia’ era stata adottata da tempo. Condotta di vita sviluppatasi all’interno di una relazione sentimentale, connotata da convivenza risalente al 2007. I fatti contestati nel presente procedimento ai due imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) non sono altro che l’evoluzione di un progetto mai interrotto e rimasto omogeneo nelle finalita’ e mutato solo rispetto agli strumenti di perseguimento, quali ad esempio, l’interposizione di soggetti diversi, ma sempre riferibili al nucleo familiare (i cugini del (OMISSIS)), ai fini delle cessioni; la sistematicita’ delle condotte; la sistematicita’ delle abitudini programmate di vita; la medesima tipologia dei reati con coincidenza anche della tipologia di sostanze stupefacenti; la medesima aggressione allo stesso bene protetto; la coincidenza dei luoghi operativi; il coinvolgimento di soggetti poi imputati anche nel presente procedimento ( (OMISSIS) ed (OMISSIS) in particolare); la riferibilita’ in via esclusiva di ogni iniziativa riguardante condotte di approvvigionamento di stupefacente ai due imputati (OMISSIS) e (OMISSIS).
III.h.) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 e articolo 74, comma 1, avuto riguardo all’omesso riconoscimento della fattispecie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 7, o articolo 74, comma 7.
Deduce che (OMISSIS) ha volontariamente e fattivamente messo a disposizione del processo tutte le proprie conoscenze non solo in relazione ai fatti contestati ma anche rispetto ad altri non conosciuti ed ai relativi soggetti responsabili, dimostrando cosi’, fin dal primo momento, la propria volonta’ collaborativa con le autorita’ inquirenti nel presente procedimento. Tali elementi assumono rilevanza sia rispetto al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 7, che articolo 74, comma 7.
IV.h.) violazione di legge in relazione agli articoli 62-bis, 69, 132 e 133 c.p..
Deduce che non risulta spiegato il percorso logico-argomentativo utilizzato nell’applicazione dell’articolo 69 c.p. per ritenere le generiche equivalenti (ma non prevalenti) alle contestate aggravanti.
Sostiene che i giudici del merito sono pervenuti all’inflizione di un trattamento sanzionatorio il cui rigore non trova giustificazione nelle risultanze processuali.
V.h.) violazione di legge in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 86 e Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 19, comma 2, lettera d-bis.
Deduce che i giudici del merito hanno immotivatamente applicato la misura di sicurezza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 86. La Corte territoriale avrebbe dovuto considerare la conclamata positivita’ del (OMISSIS) al virus da immunodeficienza acquisita e la conseguente necessita’ di cure salvavita cui lo stesso deve quotidianamente sottoporsi, a fronte del disposto di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 19, comma 2, lettera d-bis.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Occorre, subito, porre talune premesse da valersi per tutti i ricorsi.
4. Innanzitutto va evidenziato che, nel caso di c.d. “doppia conforme”, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruita’ della motivazione.
4.2. Si deve, poi, rimarcare che i ricorrenti ignorano le analitiche ragioni esplicitate dal giudice di appello per rigettare analoghi motivi di gravame.
4.3. La Corte territoriale ha, in vero, fornito adeguata spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza procedendo – seppur sinteticamente e, talvolta, implicitamente – alla coerente e corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto ed e’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni gia’ discusse e ritenute, anche implicitamente, infondate dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici (cfr. Sez. 4, n. 18826 del 09/0212012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 4, n. 44139 del 27/10/2015).
4.4. Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimita’ sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016).
4.5. Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicita’ della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioe’ di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimita’ al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purche’ -come nel caso in esame- siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cfr. Sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
Piu’ di recente e’ stato ribadito come, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), il controllo di legittimita’ sulla motivazione non attiene ne’ alla ricostruzione dei fatti ne’ all’apprezzamento del giudice di merito, ma e’ circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorieta’ della motivazione o di illogicita’ evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (cfr. Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).
4.6. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c’e’, in altri termini, come richiesto nei ricorsi in scrutinio, la possibilita’ di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimita’ non puo’ procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
4.7. In realta’ i ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione nella valutazione del materiale probatorio, tentano di sottoporre a questa Corte di legittimita’ un nuovo giudizio di merito. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicita’, dalla sua contraddittorieta’ (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasivita’, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualita’, cosi’ come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilita’, della credibilita’, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 38393 del 20/07/2016; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
4.8. Non va, infine, pretermesso che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purChe’ specificamente indicati dal ricorrente, e’ ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilita’ della valutazione nel merito del risultato probatorio (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 5146 del 16/01/2014 Ud. – dep. 03/02/2014 – Rv. 258774): ipotesi che, nella specie, deve escludersi.
5. Cio’ posto, in replica alla censura sub I), relativa al ricorso di (OMISSIS), recidiva reiterata specifica infraquinquennale, oltre a ribadire quanto gia’ detto in premessa ai punti da 4. a 4.8., vanno evidenziati i principi che regolano l’istituto della continuazione, con particolare riguardo a quello secondo il quale l’unicita’ del disegno criminoso, in quanto postulante l’attuazione di un programma preventivamente ideato e voluto, non puo’ confondersi con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (cfr. Sez. 1, n. 4601 del 11/07/1996 Cc. – dep. 01/10/1996 – Rv. 205701). Inoltre, in tema di continuazione, l’omogeneita’ delle violazioni e la contiguita’ temporale di alcune di esse, seppure indicative di una scelta delinquenziale, non consentono, da sole, di ritenere che i reati siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (v. anche Sez. Un., n. 28659 del 18/05/2017 Cc. – dep. 08/06/2017 – Rv. 270074 Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013 Ud. – dep. 23/01/2014 – Rv. 259094). Piu’ recentemente e’ stato, condivisibilmente, affermato che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione ex articolo 81 c.p., comma 2, devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, gia’ concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (v. Sez. 1, 3272 del 07/10/2019 dep. 27/01/2020; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156). Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita ispirata all’illecito, perche’ in tal caso la reiterazione della condotta criminosa e’ espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualita’, la professionalita’ nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei (cfr. Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950). Quando, poi, una certa attivita’ illecita, commessa in un determinato ambito cronologico, sia stata materialmente interrotta con l’arresto, la reiterazione dell’azione criminosa, subito dopo che l’agente sia stato posto in liberta’, puo’ costituire prova della abitualita’ e della tendenza a delinquere dello stesso e non gia’ del protrarsi immutato del disegno criminoso (v. anche Sez. 4, n. 3440 del 19/02/1992 Ud. – dep. 25/03/1992 – Rv. 189692).
La verifica di tale preordinazione – ritenuta meritevole di piu’ benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacita’ a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziche’ di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo l’inesplorabile interiorita’ psichica del soggetto, non puo’ essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso unitario (v. Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596).
Ne discende che il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, il cui accertamento e’ rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’, quando – come nella specie – il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.
5.1. Nel caso che occupa, il giudice del merito ha fatto ineccepibile applicazione dei canoni ermeneutici teste’ indicati, ponendo l’accento sulla giuridica impossibilita’ di ricondurre le condotte illecite della ricorrente ad una unica ed originaria determinazione criminosa, costituendo esse, piuttosto, espressione della deliberata scelta di ricorrere sistematicamente al crimine.
Segnalano, tra l’altro, i giudici distrettuali che, esclusa ogni determinante pregnanza l’utilizzo per l’attivita’ di spaccio del medesimo alloggio di (OMISSIS), “i reati oggetto della sentenza di applicazione della pena sono stati commessi circa due anni prima e, soprattutto, che si tratta di fatti commessi con modalita’ e soprattutto in un contesto soggettivo del tutto diverso da quello dei delitti per i quali si procede nell’ambito del presente procedimento. In particolare, (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno commesso un primo reato nel maggio del 2014 il delitto di detenzione a fini di spaccio di marijuana e cocaina (circa 100 grammi); sono stati inoltre imputati di aver ceduto a tale (OMISSIS) dei quantitativi di cocaina pari a circa grammi 1 tre volte alla settimana dal mese di febbraio al mese di maggio 2014 (…) risulta evidente che nel 2014 essi avevano venduto della sostanza stupefacente ad un solo consumatore e senza l’ausilio di altri soggetti. Si tratta dunque di attivita’ che si potrebbe definire di “micro spaccio mono-soggettivo” affatto diversa da quella realizzata a partire dall’aprile del 2016 ed oggetto del presente procedimento (…) l’esclusione del vincolo della continuazione diviene vieppiu’ evidente laddove si osservi che il giudice del patteggiamento ha riconosciuto il vincolo della continuazione con i reati giudicati dalla Corte d’Appello con la sentenza del 2014. Ora, se si legge quest’ultima sentenza, si ha modo di rilevare che essa a propria volta ha per oggetto degli episodi di detenzione e spaccio di droga commessi dal (OMISSIS) nel 2012 e realizzati in concorso con altri soggetti ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)), nessuno dei quali e’ oggi imputato nel presente procedimento (…) il riconoscimento del vincolo della continuazione tra questi reati e quelli oggetto della sentenza del G.u.p. commessi nel 2014, fa ulteriormente retroagire il momento temporale nel quale collocare l’ideazione preventiva di tutti i delitti commessi successivamente dal (OMISSIS) e dalla (OMISSIS)”.
5.2. Di qui l’infondatezza della censura in scrutinio.
6. Quanto alla doglianza sub II), relativa al ricorso di (OMISSIS), oltre a ribadire quanto gia’ detto in premessa ai punti da 4. a 4.8., occorre subito osservare che l’attenuante del ravvedimento operoso di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 7, riguarda l’assicurazione, “ex post”, delle prove dei commessi reati e, ai fini della sua applicazione, e’ necessario che i dati forniti siano nuovi, oggettivamente utili e costituiscano tutte le conoscenze a disposizione del dichiarante, mentre per la concessione dell’attenuante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 74, comma 7, e’ necessario che il contributo conoscitivo offerto dall’imputato, nel corso della consumazione del reato, sia utilmente diretto ad interrompere non tanto il traffico della singola partita di droga, bensi’ l’attivita’ complessiva del sodalizio criminoso (v. Sez. 3, n. 23528 del 19/01/2018 Ud. – dep. 25/05/2018 – Rv. 273563); in ogni caso, occorre una collaborazione qualificata della proficuita’, occorrendo un aiuto del soggetto concreto ed efficace.
6.1. Detto questo, la motivazione dei giudicanti del merito appare ampia e soddisfacente; essi rilevano – ineccepibilmente in questa sede – che, nel corso del proprio interrogatorio la (OMISSIS) non ha fornito alcuna indicazione ulteriore a quella soltanto illustrativa dei fatti gia’ oggetto di indagine e gia’ abbondantemente provati per mezzo delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria “Da quanto riferito dall’imputata non e’ stato possibile ricavare alcun elemento ulteriore che abbia consentito di sottrarre risorse, individuare altri soggetti coinvolti nell’attivita’ criminosa. Il gruppo di sodali operanti in quel di Trieste e’ stato smantellato attraverso i decreti di fermo di alcuni, l’arresto in flagranza di altri e l’applicazione della misura cautelare, di talche’ non puo’ riconoscersi in favore dell’imputata nemmeno il ravvedimento operoso costituito dall’aver impedito che l’attivita’ delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori. Quanto all’attenuante dell’articolo 74, comma 7, non ricorre il presupposto dell’aver fornito prove del delitto, anch’esse gia’ acquisite. L’imputata ha reso certamente piena confessione, avendo ammesso tutti gli addebiti a lei ascritti, ma ha per contro cercato di coprire l’attivita’ della propria madre”. Si e’ trattato di una valutazione di merito che, per come formulata, attraverso un ragionato raffronto tra condotta collaborativa e risultati, appare priva di invalidita’ logiche o giuridiche, apprezzabili in sede di legittimita’, con conseguente palese infondatezza della corrispondente doglianza (v. anche Sez. 6, n. 37100 del 19/07/2012; Sez. 4, 7229/1996 Rv. 206805).
7. Quanto alle doglianze sub La.), relative ai ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), oltre a ribadire quanto gia’ detto in premessa ai punti da 4. a 4.8., mette conto evidenziare che, per la configurabilita’ del vincolo associativo finalizzato al narcotraffico e’ sufficiente che il rapporto che accomuna i sodali sia fondato sulla consapevolezza comune di operare nell’ambito di un’unica associazione e di contribuire con i propri e ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga.
Perche’ possa dirsi sussistente l’associazione non e’ necessaria una struttura complessa ed articolata, ma e’ sufficiente anche una struttura rudimentale per il perseguimento del fine comune sulla base dei singoli contributi. La prova dell’esistenza del vincolo in parola e’ deducibile dalle modalita’ esecutive dei reati-fine, dalla natura dei rapporti intercorrenti fra i sodali, dalla ripartizione di compiti e ruoli in vista della realizzazione del fine ultimo: attivita’ di commercio di stupefacenti. La prova dell’esistenza del vincolo permanente, nascente dall’accordo associativo, puo’ essere rinvenuta anche dall’accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli aderenti, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalita’ esecutive (v. Sez. 4, n. 4481 del 29/11/2005, dep. 03/02/2006, Rv. 233247; Sez. 6, n. 49135 del 06/12/2013; Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, dep. 01/08/2011, Rv. 251011). Per “gruppo strutturato”, deve intendersi “un gruppo che non si e’ costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuita’ nella composizione o una struttura articolata” (v. articolo 2 Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita’ organizzata transnazionale, Palermo, 12-15 dicembre 2000).
Del resto, ai fini della configurabilita’ dell’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, non e’ richiesto un patto espresso fra gli associati (v. Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 25/02/2013, Rv. 255312).
Il singolo delitto non viene in considerazione solo di per se’, ma anche come prova di altri delitti: sia nel senso che la consumazione di alcuno dei reati fine puo’ essere considerata prova della partecipazione al reato associativo, sia nel senso che la partecipazione al reato associativo puo’ essere considerata prova di responsabilita’ in ordine ai reati fine. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, pur riconoscendo una “assoluta autonomia tra il delitto di associazione per delinquere e i reati fine commessi dagli associati” non esclude, tuttavia, “che gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati, possono essere influenti nel giudizio relativo all’esistenza del vincolo associativo e all’inserimento dei soggetti nell’organizzazione, in specie quando ricorrano elementi che dimostrino il tipo di criminalita’, la struttura e le caratteristiche dei singoli reati, le modalita’ di esecuzione, etc.” (cfr. ex multis Sez. 5, Sentenza n. 21919 del 04/05/2010 Cc. – dep. 08/06/2010 – Rv. 247435). Ma aggiunge che talora “anche la partecipazione a un episodio soltanto dell’attivita’ delittuosa programmata puo’ costituire elemento indiziante dell’appartenenza all’associazione” (v. Sez. 6, 10 maggio 1994, Nannerini, Rv. 200938; Sez. 4, 11 novembre 2008, Buccheri, Rv. 241927); e si spinge ad ammettere che, in particolari contesti probatori, indizi della partecipazione all’associazione possano desumersi da elementi di prova relativi ai reati fine anche quando essi siano stati ritenuti insufficienti allo stesso esercizio dell’azione penale per tali reati (cfr. Sez. 4, 1 agosto 1996, De Stefano, Rv. 205939; Sez. 6, 10 luglio 2009, Senese, Rv. 245197).
L’elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde, quindi, dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso come gia’ detto – non e’ incompatibile con l’affermata partecipazione dell’agente all’organizzazione di cui si e’ consapevolmente servito per commettere il fatto (cfr. Sez. 5, n. 34686 del 07/08/2015). Inoltre, la fungibilita’ del ruolo non e’ di per se stessa sintomatica di un ruolo extrassociativo, ben potendo una funzione essere svolta alternativamente da altro soggetto di rango corrispondente (cfr. anche Sez. 6, n. 22849 del 01/02/2002). Ne’, infine, va trascurato il rilievo secondo cui, una volta verificata la sussistenza dei requisiti inerenti alla continuita’ e sistematicita’ dello spaccio ed alla predisposizione di una struttura operativa dotata di una certa stabilita’, la costituzione del sodalizio criminoso non e’ esclusa per il fatto che lo stesso sia per lo piu’ imperniato attorno a componenti dello stesso nucleo familiare, poiche’, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora piu’ pericoloso (cfr. Sez. 1, n. 35992 del 14/06/2011, dep. 04/10/2011, Rv. 250773).
Infine, non puo’ darsi rilievo all’arco temporale relativamente breve (ben oltre 8 mesi) in cui sono stati commessi i reati-scopo contestati agli indagati, atteso che cio’ che connota la natura associativa e la stabilita’ dell’accordo fra i compartecipi di un sodalizio criminoso, non e’ l’effettiva durata delle attivita’ illecite svolte all’interno del sodalizio, ma il proposito dei singoli associati di contribuire causalmente – e con reciproca consapevolezza – a una serie indeterminata di delitti che attuino il programma criminoso nel quale l’associazione trova la sua finalita’ e ragion d’essere (v. Sez. 3, n. 13511 del 10/02/2016, dep. 05/04/2016).
7.1. I giudici del merito han fatto buon uso dei principi suddetti, rappresentando diffusamente e dettagliatamente i risultati delle cospicue e variegate indagini da cui e’ emerso che l’associazione si proponeva lo scopo di procurarsi con continuita’ consistenti quantitativi di stupefacente da poter rivendere ad una ampia platea di consumatori, cosi’ da ricavarne un cospicuo utile speculando sulla differenza di prezzo; nel sodalizio il (OMISSIS) aveva il compito di procurare consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti che consegnava poi ad altri soggetti per lo spaccio; coordinava l’attivita’ degli associati e con l’aiuto di altri soggetti – quali il (OMISSIS), la (OMISSIS) e le rispettive madri ( (OMISSIS) e’ madre di (OMISSIS)” raccoglieva il denaro proveniente dallo spaccio; con l’aiuto del (OMISSIS) e dell’ (OMISSIS) trasportava la droga occultandola nei vari luoghi a cio’ deputati e principalmente nel nascondiglio ottenuto presso l’abitazione della ignara signora (OMISSIS), da dove la droga veniva poi prelevata dalla (OMISSIS) e dalla di lei madre. Il tutto confermato dalle dichiarazioni rese dal (OMISSIS) nel corso dell’interrogatorio in data 13 febbraio 2017. Il compito di cedere ai consumatori la droga era svolto da altri soggetti, tra i quali innanzitutto l’ (OMISSIS), al quale il (OMISSIS) impartiva precise direttive sulle modalita’ dello spaccio e sui soggetti ai quali poter vendere la droga.
In particolare, osserva la Corte territoriale che, e’ “innanzitutto pacifica l’esistenza del contributo materiale da costui (l’ (OMISSIS): n. d.e.) fornito alla associazione, avendo egli il compito di vendere ai consumatori la droga procurata dal (OMISSIS) (…) ai fini della sussistenza dell’associazione non e’ necessario che tutti i sodali siano informati della specifica attivita’ svolta degli altri e che tutti i compiti svolti da ciascuno di essi sia coordinati tra tutti. Rientra anzi nella norma che taluni soggetti, soprattutto coloro che si trovano alla base della scala gerarchica, svolgano la propria attivita’ senza essere informati dei compiti svolti da altri aderenti, ne’ tale requisito e’ richiesto perche’ sussista l’associazione criminosa, purche’ ciascuno di coloro che partecipano al vincolo associativo siano a conoscenza dell’esistenza di almeno altri due soggetti partecipanti all’associazione. Nel caso di specie l’ (OMISSIS) era a conoscenza della presenza di altri soggetti che prestavano la loro attivita’ nei rispettivi ruoli con carattere continuativo e con la consapevolezza dell’esistenza tra tutti di un vincolo associativo per la cui esistenza ciascuno contribuiva con lo svolgimento delle proprie mansioni. L’ (OMISSIS) era in particolare a conoscenza che l’ (OMISSIS) svolgeva compiti di trasportatore della droga e/o del denaro proveniente dalla vendita della sostanza stupefacente, mentre la (OMISSIS) collaborava con il (OMISSIS) nel reperimento e approvvigionamento della sostanza stupefacente in ausilio al (OMISSIS) medesimo o sostituendolo in caso di assenza, D’altra parte, non si deve dimenticare che affinche’ possa ritenersi sussistente il dolo del delitto associativo rispetto al singolo sodale e’ sufficiente che costui sia consapevole della presenza, all’interno del vincolo associativo, di almeno altri due soggetti, non occorrendo che il singolo associato sappia della presenza di altri sodali oltre a quelli necessari per integrare l’associazione e tantomeno e’ necessario che egli conosca l’identita’ degli altri partecipi”. Quanto alla (OMISSIS), evidenzia la Corte territoriale, questa collaborava con il convivente (OMISSIS) per reperire le sostanze stupefacenti, raccogliendo le somme di denaro necessario per pagare i fornitori ed era a conoscenza dell’attivita’ svolta dal compagno, nonche’ di quella compiuta a valle dall’ (OMISSIS), nonche’ dell’attivita’ dell’ (OMISSIS) e del (OMISSIS), i cui compiti erano quelli di condurre i vertici del sodalizio nei vari luoghi in cui era chiesta la loro presenza – in aeroporto quando dovevano partire per la Spagna, in Slovenia per reperire dello stupefacente, a Vicenza per prelevare la droga da portare a Trieste – ovvero di trasportare la droga – ad esempio da Vicenza a Trieste ovvero presso l’abitazione dell’ (OMISSIS) per il successivo spaccio – o di prelevarla dai luoghi in cui era stata occultata. La donna gestiva le scorte di stupefacente a disposizione dell’organizzazione, prelevando la droga dai depositi per farla poi recapitare all’ (OMISSIS) e, successivamente, anche a (OMISSIS) e al (OMISSIS); “Si recava a Vicenza per prelevare la partita di circa 6 kg. di marijuana o nel deposito di via (OMISSIS) per prelevare parte della droga ivi occultata. Il 12 novembre 2016 (OMISSIS) si fa accompagnare all’aeroporto dall’ (OMISSIS) che ha il compito di mettere al servizio dell’associazione il proprio taxi e, soprattutto, la propria attivita’ di tassista, fornendo un contributo costante nel tempo nella piena consapevolezza del significato del proprio ruolo. Detto in altri termini, l’ (OMISSIS) ben sapeva qual era l’attivita’ cui si dedicavano i soggetti con i quali aveva stretto stabili rapporti. Nella data citata (OMISSIS) si reca a Barcellona insieme con la propria madre (OMISSIS). Il 28 novembre 2016 veniva organizzato un nuovo viaggio per Barcellona; era sempre (OMISSIS) a portare con il proprio taxi la (OMISSIS) all’aeroporto. Che il contributo fornito da quest’ultimo non possa essere ridimensionato ad una mera attivita’ professionale risulta dal fatto che (OMISSIS), tornata il 2 dicembre da Barcellona, prende immediati contatti con (OMISSIS) avvertendolo di avere necessita’ di essere accompagnata per un viaggio il giorno dopo. La mattina del 3 dicembre, infatti, ad un segnale convenuto – tre squilli di telefono ai quali (OMISSIS) non risponde – questi a bordo del proprio taxi preleva la (OMISSIS) per accompagnarla a Vicenza Ovest. Come e’ noto di regola il taxi viene chiamato attraverso la struttura centralizzata (il radio-taxi) e non si improvvisano rapporti diretti con il conducente di piazza; in ogni caso, quand’anche si instaurasse una tale modalita’ di “servizio dedicato” ad un cliente specifico – modalita’ peraltro non consentita dalle cooperative perche’ implica la costituzione di rapporti privilegiati tra cliente e conducente – il rapporto professionale implicherebbe una chiamata effettuata con le ordinarie modalita’ e non certamente attraverso l’invio di chiamate in codice (i tre squilli). L’attivita’ del sodalizio era organizzata in modo tale che la droga veniva custodita in apprezzabili quantita’ presso l’alloggio di via (OMISSIS) della ignara (OMISSIS), una anziana donna della cui buona fede (OMISSIS) aveva approfittato per chiedere il permesso di lasciare in deposito presso la di lei abitazione dei trolley contenti lo stupefacente”.
Sempre sulla scorta del compendio probatorio, la Corte distrettuale deriva il coinvolgimento di (OMISSIS), cugino di (OMISSIS), che giunge in Italia dalla Spagna nel mese di settembre del 2016; viene coinvolto nell’attivita’ del sodalizio quando (OMISSIS) decide di ampliare l’attivita’ di spaccio anche in altre piazze e segnatamente Padova e Milano. Il (OMISSIS) viene, infatti, affiancato all’ (OMISSIS) nell’attivita’ di spaccio, attivita’ svolta con costanza ed assiduita’, in attesa che il primo acquisiti la necessaria esperienza per poter gestire l’attivita’ nelle altre piazze dove (OMISSIS) intende agire; emerge dalle captazioni telefoniche che (OMISSIS) spiegava a (OMISSIS) come condurre lo spaccio al dettaglio della droga, mentre in altre conversazioni (OMISSIS) illustra al capo (OMISSIS) i progressi fatti da suo cugino. Continua la corte delineando anche la posizione di (OMISSIS) a cui sono affidate mansioni analoghe a quelle di (OMISSIS): “Ad ulteriore riprova vi e’ l’episodio del 16 dicembre, 2016, quando (OMISSIS) gli consegna dello stupefacente gia’ pesato e confezionato, incaricandolo di portarlo dall’ (OMISSIS) e di ritirare il denaro incassato dalle vendite”. E prosegue riferendosi a (OMISSIS), madre di (OMISSIS), “costei accompagna in numerose occasioni la figlia a ritirare la droga a Vicenza, sia a ritirare lo stupefacente depositato i via (OMISSIS); quando la figlia si trova in Spagna, la donna la sostituisce nello svolgimento di taluni compiti necessari per portare avanti l’attivita’ quotidiana di spaccio: confeziona lo stupefacente nei pacchetti da consegnare agli spacciatori ritirando il denaro nel frattempo incassato dallo smercio. Si adopera per reperire l’appartamento di via (OMISSIS) ed e’ lei stessa che si attiva per procurare la stanza deposito dello stupefacente presso l’abitazione della ignara (OMISSIS), abilmente ingannata dalla (OMISSIS). Inoltre, costei, sfruttando la posizione del proprio alloggio che si trova nei pressi della Questura, si adopera per esaminare le vetture situate in zona al fine di individuare le vetture civetta in uso alla Polizia, le cui targhe vengono poi riportate in un elenco che la donna fornisce ai sodali. Nel corso di una conversazione con (OMISSIS) la donna infatti dichiara con soddisfazione: “tutto tranquillo perche’ lo abito vicino alla Questura e ho quasi tutte le targhe…””.
7.2. Da tutto cio’ deriva la infondatezza delle censure in esame.
8. Quanto alla doglianza sub II.a.), relativa ai ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), oltre a ribadire quanto gia’ detto in premessa ai punti da 4. a 4.8., mette conto rammentare che la fattispecie associativa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6, e’ configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entita’, predisponendo modalita’ strutturali ed operative incompatibili con fatti di maggiore gravita’ e che, in concreto, l’attivita’ associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 comma 5 (cfr. Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019 Ud. – dep. 16/01/2020 – Rv. 278098; Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016 Ud. – dep. 24/03/2016 – Rv. 267267; in motivazione, la Corte ha escluso la sussistenza dell’associazione minore valorizzando la concreta capacita’ operativa, il numero delle condotte, la diversa tipologia di sostanze trattate ed il quantitativo delle cessioni).
8.1. Correttamente, quindi, i giudicanti del merito hanno ritenuto di escludere l’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6, a causa della complessiva attivita’ in concreto esercitata dai ricorrenti, della molteplicita’ degli episodi di spaccio, reiterati in un non breve arco di tempo, e della predisposizione di un’idonea organizzazione che prevedeva uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, incompatibile con il carattere della lieve entita’. In particolare, hanno rimarcato che, nella specie, le potenzialita’ del gruppo erano apprezzabili, sia con riferimento alla pluralita’ di canali di approvvigionamento, sia con riguardo alle quantita’ trattate.
8.2. Pertanto, anche la doglianza in scrutinio e’ infondata.
9. In ordine alle censure sub I.b.), relative ai ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS), oltre a ribadire quanto gia’ detto in premessa ai punti da 4. a 4.8., va rammentato che, in riferimento alle condizioni per l’applicabilita’ dell’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 il giudice e’ tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalita’ e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantita’ e qualita’ delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), se pure puo’ escludersi la sussistenza della fattispecie quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di “lieve entita’” (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 4948 del 22/01/2010, dep. 04/02/2010, Rv. 246649).
E, in argomento, si registra da ultimo l’intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno affermato che l’accertamento della lieve entita’ del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (v. Sez. Un., n. 51063 del 27/09/2018).
Preme rilevare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l’illegittimita’ costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziche’ di anni sei, si e’ soffermata sulla fattispecie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, sviluppando considerazioni di certa conducenza ai fini di interesse. Nell’evidenziare la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo, il Giudice delle leggi ha rilevato che “il costante orientamento della Corte di cassazione e’ nel senso che la fattispecie di lieve entita’ di cui all’articolo 73, comma 5, puo’ essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensivita’ penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione”.
9.1. Le considerazioni che precedono inducono Conclusivamente a rilevare che, secondo diritto vivente, l’ipotesi di reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, risulta qualificata dalla minima offensivita’ penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice. Nel caso di specie, la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha dato corso ad una complessiva valutazione dei termini di fatto della vicenda in esame, in conformita’ all’indirizzo ora richiamato, giungendo ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto potesse considerarsi di “lieve entita’”.
Il Collegio ha in particolare ritenuto di escludere l’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 comma 5, considerando che “la pluralita’ di episodi posti in essere ed il fatto che essi fossero funzionali a garantire l’esistenza del sodalizio criminoso, fornendo un cospicuo contributo in termini di denaro destinato a finanziare l’associazione per l’acquisto di ulteriori partite di stupefacente, impone di escludere che detti fatti possano essere ricondotti nella nozione di “fatto lieve” (…) inoltre si ribadisce che l’attivita’ di spaccio al minuto costituiva parte essenziale della vita dell’associazione”.
9.2. Le valutazioni espresse dai giudici del merito, nell’apprezzare la non sussumibilita’ dei fatti per i quali si procede nell’ambito applicativo dell’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, non presentano le dedotte aporie di ordine logico e resistono alle dedotte censure. Risulta, invero, nei termini sopra richiamati, soddisfatto l’obbligo motivazionale afferente alla qualificazione giuridica dei fatti apparendo pienamente giustificato il mancato riconoscimento dell’autonoma fattispecie di lieve entita’, esposto in un percorso argomentativo ancorato agli elementi probatori acquisiti e non manifestamente illogico.
9.3. Ne discende la infondatezza delle doglianze in scrutinio.
10. In ordine alle censure sub I.c.), relative ai ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS), oltre a ribadire quanto gia’ detto in premessa ai punti da 4. a 4.8., mette conto riaffermare che, ai fini del riconoscimento dell’attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, la valutazione, anche implicita, delle condotte concorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla realizzazione dell’impresa criminosa, risolvendosi bensi’ in un esame volto a stabilire se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di efficacia causale cosi’ lieve rispetto all’evento, da risultare trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 9844 del 17/11/2015 Ud. – dep. 09/03/2016 – Rv. 266461; Fattispecie in cui non e’ stato ritenuto minimo il contributo concorsuale nel traffico internazionale di sostanza stupefacente, consistito nel collaborare alla ricerca e al reperimento di uno dei corrieri indispensabili per l’importazione della droga), sicche’ deve escludersi l’applicabilita’ dell’attenuante quando, come nella specie, l’opera prestata dai ricorrenti, insistendo in maniera apprezzabile sul grado di efficacia causale, abbia assunto una certa rilevanza, sia materiale che psicologica, nella fase preparatoria e realizzativa del delitto.
10.1. La Corte distrettuale, nel negare la configurabilita’ dell’attenuante ex articolo 114 c.p., ha correttamente affermato che, nel caso in esame, il coinvolgimento dei ricorrenti nell’organizzazione criminale, dedita al traffico di sostanze stupefacenti esclude che il contributo prestato nell’impresa criminosa possa essere considerato di minima importanza: “non possono dirsi di trascurabile rilievo le condotte di (OMISSIS) e di (OMISSIS); sebbene costoro siano subentrati in un momento successivo nella struttura associativa, essi svolgono attivita’ di spaccio (il (OMISSIS)) e/o di sostegno allo spaccio anche trasportando la droga che deve essere poi venduta agli acquirenti ( (OMISSIS))”.
10.2. I ricorrenti obiettano che il giudice del merito, ai fini della relativa valutazione in ordine alla stima e alla consistenza del contributo (se esso cioe’ sia stato o meno di minima importanza), non puo’ applicare un criterio condizionalistico assoluto e ritenere l’attenuante solo se il fatto-reato, senza l’opera marginale del compartecipe, si sarebbe verificato ugualmente, pur se con diverse modalita’, ma deve comparare i contributi dei vari concorrenti, svolgendo una valutazione intersoggettiva delle condotte di ciascuno (Sez. 4, n. 1218 del 09/10/2008, dep. 2009, Di Maggio, Rv. 242388) ed assumono che a tale comparazione e verifica la Corte d’appello si sarebbe sottratta.
10.2.1. Osserva il Collegio che la ragione della diminuzione della pena, nell’ipotesi in cui l’opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato, risiede nella minore capacita’ a delinquere dimostrata dal singolo concorrente, trovando la diminuzione della pena giustificazione in una ridotta pericolosita’ del correo e cio’ presuppone indubbiamente una valutazione dell’efficienza dell’apporto causale arrecato da ciascun singolo concorrente (v. Sez. 3, n. 26340 del 25/03/2014, Di Maggio, non mass. sul punto).
Ne consegue, da un lato, che l’attenuante della partecipazione di minima importanza al reato comporta un esame dell’apporto causale delle condotte concorrenti e, dall’altro, che siffatto esame richiede una valutazione, anche implicita, delle condotte concorsuali ma non una vera e propria comparazione tra di esse, come se si dovesse stabilire, per delibare la concessione o meno dell’attenuante in parola, quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla realizzazione dell’impresa criminosa.
Percio’, come sopra detto, ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione (articolo 114 c.p.), non e’ sufficiente una minore efficacia causale dell’attivita’ prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto e’ necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale cosi’ lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso.
10.3. Posto che tale esame, risolvendosi in un accertamento di fatto, si sottrae al sindacato di legittimita’ se, come nella specie, logicamente e congruamente motivato, va chiarito che a siffatto compito non si e’ sottratta la Corte territoriale, che ha sottolineato, in uno alle condotte concorrenti dei correi richiamate in molteplici passaggi argomentativi della sentenza impugnata, l’essenzialita’ dei contributi prestati dai ricorrenti nell’economia dell’impresa criminosa, escludendone percio’ la marginalita’: la doglianza deve ritenersi, pertanto, del tutto infondata.
11. Quanto alla censura sub Id.), relativa al ricorso di (OMISSIS), occorre solo ribadire quanto gia’ detto in premessa ai punti da 4. a 4.8. nonche’ ai punti 7. e 7.1.
11.1. Per completezza, vale rilevare che i giudicanti del merito hanno fornito motivazioni congrue e logiche – e, percio’, incensurabili in questa sede di legittimita’ – circa la condotta della ricorrente, affermando che l’appartenenza oggettiva e soggettiva al sodalizio della (OMISSIS), gia’ recidiva e madre di (OMISSIS), risulta provata da plurimi elementi probatori “Rilevante e’ infatti il contributo fornito dalla predetta nel prestare costante aiuto nel reperimento dello stupefacente e nel fare da tramite tra i sodali, in particolare tra l’ (OMISSIS) e il figlio. Significativo quanto dichiarato dalla (OMISSIS), la quale ha riferito che in una circostanza la donna aveva telefonato al marito affinche’ lui le portasse del denaro (…) La madre di (OMISSIS) chiese di avere tutto il denaro disponibile perche’ cio’ le era stato chiesto dal figlio, sicche’ a quella richiesta l’ (OMISSIS) e la (OMISSIS) tornarono nella propria abitazione, dove la donna prelevo’ tutto il denaro ancora presente in casa – Euro 2.000 – e lo consegno’ alla (OMISSIS), che lo reclamava per conto del figlio. E’ sempre la (OMISSIS) a spronare i sodali nel proseguire l’attivita’ di acquisto di droga e di successivo spaccio dopo che il 27 dicembre 2016 fu sequestrata un’importante partita di droga – circa 2 kg. di cocaina ed altrettanto di marijuana – presso l’appartamento della ignara (OMISSIS) (…) In quel momento di difficolta’ la donna, sollecitata dal figlio, gli procura un rilevante importo in denaro – 15.000 Euro – per poter approvvigionarsi di nuovo stupefacente e proseguire in tal modo l’attivita’ di spaccio”.
11.2. Ne discende l’inammissibilita’ della doglianza.
12. Quanto alle censure sub I.e.), II.e. e III.e.), – da trattarsi congiuntamente poiche’ logicamente avvinte – relative al ricorso di (OMISSIS), occorre, anche qui, ribadire quanto gia’ detto in premessa ai punti da 4. a 4.8.
12.1. Deve solo aggiungersi che, anche per la posizione della ricorrente, gia’ recidiva, i giudici di merito hanno esposto una diffusa e convincente motivazione, rimarcando che la (OMISSIS), quando la vettura fece ritorno da Vicenza, fu vista entrare nel garage dell’abitazione dell’ (OMISSIS) di via (OMISSIS) dal personale di p.g. appostato nei pressi, che ebbe anche modo di notare che essi scaricavano quanto ricevuto a Vicenza siffatto frangente dunque (OMISSIS) fu aiutato dalla (OMISSIS) a scaricare i pacchi contenenti la droga e i quattro fucili. Del resto, considerata la quantita’ dello stupefacente e l’ingombro dei fucili, non e’ credibile che la (OMISSIS) non si fosse resa conto di cio’ che era contenuto all’interno dei pacchi caricati sulla vettura del marito, da lei stessa maneggiati. Verso le ore 18.00 il taxi si rimette in movimento alla volta di Treviso, presso il cui aeroporto l’ (OMISSIS) e la (OMISSIS) si recano per prendere (OMISSIS) e la (OMISSIS); con costoro fanno ritorno a Trieste. Anche in questo frangente gli agenti vedono il taxi dell’ (OMISSIS) entrare nel garage in retromarcia; indi scorgono tutti e quattro i soggetti – ossia (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – all’interno del garage sul retro della vettura, mentre armeggiano con alcuni pacchi e a quel punto la p.g. decide di intervenire all’interno del locale. All’atto dell’ingresso notano che (OMISSIS) ha in mano un sacchetto che si appurera’ contenere dello stupefacente; in quel momento la (OMISSIS) accusa un malore e si accascia al suolo, reazione emotiva che risulta coerente con la consapevolezza di essere stati scoperti dalle forze dell’ordine con le mani nel sacco”. Aggiungono, acutamente, i giudici territoriali che, tra l’altro, “nel corso dell’interrogatorio reso dall’imputata dopo l’arresto, costei ha in realta’ ammesso i fatti contestati, ma pur ribadendo di non aver saputo il reale contenuto degli involucri prelevati nella citta’ veneta, ha nondimeno precisato subito dopo di aver in ogni caso intuito che al loro interno vi fosse qualcosa di illecito. Ritiene per contro la Corte che l’imputata fosse invece perfettamente a conoscenza del contenuto dei pacchi prelevati a Vicenza e che lei stessa fosse altresi’ a conoscenza degli illeciti traffici intrapresi dal marito con la famiglia dei colombiani e cio’ lo desume altresi’ dall’episodio narrato dalla stessa (OMISSIS) nel corso del suo interrogatorio, quando l’imputata ha ricordato di quando la madre del (OMISSIS) chiamo’ il marito per farsi consegnare del denaro” e di tale consegna di una somma rilevante di denaro (Euro 9.000,00) la ricorrente nessun chiarimento chiese all’ (OMISSIS).
12.2. Occorre, poi, rilevare che deve ritenersi partecipe colui che manifesta anche tacitamente la sua adesione volontaria all’altrui piano criminoso, esplicando una qualsiasi attivita’, nell’ambito della realizzazione collettiva, che fornisca un contributo, qualunque ne sia la natura e l’incidenza, nell’eziologia e nella dinamica, nella consumazione collettiva del reato (v. anche Sez. 2, n. 8017 del 17/06/1992 Ud. – dep. 16/07/1992 – Rv. 191290).
12.2.1. Nel caso che occupa, la sentenza impugnata riesce a identificare con certezza e, comunque, in modo appropriato l’esistenza di un contributo causale attribuibile alla ricorrente. Com’e’ noto, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile e’ richiesto, invece, un contributo partecipativo – morale o materiale – alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volonta’ di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell’evento illecito (v. Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013 – dep. 29/01/2014, Benocci, Rv. 258186; Sez. 6, n. 14606 del 18/02/2010, lemma, Rv. 247127) assicurando all’altro concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi puo’ contare (cfr. Sez. 6, n. 49764 del 11/11/2009, Hammani, non mass.). Il concorso ex articolo 110 c.p., esige, infatti, un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa, mentre la semplice conoscenza o anche l’adesione morale, l’assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta, non realizzano la fattispecie concorsuale (v. ex plurimis sez. 4, n. 3924 del 05/02/1998, Brescia, Rv 210638; Sez. 6, n. 9930 del 03/06/1994, Campostrini, Rv. 199162; Sez. 6, n. 11383 del 20/10/1994, Bonaffini, Rv. 199634; Sez. 5, n. 2 del 22/11/1994 – dep. 04/01/1995, Sbrana, Rv. 200310).
Nel caso di specie appaiono certamente espressive di un tale contributo causale le affermazioni rese in motivazione dal Collegio distrettuale e sintetizzate al precedente punto 12.1. Non puo’ certo dubitarsi che, come condivisibilmente osserva la Corte di merito, considerate le circostanze di tempo e di luogo nonche’ le modalita’ della condotta, la (OMISSIS) fosse tutt’altro che mera connivente (v. anche, a contrariis, Sez. 4, n. 24615, ud. 27/05/2014 dep. 11/06/20146).
Nessun vizio emerge, quindi, dalle considerazioni di merito, che si sostanziano in un positivo e congruamente motivato accertamento di un contributo causale alla condotta criminosa della ricorrente, evidenziando la sussistenza dell’elemento costitutivo del reato in forma concorsuale ascritto in sentenza.
12.3. Mette conto, infine, rilevare che la pena inflitta alla (OMISSIS) e’ stata rideterminata dalla Corte territoriale, a seguito della sentenza 40/2019 della Corte Costituzionale.
12.4. Da cio’ discende la infondatezza di tutte le doglianze in scrutinio.
13. Quanto alla censura sub L. Fall.), relativa al ricorso di (OMISSIS), gia’ recidivo, occorre, di nuovo, ribadire quanto gia’ detto in premessa ai punti da 4. a 4.8. nonche’ al punto 6.
13.1. Inoltre, deve osservarsi che la circostanza attenuante del ravvedimento operoso, di natura soggettiva, richiede che la condotta resipiscente, posta in essere dopo la consumazione del reato, ma prima del giudizio, per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, sia spontanea e determinata da motivi interni, senza pressioni o costrizioni e non influenzata da fattori quali l’arresto e lo stato di detenzione (cfr. Sez. 5, n. 17226 del 09/12/2019 Ud. – dep. 05/06/2020 – Rv. 279167). Cio’ posto, devesi evidenziare che la corte distrettuale ha motivato il diniego condivisibilmente affermando che “il giudice di prime cure ha gia’ riconosciuto il valore sostanziale di tale collaborazione con il riconoscimento delle attenuanti generiche; si tratta di un comportamento atipico, in quanto non idoneo ad integrare l’attenuante del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 7 ma in ogni caso ritenuta dal giudice meritevole di riconoscimento. Pertanto, avendo gia’ il giudice applicato la citata attenuante, non e’ possibile in questa sede nel merito valutare una seconda volta il medesimo fatto per riconoscere al (OMISSIS) una ulteriore riduzione di pena. L’appellante chiede per il vero che sia riconosciuta anche l’attenuante dell’articolo 74, comma 7 ovvero quella del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 7. Al riguardo peraltro si deve rilevare che non sussistono i presupposti per riconoscere all’imputato l’attenuante della collaborazione, posto che con la sua confessione l’imputato ad ammettere la propria attivita’ di partecipe, descrivendo di conseguenza anche quella dei sodali, nondimeno tale confessione non ha dato vita ad alcun effettivo contributo diretto alla scoperta di fatti e/o di soggetti che non fossero gia’ noti alla p.g., ne’ egli ha consentito di sottrarre risorse al gruppo; ed invero al momento in cui il (OMISSIS) ha reso interrogatorio le indagini erano ormai concluse e le sue rivelazioni non hanno di certo condotto l’autorita’ inquirente a svolgere ulteriori investigazioni”.
Si e’ trattato di una valutazione di merito che, per come formulata, attraverso un ragionato raffronto tra condotta collaborativa e risultati, appare priva di invalidita’ logiche o giuridiche, apprezzabili in sede di legittimita’, con conseguente palese infondatezza della corrispondente doglianza (v. anche Sez. 6, n. 37100 del 19/07/2012; Sez. 4, 7229/1996 Rv. 206805).
14. Quanto alla censura sub I.g.), relativa al ricorso di (OMISSIS), gia’ recidivo, occorre, di nuovo, ribadire quanto gia’ detto in premessa ai punti da 4. a 4.8. nonche’ ai punti 7. e 7.1.
14.1. Deve solo aggiungersi che, anche per la posizione del ricorrente, i giudici di merito hanno esposto una diffusa e convincente motivazione, rimarcando, tra l’altro, che l’ (OMISSIS) “ha il compito di mettere al servizio dell’associazione il proprio taxi e, soprattutto, la propria attivita’ di tassista, fornendo un contributo costante nel tempo nella piena consapevolezza del significato del proprio ruolo. Detto in altri termini, l’ (OMISSIS) ben sapeva qual era l’attivita’ cui si dedicavano i soggetti coni quali aveva stretto stabili rapporti (…) era sempre (OMISSIS) a portare con il proprio taxi la (OMISSIS) all’aeroporto. Che il contributo fornito da quest’ultimo non possa essere ridimensionato ad una mera attivita’ professionale risulta dal fatto che (OMISSIS), tornata il 2 dicembre da Barcellona, prende immediati contatti con (OMISSIS) avvertendolo di avere necessita’ di essere accompagnata per un viaggio il giorno dopo. La mattina del 3 dicembre, infatti, ad un segnale convenuto – tre squilli di telefono ai quali (OMISSIS) non risponde – questi a bordo del proprio taxi preleva la (OMISSIS) per accompagnarla a Vicenza Ovest. Come e’ noto di regola il taxi viene chiamato attraverso la struttura centralizzata (il radio-taxi) e non si improvvisano rapporti diretti con il conducente di piazza; in ogni caso, quand’anche si instaurasse una tale modalita’ di “servizio dedicato” ad un cliente specifico (…) il rapporto professionale implicherebbe una chiamata effettuata con le ordinarie modalita’ e non certamente attraverso l’invio di chiamate in codice (i tre squilli) (…) non poteva certamente trattarsi di una casualita’ se era sempre l’ (OMISSIS) a svolgere l’attivita’ di trasportatore dello stupefacente, del denaro e dei complici ogni qualvolta fosse richiesto; risulta chiaro infatti che i consociati si rivolgevano direttamente a lui come e’ del resto dimostrato del contenuto delle comunicazioni intercettate (…) All’operazione di carico della merce sul taxi dell’ (OMISSIS) assisteva personale della Squadra Mobile di Vicenza, allertato dai colleghi di Trieste. (OMISSIS) scendeva dalla vettura mentre un terzo soggetto, identificato per tale (OMISSIS), cittadino dell’Ecuador (v. f. 4804), giunto a bordo di un furgone preso a noleggio, caricava la droga e le armi nella vettura dell’ (OMISSIS), il quale faceva rientro a Trieste insieme con la moglie. Giunti nel garage della loro abitazione, entrambi venivano visti mentre scaricavano quanto ricevuto a Vicenza, indi ripartivano alla volta del Veneto, dovendo recarsi a Treviso per prendere (OMISSIS) e (OMISSIS) (…) Rientrati in Italia, la droga veniva portata nell’alloggio di via (OMISSIS), dove veniva suddivisa in dosi, consegnate proprio all’ (OMISSIS), al quale era stato affidato il compito di recapitarla ad (OMISSIS) (…) Quanto al profilo soggettivo la costante disponibilita’ esibita dall’ (OMISSIS) rende palese la sua consapevolezza dell’esistenza di una associazione dedita stabilmente al traffico di sostanze stupefacenti; inoltre quand’anche egli non avesse saputo della presenza degli altri soggetti, quali il (OMISSIS) e il (OMISSIS), egli era nondimeno perfettamente consapevole della attiva presenza nel sodalizio di (OMISSIS), della (OMISSIS) e dell’ (OMISSIS), soggetti gia’ sufficienti a formare numericamente un sodalizio riconducibile nella nozione di associazione Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 74″.
Cio’ corrisponde, senza dubbi, alle dichiarazioni rese dalla (OMISSIS), la quale nel corso del proprio interrogatorio reso il 17 febbraio 2017 ha delineato la figura dell’ (OMISSIS), ricordando che lei si era rivolta al coimputato dopo che (OMISSIS) era partito per la Spagna, dal momento che in precedenza era soltanto quest’ultimo a tenere i contatti con (OMISSIS). Ha ricordato la coimputata che egli era sempre disponibile per accompagnarla nei vari luoghi dove era necessario per gestire l’attivita’ criminosa. La donna ha espressamente dichiarato che “…lui sapeva quello che facevo. Lui sapeva che (OMISSIS) spacciava cocaina. E poi spesso in macchina si sentiva sia l’odore della marijuana, sia l’odore della cocaina”. Del pari, (OMISSIS) ha riferito che si serviva regolarmente dell’attivita’ dell’ (OMISSIS), il quale, era a conoscenza dell’attivita’ illecita da lui svolta. (OMISSIS) ha, inoltre, riferito di essere stato accompagnato in Slovenia dall’ (OMISSIS) circa una decina di volte aggiungendo che ” (OMISSIS) portava la droga a mio cugino quando lo ero in Spagna, credo che lo abbia fatto circa 7 volte perche’ la droga non era tanta. (OMISSIS) chiamava (OMISSIS) e (OMISSIS) gli portava una busta, erano buste gia’ preparate da 20 grammi”.
14.2. Di qui la infondatezza delle censure in esame.
15. Quanto alla censura sub II.g.), relativa al ricorso di (OMISSIS), occorre riaffermare che, in tema di stupefacenti, la Corte d’appello che, in un momento successivo alla declaratoria di incostituzionalita’ di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, si pronunci su una pena irrogata in primo grado per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1, sulla base della cornice edittale precedente alla sentenza, non e’ tenuto a diminuire automaticamente detta pena, potendo anche confermarne la misura alla luce dei parametri di cui all’articolo 133 c.p. rivalutati in relazione ai nuovi e piu’ favorevoli limiti edittali (cfr. Sez. 3, n. 15233 del 23/01/2020 Ud. – dep. 15/05/2020 – Rv. 278786). Si esclude, insomma, che, in sede di rideterminazione, il giudice debba seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalita’ (v. anche Sez. 2, n. 29431 del 08/05/2018, Rv. 273809; Sez. 6, n. 6850 del 9/02/2016, Rv. 266105). A maggior ragione cio’ vale per gli aumenti stabiliti per l’applicazione dell’articolo 81 c.p., comma 2.
Giova rammentare che, in presenza di un mutamento della cornice edittale, deve farsi luogo ad annullamento della sentenza in punto di determinazione della pena, solo qualora dalla motivazione emerga con sufficiente chiarezza che il giudice ha utilizzato i parametri edittali antecedenti a tale mutamento e la motivazione stessa non possa, dunque, essere ritenuta adeguata quanto ai nuovi parametri (v. ex plurimis, Sez. 4, 21 ottobre 2014, n. 47020, Rv. 260672; Sez. 4, 16 ottobre 2014, n. 47750, Rv. 260671).
Nel caso che occupa, di contro, dalla motivazione della decisione di appello risulta che quel giudice ha considerato il regime della pena sopravvenuto alla sentenza di primo grado (si veda la rideterminazione della pena per l’imputata (OMISSIS)) ritenendo, legittimamente, adeguati gli aumenti per la continuazione (per altro contenuti in un range medio basso).
In effetti, la corte del merito ha, tra l’altro, dato atto che “valutati i criteri dell’articolo 133 c.p. ritiene la Corte che il giudice di prime cure abbia fatto un uso adeguato ed equilibrato delle pene edittali previste e degli aumenti di cui all’articolo 81 c.p., comma 2”.
15.1. Mette conto, poi, ribadire che e’ inammissibile ogni censura di merito che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruita’ della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta – come nel caso che occupa – da sufficiente motivazione (cfr. ex multis, Sez. 5, n. 29873 del 09/05/2017; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142).
16. In ordine alla censura sub I.h.), relativa al ricorso di (OMISSIS), gia’ recidivo reiterato specifico infraquinquennale, occorre, di nuovo, ribadire quanto gia’ detto in premessa ai punti da 4. a 4.8. nonche’ ai punti 7. e 7.1.
16.1. A cio’ deve aggiungersi che, ineccepibilmente, i giudici del merito hanno ritenuto che il ricorrente svolgesse il ruolo di fondatore, promotore ed organizzatore della associazione criminosa, valutando dimostrate le funzioni ad egli attribuite dall’imputazione, riconoscendo al soggetto anche il ruolo di direzione, dall’alto di una posizione sovraordinata, delle attivita’ dei meri partecipanti e di sovrintendenza alla complessiva gestione della struttura (cfr. Sez. 6, n. 11446 del 10/05/1994 Ud. – dep. 17/11/1994 – Rv. 200937; Sez. 6, n. 9104 del 14/10/1997 Ud. – dep. 04/08/1998 – Rv. 211577). Piu’ di recente, e’ stato specificato che la qualifica di capo organizzatore/promotore in un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti spetta a chi assume poteri di gestione, quand’anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo (cfr. Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017 Ud. – dep. 15/11/2017 – Rv. 271256; nell’occasione il Collegio ha ritenuto corretta la qualifica di organizzatore, ravvisata dal giudice di merito, in capo al soggetto in posizione di preminenza che organizzava il lavoro degli altri componenti l’associazione).
Correttamente, sulla base dell’intero compendio probatorio, rilevano i giudicanti territoriali che (OMISSIS) “aveva il compito di procurare consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti che consegnava poi ad altri soggetti per lo spaccio; coordinava l’attivita’ degli associati e con l’aiuto di altri soggetti – quali il (OMISSIS), la (OMISSIS) e le rispettive madri – raccoglieva il denaro proveniente dallo spaccio; con l’aiuto del (OMISSIS) e dell’ (OMISSIS) trasportava la droga occultandola nei vari luoghi a cio’ deputati e principalmente nel nascondiglio ottenuto presso l’abitazione della ignara signora (OMISSIS), da dove la droga veniva poi prelevata dalla (OMISSIS) e dalla di lei madre (…) Il compito di cedere ai consumatori la droga era svolto da altri soggetti, tra i quali innanzitutto l’Avala Panchano, al quale il (OMISSIS) impartiva precise direttive sulle modalita’ dello spaccio e sui soggetti ai quali poter vendere la droga (…) Il ruolo di promotore e’ di organo di vertice dell’organizzazione spetta a (OMISSIS), il quale mantiene i contratti con i fornitori esteri, si reca in Spagna per organizzare le spedizioni dello stupefacenti ivi acquistato, ma anche in Slovenia”. Oltretutto il ricorrente ha reso piena confessione nel corso dell’interrogatorio reso in data 13 febbraio 2017.
17. In ordine alla censura sub II.h.), relativa al ricorso di (OMISSIS), bastera’ riaffermare quanto gia’ esposto ai punti 5., 5.1. e 5.2. segnalando che e la Corte distrettuale ha, tra l’altro, logicamente, affermato che “L’indubbia circostanza che l’imputato abbia sempre svolto tale attivita’ criminosa e’ indice della sua propensione a delinquere e di una sua particolare inclinazione alla commissione di tali delitti, ma non e’ ancora elemento univoco tale da suggerire l’esistenza di un pregresso programma criminoso comprensivo di tutti i delitti commessi negli anni successivi”.
18. Quanto alla doglianza sub III.h.), relativa al ricorso di (OMISSIS), bastera’ riportarsi a quanto gia’ esposto al punto 6.
18.1. Correttamente i giudici del merito hanno, univocamente, escluso il riconoscimento delle invocate attenuanti, evidenziando, tra l’altro che “l’imputato non ha offerto elementi concreti che possano dirsi aver efficacemente raggiunto i requisiti indicati dalle disposizioni delle quali si invoca l’applicazione. Egli ha svelato dei nomi peraltro del tutto generici quali fornitori della droga (tali (OMISSIS) e (OMISSIS)); si tratta peraltro di indicazioni prive di alcuna efficacia e insuscettibili di condurre alla identificazione di tali soggetti. L’imputato ha ammesso i fatti ed ha reso confessione, chiamando in correita’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); peraltro tali dichiarazioni accusatorie non possono integrare le attenuanti di cui si chiede il riconoscimento per le medesime ragioni gia’ poc’anzi evidenziate con riferimento alla posizione della (OMISSIS)”. Si veda anche il punto 6.1.
19. Quanto alla doglianza sub IV.h.), relativa al ricorso di (OMISSIS), va evidenziato che in essa si prospetta una diversa ed alternativa valutazione degli elementi di giudizio che, in presenza di adeguata motivazione, con analitica esposizione dei criteri di valutazione seguiti e con specifico richiamo alla personalita’ dell’imputato non puo’ costituire oggetto di ricorso per cassazione (cfr. Sez. 6, n. 15958 del 15/12/2015).. In altri termini, e’ pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione alla comparazione tra circostanze, rientra nella discrezionalita’ del giudice di merito, che la esercita, cosi’ come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli articoli 132 e 133 c.p.; ne discende che e’ inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruita’ della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta – come nel caso che occupa – da sufficiente motivazione (cfr. ex multis, Sez. 5, n. 29873 del 09/05/2017; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142).
Ne’ puo’ pretermettersi che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’articolo 69 c.p. scelga la soluzione dell’equivalenza, anziche’ della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella piu’ idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr. Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017 Ud. – dep. 26/06/2017 – Rv. 270481).
19.1. D’altronde, nella specie, i Giudici di merito hanno congruamente ed esaustivamente esplicitato i criteri direttivi sulla cui base hanno orientato il giudizio di comparazione, confermando l’apprezzamento al riguardo espresso nella sentenza di primo grado, che ha ritenuto equivalenti le concesse attenuanti generiche alle aggravanti e alla contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale in ragione dell’alto indice di pericolosita’ ricavato dai numerosi precedenti penali a carico del ricorrente. Deve aggiungersi che, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, l’articolo 99 c.p., nel dettare la disciplina del concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti, prevede esplicitamente, al comma 4, nel testo sostituito dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata ex articolo 99 c.p., comma 4, (v. Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017 Ud. – dep. 31/03/2017 – Rv. 269522). In vero, come ha stabilito la Corte costituzionale nelle sentenze n. 251 del 2012, n. 105 del 2014 e n. 106 del 2014 (anche richiamando le osservazioni contenute nella sentenza n. 68 del 2012), occorre ricordare che “la legittimita’, in via generale, di trattamenti differenziati per il recidivo, ossia “per un soggetto che delinque volontariamente pur dopo aver subito un processo ed una condanna per un delitto doloso, manifestando l’insufficienza, in chiave dissuasiva, dell’esperienza diretta e concreta del sistema sanzionatorio penale””, salvo il caso di soluzioni palesemente sproporzionate.
20. In ordine alla doglianza sub V.h.), relativa al ricorso di (OMISSIS), (la quale si pone ai limiti dell’inammissibilita’ ex articolo 606 c.p.p., comma 3, posto che non risulta dedotta nei motivi d’appello), mette conto rammentare che lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e articolo 82, commi 2 e 3, a pena espiata, accertata la sussistenza in concreto della pericolosita’ sociale, deve essere espulso dallo Stato Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 86 (cosi’ come integrato dalla Corte Cost. con sentenza n. 58/1995); si tratta di una misura di sicurezza non detentiva che viene disposta dal giudice della cognizione penale e viene concretamente applicata, terminata l’espiazione della pena detentiva (articolo 211 c.p.), dal magistrato di sorveglianza previo esame dell’attualita’ e della concretezza della pericolosita’ sociale dello straniero, alla luce degli elementi indicati dall’articolo 133 c.p..
Nel caso che occupa, la pericolosita’ del ricorrente promana dall’intera motivazione della sentenza dalla quale emerge che (OMISSIS), recidivo specifico reiterato infraquinquennale, ben inserito nel circuito delinquenziale, come dimostrato dalla commissione dei gravi reati contestatigli che presuppongono una fitta rete di conoscenze nonche’ la fiducia delle altre persone interessate, e’ ricaduto nella devianza subito dopo l’espiazione di una precedente condanna per delitti della stessa specie ne’ dispone di una concreta e comprovata attivita’ lavorativa. Segnalano, tra l’altro, i giudici del merito che al ” (OMISSIS) e’ stata inflitta la pena piu’ elevata in funzione del suo ruolo verticistico e dei plurimi precedenti penali; si e’ tenuto conto della maggiore pericolosita’ sociale manifestata da costui, anche in relazione alla avviata prospettiva di ampliare l’attivita’ dell’associazione criminosa. Oltre alla intrinseca gravita’ dei fatti e del ruolo di spicco, si e’ tenuto conto dell’elevata pericolosita’ sociale desunta anche dalle precedenti condanne, che non hanno avuto alcun effetto deterrente”.
In vero, puo’ emanarsi il provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, disposto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 86 qualora – come nel caso che occupa – non sussista il serio e fondato pericolo che il destinatario sia sottoposto nel paese d’origine alla pena di morte ovvero a trattamenti inumani o degradanti (v. Sez. 3, n. 19662 del 19/03/2019 Ud. – dep. 08/05/2019 – Rv. 275960). Inoltre, pur volendo applicare il Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 19, comma 2, lettera d-bis, non appare – nel caso che occupa – che il ricorrente versi in condizioni di salute di particolare gravita’ tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rientro Colombia.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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