Inosservanza da parte del giudice dell’obbligo di astensione

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 8 marzo 2019, n. 10426.

La massima estrapolata:

L’inosservanza da parte del giudice dell’obbligo di astensione riconducibile alle “gravi ragioni di convenienza”, di cui all’art. 36, comma primo, lett. h), cod. proc. pen., che non costituisce motivo di ricusazione ai sensi del successivo art. 37, non comporta una nullità generale ed assoluta della sentenza, non incidendo sulla capacità del giudice e potendo unicamente rilevare sotto il profilo disciplinare.

Sentenza 8 marzo 2019, n. 10426

Data udienza 28 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATENA Rossella – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – rel. Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 19/7/2018 della Corte di Appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MIGNOLO Olga, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’articolo 634 c.p.p. l’istanza di revisione proposta nell’interesse di (OMISSIS) avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Trieste in data 13/3/2012 per plurime condotte di favoreggiamento all’immigrazione clandestina.
2. Avverso il provvedimento ricorre l’istante, per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale, articolando cinque motivi.
2.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge. Osserva in proposito il ricorrente come il giudice relatore – pur sollecitato dalla difesa ad astenersi, in quanto membro dello stesso collegio che si era gia’ pronunciato su precedente richiesta di revisione della medesima sentenza – abbia ritenuto che nel caso di specie non sussistesse alcuna causa di incompatibilita’ ai sensi dell’articolo 34 c.p.p.. Tuttavia, la richiesta di astensione sarebbe stata in realta’ formulata in riferimento alla sussistenza di gravi ragioni di convenienza, ai sensi dell’articolo 36 c.p.p., comma 1, lettera h). Inoltre, l’impossibilita’ materiale per l’istante di conoscere anticipatamente il nominativo del relatore designato avrebbe impedito alla difesa di esperire la ricusazione nei modi e nelle forme di cui all’articolo 38 c.p.p..
2.2 Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizi della motivazione, rilevando la nullita’ della notifica di atti del giudizio d’appello, che avrebbero imposto l’accoglimento di un giudizio di revisione al fine di celebrare un nuovo giudizio equo e rispettoso dell’attuale normativa sulla conoscenza del processo da parte dell’imputato.
2.3 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 630 e c.p.p. e ss., asserendo che i fatti posti a fondamento della sentenza di condanna dell’ (OMISSIS) sarebbero inconciliabili con quanto accertato nella sentenza di assoluzione del coimputato (OMISSIS), pronunciata dalla Corte di Appello di Trieste, in riferimento all’imputazione di cui al capo A). In particolare, mentre la sentenza di condanna dell’ (OMISSIS), emessa dal Tribunale di Udine avrebbe appurato il pieno apporto concorsuale da parte del (OMISSIS) nonche’ sulla scorta delle medesime deposizioni testimoniali, la fittizieta’ dell’assunzione lavorativa della cittadina cinese di cui sarebbe stata favorita l’immigrazione, a conclusioni del tutto opposte sarebbe giunta la Corte d’appello di Trieste nella sentenza emessa nei confronti del (OMISSIS), assolto per non aver commesso il fatto.
2.4 Analoghe doglianze vengono dedotte con il quarto motivo. Anche con riferimento al capo B vi sarebbe una assoluta inconciliabilita’ con i fatti descritti nella sentenza del Gup di Udine che assolse i coimputati (OMISSIS) e (OMISSIS). Mentre infatti nella sentenza di condanna dell’imputato l’assunzione lavorativa del cittadino cinese (OMISSIS) sarebbe stata ritenuta fittizia, diversamente, nella sentenza di assoluzione, sarebbe stata considerata perfettamente regolare. Ed ulteriore inconciliabilita’ fra giudicati viene denunziata anche con il quinto motivo. Nello specifico, con riferimento all’imputazione di cui al capo C, si evincerebbe un contrasto insanabile con la sentenza del Tribunale di Udine, che avrebbe assolto i coimputati (OMISSIS) e (OMISSIS) sul presupposto che le assunzioni dei lavoratori cinesi fossero reali e non fittizie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Il primo motivo e’ inammissibile, in quanto in ogni caso l’inosservanza da parte del giudice dell’obbligo di astensione riconducibile alle “gravi ragioni di convenienza”, di cui all’articolo 36 c.p.p., comma 1, lettera h), non comporta una nullita’ generale ed assoluta della sentenza, non incidendo sulla capacita’ del giudice e potendo unicamente rilevare sotto il profilo disciplinare (ex multis Sez. 2, n. 19292 del 15/01/2015 Barbara, Rv. 263518). E’ dunque ininfluente la motivazione resa dalla Corte territoriale in merito al mancato accoglimento dell’istanza di astensione. Parimenti irrilevante e’ la circostanza che il ricorrente non sia stato in grado di proporre istanza di ricusazione – impossibilita’ peraltro solo genericamente prospettata – in quanto, per consolidata giurisprudenza, e’ inammissibile la ricusazione del giudice fondata sulle “altre gravi ragioni di convenienza” per le quali l’articolo 36 c.p.p., comma 1, lettera h), impone al giudice il dovere di astenersi, in quanto tale ultima disposizione non e’ richiamata nel successivo articolo 37, che detta la disciplina dei casi di ricusazione, ne’ puo’ essere ad essa estesa, data la natura di norme eccezionali che la regolano (ex multis Sez. 1, n. 12467 del 11/03/2009, Cariolo, Rv. 243562).
3. Parimenti inammissibile e’ il secondo motivo. Come correttamente spiegato dalla Corte d’Appello, le censure relative ad asserite nullita’ assolute relative alle notifiche di atti del procedimento incidenti sul titolo esecutivo, nonche’ anche a presunte incompatibilita’ dei giudici che hanno partecipato al processo, sono totalmente esulanti dalle ipotesi previste dall’articolo 630 c.p.p. e che, una volta intervenuto il giudicato, dovevano essere sollevate con apposito incidente di esecuzione ai sensi dell’articolo 670 c.p.p..
4. Inammissibili sono anche i restanti motivi, che possono essere trattati congiuntamente.
4.1. La Corte territoriale ha innanzi tutto dichiarato inammissibile l’istanza di revisione in quanto reiterativa di altra precedentemente respinta in violazione dell’articolo 641 c.p.p.. Con tale ratio decidendi, da sola idonea a giustificare la decisione impugnata, il ricorrente non si e’ in alcun modo confrontato, non spiegando in cosa sarebbe consistita la novita’ della ulteriore istanza di revisione e preferendo invece limitarsi a contestare le ulteriori ragioni illustrate con il provvedimento impugnato. Dunque gia’ per tale motivo il ricorso si rivela inammissibile per la sua genericita’.
4.2 Quanto a tali censure deve premettersi come – secondo il consolidato insegnamento di questa Corte – in tema di revisione, il concetto di inconciliabilita’ fra sentenze irrevocabili di cui all’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera a), deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilita’ tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non gia’ alla contraddittorieta’ logica tra le valutazioni operate nelle diverse decisioni. Ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilita’, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio o di valutazione tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti (ex multis Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, Mortola, Rv. 269757).
4.2. Tenuto conto delle suesposte coordinate ermeneutiche, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che nel caso in esame non sussista alcun insanabile contrasto fra la condanna dell’ (OMISSIS) e le tre pronunce assolutorie emesse nei confronti di altri coimputati in procedimenti separati. Queste si limitano, infatti, ad assolvere i coimputati per l’impossibilita’ di dimostrare la consapevole partecipazione al consolidato e indiscusso meccanismo criminoso posto in essere dall’ (OMISSIS), al fine di far conseguire indebitamente il permesso di soggiorno a cittadini di nazionalita’ cinese, permettendone l’ingresso in Italia. Resta pertanto impregiudicata la materialita’ della condotta dell’ (OMISSIS), che integra pacificamente il delitto di favoreggiamento all’immigrazione clandestina. Costui aveva, infatti, messo in piedi un collaudato sistema, attraverso cui – dietro lauti compensi – reperiva fittizie assunzioni, curando in maniera poco trasparente tutte le pratiche previste dalla normativa in materia di immigrazione, al fine di consentire a cittadini stranieri l’ingresso nel territorio nazionale e conseguire – benche’ non ne ricorressero i presupposti – il permesso di soggiorno.
4.3. Le argomentazioni difensive in merito al carattere reale o fittizio delle assunzioni dei lavoratori extracomunitari non sono invero dirimenti ai fini della dimostrazione dell’asserito oggettivo e insanabile contrasto fra giudicati. Anzitutto, giova precisare come – diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente – nessuna pronuncia assolutoria in realta’ afferma che le assunzioni fossero state effettive e che pertanto – se non al massimo per brevissimo tempo (ma resta comunque un punto dubbio) – alla comunicazione formale del contratto di lavoro ai fini del disbrigo della pratica per il permesso di soggiorno, il rapporto contrattuale sia stato poi effettivamente instaurato con l’effettuazione della prestazione lavorativa. Va ribadito, infatti, che – ad una attenta disamina – le tre pronunce assolutorie, si limitano unicamente ad escludere che sia stata raggiunta la prova del consapevole contributo concorsuale alla condotta criminosa dell’ (OMISSIS), difettando il dolo del concorso dei coimputati. In sostanza, non e’ provato che vi fosse un accordo trilatere che coinvolgesse, oltre all’ (OMISSIS) e lo straniero, anche il datore di lavoro. Assai indicativamente, infatti, in relazione alla condotta di cui al capo A, la sentenza di assoluzione del (OMISSIS), pronunciata dalla Corte di Appello di Trieste, asserisce come non sia provato che il coimputato avesse intenzione di assumere: cio’, lungi dal porsi in un oggettivo contrasto con la sentenza di condanna dell’ (OMISSIS), rende manifesto come non vi fossero prove sufficienti ad evidenziare un suo consapevole coinvolgimento al meccanismo ingegnato dall’ (OMISSIS). Parimenti, anche in relazione al capo B, deve escludersi un contrasto assoluto con la pronuncia assolutoria del Gup, in quanto – piuttosto che affermare che l’assunzione fosse effettiva – si evidenzia invece come manchi la prova oltre ogni ragionevole dubbio del concorso del (OMISSIS) e dello (OMISSIS) alla condotta dell’ (OMISSIS). Analoghe considerazioni vanno svolte, relativamente al fatto di cui al capo C, ove il Tribunale di Udine – pur non mettendo in discussione la condotta illecita dell’istante – perviene all’assoluzione di (OMISSIS) e (OMISSIS), per difetto di prova del cd. dolo concorsuale. Non poteva, infatti, ritenersi accertato che questi si fossero prestati ad assumere fittiziamente i due cittadini cinesi ne’ che fossero al corrente che la richiesta di assunzione sarebbe stata poi utilizzata per l’indebito rilascio del permesso di soggiorno.
4.4 In definitiva, pur mancando la prova del consapevole coinvolgimento dei datori di lavoro, resta, pero’, ferma l’intesa fra l’ (OMISSIS) e lo straniero ed incontestato quel meccanismo criminoso, connotato dalla strumentalita’ dell’apparente instaurazione del rapporto di lavoro nell’ottenimento indebito del permesso di soggiorno. Come tra l’altro attestato anche dalla pronuncia del Gup di Udine – una di quelle ritenute in oggettivo e insanabile contrasto – anche qualora i datori non accordavano con l’ (OMISSIS) e pertanto restavano inconsapevoli della reale strumentalita’ della assunzione, gli stranieri dopo pochi giorni, ottenuto il permesso di soggiorno, si dileguavano dall’azienda.
4.5 Pertanto i rilievi svolti dal ricorrente in merito alla presunta inconciliabilita’ dei giudicati si risolvono in mere valutazioni soggettive del significato delle diverse sentenze, ma non rivelano l’oggettiva incompatibilita’ delle stesse in merito all’accertamento dei fatti posti a sostegno delle rispettive decisioni che le caratterizzano.
5. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue ai sensi dell’articolo 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

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