Interpretazione della domanda giudiziale

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 25 febbraio 2019, n. 5402.

La massima estrapolata:

Nell’interpretazione della domanda giudiziale il giudice del merito incontra un duplice ordine di limiti, consistente nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta. Egli, pertanto, deve tenere conto dei limiti oggettivi della domanda, quali risultano non soltanto dal contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, ma anche dalle conclusioni definitive precisate dopo la chiusura dell’istruzione, poste in relazione con la citazione e con le eventuali modifiche e trasformazioni delle conclusioni originarie, mentre non può desumere il concreto contenuto della domanda giudiziale dalla comparsa conclusionale la quale, ai sensi dell’art. 190 c.p.c., ha un carattere meramente illustrativo delle conclusioni già fissate davanti all’istruttore. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d’appello che, anziché interpretare la domanda alla luce del contenuto oggettivo della stessa, si era basata su un passaggio argomentativo della memoria di replica).

Sentenza 25 febbraio 2019, n. 5402

Data udienza 4 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2362/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 191 depositata il 15 giugno 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 luglio 2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento dei terzo e del quarto motivo e per il rigetto dei restanti motivi.
uditi l’avv. (OMISSIS) per la ricorrente e l’avv. (OMISSIS) per i controricorrenti.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha chiamato in giudizio davanti al Tribunale di Trento (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e, a seguito di riassunzione del processo interrotto per la morte di (OMISSIS), l’erede di lui (OMISSIS).
L’attrice, affermandosi proprietaria di porzioni immobiliari intercluse, alle quali aveva da sempre acceduto attraverso il transito su una particella di proprieta’ dei convenuti, chiedeva accertarsi l’avvenuto acquisto della servitu’ di passaggio pedonale sul fondo dei convenuti per usucapione e la costituzione di servitu’ coattiva con ogni mezzo sul medesimo fondo.
In via subordinata chiedeva la costituzione della servitu’ coattiva di passo solo pedonale.
Eseguita l’istruzione mediante testimoni e consulenza tecnica, il tribunale rigettava sia la domanda di accertamento dell’acquisto della servitu’ per usucapione, in difetto della prova dei requisiti di apparenza per tutto il tempo occorrente, sia la domanda di costituzione della servitu’ coattiva con ogni mezzo.
Secondo il tribunale tale ultima domanda era dipendente dalla precedente, nel senso che essa era volta ad ottenere l’ampliamento della preesistente servitu’ volontaria che l’attrice assumeva acquistata per usucapione.
Quindi, il rigetto della prima domanda comportava l’infondatezza della seconda per il difetto dell’essenziale presupposto, costituito, appunto, dalla preesistenza di una servitu’ da ampliare.
Il tribunale accoglieva invece la domanda subordinata di costituzione coattiva di servitu’ di passaggio pedonale, determinando l’indennita’ dovuta.
La Corte d’appello di Trento rigettava l’appello proposto dalla (OMISSIS).
La corte rilevava che l’acquisto per usucapione avrebbe richiesto la prova della presenza dei prescritti requisiti di apparenza per tutto il tempo occorrente per il perfezionarsi della fattispecie acquisitiva, prova che l’attrice non aveva dato.
Inoltre la corte riconosceva che il collegamento fra la domanda di costituzione coattiva della servitu’ e la domanda di usucapione, nei termini riscontrati dal primo giudice, trovava conferma nei rilievi proposti dall’attrice nella memoria di replica nel giudizio di primo grado.
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, cui gli intimati hanno resistito con controricorso.
La causa e’ stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria della Sesta sezione civile di questa Suprema Corte del 14 marzo 2017.
La ricorrente ha depositato memoria in prossimita’ dell’udienza pubblica.

REGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1051, 1032 e 1061 c.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
Il secondo motivo denuncia omesso esame di punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
Con tali motivi la ricorrente censura la decisione nella parte in cui la corte d’appello ha negato, in contrasto con le risultanze istruttorie, la esistenza di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitu’ per il tempo occorrente per l’usucapione.
Il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4).
Il quarto motivo denuncia violazione dell’articolo 1051 c.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
La ricorrente censura la decisione nella parte in cui la corte ha inteso la domanda di costituzione coattiva della servitu’ di passaggio con ogni mezzo come diretta all’ampliamento della servitu’ volontaria di passaggio pedonale oggetto della domanda di usucapione.
Le due domande invece erano state formulate in via principale e alternativa.
L’argomento usato dall’attrice nella memoria di replica, nel quale i giudici di merito avevano ritenuto di trovare conferma del collegamento fra le due domande, aveva tutt’altro significato.
2. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
La corte di merito ha richiamato i principi stabiliti da questa Suprema Corte in tema di apparenza delle servitu’, in generale e con specifico riferimento all’acquisto per usucapione di una servitu’ di passaggio.
Quindi, in esito a un’ampia disamina delle risultanze istruttorie, ha negato la esistenza, nella specie, di opere visibili e permanenti tali da rilevare inequivocabilmente l’esistenza della servitu’.
Si ricorda che la determinazione dell’apparenza o meno di una servitu’ in base a tali requisiti rientra nell’apprezzamento del giudice di merito e come tale e’ incensurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 2994/2004; n. 6207/2008; n. 2323/1987).
In verita’ la censura mossa con i motivi in esame si dirige, in termini generici e globali, contro la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito, in assenza di qualsiasi deduzione di fatti, sottoposti all’esame della corte di merito e da questa non considerati, idonei a giustificare una decisione diversa da quella assunta (Cass., S.U., n. 8053/2014).
Sono fondati il terzo e il quarto motivo.
“Nell’interpretazione della domanda giudiziale il giudice del merito incontra un duplice ordine di limiti, consistente nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta. Egli pertanto deve tener conto dei limiti oggettivi della domanda, quali risultano non soltanto dal contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, ma anche delle conclusioni definitive precisate dopo la chiusura dell’istruzione, poste in relazione con la citazione e con le eventuali modifiche e trasformazioni delle conclusioni originarie, mentre non puo’ desumere il concreto contenuto della domanda giudiziale dalla comparsa conclusionale, la quale, a norma dell’ad 190 c.p.c., ha un carattere meramente illustrativo delle conclusioni gia’ fissate davanti all’istruttore” (Cass. n. 5399/1979; n. 969/1996; n. 4111/1996).
In contrasto con tale principio l’interpretazione operata dalla corte di merito non ha avuto riguardo al contenuto oggettivo della domanda, cosi’ come proposta, ma e’ fondata essenzialmente su un passaggio argomentativo della memoria di replica.
Il terzo e il quarto motivi vanno pertanto accolti, conseguendone la cassazione della sentenza e il rinvio alla Corte d’Appello di Trento in diversa composizione, che provvedera’ a nuovo esame attenendosi ai principi di sui sopra e regolera’ le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il terzo e il quarto motivo; rigetta il primo e il secondo motivo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

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