Ingiunzione per i canoni non pagati ed Opposizione proposta con citazione 

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 settembre 2024| n. 24000.

Ingiunzione per i canoni non pagati ed Opposizione proposta con citazione 

Nell’ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all’articolo 447-bis del Cpc, erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all’articolo 4 del Dlgs n. 150 del 2011 – che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l’atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all’articolo 641 del Cpc.

Ordinanza|6 settembre 2024| n. 24000. Ingiunzione per i canoni non pagati ed Opposizione proposta con citazione 

Data udienza 19 giugno 2024

Integrale

Tag/parola chiave: LOCAZIONI – Morosità – Ingiunzione per i canoni non pagati – Opposizione proposta con citazione – Mutamento di rito – Presupposti. (Cpc, articolo 447 bis; Dlgs 150/11, articolo 4)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. VALITUTTI Luigi Abete Antonio – Presidente

Dott. VAROTTI Luciano – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere Rel.

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso n. 10714-2023 r.g. proposto da:

Le.Ma. (c.f. (Omissis)), Lo.Fa. (c.f. (Omissis)), Lo.Sa. (c.f. (Omissis)) e Lo.Ge. (c.f. (Omissis)), rappresentati e difesi, per procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. Ma.Gu. e dall’Avv. Lo.Ti., i quali chiedono di ricevere le comunicazioni e le notificazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati

– ricorrenti –

contro

CITTÀ METROPOLITANA di B (c.f. (Omissis)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Al.St., in virtù di procura speciale alle liti apposta in calce al controricorso, la quale chiede di ricevere le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato

– contro ricorrente –

avverso la ordinanza della Corte di appello di Bari n. 1073-2023, depositata in data 5 aprile 2023;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19-6-2024 dal Consigliere dott. Luigi D’Orazio;

Ingiunzione per i canoni non pagati ed Opposizione proposta con citazione 

RILEVATO CHE

1. Le.Ma., Lo.Fa., Lo.Sa. e Lo.Ge., proprietari di un terreno sito in A alla contrada (Omissis), identificato al catasto al foglio (Omissis), particelle (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis) e (Omissis), presentavano opposizione alla stima predisposta dalla Provincia di Bari.

In particolare, la Provincia di Bari, con la deliberazione di Giunta n. 7 del 28-1-2014, approvava il progetto preliminare relativo all’opera pubblica “collegamento delle SS.PP. 27 e 205 alla SS. 96 nei pressi dell’Ospedale della Murgia”.

Con nota del 20-5-2014 i proprietari trasmettevano relazione peritale a firma del geom. Pa.Al., corredata dei documenti con i quali si chiedeva espressamente di valutare la possibilità di variare il tracciato stradale proponendo una direttrice alternativa e meno dannosa.

Con nota del 30-6-2014, notificata in data 3-7-2014, la Provincia di Bari comunicava che “con una variante del progetto di cui trattasi, revisionato con la sigla “REV 2″, sono state acquisite, tra le altre e compatibilmente con le determinazioni progettuali, parte delle vostre osservazioni al riguardo al fine di operare una variazione del tracciato mediante una traslazione dello stesso”.

Per quanto riguardava il valore, invece, la Provincia rigettava le valutazioni dei coniugi Lo..

Con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 93 del 12-11-2014 veniva approvato il progetto preliminare dell’opera pubblica, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera.

Con decreto dirigenziale di occupazione anticipata e di determinazione urgente della indennità provvisoria di espropriazione n. 14 del 16-11-2015, si disponeva in favore della Città Metropolitana di Bari l’occupazione anticipata delle aree ricadenti nel territorio dei comuni di G e di A.

Si disponeva poi il deposito amministrativo vincolato delle indennità non espressamente concordate presso la Cassa depositi e prestiti.

Con decreto del Servizio pianificazione territoriale generale n. 11 del 10-11-2021, veniva disposta l’espropriazione delle aree.

Tale decreto veniva notificato agli attori in data 19-10-2022, con comunicazione dell’indennità definitiva di espropriazione, pari a complessivi Euro 63.885,38, determinata assumendo come valore venale del terreno Euro 1,80 m² a fronte di Euro 18,00 m² calcolati dal geom. Pa.Al., nella consulenza tecnica di parte.

2. L’opposizione alla stima veniva presentata con atto di citazione notificato in data 17-11-2022 alla Città Metropolitana di Bari, con iscrizione a ruolo in data 25-11-2022.

3. La Città Metropolitana di Bari, con la comparsa di costituzione risposta del 24-2-2023, si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’opposizione perché asseritamente tardiva, avendo gli attori introdotto il giudizio di opposizione con atto di citazione e non con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ed avendo iscritto a ruolo l’atto di citazione oltre i 30 giorni dalla notifica del decreto di esproprio.

4. La Corte d’appello di Bari accoglieva l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione.

Ad avviso del giudice di appello il termine da prendere in considerazione, per la valutazione della tempestività dell’opposizione alla stima, non era la notifica della citazione “ma l’iscrizione a ruolo della causa, attesa la tipologia di rito per introdurre”.

Poiché l’iscrizione a ruolo era avvenuta il 25-11-2022, essendo stata introdotta la causa erroneamente con citazione, ne derivava che l’opposizione era stata “proposta oltre il termine decadenziale di cui al cennato art. 54 del TU Espropri”.

Il decreto di stima, infatti, era stato notificato dall’amministrazione, a ciascuno degli espropriati, in data 19-10-2022 e, di conseguenza, l’errore nella scelta della forma dell’atto introduttivo sarebbe stato irrilevante solo se, dopo la notifica della citazione, la causa fosse stata iscritta a ruolo entro il termine perentorio fissato dall’art. 54 del D.P.R. n. 327 del 2001.

Al contrario, aggiungeva la Corte territoriale, “il mancato deposito dell’atto di citazione nel termine stabilito dalla legge rende inammissibile l’opposizione, derivandone la definitiva immodificabilità del decreto di stima ed essendo inutile, in tal caso, l’invocato mutamento del rito”.

5. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli attori, depositando anche memoria scritta.

6. Ha resistito con controricorso la Città Metropolitana di Bari, depositando anche memoria scritta.

Ingiunzione per i canoni non pagati ed Opposizione proposta con citazione 

CONSIDERATO CHE

7. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono “Error in procedendo e nullità del provvedimento impugnato.

Violazione del combinato disposto degli articoli 4 e 29 del D.Lgs. 150 del 2011, degli articoli 702-bis e seguenti, nonché 54 D.P.R. 327 del 2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, c.p.c.”.

In particolare, il giudice d’appello sarebbe incorso in errore non avendo considerato, sulla scorta della normativa processuale di riferimento, ovvero il D.Lgs. n. 150 del 2011, che il termine per l’opposizione alla stima era stato ampiamente rispettato, anche se non era stato rispettato il rito sommario di cognizione.

Precisano i ricorrenti che “l’atto di opposizione è stato notificato, con atto di citazione, in data 17-11-2022 ovvero entro 30 giorni dalla notifica del decreto di esproprio, notificato in data 19-10-2022, e che tale attività processuale era certamente valevole alla salvezza degli effetti sostanziali e processuali della opposizione”.

L’opposizione deve essere considerata tempestiva ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 150 del 2011.

Si prevede espressamente al comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 150 del 2011 che “quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza”, chiarendosi al comma 5 che “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”.

Tale interpretazione era avallata dalla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 758 del 12-1-2022.

8. Il motivo è fondato.

8.1. Non è contestato che il decreto di esproprio è stato notificato agli attori in data 19-10-2022 e che essi, in luogo del ricorso, hanno utilizzato per l’opposizione alla stima l’atto di citazione, provvedendo alla notifica il 17-11-2022, quindi nel pieno rispetto del termine di 30 giorni previsto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 150 del 2011, richiamato dall’art. 54 del D.P.R. n. 327 2001, nella versione all’epoca vigente.

8.2. Prevede, infatti, l’art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 327 2001 che “decorsi 30 giorni dalla comunicazione prevista dall’art. 26, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all’autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell’indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell’indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’art. 29 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150”.

8.3. A sua volta, l’art. 29 del D.Lgs. n. 150 del 2011 stabilisce al primo comma che “le controversie aventi ad oggetto l’opposizione alla stima di cui all’art. 54 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”.

Al comma 2 si stabilisce che “è competente la Corte di appello nel cui distretto si trova il bene espropriato”.

Ingiunzione per i canoni non pagati ed Opposizione proposta con citazione 

Il comma 3 dell’art. 29 del D.Lgs. n. 150 del 2011 sancisce che “l’opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima sia successiva al decreto di esproprio. Il termine è di 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero”.

9. L’art. 4 del D.Lgs. n. 150 del 2011, dettato ai fini del superamento del formalismo che impedisce di giungere al merito della controversia, stabilisce (mutamento del rito) che “quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza”.

Al secondo comma dell’art. 4 del D.Lgs. n. 50 del 2011 si stabilisce che “l’ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti”.

Particolare rilevanza assume il comma 5 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 150 del 2011, a mente del quale “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”.

10. Questa Corte, a sezioni unite, come correttamente segnalato dal ricorrente, ha stabilito che nei procedimenti disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest’ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell’ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del D.Lgs. n. 150 cit., la quale opera solo “pro futuro”, ossia ai fini del rito da seguire all’esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all’atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l’atto di citazione – nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva l’opposizione cd. recuperatoria avverso una cartella di pagamento per sanzioni amministrative conseguenti a contravvenzioni stradali, proposta con citazione – anziché con ricorso, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011 – tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della cartella medesima – (Cass., Sez. U., 12-1-2022, n. 758).

In motivazione, questa Corte ha affermato che l’art. 4 del D.Lgs. n. 150 del 2011 “costituisce una ulteriore tappa del percorso che segna il lento declino del formalismo processuale, prevedendo una sanatoria “piena” dell’atto introduttivo difforme dal modello legale, il quale risulta idoneo – sia che si tratti di citazione notificata o ricorso depositato nel termine di legge – ad impedire le decadenze e preclusioni che dovrebbero applicarsi qualora si facesse applicazione delle norme sul rito corretto che avrebbe dovuto essere (e non era stato) seguito”.

Si è chiarito che la domanda giudiziale avanzata in forma non corretta (citazione anziché ricorso e viceversa) produce effetti propri, da valutarsi secondo il modello concretamente seguito, seppure difforme da quello legale, ferme restando “le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”.

Se ne ricava, dunque, ad avviso della Corte, il principio di “fungibilità tra i riti”, mentre la diversa declinazione delle regole processuali perde rilievo, a condizione che siano rispettate le regole essenziali del processo e, cioè, il diritto di difesa e il contraddittorio.

Ciò che conta, quindi, ai fini della tempestività dell’opposizione alla stima che la citazione sia stata notificata nei 30 giorni dalla notifica del decreto di espropriazione, anche se depositata tardivamente ai fini dell’iscrizione a ruolo della causa nel procedimento da introdurre con ricorso.

Pertanto, le norme che disciplinano il rito seguito prima del mutamento rilevano come parametro di valutazione di legittimità dell’atto introduttivo del giudizio, nel senso che gli effetti sostanziali e processuali della domanda vanno delibati in base al rito (erroneo) concretamente applicato sino ad allora.

La litispendenza si determina infatti sulla scorta dei criteri riferiti alla forma dell’atto così come effettivamente materializzata (“forma concreta”) e non alla forma che avrebbe dovuto essere (“forma ipotetica”).

Ingiunzione per i canoni non pagati ed Opposizione proposta con citazione 

Ciò significa che l’ordinanza di mutamento del rito non comporta una regressione del processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi, ne serve a valutare la legittimità degli atti di parte (e delle giudice) adottati fino a quel momento alla stregua delle regole del nuovo rito, ne costituisce un presupposto per la salvezza dei relativi effetti, i quali si producono in relazione alle norme del rito iniziale, ma indica solo il discrimine temporale tra l’applicazione delle regole del rito iniziale e quelle del rito da seguire nel prosieguo del giudizio, consentendo alle parti di adeguare le difese alle regole del rito da seguire.

Una volta “consolidatosi il rito errato, è solo sulla scorta di tale schema procedurale che va delibato il momento della litispendenza”.

Tra l’altro, a differenza di quanto previsto dagli articoli 426,427 e 439 c.p.c. in base ai quali il mutamento del rito può essere disposto anche in appello, la prima udienza di comparizione delle parti costituisce un “rigido sbarramento per il mutamento del rito”, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 150 del 2011, oltre il quale non sono consentiti la proposizione e il rilievo d’ufficio di questioni inerenti alla forma della domanda, conseguendone la stabilizzazione del rito erroneo, alla stregua del quale sindacare la validità degli atti e la tempestività della domanda.

In conclusione, il procedimento risulta correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate in base al rito erroneamente prescelto alla parte.

Tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell’ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice.

11. A nulla rileva l’altra pronuncia sezioni unite di questa Corte richiamata dalla controricorrente (si cita Cass. Sez. U., 13-1-2022, n. 927).

Tale pronuncia, infatti, attiene alla diversa questione del mutamento del rito nell’ambito del rito speciale di cui all’art. 447-bis c.p.c., in materia di locazioni.

Si è ritenuto, infatti, che nell’ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all’art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 150 del 2011 – che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l’atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c. (Cass., Sez. U., 13-1-2022, n. 927).

Si è chiarito, in motivazione, che l’art. 4 del D.Lgs. n. 150 del 2011 rileva per i mutamenti di rito in favore di alcuno dei tre modelli elaborati dal citato D.Lgs. ed in funzione della trattazione dei procedimenti speciali regolati dalle disposizioni complementari al codice procedura civile in materia di riduzione e semplificazione.

Detta disciplina “non opera, invece, nelle ipotesi di mutamento dal rito ordinario al rito speciale delle controversie di lavoro, o viceversa, restando tali fattispecie tuttora regolata dagli articoli 426 e 427 c.p.c.”.

L’art. 4 del D.Lgs. n. 150 del 2011 non costituisce una norma generale abrogativa e sostitutiva delle norme specifiche di cui agli articoli 426 e 427 c.p.c., che rimangono le norme generali di coordinamento tra il rito ordinario e quello “lavoristico-locatizio”.

Pertanto, con specifico riferimento all’opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi un rapporto di locazione di immobili urbani, disciplinata dall’art. 447-bis c.p.c., che sia proposta con atto di citazione notificato alla controparte, anziché con ricorso depositato nella cancelleria “emerge piuttosto (…) la necessità di procedere alla conversione dell’atto introduttivo secondo il criterio di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c., potendosi, cioè, ritenere tempestiva l’opposizione, nonostante l’errore sulla forma dell’atto, qualora sia avvenuta entro il termine stabilito dall’art. 641 c.p.c. l’iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte”.

Sono evidenti, dunque, le differenze tra il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., che riguarda le opposizioni alla stima, ed il procedimento ex art. 447-bis c.p.c., per le opposizioni a decreti ingiuntivi concessi in materia di locazione di immobili urbani.

Solo nel primo caso, che è quello che ci riguarda, la pendenza della controversia origina dalla notificazione dell’opposizione, senza che rilevi in alcun modo l’iscrizione a ruolo successiva.

12. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono “Error in iudicando. Violazione dell’articolo 54 del D.P.R. numero 327 del 2001, in relazione all’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c.”.

Ingiunzione per i canoni non pagati ed Opposizione proposta con citazione 

La Corte d’Appello di Bari non ha analizzato le ragioni sostanziali dei ricorrenti.

Per tale ragione, “le stesse si riportano di seguito (anche ai fini della completa autosufficienza del presente atto, dove potranno essere individuate tutte le ragioni che hanno indotto il ricorrente all’opposizione alla stima dell’esproprio”).

12.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, per questa Corte nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell’accoglimento di un’eccezione pregiudiziale (nella specie, la ravvisata inammissibilità dell’atto di appello), con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l’accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l’esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l’eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate (Cass., n. 19442-2022; Cass., 5-11-2014, n. 23558; Cass., 1-3-2007, n. 4804).

13. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 giugno 2024

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2024

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